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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO BR
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1513 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 14.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
BR (RC) il 09/02/1962) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nata a [...] l'[...]), entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. PEGNA GIUSEPPE, giusta procura congiunta in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO BR, VIA GEBBIONE N.1/H, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 12/06/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 17/07/1988; -considerato che con decreto del 04.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 12.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 17/07/1988; b) dal matrimonio sono nati due figli: PA
(10.04.1989) ed (21.03.1991), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
07.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 12/06/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 440, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 1988, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi rispetto reciproco. 2) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO BR
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1513 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 14.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
BR (RC) il 09/02/1962) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nata a [...] l'[...]), entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. PEGNA GIUSEPPE, giusta procura congiunta in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO BR, VIA GEBBIONE N.1/H, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 12/06/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 17/07/1988; -considerato che con decreto del 04.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 12.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 17/07/1988; b) dal matrimonio sono nati due figli: PA
(10.04.1989) ed (21.03.1991), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
07.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 12/06/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 440, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 1988, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi rispetto reciproco. 2) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna