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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 223/2023 promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Daniela Zara di Treviso con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Treviso, Viale Felissent n.86/O - indirizzo di posta elettronica certificata : Email_1
RICORRENTE contro
. Controparte_1
(C.F./P.IVA in persona del proprio legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore con sede legale a Riccione in viale Gramsci n. 11; rappresentata e difesa, dall'avv. Andrea Leardini del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rimini in Via Nuova Circonvallazione n. 27 -
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RESISTENTE
E
(Codice fiscale/Iscrizione al Registro Controparte_2 delle imprese di AN n. ) con sede legale a AN (Mi) in via P.IVA_2
Ignazio Gardella n. 2 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Monti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rimini in via IGismondo n. 75 -
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1 TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
Nel merito , accertata, per i motivi di cui in premesse, la responsabilità tanto in via contrattuale che extracontrattuale di Controparte_1
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale a Riccione (47838-RN), Via Antonio Gramsci, n.110, nella causazione dell'infortunio verificatosi ai danni di in data 27.07.2017, per non aver osservato o fatto osservare la Parte_1 normativa antinfortunistica di settore e comunque per non aver adottato tutte le cautele necessarie ex art. 2087 c.c., nonché ex artt. 2043, 2050, 2051, 2049, 1228
e 2059 c.c.; accertata altresì incidentalmente la responsabilità penale per il reato di lesioni colpose ai danni della ricorrente ed ascrivibile al legale rappresentante della società convenuta, conseguentemente, condannarsi la società convenuta
(già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 risarcire alla ricorrente tutti i danni subiti e subendi ut supra delineati, così come risulteranno quantificati in via equitativa dal Giudice a seguito dell'istruttoria (detratto quanto indennizzato dall' per il danno biologico), oltre alla CP_3 rivalutazione monetaria e agli interessi per il mancato godimento della somma determinati secondo il criterio indicato in premesse o in base ad altro criterio determinando di giustizia.
Spese di lite rifuse e con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Daniela Zara, procuratore antistatario.
Per la parte resistente :
Nel merito, rigettare la domanda di risarcimento danni (patrimoniali e non) in quanto infondata e/o non provata.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità a carico della
[...]
, accertare e dichiarare che in virtù di valida polizza Controparte_1 assicurativa la (assicurazione), in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, è tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne la , da Controparte_4 ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata dalla sig.ra Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.
Per la terza chiamata in causa :
2 In via principale, respingere le domande spiegate dalla ricorrente perché infondate e/o inammissibili e/o non provate, e conseguentemente le domande tutte spiegate nei confronti di con vittoria di spese Controparte_2 ed onorari di lite.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici, accertare la responsabilità concorrente della sig.ra
[...]
determinandone il grado, e liquidare in proporzione il danno, nei Parte_1 limiti del legittimo e del provato, con applicazione delle condizioni e limitazioni di cui alla polizza assicurativa sottoscritta dalla Società resistente con
[...]
con spese come per legge. Controparte_2
MOTIVAZIONE
La domanda presentata da − che nel periodo 22\07\2017- Parte_1
10/09/2017 ha prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore di
. con Controparte_1 qualifica di tuttofare inquadrata al sesto livello del CCNL Alberghi-Turismo CONFCOMMERCIO – finalizzata ad ottenere dalla ex datrice di lavoro il risarcimento dei danni relativi ad un infortunio sul lavoro da lei subito in data
27/07/2017 – quando , mentre era intenta a svolgere l'attività di lavapiatti , nel recarsi presso la dispensa per riporre le stoviglie asciugate , cadeva per terra scivolando sul pavimento bagnato da una miscela di acqua, detersivo e acidi fuoriuscita dal forno procurandosi le lesioni personali certificate in atti ed indennizzate dall' all'esito della espletata istruttoria appare meritevole CP_5 di accoglimento per quanto di ragione .
Si costituivano ritualmente in giudizio sia la datrice di lavoro
[...]
. che la terza Controparte_1 chiamata in causa a manleva che Controparte_2 eccepivano entrambe in via pregiudiziale l'inammissibilità delle richieste risarcitorie della lavoratrice in quanto comprese nel verbale di conciliazione stipulato dalle parti in sede sindacale in data 27\03\2018 .
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dalla parte convenuta e dalla compagnia assicuratrice appare peraltro infondata come già ritenuto dal GL con ordinanza emessa in data 30\11\2023 che qui si conferma.
Va infatti rilevato come Cass. Sez. L. n. 24024 del 23\10\2013 (Rv. 629173 - 01) in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato abbia chiarito come le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non siano impugnabili a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della
3 lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. .
Nel caso di specie dalla lettura del verbale di conciliazione di seguito riportato per stralcio appare allora decisivo che la questione controversa oggetto della conciliazione sia rappresentata solo ed esclusivamente dalle differenze retributive per differente orario svolto senza alcun riferimento all'infortunio sul lavoro di cui è causa .
“ PREMESSO Che la IG.ra ha prestato attività Parte_1 lavorativa per di dal 22/07/2017 al I CP_1 Controparte_1
0/09/2017 in qualità di tuttofare livello 6° con contratto di lavoro subordinato a termine CCNL Turismo Alberghi;
Che la lavoratrice in Parte_2 data 27/07/2017 ha subito un infortunio sul lavoro che si è protratto fino oltre ii termine di scadenza del contratto;
Che la lavoratrice , Parte_1 oltre al saldo delle buste paga di luglio e settembre 2017, vanta nei confronti di
differenze retributive per differente CP_1 Controparte_1 orario di lavoro svolto;
Che le parti hanno valutato l'opportunità di comporre
l'insorta controversia in questa sede sindacale;
-Che ii conciliatore Pt_3 ha avvertito preventivamente le parti circa gli effetti della conciliazione
[...]
(transazioni e rinunzie) in sede sindacale, e cioè che la stessa conciliazione non può essere impugnata, giusto il combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c. e 411 comma 3 c.p.c. . Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue: Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. La per il tramite della Controparte_6 sua delegata consulente del lavoro Dott.ssa , Persona_1 riconosce quanto dovuto alla IG.ra in merito alle buste Parte_1 paga di luglio e settembre 2017 e precisamente: Busta paga di luglio 20I 7 Euro
331,00 ; Busta paga di settembre 2017 Euro 32,13 ; per un totale al netto delle ritenute di Legge pari ad Euro 363,13 per le quali la lavoratrice ha già percepito un acconto di Euro 240,00; La Controparte_6 per il tramite della sua delegata consulente del lavoro Dott.ssa
[...]
, riconosce inoltre che la lavoratrice per il periodo Persona_1
22/07/2017 fino all'infortunio avvenuto in data 27/07/2017 ha sempre lavorato per n.10 ore giornaliere ed ha emesso busta paga di dicembre 2017 pari ad
Euro 308,39 a completo riconoscimento di quanto sopra (Alleghiamo busta paga dicembre 2017); La IG.ra dichiara di accettare ii Parte_1 predetto importo per le dedotte causali, dichiarando di rinunciare, così come rinuncia nell'ambito della raggiunta conciliazione a qualsiasi ulteriore richiesta economica di natura retributiva e/o contributiva che possa comunque trovare origine dal rapporto di lavoro intercorso …”.
4 Passando all'esame del merito , la dinamica dell'infortunio descritta nell'atto introduttivo del giudizio di seguito riportata per stralcio non è contestata dalla datrice di lavoro convenuta la quale , costituendosi in giudizio , non ha assolto all'onere che su di lei incombeva di provare la dipendenza del danno da causa a lei non imputabile e, quindi, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno : “…AL riferisce che il giorno 27.07.2017, all'ora di pranzo, si trovava presso la Pt_1 cucina dell'Hotel Royal di Riccione e stava svolgendo l'attività di lavapiatti. Più precisamente, a seguito di ordine della datrice di lavoro, stava aiutando la collega ad asciugare le stoviglie. In particolar modo, la signora Parte_4 Pt_4 lavava le stoviglie, la ricorrente si occupava dell'asciugatura e le riponeva nella dispensa a ciò destinata. Tali scomparti si trovavano poco distanti dal luogo ove le due stavano lavorando e per raggiungerli era necessario passare avanti alla zona dove si trovava il forno in uso presso la cucina. Tale forno era stato programmato per svolgere l'autopulizia, un programma automatico che, una volta avviato, non necessita di alcun intervento esterno da parte di cuochi o camerieri. Per non meglio precisate ragioni, una terza collega aveva però aperto il forno facendo cadere a terra tutto il liquido presente all'interno dello stesso (una miscela di acqua, detersivo e acido destinata appunto alla pulizia del forno).
La ricorrente, nella concitata attività di rassettare la cucina all'ora di punta, non si avvedeva del fatto che il forno era stato aperto né si accorgeva che del liquido era caduto sul pavimento e, nel transitare per depositare quanto asciugato nella dispensa, scivolava sul pavimento bagnato cadendo a terra…”.
In punto di diritto va ricordato che :
− nel rito del lavoro il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario) nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa
i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..." : motivo per il quale nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ( Cass. Sez. III n. 18202 del 3\07\2008 (Rv. 604221 - 01) ;
− la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale ( cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21590 del 13/08/2008 Rv. 604175 ; conforme stessa sezione n. 21203 del 14\10\2010 ) .
5 Ne consegue che , se da una parte il termine di prescrizione del diritto risarcitorio
è decennale ( cfr. Cass. Sez. L. n. 3498 del 21/02/2004 Rv. 570377 - 01) , sotto altro profilo il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno : essendo la colpa del datore di lavoro oggetto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di una presunzione che è possibile vincere con la prova di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno.
Nel caso di specie allora la ricorrente ha sicuramente assolto all'onere probatorio che su di lei incombeva mentre la società convenuta non ha invece provato di avere adempiuto all'obbligo di sicurezza posto a suo carico , apprestando tutte le misure per evitare il danno .
Non controverso in particolare che l'accadimento dell'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro , essendo stato il nesso causale con la pertinente attività lavorativa già riconosciuto dall' che per tale motivo ha accertato un grado CP_3 di menomazione dell'integrità psicofisica della lavoratrice pari al 9% per esiti di frattura della 12ª vertebra dorsale con residua minima deformazione somatica e deficit funzionale di media entità.
D'altra parte il CTU medico-legale nominato nel corso della istruttoria ha accertato la piena compatibilità causale tra le lesioni personali riportate dal ricorrente e la dinamica del sinistro descritta nel ricorso con le seguenti condivisibili argomentazioni scientifiche : “…CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI . La sig.ra attualmente di 57 anni, ha dunque Parte_1 riportato nell'infortunio sul lavoro del giorno 27.7.2017 un trauma contusivo del rachide dorsale che ha determinato la frattura somatica amielica della vertebra D12. La frattura è stata immediatamente accertata con gli accertamenti di diagnostica per immagini e lo specialista ortopedico ha quindi prescritto la terapia conservativa del caso e la situazione è evoluta fino all'attuale stabilizzazione. La situazione clinica era caratterizzata dalla preesistenza di modesti diffusi fenomeni spondiloartrosici, riferiti asintomatici e compatibili con l'età della persona. Non vi sono quindi dubbi sulla natura traumatica della lesione e sulla sua stabilizzazione. L'invalidità temporanea conseguente può essere adeguatamente valutata in un periodo di 90 giorni (come da prima prescrizione ortopedica) di invalidità temporanea al 75%, seguito da un periodo di 45 giorni al 50% e da un ulteriore periodo di 45 giorni al 25%. Il danno biologico
6 permanente residuo, ormai stabilizzato, è identificabile nel dolore, nei reliquati anatomici e nella limitazione funzionale residui, che costituiscono un danno permanente all'integrità psicofisica della persona, valutabile in base ai riferimenti tabellari consueti (Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Giuffrè 2016; Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente;
tabelle della Commissione Per_2 ex D.M. 26.5.2004; tabelle delle menomazioni, dei coefficienti e dell'indennizzo del danno biologico e dei relativi criteri ap-plicativi nel testo annesso al D.M.
12 luglio 2000 in Supp. Ord. GU n. 172 del 25 luglio 2000, in ambito ). In CP_3 queste ultime tabelle, tra l'altro: alla voce n. 200, anchilosi del tratto dorsale, corrisponde la valutazione fino a 10%; alla voce n. 201, esiti di frattura di vertebra dorsale con residua deformazione somatica e dolore riflesso, corrisponde la valutazione fino a 6%; alla voce n. 202, esiti di frattura della dodicesima vertebra dorsale con residua deformazione somatica e deficit funzionale di media entità, corrisponde la valutazione fino a 10%. Tenuto conto dell'anamnesi, della documentazione clinica disponibile, della sede anatomica interessata e dell'obiettività attualmente rilevata, ritengo che la valutazione del danno biologico permanente possa essere adeguatamente esprimibile nella misura del 10%. Non vi è incidenza negativa sulla capacità di lavoro specifica. Sono documentate spese per € 450,00 per noleggio apparecchio magnetoterapia che sono pertinenti alle lesioni riscontrate. CONCLUSIONI Sulla base di quanto finora esposto si conclude che: - la sig.ra è affetta dagli esiti Parte_1 dell'infortunio sul lavoro del giorno 27.7.2017 di cui alla diagnosi, che sono compatibili con la prospettata genesi professionale e sono stabilizzati;
- le modeste preesistenti alterazioni scoliotiche e artrosiche del rachide non hanno incidenza sulla valutazione dei postumi;
- l'invalidità temporanea conseguente alle lesioni riscontrate può essere adeguata-mente valutata in un periodo di 90
(novanta) giorni di invalidità temporanea al 75%, seguito da un periodo di 45
(quarantacinque) giorni al 50% e da un ulteriore periodo di 45 (quarantacinque) giorni di invalidità temporanea al 25%; - residua un danno biologico permanente nella misura del 10% (dieci per cento); - non vi è incidenza negativa sulla capacità di lavoro specifica;
- sono documentate spese per € 450,00 che sono pertinenti alle lesioni riscontrate…”.
L'espletata istruttoria orale ha poi confermato che l'infortunio si è verificato perché la , mentre era intenta a svolgere l'attività di lavapiatti , Parte_1 nel recarsi presso la dispensa per riporre le stoviglie asciugate , cadeva per terra scivolando sul pavimento bagnato da una miscela di acqua, detersivo e acidi fuoriuscita dal forno a causa della assenza di idonee calzature antinfortunistiche e del fatto che l'area non era stata interdetta al transito ed era inoltre priva delle apposite segnalazioni di pericolo .
7 Facendo fede sul punto :
− le significative ammissioni rese in sede di interrogatorio formale da che , sentita sulle circostanze di cui al ricorso ha così Controparte_1 dichiarato : “ 1. ”vero che in data 27.07.2017 si trovava Parte_1 presso le cucine dell'Hotel Royal di Riccione dove stava aiutando a rassettare la cucina durante la pausa pranzo per ordine della datrice di lavoro” : Sì . 2. “vero che la signora stava aiutando la collega , in particolare Parte_1 Parte_4 stava asciugando delle stoviglie che doveva poi riporre nell'apposita dispensa” : Sì …4. “vero che il predetto forno veniva aperto da una collega di lavoro, dica la teste chi, e cadeva a terra una miscela composta di acqua, detersivo e acidi” : Sì : si trattava di che era addetta alle cucine . Invece l' era Tes_1 Parte_1 addetta alla pulizia e alla asciugatura dei piatti : sono due settori completamente separati . 5. “vero che la ricorrente scivolava sul pavimento bagnato cadendo a terra” : Sì , ma lei non doveva passare di lì . 6. “vero che non era segnalato il pericolo di scivolamento né l'area era preclusa al transito” : La ragazza era andata a prendere lo scopettone per asciugare . 7. “vero Tes_1 che la lavoratrice non aveva ricevuto alcuna formazione né generica né specifica sulle attività che era chiamata a svolgere” : Non c'era necessità di spiegare nulla
. 8. “vero che la ricorrente non aveva ricevuto in consegna le scarpe antinfortunistiche per operare in cucina” : Io non gliele ho date perché lei aveva degli zoccoli idonei per fare il lavoro in cucina …”.
− La deposizione testimoniale resa da , che ha lavorato per la Parte_4 resistente come lavapiatti e aiuto cucina, la quale sentita a prova diretta sulle circostanze di cui al ricorso ha dichiarato : “1. ”vero che in data 27.07.2017
si trovava presso le cucine dell'Hotel Royal di Riccione dove Parte_1 stava aiutando a rassettare la cucina durante la pausa pranzo per ordine della datrice di lavoro” :Sì . 2. “vero che la signora stava aiutando la Parte_1 collega in particolare stava asciugando delle stoviglie che Parte_4 doveva poi riporre nell'apposita dispensa” : Sì . 3. “vero che era stato avviato il programma di pulizia automatica del forno presente lungo il tragitto che doveva compiere tra ove la ricorrente asciugava le stoviglie e dove si trovava la dispensa” : Sì . 4. “vero che il predetto forno veniva aperto da una collega di lavoro, dica la teste chi, e cadeva a terra una miscela composta di acqua, detersivo e acidi” : Sì : si trattava di . 5. “vero che la ricorrente Tes_2 scivolava sul pavimento bagnato cadendo a terra” : Sì . 6. “vero che non era segnalato il pericolo di scivolamento né l'area era preclusa al transito” : Sì . 7.
“vero che la lavoratrice non aveva ricevuto alcuna formazione né generica né specifica sulle attività che era chiamata a svolgere” : Sì . 8. “vero che la ricorrente non aveva ricevuto in consegna le scarpe antinfortunistiche per operare in cucina” : Sì . ADR: Non ricordo che scarpe indossasse la ricorrente .
8 ADR: La tava asciugando i piatti e le pentole vicino a me ma per Parte_1 portare i piatti e le pentole in dispensa doveva avvicinarsi al forno…” e , sentita a prova contraria sulle circostanze di cui alla memoria difensiva ha affermato : “ 1) “Vero è che il sig.ra nello svolgimento di addetta a Parte_1 tuttofare decideva autonomamente di recarsi davanti al forno nonostante le fosse stato imposto di non avvicinarsi causa la presenza di liquido sul pavimento? :
Non è mai stato detto niente di questo alla . ADR: Io in quel Parte_1 momento stavo pulendo piatti e pentole e l' li asciugava. 2) Vero Parte_1 che altro personale dell' era in procinto di asciugare il pavimento dove Pt_5 era ubicato il forno mentre la sig.ra andava a riporre le griglie del Parte_1 forno : NO. 3) Vero è che la resistente, nei confronti della ricorrente e di CP_4 tutto il personale ha effettuato la formazione, ha consegnato le calzature, ha garantito la pulizia del pavimento, ha sempre esposto avvisi o segnali di pericolo : NO…”.
− la deposizione testimoniale resa da , che lavora per la Tes_3 resistente da 18 stagioni con mansioni di cuoca e che sentita a prova contraria sulle circostanze di cui al ricorso ha così dichiarato : “1. “vero che in data 27.07.2017 si trovava presso le cucine dell'Hotel Royal di Parte_1
Riccione dove stava aiutando a rassettare la cucina durante la pausa pranzo per ordine della datrice di lavoro” : Sì : La doveva lavare i piatti . 2. Parte_1
“vero che la signora stava aiutando la collega in Parte_1 Parte_4 particolare stava asciugando delle stoviglie che doveva poi riporre nell'apposita dispensa” : Sì . 3. “vero che era stato avviato il programma di pulizia automatica del forno presente lungo il tragitto che doveva compiere tra ove la ricorrente asciugava le stoviglie e dove si trovava la dispensa” : Sì . ADR: Il forno era dall'altra parte rispetto alla lavastoviglie . 4. “vero che il predetto forno veniva aperto da una collega di lavoro, dica la teste chi, e cadeva a terra una miscela composta di acqua, detersivo e acidi” : E' vero : è stata ad aprire il Tes_1 forno . 5. “vero che la ricorrente scivolava sul pavimento bagnato cadendo a terra” : Sì . 6. “vero che non era segnalato il pericolo di scivolamento né l'area era preclusa al transito” : annunciava a tuti che c'era bagnato per Tes_1 terra davanti al forno e andava a prendere il mocio o lo straccio per asciugare…”.
Le convergenti dichiarazioni rese dalla legale rappresentante CP_1 (“La ragazza era andata a prendere lo scopettone per
[...] Tes_1 asciugare”) e dalla teste (“ annunciava a tuti che Tes_3 Tes_1 c'era bagnato per terra davanti al formo e andava a prendere il mocio o lo straccio per asciugare”) concordi nell'affermare che al momento del Tes_1 fatto non si trovava vicino al forno , smentiscono allora le dichiarazioni di segno contrario ma chiaramente inattendibili rese da la quale − dopo avere Tes_2
9 dichiarato che “Il 27\07\2017 io lavoravo in cucina . ADR: Il forno era aperto e io lo stavo pulendo con uno spruzzino che tenevo in mano e che conteneva un detersivo ” − ha invece falsamente affermato che al momento del fatto la stessa si trovava invece vicino al forno ed aveva inutilmente intimato alla ricorrente di non passare perché il pavimento era bagnato : e questo al chiaro fine di eludere le sua chiara corresponsabilità nella causazione dell'evento infortunistico .
La datrice di lavoro non ha dunque fornito la prova − che su di lei incombeva stante la natura contrattuale della responsabilità di cui all'art. 2087 cod. civ. ( vedi sul punto : Cass. Sez. L. n. 3788 del 17\02\2009 ) − di avere adottato nell'esercizio dell'impresa tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica della lavoratrice infortunata , non avendo in particolare CP_1
. : provveduto a segnalare la Controparte_1 presenza di acqua sul pavimento e ad interdire al transito l'area ai suoi dipendenti;
fornito adeguata formazione e informazione alla ricorrente;
dotato la lavoratrice dei mezzi di lavoro (calzature antinfortunistiche) idonei a svolgere le mansioni in sicurezza e vigilato sul loro corretto utilizzo da parte della ricorrente .
Si deve quindi imputare il fatto illecito alla esclusiva responsabilità della società convenuta atteso che l'eventuale imprudenza della lavoratrice, trattandosi di concausa ad efficienza marginale, non costituirebbe - in ipotesi - causa sopravvenuta tale da elidere il nesso causale, non essendo provvista del connotato della esclusiva sufficienza a cagionare l'evento.
Va ricordato allora come la costante giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere il datore di lavoro responsabile ex art. 2087 cc. non solo quando lo stesso ometta di adottare le idonee misure protettive ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente : essendo il datore di lavoro esonerato da tale responsabilità solo nel caso – non verificatosi nella presente causa di lavoro − in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del tutto imprevedibile ed estraneo alla prestazione lavorativa ( giurisprudenza costante . Vedi Cass. Sez. L. n. 9304 del 26\02\2002 riv. N. 555359 e stessa sezione n. 5920 del 24/03/2004 Rv. 571511 ,
n. 4980 del 08/03/2006 Rv. 587587 , n. 9689 del 23/04/2009 Rv. 607977 , n.
19494 del 10/09/2009 Rv. 609782 e n. 22818 del 28/10/2009 Rv. 610329 ) .
Ancora più chiara sul punto Cass. Sez. L. n. 2626 del 5\02\2014 che in materia di tutela di condizioni di lavoro ha precisato come l'art. 2087 c.c. , sebbene non introduca una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, obblighi tuttavia il medesimo ad adottare sia le particolari misure imposte dalle leggi e regolamenti in materia infortunistica sia tutte quelle altre misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l'integrità
10 fisica dei lavoratore : essendo in altri termini il datore di lavoro sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore allorché ometta di adottare idonee misure protettive ovvero non accerti e vigili sull'uso corretto di dette misure da parte del lavoratore e potendo la condotta del lavoratore comportare, per contro, l'esonero totale da ogni responsabilità per il datore di lavoro solo quando presenti le caratteristiche dell'abnormità, imprevedibilità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” e alle direttive ricevute così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
Sulla stessa linea Cass. Sez. L. n. 4656 del 25/02/2011 (Rv. 616154) che ha precisato come le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro siano dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso : con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente .
Tale situazione di palese violazione delle prescrizioni specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro tale da configurare gli estremi della colpa specifica per inosservanza di cautele doverose ( sussiste infatti l'obbligo del datore di lavoro di adottare misure organizzative o mezzi adeguati per elidere o ridurre il rischio derivante dalla utilizzazione di strumenti di lavoro pericolosi qualora non conformi alla normativa di prevenzione), essendo in correlazione causale con l'evento infortunistico specifico (che dette cautele miravano a prevenire) è presupposto necessario e sufficiente per fondare la responsabilità civile del datore di lavoro.
Sul punto pertanto risulta condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav. n. 1523 del 1993) secondo cui l'eventuale concausa della condotta del lavoratore rimane assorbita nella trasgressione del dovere di controllo – che incombe sul datore di lavoro e sui suoi preposti – allorquando risulti accertato che la situazione di pericolo cui è esposto il dipendente sia imputabile a titolo primario al datore di lavoro, per aver egli omesso di vigilare sul rispetto delle misure necessarie per la tutela della integrità fisica del prestatore di lavoro.
E' quindi dovuto il risarcimento per il danno biologico − ossia per la lesione del diritto alla salute consistente nella menomazione della integrità psicofisica della persona, nella cui ricostruzione si deve prescindere da ogni considerazione dell'attitudine alla produzione di un reddito da attività lavorativa ex art. 13 L. 38\2000 − e per il danno morale : entrambi sussumibili nella più ampia categoria
11 del danno non patrimoniale secondo il principio di diritto enunciato dalle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite della AS .
Come è noto l'intervento delle c.d. sentenze di San Martino ha indubbiamente ricondotto ad unità il concetto di danno non patrimoniale, riclassificando le varie categorie ben conosciute da dottrina e giurisprudenza a mere sottovoci di rilevanza meramente descrittiva.
Secondo le Sezioni Unite il danno civile si ripartisce, esaustivamente, in due grandi categorie, ossia il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, senza spazio residuo per figure ulteriori e in particolare per una sorta di tertium genus.
Il danno patrimoniale implica una lesione del patrimonio, inteso come complesso dei beni presenti e futuri appartenenti al soggetto (art.2740 c.c.), suscettibili di valutazione economica (art.1174 c.c.).
La categoria del danno non patrimoniale, invece, viene attualmente concepita in modo ampio e onnicomprensivo, in modo tale da includervi ogni ipotesi di pregiudizio alla persona non suscettibile di valutazione economica: infatti il danno non patrimoniale per le Sezioni Unite del 2008 è “la lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica».
A tale ultimo riguardo , alla luce delle condivisibili conclusioni della espletata
CTU medico-legale , può dirsi a definitivamente accertato che Parte_1 in seguito al sinistro avvenuto in data 27/07/2017 abbia riportato un
[...] danno biologico permanente valutato nella misura del 10% (dieci per cento) , una invalidità temporanea parziale al 75 % per 90 giorni , una invalidità temporanea parziale al 50 % per 45 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 25 % per ulteriori 45 giorni.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale questo Giudice ritiene che nella fattispecie in esame, per la liquidazione del danno all'integrità psicofisica nonché del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva subiti dal ricorrente , sia appropriato porre a base della decisione le Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di AN ed applicate da numerosi altri Tribunali di merito.
Considerato che, all'epoca dei fatti, aveva 50 anni, 6 Parte_1 mesi e 29 giorni il danno patrimoniale viene così calcolato sulla base della
Tabella di riferimento del Tribunale di AN 2024 che determina il valore del Punto base I.T.T. in € 115,00 ed il valore del Punto danno biologico in € 2.612,40 :
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.762,50
12 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 11.643,75
Danno non patrimoniale risarcibile € 24.687,00
Totale generale: € 36.780,75
Non sussistono le condizioni per operare sul valore danno biologico così determinato la personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) , bastando a tale fine rilevare che la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute effettuata secondo le Tabelle di AN , nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass. Sez. III sentenza n. 5119 del 17/02/2023 Rv. 667238-02) e che la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico ( Cass. Sez. III Ordinanza n. 12605 del
10/05/2023 Rv. 667574 - 01) .
Ne deriva in conclusione che il risarcimento complessivamente spettante al ricorrente è pari a complessivi € 36.330,75 (€ 24.687,00 + € 11.643,75 ) , somma sulla quale, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.
In particolare, la predetta somma deve essere devalutata secondo gli indici Istat al momento del fatto e sulla somma annualmente rivalutata devono, poi, computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle S.U. della Corte di AS (Cass. S.U. Sentenza n. 1712 del 17\02\1995 Rv. 490480 - 01) .
Infine, sull'importo così liquidato, spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
13 In ultimo devono essere integralmente risarcite le spese mediche documentate che ammontano ad Euro 450,00 ritenute congrue dal CTU , per un importo complessivo di € 36.780,75 .
Peraltro , tenuto conto delle indennità riconosciute dall' , il risarcimento è CP_3 dovuto soltanto per il c.d. danno differenziale .
Infatti l'art. 10 del DPR n. 1124 del 1965, commi sesto e settimo, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in CP_3 dipendenza dell'infortunio : e questo al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. ( Cass. Civ. Sez. III n. 10035 del 25/05/2004 Rv. 573122 ) .
Sul punto Cass. Sez. III sentenza n. 10035 del 25/05/2004 (Rv.573122) ha chiarito come il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata CP_3 locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità : tale danno "differenziale” deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 ss., 2056 ss., c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' . CP_3
Più di recente Cass. Sez. L. n. 9166 del 10/04/2017 (Rv. 644028 - 01) ha precisato che le somme eventualmente versate dall' a titolo di indennizzo ex CP_3 art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà valutare il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' in base ai parametri legali, in relazione alle medesime CP_3 componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Tale esigenza di detrazione è confermata da altre recenti pronunce della Corte che hanno chiarito i criteri che presiedono allo scomputo.
14 Così Cass. Sez. L. n. 20807 del 14\10\2016 Rv. 641425-01 ha affermato il principio secondo cui: “ in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura CP_3 bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma solo il valore CP_3 capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs.
n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale ” .
Sulla stessa linea Cass. Sez. L. n. 9112 del 02/04/2019 Rv. 653452-01 che in tema di danno cd. differenziale ha chiarito che la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_3 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto CP_3 indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_3 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare CP_3 il danno biologico permanente.
Il danno "differenziale" sarà quindi determinato nel caso di specie nella misura di € 27.082,28 − vale a dire la differenza per l'appunto tra il danno complessivo liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg. ,
2056 e segg., cod. civ. pari complessivamente a € 36.780,75 e le prestazioni liquidate dall' a titolo di danno biologico pari a € 9.698,47 . CP_3
Le spese di lite sostenute dal ricorrente , comprensive dell'onorario del CTP pari a complessivi € 1.220,00 , seguono la soccombenza della datrice di lavoro e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di tutte le fasi .
15 La domanda di manleva spiegata da
[...] nei confronti della Controparte_1 [...] hiamata in garanzia , va accolta siccome fondata. Controparte_2
E' stata infatti prodotta in atti la polizza numero 1/079/044/00000904084
“RESPONSABILITA' CIVILE” stipulata con l'Agenzia di Bellaria in forza della quale la predetta compagnia risulta obbligata a rilevare indenne la società assicurata per le somme dovute al ricorrente a titolo risarcitorio nel limite del massimale e previa detrazione della franchigia contrattuale in relazione agli eventi di cui è causa .
In particolare la polizza con riferimento alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) prevede un massimale per persona pari ad € 1.250.000,00 (cfr. pag. 2 polizza - doc. 3) ed una franchigia relativa del 6%.
Devono correttamente intendersi parimenti poste a carico della società assicuratrice ai sensi dell'art. 1917 c.c. nel limite del massimale di polizza anche le spese sostenute da Controparte_1 [...]
. per resistere all'azione promossa nei suoi confronti dal Controparte_1 ricorrente contro il predetto assicurato .
Va infatti ricordato che per la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass.
Civile Sez. III n. 5242 del 15\03\2004 Riv. 571157 e in precedenza le conformi sentenze della Sez. I n. 10170 del 14/10/1993 Rv. 483957 e n. 13088 del 22/12/1995 Rv. 495193 ) le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso , costituiscano un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e pertanto , ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., gravino sull'assicuratore ( ovviamente se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza ) .
E questo a differenza delle spese sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato le quali, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, sono invece a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale;
facendo con tutta evidenza le clausole delle polizze assicurative che inibiscono il riconoscimento delle spese incontrate dall' per i legali o tecnici Parte_6 designati dalla Compagnia riferimento esclusivo a quest'ultima ipotesi .
Dovendo conclusivamente intendersi per tale motivo come la compagnia assicuratrice chiamata in causa debba tenere indenne l'assicurato da tutte le conseguenze patrimoniali discendenti dalle statuizioni di cui al dispositivo di seguito riportato .
PER QUESTI MOTIVI
16 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 27\03\2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con
[...]
. e la terza Controparte_1 chiamata in causa Controparte_2
1) Accertata la responsabilità esclusiva della datrice di lavoro per l'infortunio occorso in data 27\07\2017 a ed accertato il diritto di Parte_1 quest'ultima al risarcimento del danno comprensivo di spese mediche documentate pari a complessivi € 36.780,75 , condanna
[...]
. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente la predetta somma di denaro , previa detrazione di quanto corrisposto dall' a titolo di danno CP_3 biologico ( € 9.698,47 ) , oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione e interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2) Condanna Controparte_1
. in persona del legale rappresentante pro tempore (a totale carico della
[...] quale pone le spese della disposta CTU medico-legale) alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 5.901,00 oltre ad esborsi pari a € 1.220,00 , alle spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
3) Dichiara l'obbligo di di rilevare Controparte_2 indenne l'assicurata Controparte_1
. dalle conseguenze patrimoniali discendenti dalle statuizioni che
[...] precedono nel limite del massimale .
Così deciso a Rimini il giorno 13\03\2025 .
Il Giudice
dott. Lucio ARDIGO'
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