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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 15175/2020 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Bongiorno ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Pietro Clarenza (CT), via L. Capuana, n.
13, giusta procura in atti;
opponente
contro con sede legale in Milano, via Privata Chieti n. 3, codice fiscale e Controparte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria di (partita iva Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca de Lima Souza ed elettivamente P.IVA_2
domicilia presso il suo studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 267, giusta procura in atti;
opposta
***
All'udienza del 7.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di 60 giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione del 16.12.2020, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3332/2020 emesso dal Tribunale di Catania, con cui gli era
1 stato ingiunto il pagamento, nei confronti di della somma di euro 11.058,01 Controparte_1
oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del contratto di apertura di carta di credito revolving stipulato con Findomestic s.p.a. in data 16.11.2004.
L'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta nonché
l'usurarietà degli interessi moratori;
con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha eccepito altresì la nullità del contratto per difetto di forma scritta e perché concluso presso un rivenditore di elettrodomestici. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 2.4.2021, si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 12.10.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato termine perentorio per l'introduzione della domanda di mediazione;
indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., è stata rigettata la richiesta di CTU e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. hanno depositato le comparse conclusionali.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che la pretesa creditoria azionata in via monitoria da nei confronti di trae origine dal contratto stipulato Controparte_1 Parte_2 tra quest'ultimo e Findomestic Banca s.p.a. in data 16.11.2004, con il quale è stato concesso un finanziamento mediante apertura di carta revolving per l'acquisto di un elettrodomestico presso il negozio Bruno di Catania.
Il credito derivante dal citato contratto è stato oggetto di una prima cessione da parte di
Findomestic Banca s.p.a. nei confronti di e di una seconda cessione da parte Controparte_3
di quest'ultima a Banca Ifis S.p.a., entrambe notificate al debitore ceduto tramite lettera raccomandata in data 1.8.2015 (doc. 4).
Banca Ifis s.p.a. ha in seguito ceduto in blocco i propri crediti a tramite Controparte_2 operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB, di cui alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 117 del 5.10.2019, anch'essa notificata al debitore ceduto.
3. Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione ha Parte_1
eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
2 Premessa la natura decennale del termine di prescrizione (cfr. Cass. 30/08/2011, n. 17798), è
pacifico ed incontestato tra le parti che nei contratti di apertura di credito con carta revolving il dies a quo del termine prescrizionale decorra dalla data dell'ultimo pagamento effettuato mediante la carta. Dall'esame della lista movimenti (doc. 5) emerge che l'ultimo pagamento mediante la carta è stato eseguito in data 18.7.2009, sicché è da tale data che decorre la prescrizione decennale.
Orbene, il primo atto interruttivo della prescrizione allegato dall'opposta sarebbe rappresentato dalla lettera raccomandata del 1.8.2015 inviata in via Pavone n. 28 – Catania (doc. 4).
Tale atto, contrariamente a quanto affermato dall'opposta, non è stato ricevuto dal Parte_1
atteso che l'avviso di ricevimento della raccomandata si limita a dare atto dell'assenza del destinatario al primo passaggio, senza che siano state barrate le caselle relative alle ragioni dell'assenza. Peraltro, dalle comunicazioni degli estratti conto prodotti dall'opponente (cfr.
allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) emerge che Findomestic avesse effettuato dette comunicazioni presso l'indirizzo di via Sant'Alfio 46, a dimostrazione della conoscenza da parte dell'opposta del mutamento del domicilio rispetto a quello indicato in contratto.
Quanto alla successiva raccomandata del 16.6.2016, si osserva che la stessa non possa qualificarsi atto interruttivo della prescrizione, contenendo la stessa soltanto la comunicazione di segnalazione alla Centrale Rischi (doc. 8). Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di
una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto
sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa
la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso
all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cass. n. 15140/2021). Ne consegue che non prevedendo l'atto l'esplicitazione della pretesa e la richiesta di pagamento idonee a manifestare la volontà del titolare di fare valere il proprio credito, non può dirsi che l'atto del 16.6.2016 sia idoneo ad interrompere la prescrizione.
3 Pertanto, considerato che la successiva diffida e costituzione in mora regolarmente notificata al destinatario (in via Siracusa 37 C – Nicolosi) risale al 23.10.2019, oltre il termine decennale decorrente dal 18.7.2009, deve ritenersi che la prescrizione sia maturata.
Per quanto sopra, l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta ed il decreto n. 3332/2020 va revocato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità
delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
La somma sopra calcolata va versata in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r.
115/2002, considerata l'ammissione di parte opponente al patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15175/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, Parte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3332/2020 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai Controparte_1 sensi dell'art. 133 del d.p.r. 115/2002, che liquida in euro 2.538,50 oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 18 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 15175/2020 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Bongiorno ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Pietro Clarenza (CT), via L. Capuana, n.
13, giusta procura in atti;
opponente
contro con sede legale in Milano, via Privata Chieti n. 3, codice fiscale e Controparte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale mandataria di (partita iva Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca de Lima Souza ed elettivamente P.IVA_2
domicilia presso il suo studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 267, giusta procura in atti;
opposta
***
All'udienza del 7.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di 60 giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione del 16.12.2020, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3332/2020 emesso dal Tribunale di Catania, con cui gli era
1 stato ingiunto il pagamento, nei confronti di della somma di euro 11.058,01 Controparte_1
oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del contratto di apertura di carta di credito revolving stipulato con Findomestic s.p.a. in data 16.11.2004.
L'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta nonché
l'usurarietà degli interessi moratori;
con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha eccepito altresì la nullità del contratto per difetto di forma scritta e perché concluso presso un rivenditore di elettrodomestici. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 2.4.2021, si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 12.10.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato termine perentorio per l'introduzione della domanda di mediazione;
indi, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., è stata rigettata la richiesta di CTU e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. hanno depositato le comparse conclusionali.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che la pretesa creditoria azionata in via monitoria da nei confronti di trae origine dal contratto stipulato Controparte_1 Parte_2 tra quest'ultimo e Findomestic Banca s.p.a. in data 16.11.2004, con il quale è stato concesso un finanziamento mediante apertura di carta revolving per l'acquisto di un elettrodomestico presso il negozio Bruno di Catania.
Il credito derivante dal citato contratto è stato oggetto di una prima cessione da parte di
Findomestic Banca s.p.a. nei confronti di e di una seconda cessione da parte Controparte_3
di quest'ultima a Banca Ifis S.p.a., entrambe notificate al debitore ceduto tramite lettera raccomandata in data 1.8.2015 (doc. 4).
Banca Ifis s.p.a. ha in seguito ceduto in blocco i propri crediti a tramite Controparte_2 operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB, di cui alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 117 del 5.10.2019, anch'essa notificata al debitore ceduto.
3. Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione ha Parte_1
eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
2 Premessa la natura decennale del termine di prescrizione (cfr. Cass. 30/08/2011, n. 17798), è
pacifico ed incontestato tra le parti che nei contratti di apertura di credito con carta revolving il dies a quo del termine prescrizionale decorra dalla data dell'ultimo pagamento effettuato mediante la carta. Dall'esame della lista movimenti (doc. 5) emerge che l'ultimo pagamento mediante la carta è stato eseguito in data 18.7.2009, sicché è da tale data che decorre la prescrizione decennale.
Orbene, il primo atto interruttivo della prescrizione allegato dall'opposta sarebbe rappresentato dalla lettera raccomandata del 1.8.2015 inviata in via Pavone n. 28 – Catania (doc. 4).
Tale atto, contrariamente a quanto affermato dall'opposta, non è stato ricevuto dal Parte_1
atteso che l'avviso di ricevimento della raccomandata si limita a dare atto dell'assenza del destinatario al primo passaggio, senza che siano state barrate le caselle relative alle ragioni dell'assenza. Peraltro, dalle comunicazioni degli estratti conto prodotti dall'opponente (cfr.
allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) emerge che Findomestic avesse effettuato dette comunicazioni presso l'indirizzo di via Sant'Alfio 46, a dimostrazione della conoscenza da parte dell'opposta del mutamento del domicilio rispetto a quello indicato in contratto.
Quanto alla successiva raccomandata del 16.6.2016, si osserva che la stessa non possa qualificarsi atto interruttivo della prescrizione, contenendo la stessa soltanto la comunicazione di segnalazione alla Centrale Rischi (doc. 8). Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di
una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto
sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa
la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso
all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cass. n. 15140/2021). Ne consegue che non prevedendo l'atto l'esplicitazione della pretesa e la richiesta di pagamento idonee a manifestare la volontà del titolare di fare valere il proprio credito, non può dirsi che l'atto del 16.6.2016 sia idoneo ad interrompere la prescrizione.
3 Pertanto, considerato che la successiva diffida e costituzione in mora regolarmente notificata al destinatario (in via Siracusa 37 C – Nicolosi) risale al 23.10.2019, oltre il termine decennale decorrente dal 18.7.2009, deve ritenersi che la prescrizione sia maturata.
Per quanto sopra, l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta ed il decreto n. 3332/2020 va revocato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 2.538,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità
delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
La somma sopra calcolata va versata in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r.
115/2002, considerata l'ammissione di parte opponente al patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15175/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, Parte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3332/2020 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai Controparte_1 sensi dell'art. 133 del d.p.r. 115/2002, che liquida in euro 2.538,50 oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 18 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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