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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/03/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Picciotto Parte_1
OPPONENTE - ATTORE in RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Marco Rossi
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2
TERZO PIGNORATO LITISCONSORTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 15.1.25 e atti ivi richiamati
1 MOTIVI della DECISIONE
Il processo, istruito mediante produzione documentale (cfr. ord. 19.6.24) e discusso all'udienza in epigrafe indicata, è stato introdotto con ricorso ex art. 281 decies cpc da – Parte_1
debitore esecutato nel processo di espropriazione ex art. 543 cpc recante RGE 614/23, intrapreso dal creditore procedente nei confronti del terzo pignorato – e ha a Controparte_1 CP_2 oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ cpc, già proposta in via cautelare dal predetto debitore e definita con la sospensione dell'espropriazione limitatamente all'importo di €
11.000,00.
*****
Con l'ordinanza cautelare, il GE:
- aveva ravvisato il fumus dell'opposizione in relazione alla prospettata parziale inesistenza del credito azionato esecutivamente, alla luce di quando corrisposto dall'esecutato opponente sulla base dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc, resa all'esito di precedente procedimento espropriativo avviato in forza del medesimo titolo dalla creditrice;
CP_
- aveva dunque sospeso l'espropriazione nei limiti dell'importo già corrisposto, condannato al pagamento delle spese di fase, fissato il termine per la riassunzione del merito dell'opposizione e rinviato il processo esecutivo per procedere all'assegnazione del credito pignorato nei limiti del residuo credito da precisare a cura del creditore procedente.
Con successiva ordinanza del 31.1.24, il GE ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, ravvisando gli estremi della causa di inefficacia prevista dall'art. 543 co. V cpc (pure prospettata con il ricorso ex art. 615 cpc). Tale ordinanza, non risulta essere stata opposta ex art. 617 cpc dal creditore esecutante che non ha allegato alcunché in proposito (deducendo piuttosto la sopravvenuta carenza di interesse del debitore opponente a far valere a circostanza).
La questione – correttamente esaminata dal GE nell'ambito del processo di espropriazione invece che nella fase cautelare dell'opposizione e, tuttavia, riproposta dall'esecutato che invece avrebbe dovuto farla valere, opponendo ex art. 617 cpc l'ipotetica l'ordinanza di assegnazione (ove fosse stata emessa) – alla luce della pronunciata estinzione è senz'altro superata.
*****
Persiste invece, nonostante la declaratoria di estinzione del processo di espropriazione, l'interesse sotteso alla domanda di determinazione del credito effettivo, proposta dall'opponente e pure dalla creditrice convenuta (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 15761/14 secondo la quale “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione
2 della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito”).
In proposito, il Tribunale osserva quanto segue.
Il credito precettato ammontava complessivamente a € 26.638,68 di cui: € 19.038,76 a titolo di capitale, € 4.995,99 a titolo di interessi ed € 2.603,93 a titolo di spese (comprese quelle di notifica e di imposta di registro).
La parziale estinzione del debito in ragione dei pagamenti ricevuti in base all'ordinanza di assegnazione resa all'esito di precedente espropriazione, oltre che documentale, è pacifica come si evince dal tenore della comparsa di costituzione della creditrice procedente.
Nel precedente giudizio era stata precettata la somma complessiva di € 22.249,79 di cui: €
19.038,76 a titolo di capitale, € 1.758,84 a titolo di interessi al 18.12.17 ed € 1.452,19 a titolo di spese (comprensive di € 352,19 relativi al precetto).
I pagamenti effettuati in base alla pregressa esecuzione ammontano a € 11.346,46 e – alla luce dei criteri dettati dall'art. 1194 c.c.– vanno imputati prima a interessi e spese e poi a capitale.
Il credito residuo alla data del pignoramento introduttivo del processo in cui si è innestata la presente opposizione ammonta dunque – considerati pure gli interessi murati dal precetto all'ordinanza di assegnazione (cfr. comparsa di costituzione) – a € 12.571,24 a titolo di capitale, oltre interessi (al tasso indicato nel decreto ingiuntivo) a decorrere dalla data dell'estinzione parziale e spese di esecuzione, sulla cui entità è superfluo soffermarsi data la sopravvenuta estinzione del processo esecutivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono – considerato che nel precetto l'ammontare del capitale era stato quantificato in € 19.038,76 e che era stato altresì precettato l'ammontare delle spese liquidate con il decreto ingiuntivo – l'accoglimento dell'opposizione va confermato.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex art. 93 cpc, in favore del procuratore del creditore dichiaratosi antistatario – secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi stabiliti per i procedimenti di cognizione ricompresi nello scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 e considerate unitariamente la fase introduttiva e quella di istruttoria/trattazione in ragione dello svolgimento del processo – in complessivi € 2.547,75 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
3
P.Q.M.
ACCERTA e DICHIARA che, alla data del 9.11.22, il debito di derivante dal Parte_1
decreto ingiuntivo n. 105/17 ammonta a € 12.571,24 a titolo di capitale, oltre interessi (al tasso indicato nel decreto ingiuntivo) a decorrere dall'8.6.22.
CONDANNA al pagamento, in favore del procuratore del creditore Controparte_1 procedente, delle spese nella misura di € 2.547,75 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Palermo, 27.2.25
Il Giudice
Rachele Monfredi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Picciotto Parte_1
OPPONENTE - ATTORE in RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Marco Rossi
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2
TERZO PIGNORATO LITISCONSORTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 15.1.25 e atti ivi richiamati
1 MOTIVI della DECISIONE
Il processo, istruito mediante produzione documentale (cfr. ord. 19.6.24) e discusso all'udienza in epigrafe indicata, è stato introdotto con ricorso ex art. 281 decies cpc da – Parte_1
debitore esecutato nel processo di espropriazione ex art. 543 cpc recante RGE 614/23, intrapreso dal creditore procedente nei confronti del terzo pignorato – e ha a Controparte_1 CP_2 oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ cpc, già proposta in via cautelare dal predetto debitore e definita con la sospensione dell'espropriazione limitatamente all'importo di €
11.000,00.
*****
Con l'ordinanza cautelare, il GE:
- aveva ravvisato il fumus dell'opposizione in relazione alla prospettata parziale inesistenza del credito azionato esecutivamente, alla luce di quando corrisposto dall'esecutato opponente sulla base dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc, resa all'esito di precedente procedimento espropriativo avviato in forza del medesimo titolo dalla creditrice;
CP_
- aveva dunque sospeso l'espropriazione nei limiti dell'importo già corrisposto, condannato al pagamento delle spese di fase, fissato il termine per la riassunzione del merito dell'opposizione e rinviato il processo esecutivo per procedere all'assegnazione del credito pignorato nei limiti del residuo credito da precisare a cura del creditore procedente.
Con successiva ordinanza del 31.1.24, il GE ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, ravvisando gli estremi della causa di inefficacia prevista dall'art. 543 co. V cpc (pure prospettata con il ricorso ex art. 615 cpc). Tale ordinanza, non risulta essere stata opposta ex art. 617 cpc dal creditore esecutante che non ha allegato alcunché in proposito (deducendo piuttosto la sopravvenuta carenza di interesse del debitore opponente a far valere a circostanza).
La questione – correttamente esaminata dal GE nell'ambito del processo di espropriazione invece che nella fase cautelare dell'opposizione e, tuttavia, riproposta dall'esecutato che invece avrebbe dovuto farla valere, opponendo ex art. 617 cpc l'ipotetica l'ordinanza di assegnazione (ove fosse stata emessa) – alla luce della pronunciata estinzione è senz'altro superata.
*****
Persiste invece, nonostante la declaratoria di estinzione del processo di espropriazione, l'interesse sotteso alla domanda di determinazione del credito effettivo, proposta dall'opponente e pure dalla creditrice convenuta (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 15761/14 secondo la quale “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione
2 della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito”).
In proposito, il Tribunale osserva quanto segue.
Il credito precettato ammontava complessivamente a € 26.638,68 di cui: € 19.038,76 a titolo di capitale, € 4.995,99 a titolo di interessi ed € 2.603,93 a titolo di spese (comprese quelle di notifica e di imposta di registro).
La parziale estinzione del debito in ragione dei pagamenti ricevuti in base all'ordinanza di assegnazione resa all'esito di precedente espropriazione, oltre che documentale, è pacifica come si evince dal tenore della comparsa di costituzione della creditrice procedente.
Nel precedente giudizio era stata precettata la somma complessiva di € 22.249,79 di cui: €
19.038,76 a titolo di capitale, € 1.758,84 a titolo di interessi al 18.12.17 ed € 1.452,19 a titolo di spese (comprensive di € 352,19 relativi al precetto).
I pagamenti effettuati in base alla pregressa esecuzione ammontano a € 11.346,46 e – alla luce dei criteri dettati dall'art. 1194 c.c.– vanno imputati prima a interessi e spese e poi a capitale.
Il credito residuo alla data del pignoramento introduttivo del processo in cui si è innestata la presente opposizione ammonta dunque – considerati pure gli interessi murati dal precetto all'ordinanza di assegnazione (cfr. comparsa di costituzione) – a € 12.571,24 a titolo di capitale, oltre interessi (al tasso indicato nel decreto ingiuntivo) a decorrere dalla data dell'estinzione parziale e spese di esecuzione, sulla cui entità è superfluo soffermarsi data la sopravvenuta estinzione del processo esecutivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono – considerato che nel precetto l'ammontare del capitale era stato quantificato in € 19.038,76 e che era stato altresì precettato l'ammontare delle spese liquidate con il decreto ingiuntivo – l'accoglimento dell'opposizione va confermato.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex art. 93 cpc, in favore del procuratore del creditore dichiaratosi antistatario – secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi stabiliti per i procedimenti di cognizione ricompresi nello scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 e considerate unitariamente la fase introduttiva e quella di istruttoria/trattazione in ragione dello svolgimento del processo – in complessivi € 2.547,75 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
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P.Q.M.
ACCERTA e DICHIARA che, alla data del 9.11.22, il debito di derivante dal Parte_1
decreto ingiuntivo n. 105/17 ammonta a € 12.571,24 a titolo di capitale, oltre interessi (al tasso indicato nel decreto ingiuntivo) a decorrere dall'8.6.22.
CONDANNA al pagamento, in favore del procuratore del creditore Controparte_1 procedente, delle spese nella misura di € 2.547,75 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Palermo, 27.2.25
Il Giudice
Rachele Monfredi
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