Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al n. 7218/2023 R.G.L., cui sono riunite quelle n. 8195/2023, n. 9116/2023 e 13767/2023 R.G.L., promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_4
FASANO ANGELA MARIA e dall'avv. FASANO STEFANIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrenti -
C O N T R O
Controparte_1 [...]
TE
in persona dell'Assessore pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso rappresentato dai funzionari responsabili ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso i medesimi negli indicati Indirizzi
Telematici
- resistente -
Controparte_3 Controparte_4
, in persona dell'Assessore pro-tempore
[...]
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, - previa riunione al presente procedimento di quelli portanti i nn.
8195/2023, n. 9116/2023 e 13767/2023 R.G.L. per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva - nella contumacia dell'
[...]
, qui Controparte_5
dichiarata, - dichiara illegittima, per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE recepita con d.lgs. n. 368/2001, la mancata erogazione in favore dei ricorrenti dell'indennità professionale di anzianità prevista dall'art. 11 del CIRL 2001 e poi dall'art. 4 del CIRL 2017.
Condanna l'
[...]
Controparte_6
al pagamento in favore dei ricorrenti
[...] Parte_1
e delle differenze retributive derivanti
[...] Parte_3
dall'anzianità di servizio, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, quantificate rispettivamente in € 1.038,06 e in € 1.035,39, ivi inclusi interessi legali sino al 31/08/2024, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo.
Condanna l' Controparte_5
al pagamento in favore dei ricorrenti
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e delle differenze retributive derivanti
[...] Parte_4
dall'anzianità di servizio, quantificate rispettivamente in € 95,99, € 6.607,86, € 95,99 ed € 5.981,06, ivi inclusi interessi legali sino al 31/08/2024 e per ino al Pt_4
31/07/2024, oltre ulteriori interessi legali da detta data al saldo effettivo.
Condanna l' Controparte_7
e l'
[...] [...]
Controparte_8
, in solido, alla rifusione, in
[...]
favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico degli Assessorati convenuti in solido le spese di
C.T.U. liquidate in separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi rispettivamente depositati il 06/06/2023, il 27/06/2023, il
17/07/2023 e il 9/11/2023, che vengono riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ciascuno dei ricorrenti in epigrafe conveniva in giudizio la
[...]
Controparte_6
e la
[...] Controparte_5
per l'accertamento
[...]
dell'illegittimità della mancata corresponsione in proprio favore di qualsiasi retribuzione o indennità di anzianità, in dispregio di quanto stabilito dalla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come recepita nella legislazione italiana, e per sentirlo di conseguenza condannare al pagamento in proprio favore dell'indennità di anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato, quantificata come in ricorso o in eventuale CTU, nonché dell'abusività della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con il ricorrente, con conseguente condanna degli Assessorati convenuti al risarcimento del cd. danno comunitario.
Si costituiva nei procedimenti nn. 7218/23, 9116/2023 13767/23
l' TE
, eccependo la
[...]
prescrizione quinquennale delle chieste indennità di anzianità, e nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, variamente argomentando. Precisava: “Le causali dell'assunzione, consistono, in particolare, nella prevenzione passiva degli incendi, nonché nella conservazione, nella tutela, nella gestione e nel miglioramento del patrimonio boschivo demaniale. Di fatto, trattasi di bacino stagionale legato proprio alla stagionalità degli eventi. Non è corretto, dunque, affermare che i rapporti di lavoro in esame si riferiscono alla esecuzione di lavori programmati e ordinari, che richiederebbero la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Non si costituiva in nessun giudizio, invece, l' Controparte_4
, benché ritualmente citato, sicché ne va
[...]
dichiarata la contumacia.
Le cause venivano istruite mediante l'espletamento di CTU contabile.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, si rileva che appare fondata solo in parte l'eccezione di prescrizione sollevata dall'
[...]
TE
, in relazione alla parte del rapporto di lavoro svolto alle sue
[...]
dipendenze, atteso che, come anche di recente chiarito dal Supremo Collegio,
l'anzianità è un fatto giuridico non soggetto a prescrizione, mentre lo sono certamente i singoli ratei della medesima, che, se maturati nel corso di contratti di lavoro a tempo determinato, si prescrivono nel termine di cinque anni decorrenti da ciascuna scadenza contrattuale, con la conseguenza che i successivi ratei di indennità di anzianità non prescritti vanno corrisposti per intero, come se quelli precedentemente maturati fossero stati regolarmente corrisposti.
Venendo al merito, deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione ai ricorrenti di alcuna indennità o retribuzione derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori comparabili.
Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES, UNICE e CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione.
La direttiva in esame è stata recepita dallo stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla l. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
Un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 - “principio di non discriminazione” – ha stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre 2010, procedimento riuniti C 444/09 e C 456/09, ove è stato affermato che “tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva
1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha precisato che “risulta da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)
(cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491).
Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale.
In una fattispecie analoga a quella odierna, in tema di progetti di pubblica utilità realizzati dagli enti locali avvalendosi dei lavoratori socialmente utili ex l. r. n.
85/1995 (le cui assunzioni erano caratterizzate da esigenze socio-occupazionali, come, del resto, avvenuto nel caso dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori forestali a termine, secondo il modello delineato dalla l. r. n. 16/1996), la Suprema
Corte ha affermato l'applicabilità dell'accordo quadro sul lavoro a termine posto che “la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (…) e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., sez. lav.,
27.10.2017, n. 25673).
I ricorrenti non hanno mai ricevuto alcun tipo di compenso fondato sull'anzianità di servizio, atteso che il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nel settore dei lavoratori forestali – impiegati e operai – spetta solamente a coloro che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento.
Nella specie, tuttavia, non appaiono costituire “ragioni oggettive” quelle menzionate dall'Amministrazione resistente, che le ha indicate nelle modalità di assunzione.
Ed invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevedono alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato.
Inoltre, le declaratorie contenute nel CCNL non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto;
e infatti: - ai sensi dell'art. 35 del CCNL
2006 (cfr. doc. 2), “gli impiegati forestali si classificano in sei livelli. Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie. 6° Livello – par. 152: appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa. Profili esemplificativi: Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori. 5° Livello – par. 133: appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità. Profili esemplificativi: programmatore CED, responsabile dell'ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto alla progettazione. 4° livello – par. 122: appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale. Profili esemplificativi: contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di cantiere, operatore
CED. 3° Livello par. 115: appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative. Profili esemplificativi: addetti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CED addetti all'inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi. 2° Livello – par. 108: appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa. Profili esemplificativi: addetti a mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi- terminalisti, addetti alle spedizioni. 1° livello – par. 100: appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica”.
Nella previsione contrattuale recante la classificazione degli operai (art. 49 del
CCNL 2006), invece, si stabilisce che “ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli: 5° Livello/Specializzati Super/Parametro 123: per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza azienda, attività complesse e di rilevante specializzazione. Profili esemplificativi: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati. 4°
Livello/Operai specializzati/Parametro 116: per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Profili esemplificativi: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulicoforestali;
meccanici; innestatori, potatori;
reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al tagli di selezione;
addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali. 3° Livello/Operai qualificati super/Parametro 111: per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione. Profili esemplificativi: estrattori di sughero;
vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (…); muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria;
allevatori e conduttori di animali da soma (…). 2° Livello/Operai qualificati/Parametro 108: per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili. Profili esemplificativi: conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
addetti alle utilizzazioni forestali (…); selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti; muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
conduttori di veicoli a trazione animale;
addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (…). 1° Livello/Operai comuni/Parametro 100: per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Profili esemplificativi: addetti alla zappatura, vangature, spicconature per la preparazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiare, estirpazione delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (…), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici”.
Le declaratorie sopra trascritte dimostrano che le mansioni cui adibire il personale forestale, impiegato od operaio, a tempo determinato o meno, dipendono esclusivamente dal livello posseduto, e non certamente dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro.
Neppure la contrattazione regionale ha previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell'indennità legata all'anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato. Osserva la giudicante che non risulta essere stato specificamente contestato dall'Amministrazione resistente lo svolgimento da parte dei ricorrenti – operaio forestale a tempo determinato - delle mansioni dedotte in ricorso, né che dette mansioni vengano svolte anche da alcuni operai a tempo indeterminato.
Risulta, quindi, provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come i ricorrenti, è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che il primo non svolge la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe da differenziazione.
La Corte d'Appello di Catania si è espressa su una questione assolutamente identica affermando a chiare lettere che “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l n. 16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. CP_5
31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione integrativa regionale” (Corte
d'Appello di Catania, sezione lavoro, n. 150 del 27.2.2020).
Osserva, a questo punto, la scrivente giudice che, nell'ambito sopra descritto, non possono, tuttavia, essere ritenuti lavoratori comparabili rispetto ai ricorrenti gli impiegati a tempo indeterminato, perché questi ultimi appartengono a una diversa categoria e disimpegnano diverse mansioni ed atteso che la contrattazione e la legge contemplano solo la figura degli operai a tempo determinato e non quella degli impiegati, mentre vanno certamente ritenuti lavoratori comparabili gli operai a tempo indeterminato.
Venendo, quindi, ad esaminare il trattamento di anzianità previsto per questi ultimi, deve osservarsi che secondo l'art. 11 del CIRL 2001, gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni (…)”.
Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CIRL 2017 (in atti), il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente
L.T.I. fino a un massimo di 16 anni”.
Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. “terzo elemento”, nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento “pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”, laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio.
Il CCNL non menziona gli emolumenti connessi all'anzianità di servizio fra quelli inclusi nel terzo elemento, sicché, in difetto di specifica inclusione nelle voci ivi ricomprese, non è possibile ritenere che detta inclusione sia stata prevista.
Il contratto integrativo, quindi, opera una disparità di trattamento vietata ai danni dei ricorrenti che – quali lavoratori a tempo determinato – non beneficia di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato, che, come detto, devono considerarsi lavoratori “comparabili” ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato.
Venendo alla determinazione del dovuto, si è proceduto alla CTU contabile, che ha tenuto conto dell'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dall' TE
, in conseguenza
[...] della quale non sono dovute le indennità maturate nel corso dei contratti a tempo determinato scaduti oltre i cinque anni antecedenti il deposito del ricorso, mentre lo sono certamente quelle maturate nel corso dei successivi contratti e per intero, come se le precedenti fossero state corrisposte.
Il C.T.U. ha calcolato anche le differenze retributive relative ai rapporti di lavoro intercorsi con l' , che, contumace, Controparte_9
non ha eccepito alcuna prescrizione.
Il CTU, come da quesito, ha altresì tenuto conto del fatto che non è possibile corrispondere una indennità che fa parte del trattamento retributivo per periodi nei quali i ricorrenti non hanno svolto attività lavorativa, essendo stati impiegati appunto a termine per un certo numero di giorni all'anno soltanto.
In questi limiti, dei quali il CTU ha correttamente tenuto conto, nessuna indennità di anzianità è dovuta dall'
[...]
ai ricorrenti TE
, atteso che i suddetti lavoratori non hanno mai svolto alcuna Pt_4 Pt_2
attività lavorativa presso la suddetta Amministrazione.
Di converso, l'indennità di anzianità dovuta dall
[...]
ai ricorrenti e è stata CP_10 Parte_1 Parte_3
correttamente determinata dal CTU, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, – nella sua relazione logica, congrua e non contestata che integralmente si condivide e richiama - e indicata in parte dispositiva, sulla quale andranno computati ulteriori interessi come per legge sino al saldo effettivo, al cui pagamento il predetto Assessorato va condannato.
Con riguardo alle somme per il medesimo titolo dovute a tutti i ricorrenti dall' , atteso che questo non si è Controparte_9
costituito in giudizio e non ha eccepito la prescrizione – eccezione in senso proprio
– la condanna deve avere a oggetto tutte le somme dovute ai ricorrenti a titolo di anzianità, pure calcolate correttamente nella relazione di CTU, ivi inclusi interessi legali, al cui pagamento il predetto Controparte_9 , va condannato, come quantificate in parte dispositiva, oltre agli
[...]
ulteriori interessi legali, da detta data al saldo effettivo.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, atteso che i contratti a termine stipulati dai ricorrenti sono di natura stagionale e che non è stata fornita prova della loro adibizione in concreto a mansioni incompatibili con il carattere stagionale dei contratti, che, al contrario, si ricava dalle stesse allegazioni contenute in ricorso in relazione alle attività svolte dai lavoratori.
La Suprema Corte, in analoga controversia relativa ai lavoratori agricoli dell'ESA, con ordinanza n. 25395/2024 (che richiama numerosi precedenti conformi), ha posto i seguenti principi in tema di attività agricole svolte da Enti pubblici: “deve ritenersi - peraltro sia sulla scorta di numerose decisioni di questa Corte relative alla natura degli enti di sviluppo agricolo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6634 del 30/03/2005; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13481 del 16/09/2002, proprio in tema degli enti di sviluppo agricolo previsti dalla
L.R. n. 21/1965, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1416 del 27/01/2004; Cass. Sez. U, CP_1
Sentenza n. 9970 del 14/11/1996) sia in virtù degli scopi e compiti delineati dagli artt. 2 e 3, della n. 21/1965, istitutiva dell'Ente nonché delle ulteriori competenze stabilite dalla CP_11
successiva L.R. Sicilia n. 73/1977 - che ia un ente non economico dotato di personalità CP_12
giuridica di diritto pubblico, come tale non qualificabile come imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui all'art. 2135 c.c., ed invece assoggettato alla disciplina di cui al D. Lgs. n.
165/2001; dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n.
368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 - emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attivítà stagionali in senso stretto, ossía ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)" (cosi Cass. Sez. L - Ordinanza n. 34561 del
11/12/2023), le quali sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall'impresa, da ciò derivando che non solo grava sul datore di lavoro l'onere di dar prova del fatto che l'attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, ma anche è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall'ambito della lavorazione stagionale;
- ne deriva che l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5, comma 4-ter, D. Lgs. 368/2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità; la disciplina di cui all'art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti ben vale ad evidenziare come vi possano essere lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine;
le previsioni della L.R. Sicilia n. 4/2006 non risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al D. Lgs. n. 368/2001 ed al D. Lgs. n.
81/2015.”.
Non è stato contestato dai lavoratori ricorrenti che, come dedotto dall'Amministrazione in memoria di costituzione, “Le causali dell'assunzione, consistono, in particolare, nella prevenzione passiva degli incendi, nonché nella conservazione, nella tutela, nella gestione e nel miglioramento del patrimonio boschivo demaniale.
Di fatto, trattasi di bacino stagionale legato proprio alla stagionalità degli eventi.
Non è corretto, dunque, affermare che i rapporti di lavoro in esame si riferiscono alla esecuzione di lavori programmati e ordinari, che richiederebbero la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le esigenze poste alla base dell'assunzione dei lavoratori forestali a tempo determinato riguardano periodi di tempo limitati e non possono essere considerate "ordinarie" solo in ragione del fatto che si ripresentano ogni anno, in quanto il carattere dell'ordinarietà reca con sé i connotati della continuità e della stabilità nel tempo, che nel caso di specie sono assenti.”.
Risulta, del resto, provato con i documenti versati in atti che ciascuno dei ricorrenti ha sempre svolto le giornate lavorative di competenza (sulla scorta della graduatoria) nel medesimo periodo dell'anno, o subito prima del periodo dell'emergenza degli incendi boschivi e nel corso dello stesso (giugno-luglio-agosto- settembre-ottobre)
o subito dopo detto periodo (settembre, ottobre, novembre, dicembre), in località in cui è presente il patrimonio boschivo regionale (CONIGLIARO a Fontana
Fredda e Casaboli, sempre a Monte Pecoraro, Parte_3 Pt_4 Per_2
e sempre a Monte Gradara). Per_3 Per_4 Pt_2
Nessuno dei ricorrenti ha dedotto di avere mai svolto mansioni diverse da quelle sopra accennate, di prevenzione incendi boschivi, conservazione e miglioramento del patrimonio boschivo regionale, né di aver mai lavorato in periodi dell'anno diversi da quelli dedicati all'attività di prevenzione degli incendi boschivi o di risistemazione del territorio.
Tali circostanze portano a ritenere che i ricorrenti abbiano sempre svolto mansioni a carattere strettamente stagionale, aggiuntive rispetto a quelle svolte dal personale a tempo indeterminato, nei soli periodi dell'anno in cui lo svolgimento di dette mansioni aggiuntive è necessario, per un numero di giornate di gran lunga inferiore al 180 giorni e intervallate fra un contratto e l'altro da un periodo di circa nove mesi.
Anche dal nuovo CCNL per i lavoratori idraulico forestali 2021 – 2024, del resto, che per la prima volta ha specificamente indicato le attività del settore con carattere stagionale, per le quali è legittima la stipula di contratti a tempo determinato, emerge che l'attività svolta dai ricorrenti rientra fra quelle a carattere stagionale:
“Art. 46 – Assunzione Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, maturano il diritto, se richiesto dal lavoratore stesso, entro 60 giorni dal superamento di tale termine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato, con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”
“Art. 46 bis - Attività di carattere stagionale Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività. In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.”
“Allegato N.
Attività stagionali
Visto quanto definito nell'art. 46 bis viene previsto il seguente allegato che riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle seguenti attività di seguito elencate:
1) Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
2) Attività di manutenzione dei sentieri e stradelle, presenti prevalentemente in territori montani, difficilmente raggiungibili nei mesi invernali;
3) Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
4) Attività per l'impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
6) Attività per la realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria naturalistica quali: sentieri, muretti a secco, riattivazione del reticolo idrografico superficiale ecc.
…;”, nonché:
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
8) Attività di Realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
9) Attività per la Formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
10) Attività per la Coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
11) Attività per la Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
12) Attività stagionali (autunno-inverno) di sistemazioni dei versanti instabili soggetti a fenomeni di smottamenti ed erosione superficiale, attraverso lavori e opere di ingegneria naturalistica e la piantumazione di essenze forestali autoctone;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);
14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
15) Attività per interventi di natura agroforestale nei beni sottoposti a confisca non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;
16) attività di cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi.
Lavori stagionali (maggio-luglio) consistono nel taglio della vegetazione arborea, erbacea, ed arbustiva in alveo;
17) attività di spazzamento e sgombero neve.”.
L'indicazione ora contenuta nel nuovo CCNL non può ritenersi di natura innovativa, indicando attività che per loro natura devono ritenersi rientrare tra quelle di tipo stagionale, per lo svolgimento delle quali sono stati stipulati anche in precedenza i contratti a termine dei ricorrenti, contenuti in numero esiguo di giornate, collocate tutte nel medesimo periodo temporale coincidente con l'esigenza di prevenzione degli incendi boschivi e/o con quella di risistemazione del territorio boschivo.
Come detto, la normativa eurounitaria – clausola 5 dell'Accordo Quadro più volte citato - non fornisce un'unica indicazione, quella della durata superiore a 36 mesi, per ritenere illegittima la contrattazione di lavoro a tempo determinato, ma indica anche la causale di natura temporanea quale giustificazione della stipula del contratto di lavoro a termine, causale, qui della stagionalità, che appare essere presente nella successione di contratti a tempo determinato stipulati dai ricorrenti, con la conseguenza che tali contratti appaiono legittimi, non potendo quindi dare luogo al fenomeno della reiterazione abusiva.
Da ultimo, del resto, nel medesimo senso si è espressa la Commissione Europea, che ha reso “Informazioni sul seguito dato alla denuncia protocollata con il numero di riferimento CPLT(2013)02870 – Possibile abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato in Italia – Aggiornamento
La Commissione europea fa riferimento a una serie di denunce ricevute concernenti l'assenza di misure efficaci volte a prevenire l'abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato e l'assenza di sanzioni in caso di abusi.
I lavoratori e i rapporti di lavoro interessati sono:
• il personale impiegato nelle fondazioni lirico-sinfoniche italiane;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
• i contratti a tempo determinato stipulati con i lavoratori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ("AFAM"), sottoposte alla vigilanza del
[...]
(" "); Controparte_13 CP_14
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale degli istituti di ricerca pubblici;
• i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in particolare i lavoratori forestali;
• i vigili del fuoco volontari discontinui chiamati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Alcuni di questi lavoratori hanno anche denunciato condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi prestati nell'ambito di contratti a tempo determinato.
La Commissione ha esaminato la normativa italiana pertinente e ha concluso che essa non era conforme alle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ha pertanto deciso di avviare una procedura di infrazione
(INFR(2014)4231)2 e il 17 luglio 2019 ha inviato una lettera di costituzione in mora. Il 3 dicembre 2020 è stata inviata un'ulteriore lettera di costituzione in mora.
Il 19 aprile 2023 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato poiché le spiegazioni fornite dal paese nelle sue risposte alle lettere di costituzione in mora del 17 luglio 2019 e del 3 dicembre 2020 non erano soddisfacenti. L'Italia ha inviato diverse risposte al parere motivato, l'ultima delle quali il 29 novembre 2024.
Questioni affrontate
Per quanto riguarda le seguenti questioni sollevate nella procedura INFR(2014)4231, la
Commissione è lieta di informare i denuncianti che, a seguito del parere motivato inviato dalla
Commissione, l'Italia ha notificato ulteriori misure e informazioni in risposta alle violazioni …
Inoltre, per quanto riguarda il personale stagionale impiegato presso fondazioni lirico-sinfoniche, la Commissione ha preso in considerazione le informazioni fornite in risposta al parere motivato, secondo le quali le deroghe ai limiti di durata dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano solo in caso di reali esigenze temporanee. In particolare, secondo le autorità italiane, i contratti stagionali sono utilizzati ad un livello rilevante solo ai fini del festival estivo organizzato presso l'Arena di Verona. A tale riguardo, un accordo sindacale del 2 maggio 2017 limita la possibilità di assumere lavoratori stagionali alle attività riguardanti esclusivamente il festival estivo che si svolge presso l'Arena. In tali casi, il ricorso a contratti a tempo determinato risulta oggettivamente giustificato. Inoltre i contratti a tempo determinato stipulati solo per un numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione , ciò deriva in CP_1 particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito in particolare che un lasso di tempo pari a 60 giorni può generalmente essere considerato sufficiente a interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e tale da far sì che qualsiasi contratto sottoscritto posteriormente non sia considerato successivo. Secondo la Corte di giustizia sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, un termine di circa due mesi. Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.”.
Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali, in particolare della
. Controparte_5
La domanda di risarcimento del cd. danno comunitario non può pertanto essere accolta, non essendo qualificabile il rapporto di lavoro intrattenuto dai ricorrenti come successione abusiva di contratti a tempo determinato, in relazione al carattere effettivamente stagionale dell'attività svolta dai medesimi e dedotta nei contratti, così legittimamente stipulati.
La natura stagionale dei contratti a termine svolti dai ricorrenti, con tutta evidenza, non esclude che i ricorrenti non siano stati retribuiti in modo non inferiore ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in particolare in relazione all'indennità di anzianità, al cui pagamento le Amministrazioni resistenti vanno condannate, per le ragioni sopra indicate, come in parte dispositiva.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche on riferimento a quella di condanna delle Amministrazioni, soccombenti in modo prevalente, al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti, ivi liquidate, nonché a quello delle spese di CTU pure separatamente liquidate.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/05/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025.
La Giudice
Paola Marino