Articolo 4 della Legge 11 novembre 1986, n. 771
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 novembre 1986
Art. 4. Soggetti attuatori 1. Gli interventi previsti nei programmi biennali sono attuati:
a) dal comune di Matera, anche avvalendosi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera, nei seguenti casi:
1) interventi sugli immobili di proprieta' dello Stato acquisiti ai sensi dell'articolo 11, comma 6;
2) interventi su immobili di proprieta' privata, acquisiti in base all'articolo 6, comma 1;
3) interventi da attuare mediante esproprio od occupazioni temporanee, previa diffida, nei confronti dei proprietari, in caso di inerzia dei medesimi;
b) dai proprietari singoli o associati;
c) da imprese, anche cooperative, e loro consorzi.
2. Il comune puo' affidare in sub-concessione quota parte degli immobili e dei relativi interventi da realizzare ai sensi del comma 1 del presente articolo, a singoli o associati, a cooperative di abitazione o loro consorzi che ne facciano richiesta, documentando il possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 8.
3. Il comune puo' affidare in concessione la realizzazione di quota parte degli interventi di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, nonche' le connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita convenzione, ad imprese, anche cooperative e loro consorzi, che risultino in possesso di adeguate caratteristiche imprenditoriali e finanziarie, dal medesimo comune definite.
4. Le convenzioni debbono comunque prevedere l'approvazione da parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonche' i piu' ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori.
5. Le convenzioni possono anche prevedere le modalita' di uso degli immobili da parte dei sub-concessionari per un periodo successivo alla ultimazione dei lavori.
6. L'entita' della quota e i contenuti degli interventi da affidare in concessione o in sub-concessione sono definiti nel programma biennale di attuazione.
7. Per la realizzazione dei servizi socio-economici, di cui al comma 2 dell'articolo 2, previsti nei programmi biennali, a fini di valorizzazione produttiva dei rioni Sassi il comune puo' stipulare inoltre apposite convenzioni con enti pubblici economici nonche' aziende ed enti speciali istituiti ai sensi dell' art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 .
Nota all' art. 4, comma 7:
Il regio decreto n. 2011/1934 ha approvato il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa. Il testo dell'art. 32 e' il seguente:
"Art. 32. - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:
1° adempiono le attribuzioni gia' demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162 ;
2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformita' delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell' art. 11 della legge 16 marzo 1931, n. 377 , contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;
3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresi', a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attivita' professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni;
4° amministrano le borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresi', con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti pubblici, fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano;
5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall' art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003 , e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222 , ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003 ;
6° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli articoli 61 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130 , e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073 .
Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli articoli 34 e seguenti.
Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali.
Ai Consigli sono altresi' deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesorieri della provincia nei riguardi dei servizi di contabilita' e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 , nonche', quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell' art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 ".
Entrata in vigore il 25 novembre 1986
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