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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione preventiva nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di iscrizione pronunciato la seguente ipotecaria
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4216/24 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 4216/24 ter cpc nel termine fissato del giorno 21.10.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”; e vertente CRONOLOGICO
tra Parte_1
[...]
[...] REPERTORIO di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente N. _____________
n. 135/25 R.B. Prev. domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Corso G.
Garibaldi, n. 206;
Ricorrente
Discusso nel termine del 21.10.2025 e con scambio di note scritte
in persona del legale ex art. 127 ter cpc Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A. Germanò del
Foro di Reggio Calabria in virtù di procura allegata alla memoria
Deposito minuta difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in _________________
Reggio Calabria, Via T. Campanella, n. 38;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4216/24 R.G. Bifolco c/o pag. 1 CP_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 21.10.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 01.08.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 100 76 2024 000042 15 000, notificata dall in data 15.07.2024, Controparte_1
limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento (n. 100 2021 00127864 70
000 di euro 18.699,12 e n. 100 2022 00052163 54 000 di euro 71,04) per i soli contributi per complessivi euro Parte_2
18.770,16, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'inesistenza/ nullità dell'atto impugnato comunicato con semplice file pdf;
2)
l'inesistenza/nullità dell'atto impugnato comunicato a mezzo pec da indirizzo non presente nei registri degli indirizzi elettronici Ipa, Reginde
e Inipec;
3) nullità dell'atto impugnato per sottoscrizione da parte di soggetto privo del relativo potere;
4) l'omesso contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio;
5) il difetto di motivazione;
6)
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
7)
l'avvenuto accoglimento dei ricorsi presentati avverso gli atti prodromici
(cartelle di pagamento) ovvero l'avvenuto pagamento del credito contributivo oggetto delle cartelle;
8) l'illegittimità dell'atto impugnato per debiti inferiori a euro 20.000,00.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Giudizio n. 4216/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_2 Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 21.10.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_1
rigettato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente circa l'inesistenza/nullità della notifica, in quanto effettuata (a dire del ricorrente) a mezzo pec, cioè nel formato digitale del file cd. “pdf”, anziché “p7m”. Sul punto, è sufficiente richiamare il recente arresto della Suprema Corte, a Sezioni Unite, col quale è stato affermato, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, che le cartelle di pagamento e gli altri atti provenienti dall possono essere CP_1
notificati sia in formato pades sia in formato cades;
Cass., Sez. Unite,
27.04.2018, n. 10266: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo
PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.
Egualmente è infondata l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica dell'intimazione, in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non riportata in alcun pubblico registro.
Infatti, in forza del combinato disposto dell'art. 149 bis cpc e dell'art. 16 ter del D.L. n. 179/12, introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012 del 2012, “……… il mancato utilizzo dell'indirizzo risultante dal
Giudizio n. 4216/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_2 Reginde rileva solo per la notificazione degli atti giudiziari e tale non può considerarsi l'intimazione di pagamento né la cartella” (cfr. Cass. n.
15784/2018). D'altra parte, la notifica a mezzo pec presenta, rispetto a quella effettuata secondo la posta elettronica ordinaria, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (presenti, quindi, sia in quella analogica che in quella informatica) anche dai dati di certificazione (ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. r) del DM 2.11.2005, per “dati di certificazione” si intendono ad esempio data ed ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta certificata del mittente;
tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originario per mezzo di una busta di trasporto), contenuti, con carattere immodificabile, nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Infatti, ciascun dominio pec è attribuibile dal
Gestore unicamente a un soggetto determinato e che quello assegnato all' riporta esattamente il nome della Controparte_1
stessa, non lasciando, quindi, spazio a dubbi circa il soggetto mittente.
Tuttavia, qualora il destinatario di una e-mail certificata avesse dei dubbi circa il soggetto mittente (e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio), ben potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link http://nic.it/: detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del
Giudizio n. 4216/24 R.G. Bifolco c/o pag. 4 CP_2 dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”. Nel caso concreto, inserendo negli applicativi, sopra, nell'apposito campo di ricerca, il dominio “ Email_1
si ottengono le relative conferme di identità. In seno al
[...]
suindicato sito è pubblicato, tra l'altro, anche il “Regolamento per la assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it”, che nella sezione dedicata alla registrazione specifica, al punto n. 7, che “un nome
a dominio è assegnato al Registrante soltanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio (…) e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico”.
Tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”. Tale dichiarazione è soggetta a verifica da parte del Registro, il quale può chiedere anche evidenza documentale di quanto sostenuto dal dichiarante. Pertanto, contrariamente al passato, in cui i domini erano rilasciati senza alcun nesso tra il nome prescelto ed il soggetto richiedente, attualmente l'assegnazione avviene secondo regole e criteri prestabiliti, volti ad assicurare anche il legittimo utilizzo di un nome a dominio.
Pertanto, non vi può essere dubbio alcuno circa la riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad all' , che con tale invio ha notificato al Controparte_1
contribuente l'atto oggetto di impugnazione, come comprovato dal file della “ricevuta di avvenuta consegna” anche nel formato .eml, il quale consente la piena verifica della ritualità del processo notificatorio.
Pertanto, la notificazione dell'opposto atto è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, come risultante dai predetti elenchi e dalla stessa ricevuta, raggiungendo la piena conoscenza da parte del contribuente che, difatti,
Giudizio n. 4216/24 R.G. Bifolco c/o pag. 5 CP_2 non a caso, non ne ha contestato la ricezione.
In ogni caso, al di là delle assorbenti argomentazioni di cui sopra, costituisce principio consolidato che qualsiasi vizio della notificazione sia da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 165, ult, co., cpc, qualora sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto infatti che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. n. 8674/2015; Cass. n.1301/2015;
Cass. n. 27089/2014). In tal senso, si è espressa la Suprema Corte, la quale ha affermato che “…Opera, infatti, nella fattispecie
l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156
c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche inrelazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav.,
n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del
2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo
Giudizio n. 4216/24 R.G. Bifolco c/o pag. 6 CP_2 l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., Sez. Trib., n. 26831 del
2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte…”
(Cass. n. 7665/2016).
Ed ancora, in riferimento allo specifico caso di notifica di cartelle esattoriali e, in generale, di atti esattivi, effettuata a mezzo pec da un indirizzo del mittente non riportato in pubblici registri, di recente la
Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che tale attività è disciplinata dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 e dall'art. 60 del Dpr, n.
600/1973, non trovando applicazione la diversa disciplina dettata dalla legge n. 53/1994, riferibile solo all'attività di notificazione di atti giudiziari da parte degli avvocati: “In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ”internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. Unite, 18.05.2022, n. 15979).
Giudizio n. 4216/24 R.G. Bifolco c/o pag. 7 CP_2 D'altra parte, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17968/2021, ha anche precisato che “il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (Cass. n. 7752 del 2020 e Cass. Sez.
L. 21-05-2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03-01-2017, n. 31; Cass. civ.
Sez. VI-1, 07-07-2016, n. 13917). Si tratta di un “dovere di comportamento attivo”, che non consente di sfuggire agli effetti della notifica semplicemente evocando contestazioni puramente formali e superabili con ordinaria diligenza”.
Insomma, la legge n. 53/1994 non disciplina la notifica delle cartelle esattoriali, ma la sola notificazione di atti giudiziari e processuali da parte di avvocati: egualmente il D.L. n. 179/12, artt. da 16 a 16 ter, i quali appartengono alla Sezioni “Giustizia Digitale” del suddetto decreto. Pertanto, se la legge 53/94 prevede l'obbligo di notifica da parte degli avvocati mediante indirizzo pec risultante nei pubblici elenchi a pena di invalidità della stessa, invece la normativa speciale disciplinante la notifica delle cartelle (Dpr. n. 602/73 art. 26, Dpr. n. 600/73 art. 60) non prevede tale obbligo, indicando quale obbligatorio il solo utilizzo dell'indirizzo pubblico del destinatario dell'atto. Quindi, mancando qualsiasi norma che preveda espressamente tale requisito di notifica esclusivamente da indirizzo pubblicato nel PPRR da parte di , non CP_2
essendo ciò previsto dalla normativa speciale di settore (Dpr. n 602/73 art. 26; Dpr. n. 600/73 art. 60) e non essendo applicabile il disposto dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994, non è ipotizzabile la legittimità della declaratoria di inesistenza della notifica, altrimenti violandosi il principio di tassatività delle ipotesi di nullità della notifica in assenza di una norma che imponga l'obbligo suddetto e la corrispondente sanzione di inesistenza in caso di inosservanza.
In sostanza, alla luce dell'orientamento espresso dalla richiamata sentenza n. 15979/2022, la legge n. 53/1994 e gli obblighi in essa
Giudizio n. 4216/24 R.G. Bifolco c/o pag. 8 CP_2 contenuti, con particolare riferimento all'invio della notifica esclusivamente da indirizzo pubblico a pena di giuridica invalidità della stessa, deve applicarsi alla sola notificazione degli atti giudiziari da parte degli avvocati;
l'eventuale incompletezza dell'indice degli indirizzi delle PA, di cui all'art. 16 ter D.L. n. 179/2012, non inficia l'attività notificatoria, ma può soltanto ed al limite costituire elemento di ipotetica responsabilità dirigenziale;
la consegna della pec al domicilio digitale del destinatario comporta il raggiungimento dello scopo della notifica, la quale, quindi, non potrà ricadere nella categoria giuridica dell'inesistenza; infine, la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo pec.
Destituita di fondamento, se non addirittura inammissibile, è anche
l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per sottoscrizione da parte di soggetto privo del relativo potere. Infatti, posto che nessun dubbio può sussistere circa la provenienza dell'atto dal concessionario alla luce dell'intestazione dell'atto e del contenuto dello stesso, va evidenziato che nelle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente sul punto (cfr. pag.
8 del ricorso) nessun elemento concreto viene addotto circa le ragioni dell'asserita mancanza di potere di sottoscrizione da parte del soggetto che ha firmato digitalmente la comunicazione impugnata (tal
[...]
), bensì vengono elaborate semplicemente alcune Persona_1
argomentazioni di carattere oltremodo generale circa l'art. 97 Cost., il
D.Lgs. n. 39/2013e il D.L. n. 193/2016, che, ad avviso del Tribunale adito, scarsa o nulla attinenza hanno con l'eccezione sollevata.
Per quanto riguarda l'eccezione di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omesso contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio (art. 50, comma II, del Dpr. n.
602/1973), va evidenziato che, a smentita dell'assunto difensivo della parte ricorrente, dopo la notifica delle cartelle di pagamento in questione
Giudizio n. 4216/24 R.G. Bifolco c/o pag. 9 CP_2 in data 09.06.2022 e in data 25.07.2022, l'Agenzia ha notificato a mezzo pec all'odierna ricorrente l'intimazione di pagamento n. 100 2023
90092486 85 000 in data 26.07.2023 (cfr. all. n. 8 del fascicolo telematico di parte resistente), oltre il pignoramento presso terzi in data
04.10.2023 (all. n. 9 del fascicolo telematico di parte resistente), prima della comunicazione impugnata nel presente giudizio (notificata in data
15.07.2024).
Di conseguenza, si appalesano del tutto infondati anche i rilievi circa l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero circa l'eventuale prescrizione del credito contributivo.
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha eventualmente provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (cartelle di pagamento e intimazione di pagamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n.
546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (ad esempio, intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione ovvero della comunicazione preventiva oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto
Giudizio n. 4216/24 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 CP_2 precedente.
In ogni caso, per completare l'analisi di questo motivo di opposizione, relativo all'asserita violazione dell'art. 50 del Dpr. n. 602/1973, va evidenziato che l'iscrizione di ipoteca non è un atto dell'espropriazione forzata e, quindi, l'Agenzia può procedere all'iscrizione senza la necessità di notificare l'intimazione ad adempiere, di cui al detto articolo
(cfr. Cass., Sez. Unite, n. 19667/2014; Cass. 2879/2016; Cass. n.
23875/2015; Cass. n. 7239/2013; Cass. 10234/2012); in particolare,
“l'ipoteca prevista dal Dpr. n. 602/1973, art. 77, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma II, del medesimo decreto, prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento , poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” (Cass., Sez. Unite, n. 19667/2014; in tal senso, anche Cass. n.
4077/2010).
Parimenti è del tutto infondata l'eccezione di difetto di motivazione e di violazione del diritto di difesa del contribuente. Infatti, la comunicazione preventiva impugnata riporta tutti i dati prescritti per legge e, quindi, nessuna violazione sussiste in riferimento all'art. 7 della legge n. 212/2000: nessun altro dato va inserito nel preavviso, né tantomeno l'indicazione dei beni da ipotecare, le particelle catastali e i numeri dell'iscrizione (dati, questi ultimi, riguardanti l'iscrizione ipotecaria, non già il preavviso di iscrizione ipotecaria).
Insomma, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l' a procedere alla comunicazione preventiva e, altresì, contiene CP_1
l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato, anche mediante il richiamo agli atti prodromici posti a base dello stesso, cioè
l'intimazione di pagamento e le cartelle ritualmente notificate: d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha
Giudizio n. 4216/24 R.G. Bifolco c/o pag. 11 CP_2 svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia.
Infine, non è meritevole di accoglimento nemmeno l'eccezione relativa alla mancata dettagliata indicazione del calcolo degli interessi e l'ammontare degli stessi. In proposito, va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, posto che il calcolo degli interessi e le relative modalità sono già riportati negli atti prodromici ritualmente notificati (le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento), la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del
D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n.
602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Giudizio n. 4216/24 R.G. Bifolco c/o pag. 12 CP_2 In ultimo, solo un breve cenno meritano le altre eccezioni formulate dalla parte ricorrente, anch'esse palesemente destituite di fondamento: quanto all'asserito avvenuto pagamento dei debiti contributivi, la parte ricorrente non ha specificato alcunché al riguardo sia circa le date degli asseriti pagamenti sia circa l'entità degli stessi (cfr. ricorso, pag. 2), né tantomeno ha allegato documentazione attestante i pagamenti;
quanto alla pendenza dei giudizi avverso le cartelle di pagamento oggetto della comunicazione preventiva impugnata (ovvero alla definizione degli stessi con sentenze favorevoli alla ricorrente), va evidenziato che per la cartella n. 100 2021 00012786 47 000 per euro
18.669,12 (avente ad oggetto i contributi non versati alla Pt_2 [...]
, il giudizio, di cui si sconosce l'esito, risulta proposto Parte_2
erroneamente dinanzi alla Commissione Tributaria di Salerno: infatti, anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che “spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non già del giudice tributario, la controversia avente ad oggetto crediti previdenziali richiesti dalla Parte_3
dottori commercialisti, anche se originata da pretesa azionata
[...]
dall'ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n. 8170/2025); mentre per la cartella n. 100 2022 00052163 54 000 per euro 71,04
(avente ad oggetto, tra l'altro, i contributi non versati alla Parte_2
è per questa omissione contributiva che la cartella
[...]
suddetta viene impugnata dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione
Lavoro) la sentenza favorevole emessa dal Giudice di Pace di Salerno n.
1097/2023 (menzionata dalla parte ricorrente a pag. 1 del ricorso) riguarda non i contributi non versati alla bensì altri importi Pt_2
indicati nella detta cartella, precisamente la somma di euro 285,86 per contravvenzioni al Codice della Strada (cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente);
Giudizio n. 4216/24 R.G. c/o pag. 13 Pt_1 CP_2 nessuna violazione sussiste in riferimento all'art. 77, comma 1 bis, del Dpr. n. 602/1973, giacché il limite di euro 20.000,00 attiene all'iscrizione ipotecaria, non già al preavviso, atto impugnato nel presente giudizio: peraltro, la suddetta norma fa espresso riferimento all'importo complessivo del credito per cui si procede e questo già ora ammonta a euro 20.666,23 per capitale, interessi, sanzioni, aggio e spese, ben superiore all'importo di euro 18.770,16, erroneamente indicato dalla parte ricorrente (cfr. pag. 3 del ricorso) e riferibile solo all'imposta non versata.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore della parte resistente le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, causa di valore da euro 5.220,01 a euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell , con ricorso
[...] Controparte_1
depositato in data 01.08.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente CP_2
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 4.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%.
Così deciso in Salerno in data 21.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4216/24 R.G. c/o pag. 14 Pt_1 CP_2