Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1454/2024 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ORESTE Parte_1
VIA
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ALFONSO
NICCOLI
resistente
Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra Parte_1 conveniva davanti a questo Giudice l Controparte_1
e, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta pubblica
[...] amministrazione dal 2006 (a tempo indeterminato dal 28.06.2016, assegnata all'U.O. di Neurologia Riabilitativa del Distretto Sanitario di Cosenza –
Serra Spiga) con inquadramento nella categoria A (ausiliaria specializzata)
CCNL Comparto Sanità, esponeva che di aver sempre svolto mansioni di operatore socio sanitario, categoria BS del predetto CCNL.
Rilevato di essere stata retribuita in modo non proporzionato alla qualità del lavoro prestato, concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che, l'odierna ricorrente, presta attività lavorativa di
1
Categoria A C.C.N.L. Comparto Sanità c/o l'U.O. di Neurologia Riabilitativa del
Distretto Sanitario di Cosenza – Serra Spiga;
Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, le differenti e più complesse mansioni di Operatore
Sociosanitario – figura contrattualmente inquadrata nell'ambito della Cat. BS
C.C.N.L. - effettivamente attese dalla ricorrente a far data dalla prima assunzione
e/o, quantomeno, a far data dal 04/07/2014 e, per l'effetto condannare l'Ente odierno resistente – l.r.p.t. - al pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente in applicazione dell'obbligo di corresponsione di una retribuzione globale commisurata all'effettiva qualità e quantità di lavoro svolto, e consistenti, in ragione del conteggio offerto in produzione, nel complessivo importo di €
20.062,27, ovvero altra e diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva la convenuta l' , in via Controparte_1 preliminare sollevando eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
§
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 05.03.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte, con termine per il deposito alla data del 27.02.2025.
Le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza in data
27.02.2025.
§
E' parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione.
Si premette che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso
2 la pubblica amministrazione …” (S.U. sentenza n. 36197 del 28.12.2023).
Rileva, allora, il Tribunale che la domanda volta alla corresponsione delle differenze retributive per mansioni superiori è relativa al periodo
01.07.2014/31.01.2024.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito da una lettera di messa in mora pervenuta all' in data 29.01.2024, con la Controparte_1 conseguenza che devono ritenersi estinti tutti i pretesi crediti maturati fino al 28.01.2019.
All'udienza del 20.01.2024 la parte ricorrente ha chiesto di depositare nuovi conteggi delle spettanze rivendicate limitatamente al periodo
01.02.2019/31.01.2024.
§
Ciò premesso, si osserva che l'art. 56 del D.lgs. n.29/93 così come sostituito dall'art. 25 D.lgs. n. 80/98, così statuisce “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai ccnl ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive
.L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore…..”.
Ai sensi di detta norma l'esercizio di fatto di mansioni lavorative diverse e superiori rispetto a quelle individuate all'atto di assunzione o nel prosieguo del rapporto per effetto di promozione o di avanzamento in carriera, vale a dire disimpegnate autonomamente dal lavoratore senza un formale atto di conferimento, oltre a non avere alcun effetto ai fini dell'inquadramento, ossia dello stabile mutamento della qualifica di titolarità, non dovrebbe dare neppure titolo alla temporanea corresponsione della differenza di stipendio.
Deroghe a tale principio sono date dall'ipotesi di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e di vacanza di posti in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi e comunque per non più di 12 mesi e sempre che ci
3 sia un atto di investitura del dirigente responsabile della struttura operativa di assegnazione (comma 2).
Con una norma di chiusura è stato poi stabilito che fino alla stipula dei nuovi CCNL l'eventuale svolgimento di mansioni superiori ancorché autorizzato non può comportare il diritto a differenze retributive né tanto meno a stabili avanzamenti di carriera.
In definitiva:
1) il lavoratore pubblico con rapporto di lavoro privatistico deve essere adibito allo svolgimento delle sole mansioni corrispondenti alla posizione funzionale per la quale è stato assunto;
2) il divieto di mutamento di mansioni viene ammesso: a) per sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;
b) per vacanza di posti in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi;
3) in questi casi è comunque necessario un atto di investitura del dirigente responsabile della struttura operativa di assegnazione per avere diritto al differenziato trattamento economico;
4) se l'adibizione a mansioni superiori è avvenuta comunque al di fuori delle ipotesi normativamente e tassativamente previste, e cioè in presenza di espressa declaratoria di nullità dell'assegnazione a mansioni superiori spettano comunque al lavoratore le differenze retributive;
4) fino alla stipula di nuovi CCNL l'eventuale svolgimento di mansioni superiori non comporta il diritto a differenze retributive né a stabili avanzamenti di carriera (comma 6 art. 25 D.lgs. 80/98 che ha modificato l'art. 56 D.lgs. n.29/93).
La specialità della nuova disciplina delle mansioni superiori rispetto a quella privatistica dell'art. 2103 c.c. si giustifica ampiamente attesa la natura del rapporto di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche nel cui contesto gli avanzamenti di carriera si realizzano su base concorsuale, il che rende impossibile la valorizzazione di semplici incombenze lavorative superiori conferite o svolte al di fuori di tali procedimenti selettivi aperti alla partecipazione degli aventi titolo.
4 Era stata esclusa dalla giurisprudenza amministrativa l'applicazione dell'art. 36 della Costituzione che sancisce il principio della corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato alla fattispecie dell'espletamento di mansioni superiori concorrendo nel pubblico impiego altri principi di pari rilevanza costituzionali (art. 97) e cioè quelli del buon andamento e dell'imparzialità della PA.
Tuttavia l'art. 56 del D.lgs. n.29/93 è stato modificato in parte dall'art. 15 del D.lgs. n. 387/98 pubblicato nella GU del 7.11.98,nel senso del riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori in attesa della nuova disciplina demandata alla contrattazione collettiva “…fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Detto articolo sopprimendo dunque il riferimento alle “differenze retributive” recato dalla norma di cui all'art.56 citato ha riaperto, sia pure con decorrenza dalla sua entrata in vigore (7.11.98) la questione della retribuibilità dell'espletamento di mansioni superiori.
Con detta modifica dunque il legislatore ha inteso in sostanza anticipare l'operatività della disciplina del citato articolo 56, se pure solo ai fini retributivi, in prima battuta, rinviata all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita.
Il diritto del dipendente pubblico, in definitiva, al trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza, in ragione dello svolgimento di funzioni proprie della prima deve essere riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 387.
Con la modifica dunque il legislatore ha inteso anticipare l'operatività della disciplina del citato articolo 56, se pure solo ai fini retributivi, in prima battuta rinviata all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita.
Ma in ogni caso lo svolgimento di mansioni superiori, per dar diritto alle
5 differenze retributive deve essere in qualche modo noto al datore di lavoro.
In tal senso si giustifica la terminologia usata “il prestatore di lavoro può essere adibito “(comma 2) …“si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione” (comma 3) “quando l'utilizzazione sia disposta” (comma 4)…“è nulla l'assegnazione ..il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente” (comma 5).
Ne deriva che compete la maggior retribuzione in tutti i casi di svolgimento di mansioni superiori ad eccezione di quelle “sponte” poste in essere dall'impiegato senza che ne sia consapevole il datore di lavoro.
Le S.U. sono intervenute sulla questione della retribuibilità delle mansioni superiori di fatto svolte dai dipendenti pubblici, affermando il principio per cui “In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del
d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del
1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost” (n. 25837 dell'11.12.2007).
Dunque la Corte, muovendo dall'art. 36 della Costituzione, ha operato una svolta rispetto al pregresso suo orientamento, già proprio della giurisprudenza amministrativa ed ha escluso che l'assegnazione di mansioni superiori debba essere preceduta, ai fini del diritto alle conseguenti differenze di retribuzione, da un atto formale di conferimento dell'incarico, essendo sufficiente che tali mansioni siano state di fatto svolte,
“anche fuori dei casi consentiti e “sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”.
6 Più di recente: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Sez. L., n. 18808 del
7.8.2013).
Ancor più di recente: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Sez. L. n.
2102/2019).
§
Ciò posto, si osserva che secondo il contratto collettivo appartengono alla categoria A “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”.
Sempre secondo la declaratoria della categoria A “l'ausiliario specializzato svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed
7 esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unita' operativa ... L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”.
Nel livello BS rientrano “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
L'operatore socio sanitario viene così definito: “Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze – dei collaboratori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: -assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
-intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
-supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
§
Ebbene, tenuto conto delle riportate declaratorie della categoria superiore in relazione alla quale la ricorrente chiede la corresponsione di differenze retributive, osserva il Tribunale che dalla espletata istruttoria sono emersi riscontri certi del dedotto svolgimento, in via esclusiva, di mansioni superiori.
Ha dichiarato il teste dipendente della convenuta con Testimone_1 mansioni di operatore socio sanitario svolte dal 2010 presso la sede di Serra
Spiga in “Capitolo 2: “Confermo la prima circostanza. La ricorrente CP_1 effettivamente si occupa dell'assistenza ai pazienti e dei compiti indicati al punto primo;
tanto posso riferire perché lavoriamo quotidianamente nello stesso reparto ossia presso l'Unità Operativa di Neurologia. Confermo anche la seconda circostanza. Confermo anche la terza circostanza. La ricorrente è di supporto ai
8 pazienti che si sottopongono alle terapie, li aiuta nella deambulazione, li aiuta a sistemarsi sui letti ed è a disposizione del fisioterapista (per esempio lo supporta mantenendo ferme le gambe dei pazienti e rispondendo alle sue richieste di fornire cuscini e rulli). Confermo anche, quanto al punto 4, che la ricorrente provvede anche all'assistenza e alla sorveglianza dei pazienti nel passaggio da un servizio all'altro. Si occupa anche della gestione degli appuntamenti con i pazienti. La gestione avviene o interfacciandosi con i pazienti presenti o attraverso l'uso di un telefono. Confermo, rispetto al punto 6, che la ricorrente si occupa anche di accompagnare il paziente in bagno laddove sia necessario. Punto 7: La ricorrente sicuramente si coordina col personale sanitario con riferimento agli appuntamenti e alle attività riabilitative, eseguendo le indicazioni e le disposizioni che vengono fornite dal personale sanitario stesso…le mansioni a cui ho sopra fatto riferimento vengono effettuate dalla ricorrente in modo esclusivo e tra le mansioni svolte dalla sig.ra rientrano anche i compiti di pulizia e sanificazione degli ambienti, Pt_1 ad esempio fra una seduta e l'altra…”.
ES , dipendente dell' Testimone_2 Controparte_1
con mansioni di infermiera professionale, svolte dal 2014 presso
[...]
l'U.O. Neurologia della sede di Serra Spiga: “…La ricorrente aiuta i pazienti a sistemarsi sui lettini e dà loro tutte le indicazioni su come avverrà
l'esame, ovviamente limitatamente alle proprie competenze. Punto 3: Confermo che la ricorrente laddove sia necessario non solo aiuta i pazienti a sistemarsi sui lettini ma li supporta anche nella deambulazione. Rimane a disposizione del fisioterapista, rispondendo alle richieste di questi di andare a prendere e consegnare gli strumenti necessari ossia la palla, i cuscini e i rulli che servono, appunto, per la fisioterapia.
Confermo il punto 4, in particolare con riferimento ai pazienti che hanno difficoltà deambulatoria. Confermo che la ricorrente gestisce gli appuntamenti con i pazienti per via telefonica e fa da tramite con altre figure (infermieri, logopedisti e così via) quanto alle esigenze che gli vengono rappresentate dai pazienti stessi. Punto 6:
Confermo che la ricorrente si occupa, ove necessario, della pulizia dei pazienti (per esempio il cambio del pannolone) e li accompagna in bagno…”.
Risulta, allora, palese sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, della cui attendibilità non vi è evidentemente motivo di dubitare atteso che, in
9 quanto colleghi della ricorrente con la quale lavorano quotidianamente, sono portatori di una conoscenza diretta dei fatti di causa, che le mansioni svolte, in via esclusiva, dalla Sig.ra sono pienamente riconducibili Pt_1 alla declaratoria contrattuale che individua i compiti propri degli operatori socio sanitari (“Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: -assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
-intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
- supporto gestionale, organizzativo e formativo”).
§
Alla ricorrente, pertanto, compete a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in relazione al livello A e quanto dovuto per il livello BS,
l'importo di euro 10.175,53, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
I conteggi da ultimo prodotti dalla parte ricorrente, non contestati dalla convenuta sono corretti perché fondati sui parametri del CCNL
Comparto Sanità in relazione al livello BS, tenuto conto del percepito come risultante dalle buste paga prodotte.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente la somma di euro
10.175,53, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al
20%, liquida in euro 2.156,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.
Cosenza, 01/03/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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