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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 01/07/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 30.06.2025 e dalla parte resistente il
27.06.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3961 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Gioeni n. 38/b, presso lo studio dell'avv.
Massimiliano Cinà che la rappresenta e difende giusta procura ad litem allegata al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 12.12.2024
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Agrigento presso la Sede provinciale dell' , in via Picone nn. 20-30, rappresentato e difeso, ai sensi CP_2 dell'art. 10, comma 6, D.L. 203/05, conv. con L. 248/05 nonché ai sensi del DPCM 26379 del
30/03/07, dal funzionario dott.ssa , a ciò designato con ordine di servizio del Persona_1
Direttore di Sede n. 2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la Cancelleria del
Tribunale di Agrigento
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 12 dicembre 2024 la signora Pt_1 esponeva di avere “presentato, in data 22/09/2023, all' di Agrigento, domanda
[...] CP_2
1 n. 3930976104735, per il riconoscimento di un grado d'invalidità civile nella misura almeno pari al 46%, per aver diritto al collocamento mirato ai sensi della Legge del 12 marzo 1999, n. 68”, e
“che la competente Commissione Medica dell'A.S.P. n. 1 di Agrigento, nella seduta del
18/07/2024, l'ha riconosciuta invalida nella misura del 40%”.
Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare CP_2 che era in possesso di tutti i requisiti prescritti per legge sia per “ottenere il riconoscimento di un grado d'invalidità, in suo favore, almeno pari al 46%”, sia “per aver diritto al collocamento mirato ai sensi della Legge del 12 marzo 1999, n. 68, ciò sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22/09/2023) o da una data successiva che verrà stabilita a seguito dell'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
L' in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente CP_2 giudizio depositando il 18 aprile 2025 il proprio fascicolo e la memoria di risposta con cui, contestava la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto, eccependo, preliminarmente,
“l'inammissibilità della domanda di accertamento di un'invalidità del 46% per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c, valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di cui l'istante afferma di essere titolare”.
Ciò in quanto “dai controlli effettuati, è emerso che la ricorrente, alla data della domanda amministrativa del 22/09/2023 e alla data di instaurazione del presente giudizio, avvenuta con ricorso del 12/12/2024, non si trovava e ancora ad oggi non si trova in uno stato di disoccupazione come richiesto dalla L. 68/99”, avendo la stessa “quale lavoratrice dipendente nel
2023 percepito un reddito superiore al limite previsto per poter essere definita disoccupata e lo stesso per l'anno 2024”.
Alla prima udienza, tenutasi il 29 aprile 2025, il Tribunale, preso atto dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente in comparsa di costituzione e della richiesta di modifica della domanda giudiziale presentata dalla ricorrente con le note di trattazione scritta depositate il
28.04.2025, disponeva non procedersi con la C.T.U. medico-legale e fissava l'odierna udienza per la discussione e decisione.
Con le note di trattazione scritta depositate il 30 giugno 2025, parte ricorrente contestava l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall' e chiedeva al Tribunale “di CP_2 modificare la domanda giudiziale ex art. 420 c.p.c., affinché l'odierna ricorrente venga riconosciuta, altresì, invalida civile in misura superiore al 50% (quindi almeno nella misura del
51%), per usufruire del congedo straordinario per cure come previsto dalla legge, sussistendo
2 gravi motivi, in quanto la ricorrente è un soggetto affetto da numerose patologie invalidanti ed ha necessità di ottenere prontamente la tutela assistenziale prevista dalla legge per gli invalidi civili”.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 01 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso introduttivo del presente procedimento ex art. 445 bis c.p.c. non è giuridicamente legittimo e fondato, e deve pertanto essere rigettato.
Meritevole di accoglimento risulta l'eccezione di carenza di interesse ad agire della ricorrente , ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sollevata in via preliminare dall' Parte_1 CP_2 nella propria memoria di costituzione e risposta, per insussistenza degli ulteriori requisiti (oltre quello sanitario oggetto del ricorso per atp) richiesti dalla legge per l'ottenimento del beneficio assistenziale domandato.
Invero, la Legge 12 marzo 1999 n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) che disciplina il diritto al collocamento mirato, posto a fondamento della domanda della ricorrente, prevede, per l'accesso a tale beneficio, non solo la sussistenza di una inabilità superiore al 45%
(art. 1, comma 1, lett. a), ma anche la ricorrenza di ulteriori requisiti, tra i quali lo stato di disoccupazione del soggetto inabile (art. 8, comma 1).
L' premettendo che ai sensi “dell'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 CP_2
… si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori … con reddito lordo annuo prospettico non superiore a € 8.145” (come indicato dalla circolare ANPAL n. 1/2019), ha eccepito “che, dai controlli effettuati, è emerso che la ricorrente … non si trova in uno stato di disoccupazione” e ha documentato tale circostanza producendo in giudizio l'estratto conto previdenziale dal quale risulta che la sig.ra sia nel 2023 (anno di presentazione della Pt_1 domanda amministrativa) che nel 2024 (anno di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio) era “lavoratore dipendente part-time” presso lo “Studio neurologico CA ER &
C. S.a.s.” e ha percepito un reddito superiore al sopra indicato limite.
Con le note di trattazione scritta depositate il 30 giugno 2025, parte ricorrente - non contestando l'avvenuta percezione di tale reddito - ha chiesto rigettarsi l'eccezione di carenza di interesse ad agire sulla base di giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui “il giudice adito con l'istanza per A.T.P., null'altro è legittimato a fare se non a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta sugli altri requisiti” (Cass. 6085/2014).
Al riguardo, occorre evidenziare che tale (iniziale) orientamento giurisprudenziale è stato
3 successivamente rivisto dalla stessa Suprema Corte che ha costantemente ritenuto che “nell'esame della portata della novella del 2011, si impone una soluzione che tenga conto della volontà deflativa e acceleratoria perseguita dal legislatore, impedendo tuttavia che l'accertamento del requisito sanitario si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, di cui non a caso fa esplicita menzione l'art. 445 bis, comma 1 laddove individua la legittimazione attiva in capo a "chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti" e laddove àncora l'accertamento sanitario alla "pretesa fatta valere"” (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 27 aprile 2015 n. 8533).
Invero, con questa sentenza (ribadita in numerose pronunce successive), la Corte di
Cassazione ha precisato che “l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (articolo 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile del contenzioso sanitario. Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che … il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile”.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'insussistenza (documentata e non oggetto di contestazione) del requisito dello stato di disoccupazione della ricorrente prescritto per l'accesso al beneficio del “collocamento mirato”, oggetto della domanda espressamente avanzata dall'istante attraverso il ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comporta la carenza di interesse ad agire di quest'ultima ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Invero, mancando il menzionato presupposto, pur in presenza di quello sanitario,
l'espletamento della C.T.U. richiesta dalla signora comporterebbe soltanto una Parte_1 inutile spesa a carico dello Stato, priva del conseguimento di qualsivoglia utilità di tipo economico
4 a suo vantaggio.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la pretesa spiegata dalla ricorrente instaurando il presente giudizio non è ammissibile e, di conseguenza, non può trovare accoglimento.
Del pari inammissibile deve ritenersi la nuova e diversa domanda - avanzata dalla ricorrente solo con le note di trattazione scritta depositate il 30.06.2025 - di essere “riconosciuta, altresì, invalida civile in misura superiore al 50% (quindi almeno nella misura del 51%), per usufruire del congedo straordinario per cure come previsto dalla legge, sussistendo gravi motivi, in quanto la ricorrente è un soggetto affetto da numerose patologie invalidanti ed ha necessità di ottenere prontamente la tutela assistenziale prevista dalla legge per gli invalidi civili”.
La richiesta di una diversa prestazione assistenziale, dopo aver avviato un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., non può essere ammessa in quanto il giudizio incardinato ha come oggetto specifico solo ed esclusivamente la prestazione richiesta con il ricorso introduttivo dello stesso.
In altri termini la domanda mirata all'ottenimento “del congedo straordinario per cure” costituisce ictu oculi una richiesta del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella originariamente avanzata con il ricorso per atp mirante all'ottenimento del beneficio del “collocamento mirato”, ed è pertanto inammissibile;
la nuova domanda, tra l'altro, richiederebbe un atto di impulso in sede amministrativa, quale condizione di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria.
3. La ricorrente , seppure soccombente, deve essere esonerata dal Parte_1 pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma XI, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella
Legge n. 326 del 24 novembre 2003.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3961/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.
Così deciso in Agrigento il 02/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 01/07/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 30.06.2025 e dalla parte resistente il
27.06.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3961 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Gioeni n. 38/b, presso lo studio dell'avv.
Massimiliano Cinà che la rappresenta e difende giusta procura ad litem allegata al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 12.12.2024
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Agrigento presso la Sede provinciale dell' , in via Picone nn. 20-30, rappresentato e difeso, ai sensi CP_2 dell'art. 10, comma 6, D.L. 203/05, conv. con L. 248/05 nonché ai sensi del DPCM 26379 del
30/03/07, dal funzionario dott.ssa , a ciò designato con ordine di servizio del Persona_1
Direttore di Sede n. 2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la Cancelleria del
Tribunale di Agrigento
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 12 dicembre 2024 la signora Pt_1 esponeva di avere “presentato, in data 22/09/2023, all' di Agrigento, domanda
[...] CP_2
1 n. 3930976104735, per il riconoscimento di un grado d'invalidità civile nella misura almeno pari al 46%, per aver diritto al collocamento mirato ai sensi della Legge del 12 marzo 1999, n. 68”, e
“che la competente Commissione Medica dell'A.S.P. n. 1 di Agrigento, nella seduta del
18/07/2024, l'ha riconosciuta invalida nella misura del 40%”.
Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare CP_2 che era in possesso di tutti i requisiti prescritti per legge sia per “ottenere il riconoscimento di un grado d'invalidità, in suo favore, almeno pari al 46%”, sia “per aver diritto al collocamento mirato ai sensi della Legge del 12 marzo 1999, n. 68, ciò sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22/09/2023) o da una data successiva che verrà stabilita a seguito dell'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
L' in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente CP_2 giudizio depositando il 18 aprile 2025 il proprio fascicolo e la memoria di risposta con cui, contestava la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto, eccependo, preliminarmente,
“l'inammissibilità della domanda di accertamento di un'invalidità del 46% per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c, valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di cui l'istante afferma di essere titolare”.
Ciò in quanto “dai controlli effettuati, è emerso che la ricorrente, alla data della domanda amministrativa del 22/09/2023 e alla data di instaurazione del presente giudizio, avvenuta con ricorso del 12/12/2024, non si trovava e ancora ad oggi non si trova in uno stato di disoccupazione come richiesto dalla L. 68/99”, avendo la stessa “quale lavoratrice dipendente nel
2023 percepito un reddito superiore al limite previsto per poter essere definita disoccupata e lo stesso per l'anno 2024”.
Alla prima udienza, tenutasi il 29 aprile 2025, il Tribunale, preso atto dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente in comparsa di costituzione e della richiesta di modifica della domanda giudiziale presentata dalla ricorrente con le note di trattazione scritta depositate il
28.04.2025, disponeva non procedersi con la C.T.U. medico-legale e fissava l'odierna udienza per la discussione e decisione.
Con le note di trattazione scritta depositate il 30 giugno 2025, parte ricorrente contestava l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall' e chiedeva al Tribunale “di CP_2 modificare la domanda giudiziale ex art. 420 c.p.c., affinché l'odierna ricorrente venga riconosciuta, altresì, invalida civile in misura superiore al 50% (quindi almeno nella misura del
51%), per usufruire del congedo straordinario per cure come previsto dalla legge, sussistendo
2 gravi motivi, in quanto la ricorrente è un soggetto affetto da numerose patologie invalidanti ed ha necessità di ottenere prontamente la tutela assistenziale prevista dalla legge per gli invalidi civili”.
In esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 01 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto da entrambe le parti, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Il ricorso introduttivo del presente procedimento ex art. 445 bis c.p.c. non è giuridicamente legittimo e fondato, e deve pertanto essere rigettato.
Meritevole di accoglimento risulta l'eccezione di carenza di interesse ad agire della ricorrente , ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sollevata in via preliminare dall' Parte_1 CP_2 nella propria memoria di costituzione e risposta, per insussistenza degli ulteriori requisiti (oltre quello sanitario oggetto del ricorso per atp) richiesti dalla legge per l'ottenimento del beneficio assistenziale domandato.
Invero, la Legge 12 marzo 1999 n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) che disciplina il diritto al collocamento mirato, posto a fondamento della domanda della ricorrente, prevede, per l'accesso a tale beneficio, non solo la sussistenza di una inabilità superiore al 45%
(art. 1, comma 1, lett. a), ma anche la ricorrenza di ulteriori requisiti, tra i quali lo stato di disoccupazione del soggetto inabile (art. 8, comma 1).
L' premettendo che ai sensi “dell'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 CP_2
… si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori … con reddito lordo annuo prospettico non superiore a € 8.145” (come indicato dalla circolare ANPAL n. 1/2019), ha eccepito “che, dai controlli effettuati, è emerso che la ricorrente … non si trova in uno stato di disoccupazione” e ha documentato tale circostanza producendo in giudizio l'estratto conto previdenziale dal quale risulta che la sig.ra sia nel 2023 (anno di presentazione della Pt_1 domanda amministrativa) che nel 2024 (anno di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio) era “lavoratore dipendente part-time” presso lo “Studio neurologico CA ER &
C. S.a.s.” e ha percepito un reddito superiore al sopra indicato limite.
Con le note di trattazione scritta depositate il 30 giugno 2025, parte ricorrente - non contestando l'avvenuta percezione di tale reddito - ha chiesto rigettarsi l'eccezione di carenza di interesse ad agire sulla base di giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui “il giudice adito con l'istanza per A.T.P., null'altro è legittimato a fare se non a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta sugli altri requisiti” (Cass. 6085/2014).
Al riguardo, occorre evidenziare che tale (iniziale) orientamento giurisprudenziale è stato
3 successivamente rivisto dalla stessa Suprema Corte che ha costantemente ritenuto che “nell'esame della portata della novella del 2011, si impone una soluzione che tenga conto della volontà deflativa e acceleratoria perseguita dal legislatore, impedendo tuttavia che l'accertamento del requisito sanitario si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, di cui non a caso fa esplicita menzione l'art. 445 bis, comma 1 laddove individua la legittimazione attiva in capo a "chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti" e laddove àncora l'accertamento sanitario alla "pretesa fatta valere"” (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 27 aprile 2015 n. 8533).
Invero, con questa sentenza (ribadita in numerose pronunce successive), la Corte di
Cassazione ha precisato che “l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (articolo 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile del contenzioso sanitario. Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che … il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile”.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'insussistenza (documentata e non oggetto di contestazione) del requisito dello stato di disoccupazione della ricorrente prescritto per l'accesso al beneficio del “collocamento mirato”, oggetto della domanda espressamente avanzata dall'istante attraverso il ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comporta la carenza di interesse ad agire di quest'ultima ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Invero, mancando il menzionato presupposto, pur in presenza di quello sanitario,
l'espletamento della C.T.U. richiesta dalla signora comporterebbe soltanto una Parte_1 inutile spesa a carico dello Stato, priva del conseguimento di qualsivoglia utilità di tipo economico
4 a suo vantaggio.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la pretesa spiegata dalla ricorrente instaurando il presente giudizio non è ammissibile e, di conseguenza, non può trovare accoglimento.
Del pari inammissibile deve ritenersi la nuova e diversa domanda - avanzata dalla ricorrente solo con le note di trattazione scritta depositate il 30.06.2025 - di essere “riconosciuta, altresì, invalida civile in misura superiore al 50% (quindi almeno nella misura del 51%), per usufruire del congedo straordinario per cure come previsto dalla legge, sussistendo gravi motivi, in quanto la ricorrente è un soggetto affetto da numerose patologie invalidanti ed ha necessità di ottenere prontamente la tutela assistenziale prevista dalla legge per gli invalidi civili”.
La richiesta di una diversa prestazione assistenziale, dopo aver avviato un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., non può essere ammessa in quanto il giudizio incardinato ha come oggetto specifico solo ed esclusivamente la prestazione richiesta con il ricorso introduttivo dello stesso.
In altri termini la domanda mirata all'ottenimento “del congedo straordinario per cure” costituisce ictu oculi una richiesta del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella originariamente avanzata con il ricorso per atp mirante all'ottenimento del beneficio del “collocamento mirato”, ed è pertanto inammissibile;
la nuova domanda, tra l'altro, richiederebbe un atto di impulso in sede amministrativa, quale condizione di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria.
3. La ricorrente , seppure soccombente, deve essere esonerata dal Parte_1 pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma XI, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella
Legge n. 326 del 24 novembre 2003.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3961/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.
Così deciso in Agrigento il 02/07/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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