Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1256/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1256/2025, promossa con ricorso depositato il 28/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc.: , CodiceFiscale_1
residente in [...],
con l'Avv. Davide Compagnoni del Foro di Varese;
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc.: , CodiceFiscale_2
residente in [...],
con l'Avv. Davide Compagnoni del Foro di Varese;
pagina 1 di 5
(anno 2013 atto n. 3 parte I); con la seguente figlia minorenne: , nata a [...] il Persona_1
6 aprile 2013.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28 marzo 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione, nel reciproco rispetto e si impegnano, per il bene della propria figliola, a preservare e a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale avanti la minore.
Le parti si impegnano, altresì, a comunicare tra di loro in modo diretto e civile fornendosi informazioni puntuali circa gli impegni, le necessità o le questioni tutte riguardanti la figlia, condividendo scelte e regole educative. Per_ I separandi, inoltre, condividono la necessità di prendere le decisioni relative ad in un clima di collaborazione e di rispetto, avuti a mente le di lei esigenze e necessità tutte.
2) L'(ex) abitazione coniugale sita in 21010 Maccagno con NO e DD (VA), Via
Valsecchi n.10 – appartamento con box di pertinenza – risulta censita catastalmente al
Catasto Fabbricati del Comune di Maccagno con NO e DD (VA), come segue:
-Sez. MS, Foglio 4, mapp.le 1025, sub.2 e sub.3, piano S1-1, cat. A/3 e C/6, classi 3 e 4, vani
5 oltre al box, sup. cat. mq.94 (escluse aeree scoperte) con box di mq.25, rendite cat. €
216,91 ed € 38,73.
Detto compendio, continuerà a rimanere in totale ed esclusivo godimento alla proprietaria esclusiva, signora con tutti gli arredi ed i macchinari ivi presenti alla data odierna. Pt_2
-Il sig. provvederà ad asportare i propri effetti personali ed i beni di proprio Pt_1
interesse, avendo reperito in locazione altra abitazione sempre in Maccagno con NO e
DD (VA), Via Verdi n.12/E – ove si trasferirà a breve e comunque entro e non oltre il maggio p.v., ivi trasferendo anche la propria residenza anagrafica.
Per_ 3) La figlia minore in ambito di affido condiviso fra i due genitori, risiederà presso la madre, ove rimarrà collocata in termini prioritari.
- il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la minore in ogni momento, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima nonché con i propri impegni professionali, previo accordo con la madre che dovrà intervenire con ragionevole preavviso
(almeno il giorno precedente).
pagina 2 di 5 -In caso di disaccordo, il padre avrà il diritto di tenere con sé la figliola per almeno un/una pomeriggio/sera a settimana, dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00 (giornata da indicare all'inizio di ogni settimana) nonché a fine settimana alterni, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica immediatamente successiva, con impegno a riaccompagnare
Per_
presso l'abitazione materna.
-Elisa trascorrerà le vacanze estive con ciascuno dei genitori per due settimane, anche non consecutive, da scegliersi nel periodo compreso tra il 01 luglio ed il 10 settembre, in date che i genitori si comunicheranno reciprocamente entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. In occasione delle vacanze i coniugi dovranno vicendevolmente comunicarsi il recapito
Per_ (indirizzo) del luogo in cui si recheranno con . I coniugi dovranno concordare ogni spostamento, anche di breve durata, che intendano effettuare con la figlia ed impegnarsi affinché non manchino i contatti telefonici con l'altro genitore.
Per_
-Per quanto concerne il periodo delle festività natalizie, trascorrerà pari giornate con la madre e con il padre. In particolare, condividerà (ad anni alterni) il pranzo della giornata della Vigilia e di quella di Natale con un genitore e le cene con l'altro (e viceversa); quindi soggiornerà con un genitore dalla mattinata di S. Stefano sino a quella di Capodanno e con l'altro genitore dalla mattinata di Capodanno sino alla sera dell'Epifania.
-Elisa trascorrerà le giornate delle Festività Pasquali ad anni alterni con ciascun genitore.
-Le previsioni sopra enunciate costituiscono comunque uno schema di regole minime, sempre modificabile, su accordo dei genitori, nell'interesse primario della crescita socio-educativa Per_ di .
4) I ricorrenti si impegnano a preservare da ogni possibile ed inopportuno condizionamento
Per_ che derivasse dalla presente separazione coniugale, il rispettivo rapporto con;
ciò, anche nel rispetto delle sue esigenze di carattere psicologico.
5) Nessuna previsione di contributo al mantenimento fra i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
Per_ 6) Il sig. contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla madre, sig.ra Pt_1
l'importo mensile di € 150,00, entro il giorno 10 di ogni mese. Resta inteso che il Pt_2
contributo al mantenimento della figlia sarà soggetto ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
Per_ 7) Le spese straordinarie che i ricorrenti dovessero affrontare per (di natura medico-
pagina 3 di 5 dentistica non coperta dal SSN, ludico-sportiva, scolastica, per capi d'abbigliamento di valenza pluriennale), saranno in realtà sostenute dalla sola madre, abbiente.
8) La signora inoltre, rinuncia sin d'ora irrevocabilmente e ad ogni effetto di Legge, Pt_2
a qualsivoglia pretesa economica afferente alla posizione contributiva-previdenziale del sig.
. Ciò, con esplicito riferimento ai TFR ed al trattamento pensionistico che dovessero Pt_1
maturare in suo favore.
9) Gli autoveicoli Audi A6, targa: DM357TN e Ford Focus, targa: CV351HP, resteranno in uso, proprietà e titolarità esclusiva ai rispettivi odierni intestatari (doc. n.9).
10) Le parti si impegnano vicendevolmente a comunicarsi ogni cambio di residenza e manifestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti d'identità personale e
Per_ del passaporto, anche per quanto riguarda quelli di .
11) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver (già) bonariamente provveduto alla regolamentazione di ogni altra questione, patrimoniale e non, esistente fra gli stessi
(mediante irrevocabile riconoscimento in favore del sig. dell'importo Pt_1 omnicomprensivo di € 50.000,00=, che sarà corrisposto con bonifico bancario entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione) e di nulla avere ulteriormente a pretendere l'uno dall'altro, rispetto a quanto contemplato nel presente ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Vatti comunicati in data 01/04/2025, senza osservaizoni ostative pervenute).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di
[...]
, nato a [...], il [...], e Parte_1 Pt_2
, nata a Varese, il [...], in [...] al matrimonio contratto dai
[...]
coniugi in data 9 luglio 2013 nell'allora Comune di Maccagno (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Maccagno (oggi Maccagno con NO e
DD) (anno 2013 atto n. 3 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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