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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6968/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo G. Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230009316238000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230009316238000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo n. 6968/2023 l'Azienda Agricola Ricorrente_1, con sede in Bisignano (CS), in persona del titolare sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Commercialista Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 34 2023 00093162 38 emessa da Agenzia delle Entrate e notificata il 28.06.2023, relativa ad un ruolo formato a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973 del Modello Redditi/2020 anno d'imposta 2019, a seguito del quale era stato recuperato l'importo di euro 65.132,05 relativo ad un credito d'imposta per ricerca e sviluppo.
In particolare, il ricorrente ha contestato la legittimità e la fondatezza dell'atto de quo eccependo: a)
l'omesso contraddittorio con l'ufficio; 2) l'esistenza di un'istanza di riversamento dei crediti d'imposta non spettanti.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
Ad una prima udienza dell'08/10/2025 il ricorrente chiedeva un rinvio per definire la lite.
Successivamente, ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non sussistendo più le ragioni di lite, essendo stata la pratica definita in via bonaria ex art. 6 del Dlg 218/1997.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto comunicato dal ricorrente;
ritenuto che
l'oggetto della lite sia venuto meno e che, pertanto, possa dirsi cessata la materia del contendere;
esaminata la normativa in materia;
ritenuto di dover compensare le spese di giudizio, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6968/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo G. Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230009316238000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230009316238000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo n. 6968/2023 l'Azienda Agricola Ricorrente_1, con sede in Bisignano (CS), in persona del titolare sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Commercialista Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 34 2023 00093162 38 emessa da Agenzia delle Entrate e notificata il 28.06.2023, relativa ad un ruolo formato a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973 del Modello Redditi/2020 anno d'imposta 2019, a seguito del quale era stato recuperato l'importo di euro 65.132,05 relativo ad un credito d'imposta per ricerca e sviluppo.
In particolare, il ricorrente ha contestato la legittimità e la fondatezza dell'atto de quo eccependo: a)
l'omesso contraddittorio con l'ufficio; 2) l'esistenza di un'istanza di riversamento dei crediti d'imposta non spettanti.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
Ad una prima udienza dell'08/10/2025 il ricorrente chiedeva un rinvio per definire la lite.
Successivamente, ha depositato richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non sussistendo più le ragioni di lite, essendo stata la pratica definita in via bonaria ex art. 6 del Dlg 218/1997.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto comunicato dal ricorrente;
ritenuto che
l'oggetto della lite sia venuto meno e che, pertanto, possa dirsi cessata la materia del contendere;
esaminata la normativa in materia;
ritenuto di dover compensare le spese di giudizio, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.