Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3711/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel
GiudiceDott. Valentina Di Peppe
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 30/01/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 13/05/1986 a EGITTO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]4 20097 SAN DONATO MILANESE ITALIA con l'Avv. BUGADA GIOVANNA elettivamente domiciliato VIA TURATI, 25 20098 SAN
GIULIANO MILANESE
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 25/01/1976 a EGITTO cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]4 20097 SAN DONATO MILANESE ITALIA con l'Avv. LIVERZANI MONICA elettivamente domiciliato VIA BARTOLOZZI N. 19 20100
MILANO
Parte convenuta nato il [...], Controparte_3 Controparte_2 nato il [...], e […] CP 1 Controparte_4 nati il 17 agosto 2016 in persona del curatore speciale avv. Giulia Controparte_5
Viganò in proprio ex art 86 c.p.c.
, in persona del Sostituto Con comunicazione all' Controparte_6
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 1 febbraio 2024
All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Egitto GHarbeyail 29/10/2008 Atto non trascritto in Italia Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: Controparte_2 nato il 19 agosto 2010, nato il [...], [...] Persona_1 nati il 17 agosto 2016 Controparte_4 Controparte_5 e
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/01/2024 ha Parte 2 chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito a marito avanzando ulteriori domande
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, nella contumacia di parte convenuta sono state raccolte le dichiarazioni di parte attrice, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, e con ordinanza riservata del 6 giugno 2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei:
Il Giudice Delgato Dott. Chiara Delmonte letti gli atti ed i documenti di causa, sentite parte attrice adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
Viste le allegazioni materne di violenza domestica perpetrate in suo danno dal marito¹che ne ha limitato la libertà personale, ha usato violenza fisica nei suoi confronti l'ha costretta a vivere in casa controllandone i movimenti -anche con l'ausilio di telecamere installate nell'abitazione- le ha impedito di apprendere la lingua italiana e di cercarsi un lavoro (la donna si è laureata in Egitto in economia) e ne ha inibito ogni determinazione economica centellinando le spese e non fornendole alcun supporto economico, a fronte delle richieste tecniche avanzate dalla difesa attrice con riferimento alla ricorrente e tenuto conto che, per quanto riferito, i figli non sono stati né soggetti né spettatori dei comportamenti violenti del marito, occorre adottare i seguenti provvedimenti temporanei.
La responabilità genitoriale.
Nel contesto dato a tutela dei quattro minori occorre introdurre un soggetto terzo con importanti compiti di indirizzo e decisori con conseguente limitazione della responabilità genitoriale di entrambi i genitori ed affidamento ex art 5 bis L 183/1984 3 333 c.c di Controparte_2 nato il [...], nato il [...], [...] Persona 1 nati il 17 agosto 2016 ai Controparte_5 Controparte_4 e
SS del Comune di San TO AN.
I SS del Comune di San TO AN (il nucleo vive in via Ripalta n. 4/B) di concerto con le competenti ASST e previo coordinamento con il curatore speciale dovranno provvedere a
Mantenere allo stato i quattro minori collocati presso e con la madre nell'abitazione di San
TO AN, Via Ripalta 4/b;
Svolgere colloqui conoscitivi con i genitori separatamente;
Attivarsi al fine di favorire l'integrazione lavorativa della madre;
Svolgere colloqui con i quattro minori;
- Raccogliere informazioni dagli insegnanti dei quattro minori e dal pediatra di base;
Provvedere a visita domiciliare;
Organizzare e scandire incontri padre minori con le modalità opportune, inizialmente in modalità osservata, con possibilità di diversamente modularli alla luce degli accertamenti delegati e dell'interesse dei quattro figli
Attivare, qualora necessario, un ADM nel contesto materno nonché tutti gli interventi necessari per i quattro figli;
Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 novembre 2024 o immediatamente in
-
caso di pregiudizio
Alla luce della disposta limitazione della responabilità genitoriale di entrambi i genitori e nella temporanea incapacità dei predetti di rappresentare in giudizio gli interessi dei quattro figli, occorre nominare ex art 473 bis.2 e 8 c.p.c l'avv Giulia Viganò curatore speciale dei minori a cui va delegato il compito di interfacciarsi con i SS, dare voce processuale ai minori ed eventualmente richiedere al
Tribunale l'adozione di ogni provvedimento opportuno a loro tutela anche alla luce dell'evolversi della situazione.
L'assegnazione della casa famigliare.
Al collocamento dei minori con e presso la madre segue l'assegnazione della casa famigliare di via
Ripalta n. 4/B alla madre perché continui ad abitarla con i figli con ordine al marito - che attualmente si trova in Egitto e non è noto quando farà rientro in Italia – di immediato rilascio e conseguente divieto di farvi rientro.
Il mantenimento della prole e della moglie.
Il marito è contumace in Giudizio e la moglie, in coerenza con la situazione famigliare allegata, non ha saputo fornire alcun elemento per valutarne la capacità economica (la donna in udienza ha riferito che il marito guadagnerebbe 7.000,00 euro al mese) e, pertanto, a tutela dei minori, occorre attivarsi come di seguito.
In via temporanea, vista la disposta assegnazione della casa famigliare condotta in locazione con canone di 900,00 euro al mese, occorre porre a carico del marito con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024 l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo di 1.200,00 euro per il mantenimento dei quattro figli (nella misura di 300,00 euro a figlio) oltre al 70% delle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee guida del Tribunale trascritte in dispositivo.
A carico del marito deve esser parimenti posto l'obbligo di mantenere la moglie, disoccupata e priva di ogni fonte di reddito, versandole come d richiesta l'importo di 250,00 euro al mese
Dette somme, per l'importo complessivo di 1.450,00 euro dovranno esser corrisposte a [...]
Parte_2 entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione giugno 2025
L'assegno unico universale per le famiglie deve essere percepito per intero dalla madre con cui i minori convivono e che di loro si occupa
La prosecuzione del procedimento.
Parte attrice non ha avanzato istanze istruttorie
A tutela dei minori occorre attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art 473 bis. 2, II c.p.c. e disporre le indagini di polizia tributaria meglio dettagliate in dispsoitivo. Il procedimento deve essere rinviato per valutare nel contradditorio delle parti gli esiti delle indagini e degli interventi delegati ai SS ed alla Polizia tributaria
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c.
1) Da atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere seprati il 6 giugno 2024
2) Affida ex art 5 bis L 183/1984 3 333 c.c di nato il 19 Controparte_2 nato il [...], agosto 2010,
[…] Persona 1 nati il 17 agosto 2016 Controparte_4 e Controparte_5 ai SS del Comune di San TO AN.
3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli;
4) Dispone che i SS del Comune di San TO AN (il nucleo vive in via Ripalta n. 4/B) di concerto con le competenti ASST e previo coordinamento con il curatore speciale provvedano a
Mantenere allo stato i quattro minori collocati presso e con la madre nell'abitazione di San
TO AN, Via Ripalta 4/b;
Svolgere colloqui conoscitivi con i genitori separatamente;
Attivarsi al fine di favorire l'integrazione lavorativa della madre;
Svolgere colloqui con i quattro minori;
Raccogliere informazioni dagli insegnanti dei quattro minori e dal pediatra di base;
Provvedere a visita domiciliare;
Organizzare e scandire incontri padre minori con le modalità opportune, inizialmente in
-
modalità osservata, con possibilità di diversamente modularli alla luce degli accertamenti delegati e dell'interesse dei quattro figli
Attivare, qualora necessario, un ADM nel contesto materno nonché tutti gli interventi necessari per i quattro figli;
Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 novembre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio
5) Nomina ex art 473 bis. 2 e 8 c.p.c l'avy Giulia Viganò curatore speciale dei minori a cui va delegato il compito di interfacciarsi con i SS, dare voce processuale ai minori ed eventualmente richiedere al Tribunale l'adozione di ogni provvedimento opportuno a loro tutela anche alla luce dell'evolversi della situazione;
6) Assegna al nominato curatore termine fino al 2 luglio 2024 per la costituzione in giudizio;
7) Assegna la casa famigliare di San TO AN Ripalta n. 4/B a Parte 2 perché continui ad abitarla con i figli con ordine al marito di immediato
[...] rilascio e conseguente divieto di farvi rientro;
8) Pone a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024 l'obbligo di corrispondere alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di 1.200,00 euro per il mantenimento dei quattro figli (nella misura di 300,00 euro a figlio) oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione giugno 2025;
9) Pone a carico del padre l'obbligo di sostenere nella misura del 70% le spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
(...)
10) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie con decorrenza da giugno 2024
l'importo di 250,00 euro a titolo di mantenimento della moglie da versarsi entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione giugno 2025 11) Dispone che l'assegno unico universale per i quattro figli venga percepito per intero dalla madre;
12) Incarica il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente per territorio in relazione al luogo di residenza delle parti in parte motiva indicato, con facoltà di subdelega, di verificare, con ogni indagine ritenuta necessaria ed idonea anche ai sensi dell'artt. 155 quinquies disp. Att. C.p.c. e 155 sexies disp. Att. C.p.c. e all'art. 7 comma 9 del
DPR 605/1973, introdotti dall'art. 19 comma 5 e 6 della legge 10.11.2014 n. 162 per verificare nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il 30 giugno 2024: di quali società di capitali e/o di persone abbia avuto e/o abbia la titolarità o contitolarità Nato a El Dakahlia (Egitto) il 25 gennaio 1976 Controparte_1
Residenza anagrafica e abituale in San TO AN (Mi), via Ripalta n. 4/B C.F.:
C.F. 2 lo stato delle società e i redditi ricavati da tali società;
-
di quali conti correnti risulti titolare o contitolare personalmente e quali conti correnti risultino intestati alle società di cui è o è stato titolare o contitolare;
le movimentazioni di tali conti correnti e di quelli eventualmente individuati come agli stessi riconducibili;
la titolarità di autovetture e/o altri mezzi di trasporto e/o di immobili a lui intestati e/o alle società a lui riconducibili;
ogni notizia utile ai fini del decidere in ordine alle attuali condizioni di lavoro e di reddito del predetto.
13) Concede alla Polizia Tributaria incaricata termine fino al 30 novembre 2024 per inviare all'Ufficio gli esiti delle indagini espletate;
14) Assegna alle parti termine fino al 20 dicembre 2024 per il deposito di eventuali memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
15) Fissa l'udienza del 15 gennaio 2025 ore 9.30 per la comparizione personale delle parti e per l'esame delle relazioni di indagine sopra disposte;
(...)
All'udienza del 15 gennaio 2025, dopo avere sentito le parti e loro sottoposto la relazione dei SS il
Giudice delgato ha così provveduto
Ritenuto allo stato prematura l'introduzione del pernottamento presso il padre prima di comprendere l'effettiva evoluzione della relazione- i ragazzi ad oggi vedono il padre in spazio neutro- fermo l'obiettivo di ampliare tempi paterni nell'interesse dei minori in questa fase esclude il pernottamento
Il curatore speciale e i procuratori si impegnano, previo confronto con i SS nel caso in cui nelle vacanze estive ci siano i presupposti per introdurre il pernottamento presso la casa paterna, a formulare istanza. I procuratori chiedono che, i provvedimenti temporanei, vengano integrati nei seguenti termini concordati con il Tribunale e rinunciano al deposito delle memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
Chiedono, inoltre, che il procedimento venga trattenuto in decisione con riferimento alla domanda di separazione. Il Giudice delegato come da concorde richiesta dei genitori coerente con le indicazioni dei SS e con il compendio probatorio in atti, a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti temporanei adottati, letto ed applicato l'art 473 bis. 26 c.p.c. così provvede:
- revoca lo Spazio Neutro e prevede incontri padre-figli presso l'abitazione paterna, dapprima di qualche ora e alla presenza di un educatore domiciliare fino ad arrivare previa verifica delle reazioni e delle richieste dei ragazzi - all'intera giornata, con esclusione allo stato dei pernottamenti;
- dispone che si attivato un ADM presso il contesto materno e paterno al fine di unificare i contesti e rendere più agevole i passaggi e verificare la relazione dei figli con entrambi i genitori;
- dispone che i SS procedano ad una valutazione delle difficoltà di apprendimento di CP_5 con attivazione di tutti gli interventi di sostegno a favore degli stessi che dovessero essere necessari;
- dispone che sia attivato un percorso di supporto genitoriale a favore delle parti alla auspicata presenza adi un mediatore culturale, per rendere più efficace la comunicazione tra i genitori in relazione gestione dei figli. Ad incontro inizialmente disgiunti si auspica facciano seguito incontri congiunti;
- richiede ai SS di depositare una relazione di aggiornamento entro il 30 settembre 2025
Sull'ulteriore corso del procedimento
1. Dispone che parte attrice depositi il contratto di lavoro entro il 20 gennaio 2025
2. Richiede alla procura della repubblica presso il Tribunale di Milano ( RGNR 3304/2024. mod.
21dott.ssa Stagnaro di con richiesta di comunicare l'esistenza di procedimenti, definiti o pendenti, relativi ad abusi o violenze a carico di Controparte_1
25/01/1976 e di trasmettere gli atti non coperti da segreto ex art. Codice Fiscale 3
329 cpp,
3. Rinvia il procedimento all'udienza del 22 ottobre 2025 ore 9.30
4. Trattiene la causa in decisione con riferimento alla domanda sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.3711 /2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 hanno contratto matrimonio in Egitto e Controparte_1
GHarbeyail 29/10/2008 Atto non trascritto in Italia;
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda al cancelliere per trasmettere il capo 1 della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr verbale udienza 6 giugno 2024 da intendersi qui trascritto