Art. 1.
Il servizio prestato dal personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali presso detti istituti e' valido, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intero agli effetti economici e di carriera ai fini dell'inquadramento in ruolo disposto in applicazione dell' articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994 .
Il requisito del lodevole servizio previsto dall'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e' considerato valido anche se il servizio medesimo e' prestato per due anni non continuativi.
Il servizio prestato dal personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali presso detti istituti e' valido, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intero agli effetti economici e di carriera ai fini dell'inquadramento in ruolo disposto in applicazione dell' articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994 .
Il requisito del lodevole servizio previsto dall'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e' considerato valido anche se il servizio medesimo e' prestato per due anni non continuativi.