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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 7997/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 7373/2021, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo TRA
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Gennaro Caturano ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Caserta, alla via Roma n. 26 E
, in persona del Controparte_1 suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I.Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 12.12.2023, l'istante di cui in epigrafe premesso di aver presentato, in data 1.9.2021, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 7373/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisita la documentazione prodotta dalla parte, integrate le operazioni peritali, depositata la ctu, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 17.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura.
1 Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 27.10.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 14.11.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 12.12.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il CTU pur riconoscendo la condizione di handicap grave ex art 104, comma 3, l. 140/92 non avrebbe adeguatamente motivato il diniego dell'indennità di accompagnamento, attesa la certificata impossibilità di svolgere gli atti della vita quotidiana in autonoma. Ritenutane l'opportunità, il giudicante, considerata la documentazione medica depositata anche in corso di causa ex art. 149 disp.att. c.p.c, ha disposto che il ctu della fase di atp rendesse chiarimenti. Il consulente, presa anche visione della nuova documentazione sanitaria, ha ritento che le patologie da cui è affetto il ricorrente - valutate in sede di atp: «- vasculopatia cerebrale cronica;
sindrome depressiva;
poliartrosi con marcati deficit funzionali;
cardiopatia ipertensiva;
insufficienza venosa arti inferiori;
ipoacusia» - sono “a decorso cronico e lentamente evolutivo” e “Tra queste maggior rilievo assume la vasculopatia cerebrale cronica, esordita, come si rileva dalla documentazione sanitaria, da alcuni anni ed ha avuto la tipica evoluzione ad andamento subdolo ed ingravescente. Dall'analisi dell'ulteriore e nuova documentazione sanitaria allegata agli atti, nel corso
2 dell'opposizione al giudizio, oltre alle consulenze ematologiche effettuate per una anemia normocromica ed otorinolaringoiatria per una ipoacusia neurosensoriale, emerge la relazione geriatrica del 30-11-2023 che rileva un netto peggioramento delle funzioni cognitive del ricorrente con perdita della autonomia nelle attività quotidiane”. L'ausiliario del giudice ha, di conseguenza, ha concluso come di seguito: «Pertanto si può ritenere che, considerato il complesso morboso di cui è affetto il ricorrente, della tipica evoluzione delle malattie riscontrate ad andamento cronico ed ingravescente, nonché della nuova documentazione sanitaria allegata agli atti, sia allo stato di entità tale da precludere al ricorrente, di anni 78, lo svolgimento degli atti quotidiani della vita per la perdita di autonomia e la necessità di assistenza continua. Si ritiene pertanto che sussistono i requisiti richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento da considerare dal novembre 2023». Conseguentemente ha confermato la sussistenza della condizione di handicap grave
“Pertanto la situazione di handicap determinata dalle patologie riscontrate assume la connotazione di gravità prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della suddetta legge-quadro su handicap (legge 104/92) da considerarsi dal gennaio 2023”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che CP_2
ha diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal Parte_1 novembre 2023 ed è portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dal gennaio 2023. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto del riconoscimento di entrambi i requisiti da data precedente alla presentazione del presente giudizio di opposizione ma successivamente al ricorso per atp, le spese di lite sono compensate per metà mentre per la restante parte seguono la soccombenza a carico dell' CP_2
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara
, soggetto portatore di handicap con connotazione di Parte_1 gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dal gennaio 2023 e beneficiario dell'indennità di accompagnamento, a far data dal novembre 2023; b) previa compensazione delle spese di lite per la metà, condanna l' per come CP_2 rappresentato, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
3 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 18.6.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
4
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Gennaro Caturano ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Caserta, alla via Roma n. 26 E
, in persona del Controparte_1 suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I.Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 12.12.2023, l'istante di cui in epigrafe premesso di aver presentato, in data 1.9.2021, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 7373/21), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisita la documentazione prodotta dalla parte, integrate le operazioni peritali, depositata la ctu, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 17.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura.
1 Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 27.10.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 14.11.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 12.12.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il CTU pur riconoscendo la condizione di handicap grave ex art 104, comma 3, l. 140/92 non avrebbe adeguatamente motivato il diniego dell'indennità di accompagnamento, attesa la certificata impossibilità di svolgere gli atti della vita quotidiana in autonoma. Ritenutane l'opportunità, il giudicante, considerata la documentazione medica depositata anche in corso di causa ex art. 149 disp.att. c.p.c, ha disposto che il ctu della fase di atp rendesse chiarimenti. Il consulente, presa anche visione della nuova documentazione sanitaria, ha ritento che le patologie da cui è affetto il ricorrente - valutate in sede di atp: «- vasculopatia cerebrale cronica;
sindrome depressiva;
poliartrosi con marcati deficit funzionali;
cardiopatia ipertensiva;
insufficienza venosa arti inferiori;
ipoacusia» - sono “a decorso cronico e lentamente evolutivo” e “Tra queste maggior rilievo assume la vasculopatia cerebrale cronica, esordita, come si rileva dalla documentazione sanitaria, da alcuni anni ed ha avuto la tipica evoluzione ad andamento subdolo ed ingravescente. Dall'analisi dell'ulteriore e nuova documentazione sanitaria allegata agli atti, nel corso
2 dell'opposizione al giudizio, oltre alle consulenze ematologiche effettuate per una anemia normocromica ed otorinolaringoiatria per una ipoacusia neurosensoriale, emerge la relazione geriatrica del 30-11-2023 che rileva un netto peggioramento delle funzioni cognitive del ricorrente con perdita della autonomia nelle attività quotidiane”. L'ausiliario del giudice ha, di conseguenza, ha concluso come di seguito: «Pertanto si può ritenere che, considerato il complesso morboso di cui è affetto il ricorrente, della tipica evoluzione delle malattie riscontrate ad andamento cronico ed ingravescente, nonché della nuova documentazione sanitaria allegata agli atti, sia allo stato di entità tale da precludere al ricorrente, di anni 78, lo svolgimento degli atti quotidiani della vita per la perdita di autonomia e la necessità di assistenza continua. Si ritiene pertanto che sussistono i requisiti richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento da considerare dal novembre 2023». Conseguentemente ha confermato la sussistenza della condizione di handicap grave
“Pertanto la situazione di handicap determinata dalle patologie riscontrate assume la connotazione di gravità prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della suddetta legge-quadro su handicap (legge 104/92) da considerarsi dal gennaio 2023”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che CP_2
ha diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal Parte_1 novembre 2023 ed è portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dal gennaio 2023. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto del riconoscimento di entrambi i requisiti da data precedente alla presentazione del presente giudizio di opposizione ma successivamente al ricorso per atp, le spese di lite sono compensate per metà mentre per la restante parte seguono la soccombenza a carico dell' CP_2
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara
, soggetto portatore di handicap con connotazione di Parte_1 gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dal gennaio 2023 e beneficiario dell'indennità di accompagnamento, a far data dal novembre 2023; b) previa compensazione delle spese di lite per la metà, condanna l' per come CP_2 rappresentato, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
3 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 18.6.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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