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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BORTOLUSSI Parte_1 C.F._1
PAOLO elettivamente domiciliato in VIA V. EMANUELE II N. 1 SPILIMBERGO presso lo studio dell'avv. BORTOLUSSI PAOLO ATTORE/I contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
), (C.F. ), (C.F.
[...] CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4 C.F._5
), (C.F. e
[...] CP_5 CodiceFiscale_6 CP_6
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio CP_1 CP_2 CP_3
e al fine di sentire CP_4 CP_5 CP_6 accertare, in suo favore, l'intervenuta usucapione dei terreni e fabbricati meglio indicati ed identificati in narrativa.
Ha dedotto, in fatto, di aver posseduto da oltre vent'anni i beni in oggetto, provvedendo alla coltivazione degli stessi e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti di cui all'art 1058 c.c., con conseguente fondatezza della domanda proposta.
pagina 1 di 6 Nessuno si è costituito in giudizio per i convenuti che pertanto sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata.
E' opportuno, innanzitutto, evidenziare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, l'azione diretta all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile, fondata su un rapporto di fatto, ma in contrasto con l'apparenza formale dei documenti, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
Di fronte alla prova "formale" della proprietà dei beni, dunque, colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa e rigorosa; se si ritenesse il contrario, infatti, l'istituto della prescrizione acquisitiva - nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime proprietario dei beni - sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche contestazione di terzi, sostenuta da prove non univoche. È per questo che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosissima, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà e per il periodo temporale previsto dalla legge (vedi "ex multis" Cass.
18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478;
Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863)
L'usucapione costituisce, invero, un istituto di carattere eccezionale, e come tale deve essere trattato, anche nel relativo pagina 2 di 6 regime probatorio processuale, tenuto conto che dalla prescrizione acquisitiva scaturisce la compressione di uno dei diritti costituzionali, la proprietà.
Alla luce dei principi innanzi espressi, non può ritenersi assolto, nel caso di specie, né l'onere di allegazione né tantomeno quello probatorio suddetto, gravante su parte attrice;
sotto il profilo allegatorio, infatti, parte attrice, pretende di far valere le proprie pretese nei confronti di una pluralità di beni immobili, aventi caratteristiche tutte diverse, alcuni essendo boschi, altri prati, altri ancora terreni e, infine, altri, consistendo in fabbricati senza minimamente indicare alcuna specifica e concreta condotta univocamente ed incontrovertibilmente significativa dell'esercizio di un potere di fatto corrispondente ad un diritto di proprietà pieno ed esclusivo in manifesta opposizione al possesso o alla proprietà di altro soggetto avente diritto che sia conforme alle specifiche caratteristiche di tutti i beni elencati e specificamente riferiti a ciascuno di essi.
Tale difetto assoluto di allegazione, invero, si pone in pieno contrasto con l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, laddove statuisce che “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità i potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondoo la sua specifica natura – un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare” (C.
25922/2005).
Orbene parte attrice, con riferimento ai terreni (aventi caratteristiche distinte come sopra indicato) si è limitata a riferire di aver indistintamente curato gli stessi, tramite taglio dell'erba e degli alberi, circostanza questa del tutto insufficiente a dare prova dell'esercizio di un possesso svolto uti dominus, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'attività di coltivazione del fondo/di mera manutenzione non pagina 3 di 6 costituisce di per sè attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ove non accompagnate da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (così Cass. n.
17376/18; conformi Cass. n. 18215/13), potendo tale relazione materiale con la res essere espressione anche di una relazione di detenzione qualificata del bene.
Tali elementi indiziari ulteriori difettano nel caso di specie, tenuto conto che, a tal fine, è necessario, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa
l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza” (C. 17880/2019).
Nel caso di specie, parte attrice non fornisce, già sul piano assertivo, alcun ulteriore elemento indiziario di tal genere, omettendo del tutto di riferire con quale intensità quotidianamente sia stata effettuata tale attività, nonché per quale estensione di terreno si sia esplicata e, dunque, in quali zone, con quale frequenza e con quali modalità.
Tali carenze sono ancora più gravi se si considera che tale comportamento coinvolgerebbe un numero elevato di terreni, aventi peraltro caratteristiche diverse.
Orbene, appare evidente, che il solo generico riferimento al taglio e pulizia del terreno, non accompagnata da qualsivoglia riferimento alla sua concreta attuazione e specificazione nel corso degli anni, è di per sé insufficiente a ritenere esclusa l'esistenza di una mera tolleranza ad opera dei proprietari formali del bene in questione.
Per le medesime ragioni, anche con riferimento ai fabbricati su cui parte attrice intende estendere le proprie pretese, la domanda attorea si appalesa del tutto carente sul piano assertivo, atteso che parte attrice non si preoccupa minimamente di specificare in cosa le presunte attività di manutenzione ordinaria e straordinaria si siano concretamente esplicate, con quale intensità e in quale specifico e determinato periodo temporale si siano concretate.
Inoltre, sempre sotto il profilo allegatorio, l'atto introduttivo si caratterizza per l'estrema genericità in relazione alla data di pagina 4 di 6 inizio dell'allegato possesso uti dominus tenuto conto che ( sul punto la giurisprudenza è rigorosa) non è all'uopo sufficiente affermare l'attore possiede i beni per cui è causa “ da oltre venti anni" (nel caso di specie, parte attrice si limita a riferire che tali beni “risultano essere posseduti dall'odierno attore sin dalla fine degli anni '80”).
Tale difetto assoluto di allegazione, già di per sé sufficiente a ritenere destituita di fondamento giuridico la domanda proposta, non può neppure ritenersi sopperito dal quadro probatorio in atti atteso che i testi escussi si sono limitati a parlare genericamente della
“manutenzione del bosco e del taglio dell'erba” (cfr. teste Tes_1
) e della “manutenzione della casa” cfr teste
[...] Tes_2 senza alcuna specificazione delle condotte concretamente poste in essere, della frequenza con cui tali attività venivano realizzate e delle modalità con cui si sono esplicate nel corso degli anni.
In sostanza, i capitoli di prova articolati (e le dichiarazioni testimoniali conseguenti) appaiono ex se, insuscettibili di provare il corpus atteso che i testimoni indicati da parte attrice sono chiamati ad esprimersi genericamente su un “possesso” o su un
“godimento” del bene in questione da parte dell'odierno attore sui terreni e beni genericamente indicati senza alcun riferimento a specifiche attività comportamentali asseritamente compiute da parte attrice nel tempo necessario ad usucapire il bene, necessarie ad escludere che la relazione materiale con la res sia in realtà espressione di una relazione di detenzione qualificata del bene, quanto piuttosto quale esercizio di un possesso svolto uti dominus.
Alla genericità delle dichiarazioni testimoniali rese si aggiunge altresì la circostanza, emersa all'esito delle prove orali, che il fabbricato oggetto di causa non risulta neanche abitato dall'odierno attore (cfr dichiarazione testimoniale di . Tes_2
I capitoli testimoniali, in definitiva, e, conseguentemente le dichiarazioni rese dai testi escussi, si caratterizzano per l'estrema genericità in relazione alle attività ed ai comportamenti tenuti dall'attore con ciascuno dei beni oggetto di causa, che non consentono di rilevare neanche l'esistenza del necessario animus possidendi.
pagina 5 di 6 Ne consegue che sia in relazione alle attività ed ai comportamenti tenuti dall'attore sia in relazione all'accertamento della decorrenza ventennale dell'asserito possesso, difetta, oltre che l'allegazione, la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, l'infondatezza della domanda proposta.
Nulla sulle spese, essendo parte vittoriosa rimasta contumace.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BORTOLUSSI Parte_1 C.F._1
PAOLO elettivamente domiciliato in VIA V. EMANUELE II N. 1 SPILIMBERGO presso lo studio dell'avv. BORTOLUSSI PAOLO ATTORE/I contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
), (C.F. ), (C.F.
[...] CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4 C.F._5
), (C.F. e
[...] CP_5 CodiceFiscale_6 CP_6
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio CP_1 CP_2 CP_3
e al fine di sentire CP_4 CP_5 CP_6 accertare, in suo favore, l'intervenuta usucapione dei terreni e fabbricati meglio indicati ed identificati in narrativa.
Ha dedotto, in fatto, di aver posseduto da oltre vent'anni i beni in oggetto, provvedendo alla coltivazione degli stessi e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i presupposti di cui all'art 1058 c.c., con conseguente fondatezza della domanda proposta.
pagina 1 di 6 Nessuno si è costituito in giudizio per i convenuti che pertanto sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata.
E' opportuno, innanzitutto, evidenziare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, l'azione diretta all'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile, fondata su un rapporto di fatto, ma in contrasto con l'apparenza formale dei documenti, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto.
Di fronte alla prova "formale" della proprietà dei beni, dunque, colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa e rigorosa; se si ritenesse il contrario, infatti, l'istituto della prescrizione acquisitiva - nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime proprietario dei beni - sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche contestazione di terzi, sostenuta da prove non univoche. È per questo che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosissima, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà e per il periodo temporale previsto dalla legge (vedi "ex multis" Cass.
18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478;
Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863)
L'usucapione costituisce, invero, un istituto di carattere eccezionale, e come tale deve essere trattato, anche nel relativo pagina 2 di 6 regime probatorio processuale, tenuto conto che dalla prescrizione acquisitiva scaturisce la compressione di uno dei diritti costituzionali, la proprietà.
Alla luce dei principi innanzi espressi, non può ritenersi assolto, nel caso di specie, né l'onere di allegazione né tantomeno quello probatorio suddetto, gravante su parte attrice;
sotto il profilo allegatorio, infatti, parte attrice, pretende di far valere le proprie pretese nei confronti di una pluralità di beni immobili, aventi caratteristiche tutte diverse, alcuni essendo boschi, altri prati, altri ancora terreni e, infine, altri, consistendo in fabbricati senza minimamente indicare alcuna specifica e concreta condotta univocamente ed incontrovertibilmente significativa dell'esercizio di un potere di fatto corrispondente ad un diritto di proprietà pieno ed esclusivo in manifesta opposizione al possesso o alla proprietà di altro soggetto avente diritto che sia conforme alle specifiche caratteristiche di tutti i beni elencati e specificamente riferiti a ciascuno di essi.
Tale difetto assoluto di allegazione, invero, si pone in pieno contrasto con l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, laddove statuisce che “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità i potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondoo la sua specifica natura – un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare” (C.
25922/2005).
Orbene parte attrice, con riferimento ai terreni (aventi caratteristiche distinte come sopra indicato) si è limitata a riferire di aver indistintamente curato gli stessi, tramite taglio dell'erba e degli alberi, circostanza questa del tutto insufficiente a dare prova dell'esercizio di un possesso svolto uti dominus, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'attività di coltivazione del fondo/di mera manutenzione non pagina 3 di 6 costituisce di per sè attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ove non accompagnate da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (così Cass. n.
17376/18; conformi Cass. n. 18215/13), potendo tale relazione materiale con la res essere espressione anche di una relazione di detenzione qualificata del bene.
Tali elementi indiziari ulteriori difettano nel caso di specie, tenuto conto che, a tal fine, è necessario, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa
l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza” (C. 17880/2019).
Nel caso di specie, parte attrice non fornisce, già sul piano assertivo, alcun ulteriore elemento indiziario di tal genere, omettendo del tutto di riferire con quale intensità quotidianamente sia stata effettuata tale attività, nonché per quale estensione di terreno si sia esplicata e, dunque, in quali zone, con quale frequenza e con quali modalità.
Tali carenze sono ancora più gravi se si considera che tale comportamento coinvolgerebbe un numero elevato di terreni, aventi peraltro caratteristiche diverse.
Orbene, appare evidente, che il solo generico riferimento al taglio e pulizia del terreno, non accompagnata da qualsivoglia riferimento alla sua concreta attuazione e specificazione nel corso degli anni, è di per sé insufficiente a ritenere esclusa l'esistenza di una mera tolleranza ad opera dei proprietari formali del bene in questione.
Per le medesime ragioni, anche con riferimento ai fabbricati su cui parte attrice intende estendere le proprie pretese, la domanda attorea si appalesa del tutto carente sul piano assertivo, atteso che parte attrice non si preoccupa minimamente di specificare in cosa le presunte attività di manutenzione ordinaria e straordinaria si siano concretamente esplicate, con quale intensità e in quale specifico e determinato periodo temporale si siano concretate.
Inoltre, sempre sotto il profilo allegatorio, l'atto introduttivo si caratterizza per l'estrema genericità in relazione alla data di pagina 4 di 6 inizio dell'allegato possesso uti dominus tenuto conto che ( sul punto la giurisprudenza è rigorosa) non è all'uopo sufficiente affermare l'attore possiede i beni per cui è causa “ da oltre venti anni" (nel caso di specie, parte attrice si limita a riferire che tali beni “risultano essere posseduti dall'odierno attore sin dalla fine degli anni '80”).
Tale difetto assoluto di allegazione, già di per sé sufficiente a ritenere destituita di fondamento giuridico la domanda proposta, non può neppure ritenersi sopperito dal quadro probatorio in atti atteso che i testi escussi si sono limitati a parlare genericamente della
“manutenzione del bosco e del taglio dell'erba” (cfr. teste Tes_1
) e della “manutenzione della casa” cfr teste
[...] Tes_2 senza alcuna specificazione delle condotte concretamente poste in essere, della frequenza con cui tali attività venivano realizzate e delle modalità con cui si sono esplicate nel corso degli anni.
In sostanza, i capitoli di prova articolati (e le dichiarazioni testimoniali conseguenti) appaiono ex se, insuscettibili di provare il corpus atteso che i testimoni indicati da parte attrice sono chiamati ad esprimersi genericamente su un “possesso” o su un
“godimento” del bene in questione da parte dell'odierno attore sui terreni e beni genericamente indicati senza alcun riferimento a specifiche attività comportamentali asseritamente compiute da parte attrice nel tempo necessario ad usucapire il bene, necessarie ad escludere che la relazione materiale con la res sia in realtà espressione di una relazione di detenzione qualificata del bene, quanto piuttosto quale esercizio di un possesso svolto uti dominus.
Alla genericità delle dichiarazioni testimoniali rese si aggiunge altresì la circostanza, emersa all'esito delle prove orali, che il fabbricato oggetto di causa non risulta neanche abitato dall'odierno attore (cfr dichiarazione testimoniale di . Tes_2
I capitoli testimoniali, in definitiva, e, conseguentemente le dichiarazioni rese dai testi escussi, si caratterizzano per l'estrema genericità in relazione alle attività ed ai comportamenti tenuti dall'attore con ciascuno dei beni oggetto di causa, che non consentono di rilevare neanche l'esistenza del necessario animus possidendi.
pagina 5 di 6 Ne consegue che sia in relazione alle attività ed ai comportamenti tenuti dall'attore sia in relazione all'accertamento della decorrenza ventennale dell'asserito possesso, difetta, oltre che l'allegazione, la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, l'infondatezza della domanda proposta.
Nulla sulle spese, essendo parte vittoriosa rimasta contumace.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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