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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9555 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11424 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 9/7/2024 e vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma Via Lima n. 35 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Michele Licata
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), quale incorporante Controparte_1 P.IVA_1 per scissione del ramo d'azienda relativo alla gestione della “ ” di Controparte_2 Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.
[...] P.IVA_2
19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli
CONVENUTA
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma Via Controparte_3 C.F._2
Lima n. 35 presso lo studio dell'Avv. Michele Licata
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/7/2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, (nato a [...] il Parte_1
1/11/1936, C.F. ) citava in giudizio la esponendo che: C.F._1 Controparte_1
- aveva intrattenuto con la il rapporto di conto corrente ordinario individuato con il n. CP_1
230882 dalla data del 30/9/2005, con un fido accordato di € 25.000,00;
- in data 18/9/2018 aveva richiesto alla Banca ex art. 119 TUB la documentazione concernente il predetto rapporto, ricevendo in seguito, unicamente, la documentazione relativa ad una garanzia fideiussoria rilasciata da in favore di Controparte_3 Pt_1
per l'importo di € 30.000,00 del 13/7/2006;
[...]
- dopo aver ricevuto la documentazione in modo parziale e ritenendo che i tassi di interesse erano stati applicati dalla in maniera illegittima, aveva fatto effettuare una perizia CP_1 econometrica;
- il consulente di parte Rag. aveva indicato le seguenti conclusioni: Persona_1
a) La mancanza della forma scritta "ad substantiam" del contratto di apertura del conto corrente, determinava la conseguente nullità del contratto e la totale non debenza degli addebiti effettuati al correntista;
b) La mancanza della forma scritta "ad substantiam" del contratto di affidamento per linea di credito, per cui era stata raccolta a garanzia la fidejussione di € 33.000,00 del 13.07.2006, determinava la nullità del detto contratto di affidamento e la totale non debenza degli addebiti effettuati dalla banca convenuta. c) Non risultava la presenza di regolare pattuizione dei tassi debitori applicati, sia per il fido ordinario che per lo sconfino. d) Vista la mancata presenza della forma scritta contrattuale, si era provveduto alla totale espunzione dell'effetto anatocistico, delle commissioni, e delle spese, riservando la quantificazione per la sostituzione dei giorni di valuta applicati, con le date contabili di registrazione. e) L'addebito della commissione per scoperto/sconfinamento di conto era stata causa in alcuni trimestri del superamento dei tassi soglia d'usura.
- all'esito di tali conclusioni, il consulente dell'attore, dopo aver riepilogato le singole voci riferite agli storni in favore del correntista, aveva indicato in € 36.898,62 la somma che la avrebbe dovuto restituire a;
CP_1 Parte_1
- sicché, al fine di addivenire ad una bonaria composizione della vicenda, l'attore aveva avviato un procedimento di mediazione nei confronti della convenuta in data 11/9/2018;
- durante la riunione del 4/2/2019, il procuratore della aveva dichiarato che non CP_1 sussistevano i presupposti per la conciliazione e, conseguentemente, il mediatore incaricato aveva dato atto dell'esito negativo della procedura;
Premesso ciò, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la illegittimità della condotta della in merito alla tenuta del conto corrente intestato all'Ing. e Controparte_1 Parte_1 distinto con il n. 230862, sia per la mancanza della forma scritta delle condizioni contrattuali applicate, sia per la illegittima applicazione al predetto conto della capitalizzazione degli interessi, nonché per il superamento del tasso soglia fissato dalla L. n. 108/1996; per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità delle somme percepite in conseguenza degli illegittimi addebiti operati dalla convenuta, con la condanna di quest'ultima alla restituzione delle predette somme per CP_1
l'importo complessivo di € 36.898, 62, anche a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. perché versate in mancanza di qualsivoglia titolo, ovvero della maggiore o minore somma accertata anche all'esito della ctu, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalle scadenze dei singoli addebiti e sino all'effettivo soddisfo, ovvero dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
^^^^^^
Si costituiva in giudizio la , depositando la documentazione relativa al Controparte_1 rapporto con ed esponendo che: Parte_1
- il contratto, corredato dal relativo “Foglio informativo”, prevedeva espressamente le condizioni economiche ed era stato sottoscritto dal correntista;
- dal 30.9.2005 il rapporto era stato affidato per € 25.000,00, venendo garantito dalla fideiussione di a partire dal 13.7.2006 fino a concorrenza della Controparte_3 somma di € 33.000,00;
- in data 9.12.2008 era stato comunicato il rinnovo del fido, sempre per la somma di €
25.000,00, alle condizioni economiche espressamente pattuite nel contratto;
- in data 24.4.2012 era stata comunicata la concessione della linea di credito di € 25.000,00, alle condizioni previste dal relativo contratto;
- in data 6.5.2019 la aveva comunicato la revoca dell'affidamento ed intimato la CP_1 restituzione della somma di € 27.695,04, risultante dal saldo debitore del conto corrente n. 230862. Premesso ciò, eccepiva, in via preliminare, la decadenza da ogni facoltà Controparte_1 di contestazione ai sensi dell'art. 119 TUB e dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto, la prescrizione di tutte le pretese restitutorie inerenti il periodo anteriore al 15.2.2009, nonché l'inammissibilità della domanda relativa al conto n. 230862, trattandosi di rapporto in essere;
nel merito, chiedeva di respingere la domanda in quanto infondata e sfornita di prova, nonché, in ogni caso, di applicare all'eventuale rideterminazione del saldo il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB (nel testo vigente ratione temporis) e dell'art. 1284, co. 4 c.c. Inoltre, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di € 27.695,04, ovvero, in subordine, la compensazione della predetta somma con quanto eventualmente accertato in via principale di spettanza delle attrici.
^^^^^^
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore deduceva : l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi e dell'addebito di commissioni e spese non dovute;
usurarietà; anatocismo;
l'inadempimento dell'obbligo di produrre la documentazione richiesta dall'attore ex art. 119 TUB;
la domanda di cancellazione di tutte le segnalazioni presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, con la condanna della convenuta al pagamento delle spese necessarie alla cancellazione e al risarcimento dei danni nella misura di € 20.000,00.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. il convenuto eccepiva l'inammissibilità della modifica della domanda da parte dell'attore tramite la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., affermando che si tratti di una mutatio libelli non consentita, in quanto non conseguente alle difese proposte dalla Banca convenuta.
Con atto depositato in data 9/9/2020, si costituiva in giudizio Controparte_3 dichiarando, come da atto di cessione di posizione giuridica del 3/7/2020 - autenticato dal Notaio Dr.
con il n. rep. 66430 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Roma Persona_2
3 in data 15/7/2020 - depositato in atti, di far proprie tutte le domande, difese, eccezioni, produzioni documentali e richieste istruttorie avanzate da . Parte_1 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/11/2021, ritenuta l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate e ritenuta l'inaccoglibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. per la genericità della richiesta, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, nominando il dott. . Persona_3
Con provvedimento del 10/7/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Delimitazione del thema decidendum:
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che , la cui Parte_1 posizione è stata ceduta a costituitasi con intervento del 9/9/2020, ha Controparte_3 instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte della Banca convenuta, di competenze illegittime al rapporto di conto corrente n. 230862 ed ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, per un totale di € 36.898,62.
In particolare, con riferimento al suddetto rapporto di conto corrente, l'attore ha lamentato la nullità formale del contratto di conto corrente, la mancata indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto di apertura di credito, l'applicazione illegittima di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari e della commissione di massimo scoperto.
Per contro, la convenuta ha eccepito la genericità ed infondatezza delle avverse CP_1 doglianze ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di € 27.695,04.
La Banca convenuta ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità della domanda attorea, così come riformulata dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., avendo l'attore introdotto domande nuove sulla base di fatti storici prima non allegati.
L'istituto di credito ha quindi chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento di € 27.695,04, ovvero della maggiore o minor somma che risultasse a suo debito a seguito della ricostruzione del saldo.
^^^^^^^^^^^^ Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 183 c.p.c. proposta dalla non può essere accolta. CP_1
Sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza del 15/6/2015, n. 12310, hanno espresso il principio secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali - si è avuto il superamento della "coppia retorica emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima e di inammissibilità della seconda", ossia di quella modificazione della domanda che dia luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi, dovendo ritenersi oggi non ammesse le sole domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono "altro" da quella domanda, e, per contro, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti (Cass. Civ. n. 23975/2024).
In considerazione del citato orientamento giurisprudenziale, deve pertanto essere ammessa la modifica della domanda operata da parte dell'attore con la memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., in quanto non può dirsi che l'attore abbia proposto domande nuove, essendo i nuovi aspetti dedotti tutti riguardanti il medesimo rapporto di conto corrente, connessi alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio al fine di accertare i rispettivi rapporti di dare ed avere tra Banca e cliente.
Alla luce della riformulazione della domanda attorea attraverso la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., devesi innanzitutto rilevare la inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme asseritamente addebitate illegittimamente.
Appare, infatti, condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca.
Di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo, atteso che di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. Civ. n. 24418/10).
Nel caso di specie, in data 6.5.2019 la ha comunicato al correntista la revoca CP_1 dell'affidamento ed ha intimato la restituzione della somma di € 27.695,04, risultante dal saldo debitore del conto corrente n. 230862. Nondimeno, l'attore non ha dedotto di aver provveduto al pagamento di quanto richiestogli dalla e, d'altra parte, non ha specificamente dedotto CP_1
l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi, non fornendo peraltro –come sopra già evidenziato- alcuna prova dei presupposti della pretesa restitutoria azionata in questa sede.
Quanto, poi, alla domanda di accertamento, contrariamente a quanto eccepito dalla in CP_1 merito alla sua inammissibilità in ragione dalla mancata chiusura del conto corrente, occorre osservare che, fino alla chiusura del conto, il cliente può comunque esperire un'azione di accertamento negativo, che mira ad accertare la nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno dell'annotazione indebita (Cass. Civ. 21646/2018).
In merito all'eccezione sollevata dalla in relazione alla mancata contestazione degli CP_1 estratti conto, essa non può essere accolta in quanto, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c. la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti;
tutto ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.
In merito alla domanda di accertamento, pertanto, deve osservarsi quanto segue.
^^^^^^
2 – Ripartizione dell'onere della prova:
Devesi innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in CP_1 forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di CP_1 spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, di recente, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il CP_1 pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
^^^^^^
Con riferimento al conto corrente n. 230862 ed all'apertura di credito sullo stesso operante, l'attore ha depositato, in particolare, gli estratti conto e la garanzia fideiussoria rilasciata da
[...]
mentre la convenuta ha depositato i seguenti documenti contrattuali sottoscritti dal Controparte_3 correntista: contratto di conto corrente del 31/03/2005 comprensivo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, ma privo di condizioni economiche (cfr. all. 2 della comparsa); foglio informativo del contratto di conto corrente “Conto Standard” aggiornato al 02/01/2005, come indicato in calce ad ogni pagina, comprensivo delle condizioni economiche e contrattuali (cfr. all. 3 della comparsa); lettera di affidamento del 09/12/2008 comprensiva di condizioni economiche avente ad oggetto la comunicazione del rinnovo della linea di credito di € 25.000,00 (cfr. all. 7 della comparsa); lettera di affidamento del 24/04/2012 comprensiva di condizioni economiche avente ad oggetto la comunicazione della concessione della linea di credito di € 25.000,00 con validità a revoca (cfr. all. 8 della comparsa).
Orbene, tenuto conto della documentazione depositata in atti dall'attore e dalla convenuta, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una ctu contabile al fine di ricalcolare il saldo dei rapporti oggetto di causa.
Ciò detto, è possibile procedere all'esame delle singole contestazioni formulate dall'attrice. ^^^^^^
3 – La asserità nullità del contratto di conto corrente.
Con riferimento alla domanda volta ad accertare la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta, l'attore, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione S.U. n. 898 del 16/01/2018, afferma che per rispettare l'obbligo della forma scritta non è sufficiente la redazione per iscritto del contratto, ma è anche necessario che una sua copia sia consegnata al cliente.
Durante le operazioni relative alla consulenza tecnica d'ufficio (vd. pag. 45 della relazione peritale, par.
9.2 VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE DAL C.T.P. DI PARTE ATTRICE), il consulente tecnico di parte attrice ha chiesto al ctu di confermare se sulla copia del contratto prodotta in atti sia o meno presente la specifica firma di attestazione della consegna di una copia al cliente. A tal proposito, il ctu ha confermato che sulla copia del contratto prodotta in atti è presente la doppia sottoscrizione del correntista ad accettazione delle condizioni contrattuali e delle clausole vessatorie, mentre è assente l'ulteriore specifica firma che attesti la consegna di una copia al correntista.
Si tratta dunque di stabilire se la mancanza della firma di attestazione della consegna di una copia al cliente comporti la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, pur in presenza della doppia sottoscrizione del correntista ad accettazione delle condizioni contrattuali e delle clausole vessatorie.
La domanda di nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente non merita accoglimento.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite ha riguardato la fattispecie del cd. contratto monofirma, nel quale, pur in presenza della firma del cliente, risulta assente la firma dell'intermediario. La Corte di cassazione ha inteso il requisito della forma scritta non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra anche la consegna del documento contrattuale) va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma. Di conseguenza, non risulta rilevante —ai fini della validità del contratto- la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
In merito all'obbligo di consegna del documento contrattuale, occorre precisare che il vincolo di forma imposto dal legislatore (art. 23, comma 1, t.u.f., e art. 117, comma 1, t.u.b.) è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale, nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento;
tuttavia, la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso, e tale conclusione vale anche per i contratti bancari. L'art. 117, comma 3, t.u.b., infatti, commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, ma la forma presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla 'veste esteriore' del contratto, mentre è estranea la consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.18230).
Nel caso di specie, la presenza sulla copia del contratto prodotta in atti della doppia sottoscrizione del correntista ad accettazione delle condizioni contrattuali e delle clausole vessatorie soddisfa il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall'art. 117, commi 1 e 3 TUB, mentre l'assenza dell'ulteriore specifica firma che attesti la consegna di una copia al correntista rileva ai soli fini dell'adempimento dell'obbligo di consegna, senza comportare alcuna nullità del contratto di conto corrente.
^^^^^^
4. Condizioni relative alle aperture di credito.
La domanda relativa alla mancanza di forma scritta delle condizioni contrattuali applicate, in relazione ai contratti di apertura di credito, deve essere parzialmente accolta.
Sul piano normativo, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Poi, il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
Sicché, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.
Nel caso di specie, in merito alla mancanza della forma scritta delle condizioni contrattuali applicate alla linea di credito concessa dalla le risultanze della consulenza tecnica di ufficio CP_1 hanno fatto emergere quanto segue:
A) a decorrere dal 13/07/2006 si ha evidenza della concessione di un'apertura di credito attestata dall'applicazione del tasso dell'8,50% per “ , ancorché non si rinvengano Parte_2 in atti le relative pattuizioni contrattuali. A tal proposito, il ctu ha affermato che la concessione dell'affidamento in data 13/07/2006 trova un'indiretta conferma nel rilascio alla stessa data di una fideiussione di € 33.000,00 da parte della Sig.ra Controparte_3
;
[...]
B) dal 09/12/2008 è stata disciplinata in forma scritta, con lettera di affidamento prodotta in giudizio dalla Banca, un'apertura di credito di € 25.000,00 regolante sul conto corrente identificato con il n. 230862. C) dal 24/04/2012 la concessione della linea di credito risulta confermata dalla lettera di affidamento in pari data, prodotta in giudizio dalla banca.
In merito al primo periodo, compreso tra il 13/7/2005 e la prima lettera di affidamento del 9/12/2008, il ctu ha riscontrato che il contratto di conto corrente ordinario n. 230862 è stato sottoscritto dal correntista il 31/03/2005 e risulta completo delle norme generali, mentre sono assenti le condizioni economiche (cfr. all. 2 della comparsa). Il contratto di conto corrente prevede all'art. 7, comma 1, che “Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel modulo allegato, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto”, mentre al 2° comma si prevede che “I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel predetto modulo…”.
Nel foglio informativo, a cui fa riferimento l'art. 7 del contratto appena citato, si rinvengono le più significative condizioni economiche: tasso creditore nominale/effettivo al lordo della ritenuta fiscale per giacenza media trimestrale pari a: 0,025% / 0,025% fino a € 5.000,00; 0,050% / 0,050% da € 5.000,01 a € 25.000,00; 0,125% / 0,125% da € 25.000,01 a € 100.000,00; 0,500% / 0,500% oltre € 100.000,01; tasso debitore per utilizzi in assenza di affidamento pari a 16,50%, T.A.E. 17,549%; commissione massimo scoperto trimestrale in assenza di fido pari a 1,125%; capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori;
spese e condizioni valuta.
In merito ai due periodi successivi – periodo B) dal 09/12/2008 al 24/04/2012 e periodo C) dal 24/04/2012 in poi -, nelle lettere di affidamento prodotte dalla si sono riscontrate le seguenti CP_1 condizioni economiche:
- nella prima datata 09/12/2008 è stata prevista l'applicazione di “TD: 9,00% + 0,625%” mentre non risulta convenuto il tasso applicabile agli utilizzi in extra fido (cfr. all. 7 della comparsa);
- nella seconda del 24/04/2012 è stata prevista l'applicazione del tasso nominale annuo pari a
“eur. 3M + 9,00% (att. 9,794%)” per gli utilizzi nei limiti di fido e del tasso nominale annuo pari a “eur. 3M + 12% (att. 12,794)” per gli utilizzi relativi ad ulteriori disponibilità temporanee di fido, nonché una commissione di messa a disposizione fondi pari al 2% dell'importo accordato (cfr. all. 8 della comparsa).
L'analisi delle condizioni contrattuali ha confermato la mancata pattuizione in forma scritta, al momento della conclusione del contratto di conto corrente, di un tasso debitore intra fido, essendo stato esclusivamente previsto nel foglio informativo del contratto originario un saggio passivo del 16,50% applicabile sugli utilizzi in assenza di affidamento.
Il tasso debitore entro fido risulta convenuto per la prima volta nella lettera di affidamento sottoscritta il 09/12/2008, sebbene gli estratti conto evidenzino la concessione di un affidamento di
€ 25.000,00 già dal 13/07/2006, al quale risulta applicato un tasso dell'8,50% in assenza di qualsiasi pattuizione in forma scritta, come rilevato anche dal ctu. Per quanto concerne la seconda lettera di affidamento del 24/04/2012, in essa è indicato un tasso debitore entro fido pari a “eur. 3M + 9,00% (att. 9,794%)” ed un tasso debitore per ulteriori disponibilità temporanee di fido pari a “eur. 3M + 12% (att. 12,794)”, ma non sono specificate le modalità ed i criteri di rilevazione del tasso Euribor 3 mesi, al netto dei quali la pattuizione del tasso debitore risulta indeterminata. Il ctu ha concluso - sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- che le carenze rilevate nella lettera di affidamento del 24/04/2012 non consentono la puntuale individuazione del tasso convenzionale da applicare al rapporto.
Occorre pertanto accertare, in merito ai tassi debitori applicati dalla alle aperture di CP_1 credito nei tre distinti periodi indicati in precedenza, quanto segue.
Con riferimento al primo periodo, che intercorre dalla concessione della linea di credito decorrere dal 13/7/2006 fino alla lettera di affidamento del 9/12/2008, le condizioni da applicare all'affidamento della somma di € 25.000,00 non sono state chiaramente stabilite, come richiesto dall'art. 117, co. 4 TUB, in quanto nel contratto di conto corrente è stato previsto solo il tasso debitore per utilizzi in assenza di affidamento pari a 16,50%, T.A.E. 17,549%, mentre, con riferimento al medesimo periodo antecedente al 9/12/2008, risulta dagli estratti conto la concessione di un'apertura di credito con applicazione del tasso dell'8,50% per “ a decorrere dal Parte_2
13/07/2006. L'avvenuta concessione del fido in assenza di una pattuizione in forma scritta, ulteriore rispetto a quanto stabilito nel contratto di conto corrente, è stata confermata anche dalla la CP_1 quale, nelle sue difese, ha indicato che la contrattualizzazione degli affidamenti è avvenuta solo con i due contratti del 9/12/2008 e del 24/4/2012 (pagg. 9 e ss. comparsa di risposta).
Con riferimento al secondo periodo, intercorso tra la lettera di affidamento del 9/12/2008 e la lettera di affidamento del 24/4/2012, si deve ritenere che l'indicazione dei tassi applicati per gli scostamenti intra fido sia esaustiva, ai fini del rispetto degli obblighi di forma scritta.
Con riferimento al terzo periodo indicato, in relazione alla lettera di affidamento del 24/04/2012, la modalità di indicazione del tasso debitore entro fido non consente di ritenere soddisfatto lo standard di trasparenza richiesto dall'art. 117, co. 4 TUB, non essendo state indicate le modalità di rilevazione del tasso Euribor 3 mesi.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013). Non a caso, del resto, i contratti di mutuo "... di regola... prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso..., con l'indicazione, in particolare, dello "spazio temporale" di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del "divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare)..." (Cass. n. 36026 del 2023).
In questi casi, in cui risulta ricompresa anche l'ipotesi del contratto di apertura di credito, in ragione dell'applicabilità generalizzata dell'art. 117 TUB, l'indeterminatezza della misura degli interessi convenzionali dev'essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del TUB (cfr. Cass. n. 26957 del 2023), il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c.), dev'essere riconosciuto dal giudice anche d'ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte (Cass. n. 20801/2024). Non può pertanto essere condivisa l'argomentazione della Banca convenuta, in merito alla necessità di applicare il tasso di cui all'art. 1284 c.c. in luogo del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7 TUB.
Alla luce di tali considerazioni, il ctu ha ricalcolato il saldo del conto applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB sugli utilizzi entro il limite di fido: A) per il periodo compreso tra il 13/07/2006 ed il 09/12/2008 stante l'omessa pattuizione scritta del tasso debitore applicabile all'affidamento di € 25.000,00; C) per il periodo successivo al 24/04/2012 attesa la pattuizione indeterminata del tasso debitore contenuta nella seconda lettera di affidamento del 24/04/2012.
Per gli utilizzi entro il limite di fido relativi al periodo B) compreso tra il 09/12/2008 ed il 24/04/2012, sono state invece applicate le condizioni praticate dall'intermediario sugli utilizzi in extra fido per l'intero rapporto e sui saldi creditori, avendone riscontrato la previsione contrattuale nel foglio informativo del contratto originario e nella prima lettera di affidamento del 09/12/2008.
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5- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Con riferimento all'asserita applicazione di interessi anatocistici, giova, innanzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Per tali ragioni, non può condividersi, nel caso di specie, l'assunto della convenuta in CP_1 merito all'applicazione della disciplina derivante dalla Legge n. 147/2013 solo a partire dall'emanazione della delibera del CICR in data 3.8.2016, considerato che la legge n. 147/2013 sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, non dovendo attendere, ai fini della sua applicazione, l'entrata in vigore della nuova normativa secondaria di cui alla delibera del CICR del 3.8.2016.
Ciò posto, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- ha rilevato, in primo luogo, la convenuta pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori accertata in seno al foglio informativo del conto corrente. In secondo luogo, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, ha riscontrato l'assenza dell'autorizzazione all'addebito annuale degli interessi richiesta dalla delibera CICR del 03/08/2016, dovendo pertanto ritenersi che il cliente non abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4, comma 5 della citata delibera.
Pertanto, occorre applicare il regime di capitalizzazione trimestrale, come stabilito tra le parti, fino all'01/01/2014, escludendo ogni forma di anatocismo per il periodo successivo, in ragione della mancanza del consenso da parte del cliente, richiesto ai sensi della delibera CICR per il periodo decorrente dal 3/8/2016.
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6 – Nullità della commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Ciò posto, si deve rilevare che, nel caso di specie, la pattuizione della commissione di massimo scoperto contenuta nei documenti contrattuali (in particolare foglio informativo e lettera di affidamento del 9/12/2008) risulta indeterminata, essendo peraltro stata applicata sull'intero utilizzato, frustrandone la causa giustificatrice. A fronte di tali previsioni contrattuali, peraltro, la non ha provveduto a adeguare il contenuto della clausola a quanto previsto dalla legge n. CP_1
2/2009, mantenendo la previsione di una metodologia di calcolo non conforme alle previsioni dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 (cfr. pag. 29 ctu). Per tale ragione, detto onere deve essere espunto in sede di ricalcolo del saldo del conto.
Con riferimento alla commissione disponibilità fondi, che ha sostituito la commissione di massimo scoperto a partire dal primo trimestre 2010, si deve rilevare che la causa giustificatrice di tale previsione contrattuale è affine a quella posta alla base della previsione della c.m.s., dovendosi pertanto applicare il relativo regime giuridico.
A tal proposito, negli estratti conto sono stati riscontrati addebiti per € 1.136,00 a titolo di
“commissione per scoperto” dal II trim. 2010 al III trim. 2012 e per € 925,00 a titolo di C.I.V. dal IV trim. 2012 al I trim. 2019. La attraverso le osservazioni alla ctu, ha rilevato che nell'estratto CP_1 del 30/09/2009 risulta allegata la comunicazione ex art. 118 TUB con la quale è stato comunicato al correntista che, a partire dal 01/01/2010, la CMS sarebbe stata sostituita da una nuova commissione sull'affidamento calcolata sul complessivo affidamento in essere del trimestre, mentre negli estratti conto del 31/03/2010 e 31/07/2012 risultano allegate le comunicazioni ex art. 118 TUB aventi ad oggetto rispettivamente l'introduzione della commissione per scoperto e delle C.I.V.
L'assenza di una previsione nel contratto di conto corrente della commissione di massimo scoperto, in linea con il dato normativo sopravvenuto e, più in generale, con la causa giustificatrice alla base di tale onere a carico del correntista, non consente, pertanto, di applicare la commissione disponibilità fondi attraverso la comunicazione ex art. 118 TUB, come preteso invece dalla CP_5
anziché provvedere all'adeguamento della clausola sulla CMS contenuta nel contratto di conto
[...] corrente, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, entro il termine previsto del 28/6/2009, la convenuta ha introdotto nuovi tipi di commissione. Il mancato adeguamento della CMS, nel termine previsto del 28/6/2009, ha creato una soluzione di continuità, tra la originaria previsione rispetto alla nuova commissione disponibilità fondi, che non consente di ritenere applicabile il meccanismo di cui all'art. 118 TUB in tema di modifiche unilaterali da parte della Banca, sfavorevoli per il cliente. Pertanto, occorre estromettere dal saldo la commissione di massimo scoperto, perché, per quanto riguarda il periodo anteriore al 28/6/2009 (termine ultimo per adeguare la clausola alla disciplina normativa di cui alla legge n. 2/2009), risulta essere stata stabilita da una previsione indeterminata del contratto, che non consente di stabilire il rapporto tra applicazione della commissione e utilizzo dei fondi disponibili, frustrandone la funzione giustificatrice.
Con riferimento al periodo successivo al 28/6/2009, bisogna estromettere dal calcolo anche la commissione disponibilità fondi e la commissione per scoperto, previste dalle comunicazioni allegate agli estratti conto del 30/09/2009 e del 31/3/2010, in quanto applicate dalla Banca attraverso l'istituto dello ius variandi ex art. 118 ed in assenza di una valida pattuizione in forma scritta con il cliente, non avendo provveduto ad adeguare, entro il termine previsto, la previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto alla disciplina dettata dalla legge n. 2/2009.
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7 – Usura originaria e usura sopravvenuta.
Con riferimento alla dedotta ipotesi di usura, il ctu ha riscontrato il rispetto dei tassi soglia sia al momento della stipula dei contratti sia nel corso del rapporto (pag. 31 ctu).
La verifica sull'usura cd. originaria è stata condotta con riferimento alle condizioni economiche contenute nel foglio informativo del conto corrente e nelle lettere di affidamento, comparando le varie soglie antiusura vigenti all'epoca della sottoscrizione di ciascun atto o dell'esercizio dello ius variandi ed i tassi debitori pattuiti.
A tal fine si è tenuto conto di quanto indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018, essendo stata effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) rispettivamente con il tasso soglia e con la
“CMS soglia”.
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8- Prescrizione:
Giova osservare che la giurisprudenza di legittimità, a sezioni unite, componendo un precedente contrasto ha affermato il seguente principio di diritto: «l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie» (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372 secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse. La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione). Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista.
In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
In particolare, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio;
se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione (Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372, cit.).
Va, inoltre, precisato che devono considerarsi solutori unicamente i versamenti effettuati in assenza di fido ovvero, in ipotesi di concessione di un fido, quella parte di versamento eccedente il limite del fido, dovendosi, altresì, ai fini dell'accertamento della natura delle rimesse, distinguere tra le competenze della banca maturate intra ovvero extra fido.
Infatti, se al conto accede un'apertura di credito bancario, e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto scoperto, quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (o su conto in passivo cui non acceda un'apertura di credito).
E deve, altresì, evidenziarsi che il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo produce interessi ex art. 1282 c.c.; orbene, per quanto riguarda gli interessi intra fido risulta difettare il requisito della esigibilità, che si configurerà unicamente alla chiusura del conto, sicché il principio di cui all'art. 1194 c.c. non può operare, potendo, viceversa, applicarsi ove il correntista abbia effettuato versamenti su conto cd. scoperto destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o su un conto in passivo cui non acceda un'apertura di credito: per tale motivo non può operarsi una commistione degli interessi extra ed intra fido né un'incondizionata applicazione dell'art. 1194, comma 2, c.c. agli interessi relativi al fido.
In aderenza a detti principi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito” (Cass. n. 10941/2016).
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9 – Conteggio finale relativo al rapporto di conto corrente:
Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, il ctu – sulla scorta di argomentazioni che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori – ha operato il ricalcolo del saldo di conto corrente n. 230862 al 22/5/2019 (data della domanda riconvenzionale formulata dalla . A tal fine, la decorrenza della prescrizione è stata stabilita alla data del CP_1
10/10/2008, tenendo in considerazione della data di avvio del procedimento di mediazione del 10/10/2018 da parte del cliente.
L'ausiliario del giudice ha appurato che il saldo è pari ad € 9.720,35 a debito del correntista.
A tale conclusione l'ausiliario del giudice è arrivato: applicando il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi fino all'01/01/2014, escludendo ogni forma di anatocismo per il periodo successivo;
applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB agli utilizzi entro il limite di fido per il periodo compreso dal 13/07/2006 al 09/12/2008 e per quello successivo al 24/04/2012, mentre per le operazioni intra fido eseguite tra il 09/12/2008 ed il 24/04/2012, nonché sulle esposizioni extra fido, applicando sui saldi creditori le condizioni praticate dall'intermediario; espungendo l'impiego della cms, della commissione disponibilità fondi, delle commissioni per scoperto e le C.I.V.
Il ctu ha appurato la presenza di rimesse solutorie prescritte, operate in presenza di un saldo passivo scoperto o extrafido ed imputate a pagamento di tutte le competenze illegittime anteriori al 10/10/2008, provvedendo ad escluderle dal ricalcolo finale (pag. 33 ctu). Con riferimento alla prescrizione, il ctu ha correttamente quantificato le rimesse solutorie intervenute nel decennio anteriore al 10/10/2008, considerato che in data 10/10/2018 provvedeva a inviare una Parte_1 richiesta di mediazione all'istituto di credito, così interrompendo il decorso della prescrizione decennale.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha effettuato 2 diversi conteggi: nella prima ipotesi di calcolo (HP1) la commissione disponibilità fondi è stata enucleata dal saldo del conto, mentre nella seconda (HP2) è stata mantenuta in conto.
Ebbene, si ritiene di dover condividere la prima ipotesi prospettata dal ctu, alla luce delle considerazioni suesposte in merito all'illegittima applicazione della commissione disponibilità fondi, in assenza di esplicita pattuizione scritta con il correntista e in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 118 TUB in tema di modifiche unilaterali sfavorevoli per il cliente da parte della Banca. Ciò detto, si ritiene utilizzabile e condivisibile il ricalcolo di cui alla prima ipotesi, così giungendo a calcolare la somma di € 9.720,35 a debito del correntista, quale saldo del conto corrente oggetto di causa.
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10 – La domanda riconvenzionale della : CP_1
Deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla che ha chiesto la CP_1 condanna dell'attore al pagamento di € 27.695,04, ovvero della maggiore o minor somma che risultasse a suo debito a seguito della ricostruzione del saldo.
La domanda deve ritenersi fondata entro i limiti accertati dal TU , che ha riconosciuto un saldo a debito del correntista di € 9.720,35
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11 – Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni: a) va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 230862 alla data del 22/5/2019 è pari ad € 9.720,35 a debito del cliente, anziché ad € 27.695,04 a debito del cliente, come calcolato dalla convenuta;
b) va accolta la domanda CP_1 riconvenzionale proposta dalla Banca e, per l'effetto, vanno condannati l'attore ed il terzo intervenuto al pagamento, in suo favore, di € 9.720,35, oltre interessi legali sino al soddisfo.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
Analogamente, appare equo porre a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna le spese di ctu (liquidate con provvedimento del 31/1/2023).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 230862, intestato a , alla data Parte_1 del 22/5/2019 (data della domanda riconvenzionale formulata dalla , risulta pari ad € 9.720,35 CP_1
a debito del cliente, anziché ad € 27.695,04 a debito del cliente, come risultante dagli estratti conto;
CONDANNA al pagamento in favore della di € 9.720,35, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi legali sino al soddisfo;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna, le spese di TU, liquidate con provvedimento del 31/1/2023
Così deciso in Roma, in data 18.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
Provvedimento redatto con la collaborazione del Controparte_6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11424 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 9/7/2024 e vertente
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma Via Lima n. 35 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Michele Licata
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), quale incorporante Controparte_1 P.IVA_1 per scissione del ramo d'azienda relativo alla gestione della “ ” di Controparte_2 Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.
[...] P.IVA_2
19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli
CONVENUTA
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma Via Controparte_3 C.F._2
Lima n. 35 presso lo studio dell'Avv. Michele Licata
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/7/2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, (nato a [...] il Parte_1
1/11/1936, C.F. ) citava in giudizio la esponendo che: C.F._1 Controparte_1
- aveva intrattenuto con la il rapporto di conto corrente ordinario individuato con il n. CP_1
230882 dalla data del 30/9/2005, con un fido accordato di € 25.000,00;
- in data 18/9/2018 aveva richiesto alla Banca ex art. 119 TUB la documentazione concernente il predetto rapporto, ricevendo in seguito, unicamente, la documentazione relativa ad una garanzia fideiussoria rilasciata da in favore di Controparte_3 Pt_1
per l'importo di € 30.000,00 del 13/7/2006;
[...]
- dopo aver ricevuto la documentazione in modo parziale e ritenendo che i tassi di interesse erano stati applicati dalla in maniera illegittima, aveva fatto effettuare una perizia CP_1 econometrica;
- il consulente di parte Rag. aveva indicato le seguenti conclusioni: Persona_1
a) La mancanza della forma scritta "ad substantiam" del contratto di apertura del conto corrente, determinava la conseguente nullità del contratto e la totale non debenza degli addebiti effettuati al correntista;
b) La mancanza della forma scritta "ad substantiam" del contratto di affidamento per linea di credito, per cui era stata raccolta a garanzia la fidejussione di € 33.000,00 del 13.07.2006, determinava la nullità del detto contratto di affidamento e la totale non debenza degli addebiti effettuati dalla banca convenuta. c) Non risultava la presenza di regolare pattuizione dei tassi debitori applicati, sia per il fido ordinario che per lo sconfino. d) Vista la mancata presenza della forma scritta contrattuale, si era provveduto alla totale espunzione dell'effetto anatocistico, delle commissioni, e delle spese, riservando la quantificazione per la sostituzione dei giorni di valuta applicati, con le date contabili di registrazione. e) L'addebito della commissione per scoperto/sconfinamento di conto era stata causa in alcuni trimestri del superamento dei tassi soglia d'usura.
- all'esito di tali conclusioni, il consulente dell'attore, dopo aver riepilogato le singole voci riferite agli storni in favore del correntista, aveva indicato in € 36.898,62 la somma che la avrebbe dovuto restituire a;
CP_1 Parte_1
- sicché, al fine di addivenire ad una bonaria composizione della vicenda, l'attore aveva avviato un procedimento di mediazione nei confronti della convenuta in data 11/9/2018;
- durante la riunione del 4/2/2019, il procuratore della aveva dichiarato che non CP_1 sussistevano i presupposti per la conciliazione e, conseguentemente, il mediatore incaricato aveva dato atto dell'esito negativo della procedura;
Premesso ciò, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la illegittimità della condotta della in merito alla tenuta del conto corrente intestato all'Ing. e Controparte_1 Parte_1 distinto con il n. 230862, sia per la mancanza della forma scritta delle condizioni contrattuali applicate, sia per la illegittima applicazione al predetto conto della capitalizzazione degli interessi, nonché per il superamento del tasso soglia fissato dalla L. n. 108/1996; per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità delle somme percepite in conseguenza degli illegittimi addebiti operati dalla convenuta, con la condanna di quest'ultima alla restituzione delle predette somme per CP_1
l'importo complessivo di € 36.898, 62, anche a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. perché versate in mancanza di qualsivoglia titolo, ovvero della maggiore o minore somma accertata anche all'esito della ctu, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalle scadenze dei singoli addebiti e sino all'effettivo soddisfo, ovvero dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c..
^^^^^^
Si costituiva in giudizio la , depositando la documentazione relativa al Controparte_1 rapporto con ed esponendo che: Parte_1
- il contratto, corredato dal relativo “Foglio informativo”, prevedeva espressamente le condizioni economiche ed era stato sottoscritto dal correntista;
- dal 30.9.2005 il rapporto era stato affidato per € 25.000,00, venendo garantito dalla fideiussione di a partire dal 13.7.2006 fino a concorrenza della Controparte_3 somma di € 33.000,00;
- in data 9.12.2008 era stato comunicato il rinnovo del fido, sempre per la somma di €
25.000,00, alle condizioni economiche espressamente pattuite nel contratto;
- in data 24.4.2012 era stata comunicata la concessione della linea di credito di € 25.000,00, alle condizioni previste dal relativo contratto;
- in data 6.5.2019 la aveva comunicato la revoca dell'affidamento ed intimato la CP_1 restituzione della somma di € 27.695,04, risultante dal saldo debitore del conto corrente n. 230862. Premesso ciò, eccepiva, in via preliminare, la decadenza da ogni facoltà Controparte_1 di contestazione ai sensi dell'art. 119 TUB e dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto, la prescrizione di tutte le pretese restitutorie inerenti il periodo anteriore al 15.2.2009, nonché l'inammissibilità della domanda relativa al conto n. 230862, trattandosi di rapporto in essere;
nel merito, chiedeva di respingere la domanda in quanto infondata e sfornita di prova, nonché, in ogni caso, di applicare all'eventuale rideterminazione del saldo il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB (nel testo vigente ratione temporis) e dell'art. 1284, co. 4 c.c. Inoltre, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di € 27.695,04, ovvero, in subordine, la compensazione della predetta somma con quanto eventualmente accertato in via principale di spettanza delle attrici.
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Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attore deduceva : l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi e dell'addebito di commissioni e spese non dovute;
usurarietà; anatocismo;
l'inadempimento dell'obbligo di produrre la documentazione richiesta dall'attore ex art. 119 TUB;
la domanda di cancellazione di tutte le segnalazioni presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, con la condanna della convenuta al pagamento delle spese necessarie alla cancellazione e al risarcimento dei danni nella misura di € 20.000,00.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. il convenuto eccepiva l'inammissibilità della modifica della domanda da parte dell'attore tramite la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., affermando che si tratti di una mutatio libelli non consentita, in quanto non conseguente alle difese proposte dalla Banca convenuta.
Con atto depositato in data 9/9/2020, si costituiva in giudizio Controparte_3 dichiarando, come da atto di cessione di posizione giuridica del 3/7/2020 - autenticato dal Notaio Dr.
con il n. rep. 66430 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Roma Persona_2
3 in data 15/7/2020 - depositato in atti, di far proprie tutte le domande, difese, eccezioni, produzioni documentali e richieste istruttorie avanzate da . Parte_1 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/11/2021, ritenuta l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate e ritenuta l'inaccoglibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. per la genericità della richiesta, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, nominando il dott. . Persona_3
Con provvedimento del 10/7/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Delimitazione del thema decidendum:
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che , la cui Parte_1 posizione è stata ceduta a costituitasi con intervento del 9/9/2020, ha Controparte_3 instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte della Banca convenuta, di competenze illegittime al rapporto di conto corrente n. 230862 ed ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, per un totale di € 36.898,62.
In particolare, con riferimento al suddetto rapporto di conto corrente, l'attore ha lamentato la nullità formale del contratto di conto corrente, la mancata indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto di apertura di credito, l'applicazione illegittima di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari e della commissione di massimo scoperto.
Per contro, la convenuta ha eccepito la genericità ed infondatezza delle avverse CP_1 doglianze ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di € 27.695,04.
La Banca convenuta ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità della domanda attorea, così come riformulata dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., avendo l'attore introdotto domande nuove sulla base di fatti storici prima non allegati.
L'istituto di credito ha quindi chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento di € 27.695,04, ovvero della maggiore o minor somma che risultasse a suo debito a seguito della ricostruzione del saldo.
^^^^^^^^^^^^ Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 183 c.p.c. proposta dalla non può essere accolta. CP_1
Sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza del 15/6/2015, n. 12310, hanno espresso il principio secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali - si è avuto il superamento della "coppia retorica emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima e di inammissibilità della seconda", ossia di quella modificazione della domanda che dia luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi, dovendo ritenersi oggi non ammesse le sole domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono "altro" da quella domanda, e, per contro, ammesse le domande "modificate" non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della trattazione della causa, "correzioni di tiro" e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti (Cass. Civ. n. 23975/2024).
In considerazione del citato orientamento giurisprudenziale, deve pertanto essere ammessa la modifica della domanda operata da parte dell'attore con la memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., in quanto non può dirsi che l'attore abbia proposto domande nuove, essendo i nuovi aspetti dedotti tutti riguardanti il medesimo rapporto di conto corrente, connessi alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio al fine di accertare i rispettivi rapporti di dare ed avere tra Banca e cliente.
Alla luce della riformulazione della domanda attorea attraverso la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., devesi innanzitutto rilevare la inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme asseritamente addebitate illegittimamente.
Appare, infatti, condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca.
Di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo, atteso che di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. Civ. n. 24418/10).
Nel caso di specie, in data 6.5.2019 la ha comunicato al correntista la revoca CP_1 dell'affidamento ed ha intimato la restituzione della somma di € 27.695,04, risultante dal saldo debitore del conto corrente n. 230862. Nondimeno, l'attore non ha dedotto di aver provveduto al pagamento di quanto richiestogli dalla e, d'altra parte, non ha specificamente dedotto CP_1
l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi, non fornendo peraltro –come sopra già evidenziato- alcuna prova dei presupposti della pretesa restitutoria azionata in questa sede.
Quanto, poi, alla domanda di accertamento, contrariamente a quanto eccepito dalla in CP_1 merito alla sua inammissibilità in ragione dalla mancata chiusura del conto corrente, occorre osservare che, fino alla chiusura del conto, il cliente può comunque esperire un'azione di accertamento negativo, che mira ad accertare la nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno dell'annotazione indebita (Cass. Civ. 21646/2018).
In merito all'eccezione sollevata dalla in relazione alla mancata contestazione degli CP_1 estratti conto, essa non può essere accolta in quanto, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1832 c.c. la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti;
tutto ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.
In merito alla domanda di accertamento, pertanto, deve osservarsi quanto segue.
^^^^^^
2 – Ripartizione dell'onere della prova:
Devesi innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in CP_1 forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di CP_1 spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, di recente, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il CP_1 pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
^^^^^^
Con riferimento al conto corrente n. 230862 ed all'apertura di credito sullo stesso operante, l'attore ha depositato, in particolare, gli estratti conto e la garanzia fideiussoria rilasciata da
[...]
mentre la convenuta ha depositato i seguenti documenti contrattuali sottoscritti dal Controparte_3 correntista: contratto di conto corrente del 31/03/2005 comprensivo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, ma privo di condizioni economiche (cfr. all. 2 della comparsa); foglio informativo del contratto di conto corrente “Conto Standard” aggiornato al 02/01/2005, come indicato in calce ad ogni pagina, comprensivo delle condizioni economiche e contrattuali (cfr. all. 3 della comparsa); lettera di affidamento del 09/12/2008 comprensiva di condizioni economiche avente ad oggetto la comunicazione del rinnovo della linea di credito di € 25.000,00 (cfr. all. 7 della comparsa); lettera di affidamento del 24/04/2012 comprensiva di condizioni economiche avente ad oggetto la comunicazione della concessione della linea di credito di € 25.000,00 con validità a revoca (cfr. all. 8 della comparsa).
Orbene, tenuto conto della documentazione depositata in atti dall'attore e dalla convenuta, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una ctu contabile al fine di ricalcolare il saldo dei rapporti oggetto di causa.
Ciò detto, è possibile procedere all'esame delle singole contestazioni formulate dall'attrice. ^^^^^^
3 – La asserità nullità del contratto di conto corrente.
Con riferimento alla domanda volta ad accertare la nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta, l'attore, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione S.U. n. 898 del 16/01/2018, afferma che per rispettare l'obbligo della forma scritta non è sufficiente la redazione per iscritto del contratto, ma è anche necessario che una sua copia sia consegnata al cliente.
Durante le operazioni relative alla consulenza tecnica d'ufficio (vd. pag. 45 della relazione peritale, par.
9.2 VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE DAL C.T.P. DI PARTE ATTRICE), il consulente tecnico di parte attrice ha chiesto al ctu di confermare se sulla copia del contratto prodotta in atti sia o meno presente la specifica firma di attestazione della consegna di una copia al cliente. A tal proposito, il ctu ha confermato che sulla copia del contratto prodotta in atti è presente la doppia sottoscrizione del correntista ad accettazione delle condizioni contrattuali e delle clausole vessatorie, mentre è assente l'ulteriore specifica firma che attesti la consegna di una copia al correntista.
Si tratta dunque di stabilire se la mancanza della firma di attestazione della consegna di una copia al cliente comporti la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, pur in presenza della doppia sottoscrizione del correntista ad accettazione delle condizioni contrattuali e delle clausole vessatorie.
La domanda di nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente non merita accoglimento.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite ha riguardato la fattispecie del cd. contratto monofirma, nel quale, pur in presenza della firma del cliente, risulta assente la firma dell'intermediario. La Corte di cassazione ha inteso il requisito della forma scritta non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra anche la consegna del documento contrattuale) va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma. Di conseguenza, non risulta rilevante —ai fini della validità del contratto- la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
In merito all'obbligo di consegna del documento contrattuale, occorre precisare che il vincolo di forma imposto dal legislatore (art. 23, comma 1, t.u.f., e art. 117, comma 1, t.u.b.) è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale, nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento;
tuttavia, la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso, e tale conclusione vale anche per i contratti bancari. L'art. 117, comma 3, t.u.b., infatti, commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, ma la forma presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla 'veste esteriore' del contratto, mentre è estranea la consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.18230).
Nel caso di specie, la presenza sulla copia del contratto prodotta in atti della doppia sottoscrizione del correntista ad accettazione delle condizioni contrattuali e delle clausole vessatorie soddisfa il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall'art. 117, commi 1 e 3 TUB, mentre l'assenza dell'ulteriore specifica firma che attesti la consegna di una copia al correntista rileva ai soli fini dell'adempimento dell'obbligo di consegna, senza comportare alcuna nullità del contratto di conto corrente.
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4. Condizioni relative alle aperture di credito.
La domanda relativa alla mancanza di forma scritta delle condizioni contrattuali applicate, in relazione ai contratti di apertura di credito, deve essere parzialmente accolta.
Sul piano normativo, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Poi, il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
Sicché, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.
Nel caso di specie, in merito alla mancanza della forma scritta delle condizioni contrattuali applicate alla linea di credito concessa dalla le risultanze della consulenza tecnica di ufficio CP_1 hanno fatto emergere quanto segue:
A) a decorrere dal 13/07/2006 si ha evidenza della concessione di un'apertura di credito attestata dall'applicazione del tasso dell'8,50% per “ , ancorché non si rinvengano Parte_2 in atti le relative pattuizioni contrattuali. A tal proposito, il ctu ha affermato che la concessione dell'affidamento in data 13/07/2006 trova un'indiretta conferma nel rilascio alla stessa data di una fideiussione di € 33.000,00 da parte della Sig.ra Controparte_3
;
[...]
B) dal 09/12/2008 è stata disciplinata in forma scritta, con lettera di affidamento prodotta in giudizio dalla Banca, un'apertura di credito di € 25.000,00 regolante sul conto corrente identificato con il n. 230862. C) dal 24/04/2012 la concessione della linea di credito risulta confermata dalla lettera di affidamento in pari data, prodotta in giudizio dalla banca.
In merito al primo periodo, compreso tra il 13/7/2005 e la prima lettera di affidamento del 9/12/2008, il ctu ha riscontrato che il contratto di conto corrente ordinario n. 230862 è stato sottoscritto dal correntista il 31/03/2005 e risulta completo delle norme generali, mentre sono assenti le condizioni economiche (cfr. all. 2 della comparsa). Il contratto di conto corrente prevede all'art. 7, comma 1, che “Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel modulo allegato, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto”, mentre al 2° comma si prevede che “I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel predetto modulo…”.
Nel foglio informativo, a cui fa riferimento l'art. 7 del contratto appena citato, si rinvengono le più significative condizioni economiche: tasso creditore nominale/effettivo al lordo della ritenuta fiscale per giacenza media trimestrale pari a: 0,025% / 0,025% fino a € 5.000,00; 0,050% / 0,050% da € 5.000,01 a € 25.000,00; 0,125% / 0,125% da € 25.000,01 a € 100.000,00; 0,500% / 0,500% oltre € 100.000,01; tasso debitore per utilizzi in assenza di affidamento pari a 16,50%, T.A.E. 17,549%; commissione massimo scoperto trimestrale in assenza di fido pari a 1,125%; capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori;
spese e condizioni valuta.
In merito ai due periodi successivi – periodo B) dal 09/12/2008 al 24/04/2012 e periodo C) dal 24/04/2012 in poi -, nelle lettere di affidamento prodotte dalla si sono riscontrate le seguenti CP_1 condizioni economiche:
- nella prima datata 09/12/2008 è stata prevista l'applicazione di “TD: 9,00% + 0,625%” mentre non risulta convenuto il tasso applicabile agli utilizzi in extra fido (cfr. all. 7 della comparsa);
- nella seconda del 24/04/2012 è stata prevista l'applicazione del tasso nominale annuo pari a
“eur. 3M + 9,00% (att. 9,794%)” per gli utilizzi nei limiti di fido e del tasso nominale annuo pari a “eur. 3M + 12% (att. 12,794)” per gli utilizzi relativi ad ulteriori disponibilità temporanee di fido, nonché una commissione di messa a disposizione fondi pari al 2% dell'importo accordato (cfr. all. 8 della comparsa).
L'analisi delle condizioni contrattuali ha confermato la mancata pattuizione in forma scritta, al momento della conclusione del contratto di conto corrente, di un tasso debitore intra fido, essendo stato esclusivamente previsto nel foglio informativo del contratto originario un saggio passivo del 16,50% applicabile sugli utilizzi in assenza di affidamento.
Il tasso debitore entro fido risulta convenuto per la prima volta nella lettera di affidamento sottoscritta il 09/12/2008, sebbene gli estratti conto evidenzino la concessione di un affidamento di
€ 25.000,00 già dal 13/07/2006, al quale risulta applicato un tasso dell'8,50% in assenza di qualsiasi pattuizione in forma scritta, come rilevato anche dal ctu. Per quanto concerne la seconda lettera di affidamento del 24/04/2012, in essa è indicato un tasso debitore entro fido pari a “eur. 3M + 9,00% (att. 9,794%)” ed un tasso debitore per ulteriori disponibilità temporanee di fido pari a “eur. 3M + 12% (att. 12,794)”, ma non sono specificate le modalità ed i criteri di rilevazione del tasso Euribor 3 mesi, al netto dei quali la pattuizione del tasso debitore risulta indeterminata. Il ctu ha concluso - sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- che le carenze rilevate nella lettera di affidamento del 24/04/2012 non consentono la puntuale individuazione del tasso convenzionale da applicare al rapporto.
Occorre pertanto accertare, in merito ai tassi debitori applicati dalla alle aperture di CP_1 credito nei tre distinti periodi indicati in precedenza, quanto segue.
Con riferimento al primo periodo, che intercorre dalla concessione della linea di credito decorrere dal 13/7/2006 fino alla lettera di affidamento del 9/12/2008, le condizioni da applicare all'affidamento della somma di € 25.000,00 non sono state chiaramente stabilite, come richiesto dall'art. 117, co. 4 TUB, in quanto nel contratto di conto corrente è stato previsto solo il tasso debitore per utilizzi in assenza di affidamento pari a 16,50%, T.A.E. 17,549%, mentre, con riferimento al medesimo periodo antecedente al 9/12/2008, risulta dagli estratti conto la concessione di un'apertura di credito con applicazione del tasso dell'8,50% per “ a decorrere dal Parte_2
13/07/2006. L'avvenuta concessione del fido in assenza di una pattuizione in forma scritta, ulteriore rispetto a quanto stabilito nel contratto di conto corrente, è stata confermata anche dalla la CP_1 quale, nelle sue difese, ha indicato che la contrattualizzazione degli affidamenti è avvenuta solo con i due contratti del 9/12/2008 e del 24/4/2012 (pagg. 9 e ss. comparsa di risposta).
Con riferimento al secondo periodo, intercorso tra la lettera di affidamento del 9/12/2008 e la lettera di affidamento del 24/4/2012, si deve ritenere che l'indicazione dei tassi applicati per gli scostamenti intra fido sia esaustiva, ai fini del rispetto degli obblighi di forma scritta.
Con riferimento al terzo periodo indicato, in relazione alla lettera di affidamento del 24/04/2012, la modalità di indicazione del tasso debitore entro fido non consente di ritenere soddisfatto lo standard di trasparenza richiesto dall'art. 117, co. 4 TUB, non essendo state indicate le modalità di rilevazione del tasso Euribor 3 mesi.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013). Non a caso, del resto, i contratti di mutuo "... di regola... prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso..., con l'indicazione, in particolare, dello "spazio temporale" di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del "divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare)..." (Cass. n. 36026 del 2023).
In questi casi, in cui risulta ricompresa anche l'ipotesi del contratto di apertura di credito, in ragione dell'applicabilità generalizzata dell'art. 117 TUB, l'indeterminatezza della misura degli interessi convenzionali dev'essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del TUB (cfr. Cass. n. 26957 del 2023), il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c.), dev'essere riconosciuto dal giudice anche d'ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte (Cass. n. 20801/2024). Non può pertanto essere condivisa l'argomentazione della Banca convenuta, in merito alla necessità di applicare il tasso di cui all'art. 1284 c.c. in luogo del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7 TUB.
Alla luce di tali considerazioni, il ctu ha ricalcolato il saldo del conto applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB sugli utilizzi entro il limite di fido: A) per il periodo compreso tra il 13/07/2006 ed il 09/12/2008 stante l'omessa pattuizione scritta del tasso debitore applicabile all'affidamento di € 25.000,00; C) per il periodo successivo al 24/04/2012 attesa la pattuizione indeterminata del tasso debitore contenuta nella seconda lettera di affidamento del 24/04/2012.
Per gli utilizzi entro il limite di fido relativi al periodo B) compreso tra il 09/12/2008 ed il 24/04/2012, sono state invece applicate le condizioni praticate dall'intermediario sugli utilizzi in extra fido per l'intero rapporto e sui saldi creditori, avendone riscontrato la previsione contrattuale nel foglio informativo del contratto originario e nella prima lettera di affidamento del 09/12/2008.
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5- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Con riferimento all'asserita applicazione di interessi anatocistici, giova, innanzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Per tali ragioni, non può condividersi, nel caso di specie, l'assunto della convenuta in CP_1 merito all'applicazione della disciplina derivante dalla Legge n. 147/2013 solo a partire dall'emanazione della delibera del CICR in data 3.8.2016, considerato che la legge n. 147/2013 sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, non dovendo attendere, ai fini della sua applicazione, l'entrata in vigore della nuova normativa secondaria di cui alla delibera del CICR del 3.8.2016.
Ciò posto, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono condivisibili e scevre da errori- ha rilevato, in primo luogo, la convenuta pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori accertata in seno al foglio informativo del conto corrente. In secondo luogo, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, ha riscontrato l'assenza dell'autorizzazione all'addebito annuale degli interessi richiesta dalla delibera CICR del 03/08/2016, dovendo pertanto ritenersi che il cliente non abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4, comma 5 della citata delibera.
Pertanto, occorre applicare il regime di capitalizzazione trimestrale, come stabilito tra le parti, fino all'01/01/2014, escludendo ogni forma di anatocismo per il periodo successivo, in ragione della mancanza del consenso da parte del cliente, richiesto ai sensi della delibera CICR per il periodo decorrente dal 3/8/2016.
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6 – Nullità della commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Ciò posto, si deve rilevare che, nel caso di specie, la pattuizione della commissione di massimo scoperto contenuta nei documenti contrattuali (in particolare foglio informativo e lettera di affidamento del 9/12/2008) risulta indeterminata, essendo peraltro stata applicata sull'intero utilizzato, frustrandone la causa giustificatrice. A fronte di tali previsioni contrattuali, peraltro, la non ha provveduto a adeguare il contenuto della clausola a quanto previsto dalla legge n. CP_1
2/2009, mantenendo la previsione di una metodologia di calcolo non conforme alle previsioni dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 (cfr. pag. 29 ctu). Per tale ragione, detto onere deve essere espunto in sede di ricalcolo del saldo del conto.
Con riferimento alla commissione disponibilità fondi, che ha sostituito la commissione di massimo scoperto a partire dal primo trimestre 2010, si deve rilevare che la causa giustificatrice di tale previsione contrattuale è affine a quella posta alla base della previsione della c.m.s., dovendosi pertanto applicare il relativo regime giuridico.
A tal proposito, negli estratti conto sono stati riscontrati addebiti per € 1.136,00 a titolo di
“commissione per scoperto” dal II trim. 2010 al III trim. 2012 e per € 925,00 a titolo di C.I.V. dal IV trim. 2012 al I trim. 2019. La attraverso le osservazioni alla ctu, ha rilevato che nell'estratto CP_1 del 30/09/2009 risulta allegata la comunicazione ex art. 118 TUB con la quale è stato comunicato al correntista che, a partire dal 01/01/2010, la CMS sarebbe stata sostituita da una nuova commissione sull'affidamento calcolata sul complessivo affidamento in essere del trimestre, mentre negli estratti conto del 31/03/2010 e 31/07/2012 risultano allegate le comunicazioni ex art. 118 TUB aventi ad oggetto rispettivamente l'introduzione della commissione per scoperto e delle C.I.V.
L'assenza di una previsione nel contratto di conto corrente della commissione di massimo scoperto, in linea con il dato normativo sopravvenuto e, più in generale, con la causa giustificatrice alla base di tale onere a carico del correntista, non consente, pertanto, di applicare la commissione disponibilità fondi attraverso la comunicazione ex art. 118 TUB, come preteso invece dalla CP_5
anziché provvedere all'adeguamento della clausola sulla CMS contenuta nel contratto di conto
[...] corrente, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, entro il termine previsto del 28/6/2009, la convenuta ha introdotto nuovi tipi di commissione. Il mancato adeguamento della CMS, nel termine previsto del 28/6/2009, ha creato una soluzione di continuità, tra la originaria previsione rispetto alla nuova commissione disponibilità fondi, che non consente di ritenere applicabile il meccanismo di cui all'art. 118 TUB in tema di modifiche unilaterali da parte della Banca, sfavorevoli per il cliente. Pertanto, occorre estromettere dal saldo la commissione di massimo scoperto, perché, per quanto riguarda il periodo anteriore al 28/6/2009 (termine ultimo per adeguare la clausola alla disciplina normativa di cui alla legge n. 2/2009), risulta essere stata stabilita da una previsione indeterminata del contratto, che non consente di stabilire il rapporto tra applicazione della commissione e utilizzo dei fondi disponibili, frustrandone la funzione giustificatrice.
Con riferimento al periodo successivo al 28/6/2009, bisogna estromettere dal calcolo anche la commissione disponibilità fondi e la commissione per scoperto, previste dalle comunicazioni allegate agli estratti conto del 30/09/2009 e del 31/3/2010, in quanto applicate dalla Banca attraverso l'istituto dello ius variandi ex art. 118 ed in assenza di una valida pattuizione in forma scritta con il cliente, non avendo provveduto ad adeguare, entro il termine previsto, la previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto alla disciplina dettata dalla legge n. 2/2009.
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7 – Usura originaria e usura sopravvenuta.
Con riferimento alla dedotta ipotesi di usura, il ctu ha riscontrato il rispetto dei tassi soglia sia al momento della stipula dei contratti sia nel corso del rapporto (pag. 31 ctu).
La verifica sull'usura cd. originaria è stata condotta con riferimento alle condizioni economiche contenute nel foglio informativo del conto corrente e nelle lettere di affidamento, comparando le varie soglie antiusura vigenti all'epoca della sottoscrizione di ciascun atto o dell'esercizio dello ius variandi ed i tassi debitori pattuiti.
A tal fine si è tenuto conto di quanto indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018, essendo stata effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) rispettivamente con il tasso soglia e con la
“CMS soglia”.
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8- Prescrizione:
Giova osservare che la giurisprudenza di legittimità, a sezioni unite, componendo un precedente contrasto ha affermato il seguente principio di diritto: «l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie» (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372 secondo la quale alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse. La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione). Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista.
In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
In particolare, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio;
se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione (Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372, cit.).
Va, inoltre, precisato che devono considerarsi solutori unicamente i versamenti effettuati in assenza di fido ovvero, in ipotesi di concessione di un fido, quella parte di versamento eccedente il limite del fido, dovendosi, altresì, ai fini dell'accertamento della natura delle rimesse, distinguere tra le competenze della banca maturate intra ovvero extra fido.
Infatti, se al conto accede un'apertura di credito bancario, e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto scoperto, quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (o su conto in passivo cui non acceda un'apertura di credito).
E deve, altresì, evidenziarsi che il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo produce interessi ex art. 1282 c.c.; orbene, per quanto riguarda gli interessi intra fido risulta difettare il requisito della esigibilità, che si configurerà unicamente alla chiusura del conto, sicché il principio di cui all'art. 1194 c.c. non può operare, potendo, viceversa, applicarsi ove il correntista abbia effettuato versamenti su conto cd. scoperto destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o su un conto in passivo cui non acceda un'apertura di credito: per tale motivo non può operarsi una commistione degli interessi extra ed intra fido né un'incondizionata applicazione dell'art. 1194, comma 2, c.c. agli interessi relativi al fido.
In aderenza a detti principi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito” (Cass. n. 10941/2016).
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9 – Conteggio finale relativo al rapporto di conto corrente:
Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, il ctu – sulla scorta di argomentazioni che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori – ha operato il ricalcolo del saldo di conto corrente n. 230862 al 22/5/2019 (data della domanda riconvenzionale formulata dalla . A tal fine, la decorrenza della prescrizione è stata stabilita alla data del CP_1
10/10/2008, tenendo in considerazione della data di avvio del procedimento di mediazione del 10/10/2018 da parte del cliente.
L'ausiliario del giudice ha appurato che il saldo è pari ad € 9.720,35 a debito del correntista.
A tale conclusione l'ausiliario del giudice è arrivato: applicando il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi fino all'01/01/2014, escludendo ogni forma di anatocismo per il periodo successivo;
applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB agli utilizzi entro il limite di fido per il periodo compreso dal 13/07/2006 al 09/12/2008 e per quello successivo al 24/04/2012, mentre per le operazioni intra fido eseguite tra il 09/12/2008 ed il 24/04/2012, nonché sulle esposizioni extra fido, applicando sui saldi creditori le condizioni praticate dall'intermediario; espungendo l'impiego della cms, della commissione disponibilità fondi, delle commissioni per scoperto e le C.I.V.
Il ctu ha appurato la presenza di rimesse solutorie prescritte, operate in presenza di un saldo passivo scoperto o extrafido ed imputate a pagamento di tutte le competenze illegittime anteriori al 10/10/2008, provvedendo ad escluderle dal ricalcolo finale (pag. 33 ctu). Con riferimento alla prescrizione, il ctu ha correttamente quantificato le rimesse solutorie intervenute nel decennio anteriore al 10/10/2008, considerato che in data 10/10/2018 provvedeva a inviare una Parte_1 richiesta di mediazione all'istituto di credito, così interrompendo il decorso della prescrizione decennale.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha effettuato 2 diversi conteggi: nella prima ipotesi di calcolo (HP1) la commissione disponibilità fondi è stata enucleata dal saldo del conto, mentre nella seconda (HP2) è stata mantenuta in conto.
Ebbene, si ritiene di dover condividere la prima ipotesi prospettata dal ctu, alla luce delle considerazioni suesposte in merito all'illegittima applicazione della commissione disponibilità fondi, in assenza di esplicita pattuizione scritta con il correntista e in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 118 TUB in tema di modifiche unilaterali sfavorevoli per il cliente da parte della Banca. Ciò detto, si ritiene utilizzabile e condivisibile il ricalcolo di cui alla prima ipotesi, così giungendo a calcolare la somma di € 9.720,35 a debito del correntista, quale saldo del conto corrente oggetto di causa.
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10 – La domanda riconvenzionale della : CP_1
Deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla che ha chiesto la CP_1 condanna dell'attore al pagamento di € 27.695,04, ovvero della maggiore o minor somma che risultasse a suo debito a seguito della ricostruzione del saldo.
La domanda deve ritenersi fondata entro i limiti accertati dal TU , che ha riconosciuto un saldo a debito del correntista di € 9.720,35
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11 – Conclusioni:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni: a) va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 230862 alla data del 22/5/2019 è pari ad € 9.720,35 a debito del cliente, anziché ad € 27.695,04 a debito del cliente, come calcolato dalla convenuta;
b) va accolta la domanda CP_1 riconvenzionale proposta dalla Banca e, per l'effetto, vanno condannati l'attore ed il terzo intervenuto al pagamento, in suo favore, di € 9.720,35, oltre interessi legali sino al soddisfo.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
Analogamente, appare equo porre a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna le spese di ctu (liquidate con provvedimento del 31/1/2023).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 230862, intestato a , alla data Parte_1 del 22/5/2019 (data della domanda riconvenzionale formulata dalla , risulta pari ad € 9.720,35 CP_1
a debito del cliente, anziché ad € 27.695,04 a debito del cliente, come risultante dagli estratti conto;
CONDANNA al pagamento in favore della di € 9.720,35, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi legali sino al soddisfo;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna, le spese di TU, liquidate con provvedimento del 31/1/2023
Così deciso in Roma, in data 18.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
Provvedimento redatto con la collaborazione del Controparte_6