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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 893/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 893/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 aprile 2025 ad ore 9.25 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Mario Rivano il quale conferma le conclusioni come in atti;
Parte_1
per la funzionaria delegata D.ssa Francesca Controparte_1
Puzio la quale si richiama agli atti del giudizio e alle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 893 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da nata a [...] il [...], ivi residente, c.f. , in proprio Parte_1 C.F._1
e quale titolare della ditta individuale “ ”, corrente in TE, via Roma Parte_1
n. 25, p.i. , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Mario Rivano P.IVA_1
che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro
, (già Controparte_1 Controparte_2
), c.f. in persona del D.ssa nella sua
[...] P.IVA_2 CP_3 Controparte_4
qualità di legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata per la carica in Cagliari, via Pirastu n. 2, opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale
“in via preliminare, ricorrendo le gravi e circostanziate ragioni di cui in espositiva nonchè il pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, disporre con decreto inaudita altera parte, ex art 5 comma II D. Lgs. N. 150/2011, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel contempo fissare l'udienza di comparizione delle parti per confermare con ordinanza il medesimo provvedimento di sospensione;
nel merito, accertare, per i motivi dedotti nella parte espositiva, piena legittimità della condotta della ricorrente in ordine ai fatti per cui è causa e dunque la mancanza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa inflitta e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o rendere nullo e comunque dichiarare inefficace in tutto e/o in parte il provvedimento
pagina 2 di 7 impugnato (ordinanza ingiunzione n. 799 resa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari –
Oristano in data 27.12.2017) nonché ogni sanzione in esso contenuta;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell'opposto: “si confermano le violazioni contestate con l'ordinanza - ingiunzione opposta e si chiede che il Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza, voglia rigettare il ricorso in opposizione proposto avverso l'ordinanza-ingiunzione e confermare la legittimità dell'operato dell' , con vittoria di spese di giudizio”. CP_1
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 799 prot. n. 62074 del 27.12.2017
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 799 del 27.12.2017 e la dichiara definitiva ed esecutiva;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in euro 2.328,00 per compenso professionale oltre accessori se dovuti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2 febbraio 2018 la IG.ra titolare della “ Parte_1 Parte_1
”, ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 799 prot. n. 62074
[...] del 27.12.2017 dell'Ispettorato Territoriale di Cagliari AN (ora Controparte_1
Con
, di seguito per brevità ) notificata il 4 gennaio 2018.
[...]
A seguito della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, l' CP_1 opposto si è costituito, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 10 maggio 2018 il precedente giudice istruttore ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
Secondo la normativa applicabile ratione temporis, nel contratto di lavoro di un dipendente a tempo parziale, la collocazione dell'orario deve essere indicata in modo preciso, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Il datore di lavoro può beneficiare di una certa flessibilità oraria nel caso sia prevista in una apposita clausola contrattuale, con un preavviso di almeno due giorni e con la previsione per il lavoratore di specifiche compensazioni.
Nel caos in esame, risulta che: pagina 3 di 7 - in data 23 dicembre 2015, l'opponente ha ricevuto il verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. CA0005/2015-044-01 del 14 dicembre 2015 emesso dalla Direzione
Territoriale del lavodo di a norma dell'art. 13, d. lgs. n. 124/2004 e dell'art. 14, l.n. Controparte_1
689/1981 per il pagamento in misura ridotta della somma di € 1.654,00 a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa;
-le violazioni contestate alla IG.ra hanno riguardato la fattispecie contemplata dall'art. 39, Pt_1
commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l.n. 133/2008, ulteriormente modificato dall'art. 19, c. 1 d.l. n. 5/2012 convertito con modificazioni dalla l.n. 35/2012, per non avere registrato correttamente nel libro unico del lavoro relativo al periodo da settembre 2013 a giugno 2014
l'orario di lavoro svolto dalla IG.ra , nonché la fattispecie prevista dall'art. 5, l.n. Parte_2
260/1949, per avere impiegato al lavoro in data 2 giugno 2014 la sig.ra per almeno 4 Parte_2
ore senza corrisponderle le maggiorazioni dovute per il lavoro festivo;
- in data 21 gennaio 2016 la IG.ra ha proposto ricorso avverso il verbale di accertamento ai Pt_1 sensi dell'art. 18, l.n. 689/1981;
- in data 4 gennaio 2018 la ricorrente ha ricevuto l'ordinanza ingiunzione n. 799/2017, sulla base dei medesimi presupposti del verbale di accertamento di cui sopra;
-la IG.ra è stata assunta dall'odierna opponente in data 11 settembre 2013 con Parte_2
contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time con mansioni di addetta al front-office e inquadramento al 5° livello del CCNL del Turismo, per un orario di lavoro di 15 ore settimanali suddivise dal lunedì al venerdì dalle 9.3. alle 12.30;
-il contratto di lavoro prevede la possibilità di modificare l'orario per esigenze aziendali entro il limite massimo di 15 ore settimanali e 8 ore giornaliere.
La lavoratrice ha dichiarato agli ispettori incaricati dall'accertamento: “Ho lavorato presso la
[...]
dal 11/09/2013 al 07/02/2015 in qualità di addetta al front office. Nel prospetto di paga tuttavia Pt_1 venivano indicate in alcune giornate meno ore oppure addirittura risultavo assente. … Preciso inoltre che da settembre 2013 fino a giugno 2014 3 volte alla settimana facevo anche il turno pomeridiano dalla 17.00 alle 20.00”.
Gli ispettori verbalizzanti hanno riportato anche le dichiarazioni di altri soggetti, clienti dell'agenzia.
Di seguito si riportano le dichiarazioni di coloro che hanno potuto personalmente constatare la presenza della al lavoro intenta al lavoro in Agenzia sia la mattina che il pomeriggio e la giornata Pt_2
del 2 giugno.
Il IG. titolare di un negozio di biciclette sito di fronte alla sede della ha Tes_1 Parte_1 dichiarato: “Non conosco personalmente la IGnora raffigurata nella foto però posso affermare di
pagina 4 di 7 averla vista entrare nell'agenzia di viaggi di fronte al negozio. Ultimamente non l'ho più vista, mi è capitato di vederla sicuramente l'anno scorso ovvero 2014, sia la mattina che il pomeriggio”.
La IG.ra , residente a [...]all'epoca dei fatti, ha dichiarato: “Conosco Testimone_2
l'agenzia di viaggi di in quanto sono solita servirmi di lei per organizzare Parte_3 dei viaggi e inoltre abitavo abbastanza vicino all'Agenzia. Conosco anche che so Parte_2 Pt_2 essere dipendente dell'agenzia in quanto negli anni 2013 e 2014 l'ho vista lavorare sia la mattina che il pomeriggio e ricordo che andava via verso le 19.00 circa in quanto doveva prendere il traghetto per rientrare a Calasetta. In particolare ricordo che la stessa insieme a “nota ” nel 2013, Pt_1 Per_1
mi pare aprile/maggio, mi ha organizzato il viaggio per le nozze in Polinesia e America e in questa circostanza andavo spesso in agenzia e ricordo di aver visto lavorare sia la mattina che il Parte_2 pomeriggio almeno fino alle 19.00 circa … Inoltre nel 2013 lavoravo nella gastronomia di mia mamma che è vicinissima all'agenzia di viaggi e pertanto mi trovato spesso in zona quindi avevo occasione di vedere chi lavorasse in agenzia. Inoltre per tutto il 2013 abitavo nelle vicinanze passavo spesso in zona e vedevo lavorare sia di mattina che il pomeriggio”. Parte_2
Il IG. ha dichiarato: “Ho conosciuto personalmente il 2 giugno 2014 Parte_4 Parte_2
a TE in occasione della manifestazione Girotonno. Infatti in quell'occasione mi sono recato a
TE in compagnia di che è amica di e siamo andati a trovarla Persona_2 Parte_2 nell'Agenzia di viaggi dove ho visto dietro il bancone. Siamo stati in compagnia di Parte_2
fino alla chiusura, mi pare fossero le 13…”. Parte_2
La IG.ra ha dichiarato: “In particolare posso precisare che il 2 giugno 2014, in Persona_2 compagnia di mi sono recata a TE in occasione del girotonno e sono andata a Parte_5 trovare in agenzia e l'ho vista intenta al lavoro”. Parte_2
La IG.ra insegnante dell'Istituto Superiore Nautico di TE, ha Testimone_3 dichiarato: “Per conto della scuola mi sono occupata dell'organizzazione logistica dei viaggi di istruzione. Per questo motivo mi sono recata spesso presso l'agenzia di per Parte_1 Parte_1
l'organizzazione del viaggio … In particolare mi riferisco al periodo dal 2013 al 2014. Andavo in agenzia verso dicembre per richiedere i preventivi e poi per la logistica del viaggio mi recavo continuamente da gennaio fino ai primi di aprile, mese in cui veniva svolto il viaggio. Andavo almeno
2/3 giorni alla settimana. La mia referente dell'agenzia era la sig.ra la quale stava in Parte_2 agenzia sia la mattina che il pomeriggio o meglio le volte che sono andata di pomeriggio lei c'era sempre almeno fino alle 17.00. Altre volte non sono entrata nel locale ma poiché risiedo nelle vicinanze, l'ho vista lavorare nell'Agenzia di pomeriggio…”.
pagina 5 di 7 Sentita come teste nel presente giudizio, la IG.ra ha precisato che si recava in Testimone_3 agenzia con una certa frequenza nei mesi di marzo e aprile per l'organizzazione delle gite scolastiche, e contattava l'agenzia a dicembre per i preventivi;
ha anche precisato che, passando davanti all'agenzia, le capitava di vedere la sull'uscio ma ha precisato di non sapere se in quella circostanza stesse Pt_2
lavorando.
Alcuni testi di parte opponente hanno riferito di non avere incontrato la nella sede Pt_2 dell' nelle ore serali. Si tratta però di clienti che usufruiscono dei servizi dell'agenzia per Pt_6 organizzare uno o due viaggi all'anno e quindi non in modo continuativo. Deve anche osservarsi che la non ha mai affermato di avere lavorato tutti i pomeriggi, ma solo tre pomeriggi alla settimana. Le Pt_2
dichiarazioni dei predetti testi non sono quindi incompatibili con la presenza della al lavoro nelle Pt_2
ore pomeridiane.
Il teste di parte opponente, , il quale, oltre a essere cliente dell'agenzia ne è anche Testimone_4 il consulente, ha sostanzialmente dichiarato che l'orario di lavoro era stabilito in funzione dell'orario dei traghetti (è pacifico che la non risiedeva a TE, ove ha sede l'agenzia, ma nella vicina Pt_2 isola di Sant'Antioco), che la arrivava spesso in ritardo al lavoro e che sporadicamente aveva Pt_2
lavorato la sera ma nelle stesse giornate non aveva lavorato al mattino.
Dal confronto tra le dichiarazioni in atti, le più attendibili risultano essere quelle rese agli ispettori verbalizzanti dai signori e i quali per ragioni di lavoro e, quanto alla Tes_1 Testimone_2
, anche di residenza, hanno frequentato con assiduità il luogo dove si trova l'agenzia e Tes_2
hanno dichiarato di avere visto la al lavoro sia la mattina che la sera. Pt_2
Non è credibile che il datore di lavoro abbia potuto consentire alla dipendente di modificare l'orario di lavoro a suo piacimento, in contrasto con quanto previsto nel contratto, e che abbia tollerato plurimi ritardi senza alcuna contestazione.
E' dimostrato che la abbia lavorato anche nel pomeriggio senza che la datrice di lavoro abbia Pt_2 provveduto a registrare correttamente l'orario di lavoro nel LUL.
Quanto alla presenza al lavoro nella giornata festiva del 2 giugno, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dalla e dal sono state molto precise. È comprensibile che la Per_2 Pt_4 Per_2
sentita come teste, non fosse più così precisa, in quanto i ricordi erano certamente appannati dal tempo.
In ogni caso, ha fatto riferimento al 2 giugno del 2014, seppure con un po' di incertezza (“mi sembra del 2014”) e ha confermato la dichiarazione resa ai verbalizzanti, che le è stata esibita.
Risulta quindi accertata anche la presenza della lavoratrice al lavoro in una giornata festiva senza la corresponsione della maggiorazione per il giorno festivo.
Tanto premesso, risultano accertate le violazioni contestato dall'ispettorato.
pagina 6 di 7 L'opposizione deve pertanto essere rigettata e l'ordinanza ingiunzione n. 799 del 27.12.2017 deve essere confermata a deve essere dichiarata definitiva ed esecutiva.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 30 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 893/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 aprile 2025 ad ore 9.25 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Mario Rivano il quale conferma le conclusioni come in atti;
Parte_1
per la funzionaria delegata D.ssa Francesca Controparte_1
Puzio la quale si richiama agli atti del giudizio e alle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 893 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da nata a [...] il [...], ivi residente, c.f. , in proprio Parte_1 C.F._1
e quale titolare della ditta individuale “ ”, corrente in TE, via Roma Parte_1
n. 25, p.i. , elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Mario Rivano P.IVA_1
che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro
, (già Controparte_1 Controparte_2
), c.f. in persona del D.ssa nella sua
[...] P.IVA_2 CP_3 Controparte_4
qualità di legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata per la carica in Cagliari, via Pirastu n. 2, opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale
“in via preliminare, ricorrendo le gravi e circostanziate ragioni di cui in espositiva nonchè il pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, disporre con decreto inaudita altera parte, ex art 5 comma II D. Lgs. N. 150/2011, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel contempo fissare l'udienza di comparizione delle parti per confermare con ordinanza il medesimo provvedimento di sospensione;
nel merito, accertare, per i motivi dedotti nella parte espositiva, piena legittimità della condotta della ricorrente in ordine ai fatti per cui è causa e dunque la mancanza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa inflitta e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o rendere nullo e comunque dichiarare inefficace in tutto e/o in parte il provvedimento
pagina 2 di 7 impugnato (ordinanza ingiunzione n. 799 resa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari –
Oristano in data 27.12.2017) nonché ogni sanzione in esso contenuta;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell'opposto: “si confermano le violazioni contestate con l'ordinanza - ingiunzione opposta e si chiede che il Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza, voglia rigettare il ricorso in opposizione proposto avverso l'ordinanza-ingiunzione e confermare la legittimità dell'operato dell' , con vittoria di spese di giudizio”. CP_1
Oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 799 prot. n. 62074 del 27.12.2017
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 799 del 27.12.2017 e la dichiara definitiva ed esecutiva;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in euro 2.328,00 per compenso professionale oltre accessori se dovuti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2 febbraio 2018 la IG.ra titolare della “ Parte_1 Parte_1
”, ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 799 prot. n. 62074
[...] del 27.12.2017 dell'Ispettorato Territoriale di Cagliari AN (ora Controparte_1
Con
, di seguito per brevità ) notificata il 4 gennaio 2018.
[...]
A seguito della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, l' CP_1 opposto si è costituito, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 10 maggio 2018 il precedente giudice istruttore ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
Secondo la normativa applicabile ratione temporis, nel contratto di lavoro di un dipendente a tempo parziale, la collocazione dell'orario deve essere indicata in modo preciso, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Il datore di lavoro può beneficiare di una certa flessibilità oraria nel caso sia prevista in una apposita clausola contrattuale, con un preavviso di almeno due giorni e con la previsione per il lavoratore di specifiche compensazioni.
Nel caos in esame, risulta che: pagina 3 di 7 - in data 23 dicembre 2015, l'opponente ha ricevuto il verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. CA0005/2015-044-01 del 14 dicembre 2015 emesso dalla Direzione
Territoriale del lavodo di a norma dell'art. 13, d. lgs. n. 124/2004 e dell'art. 14, l.n. Controparte_1
689/1981 per il pagamento in misura ridotta della somma di € 1.654,00 a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa;
-le violazioni contestate alla IG.ra hanno riguardato la fattispecie contemplata dall'art. 39, Pt_1
commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l.n. 133/2008, ulteriormente modificato dall'art. 19, c. 1 d.l. n. 5/2012 convertito con modificazioni dalla l.n. 35/2012, per non avere registrato correttamente nel libro unico del lavoro relativo al periodo da settembre 2013 a giugno 2014
l'orario di lavoro svolto dalla IG.ra , nonché la fattispecie prevista dall'art. 5, l.n. Parte_2
260/1949, per avere impiegato al lavoro in data 2 giugno 2014 la sig.ra per almeno 4 Parte_2
ore senza corrisponderle le maggiorazioni dovute per il lavoro festivo;
- in data 21 gennaio 2016 la IG.ra ha proposto ricorso avverso il verbale di accertamento ai Pt_1 sensi dell'art. 18, l.n. 689/1981;
- in data 4 gennaio 2018 la ricorrente ha ricevuto l'ordinanza ingiunzione n. 799/2017, sulla base dei medesimi presupposti del verbale di accertamento di cui sopra;
-la IG.ra è stata assunta dall'odierna opponente in data 11 settembre 2013 con Parte_2
contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time con mansioni di addetta al front-office e inquadramento al 5° livello del CCNL del Turismo, per un orario di lavoro di 15 ore settimanali suddivise dal lunedì al venerdì dalle 9.3. alle 12.30;
-il contratto di lavoro prevede la possibilità di modificare l'orario per esigenze aziendali entro il limite massimo di 15 ore settimanali e 8 ore giornaliere.
La lavoratrice ha dichiarato agli ispettori incaricati dall'accertamento: “Ho lavorato presso la
[...]
dal 11/09/2013 al 07/02/2015 in qualità di addetta al front office. Nel prospetto di paga tuttavia Pt_1 venivano indicate in alcune giornate meno ore oppure addirittura risultavo assente. … Preciso inoltre che da settembre 2013 fino a giugno 2014 3 volte alla settimana facevo anche il turno pomeridiano dalla 17.00 alle 20.00”.
Gli ispettori verbalizzanti hanno riportato anche le dichiarazioni di altri soggetti, clienti dell'agenzia.
Di seguito si riportano le dichiarazioni di coloro che hanno potuto personalmente constatare la presenza della al lavoro intenta al lavoro in Agenzia sia la mattina che il pomeriggio e la giornata Pt_2
del 2 giugno.
Il IG. titolare di un negozio di biciclette sito di fronte alla sede della ha Tes_1 Parte_1 dichiarato: “Non conosco personalmente la IGnora raffigurata nella foto però posso affermare di
pagina 4 di 7 averla vista entrare nell'agenzia di viaggi di fronte al negozio. Ultimamente non l'ho più vista, mi è capitato di vederla sicuramente l'anno scorso ovvero 2014, sia la mattina che il pomeriggio”.
La IG.ra , residente a [...]all'epoca dei fatti, ha dichiarato: “Conosco Testimone_2
l'agenzia di viaggi di in quanto sono solita servirmi di lei per organizzare Parte_3 dei viaggi e inoltre abitavo abbastanza vicino all'Agenzia. Conosco anche che so Parte_2 Pt_2 essere dipendente dell'agenzia in quanto negli anni 2013 e 2014 l'ho vista lavorare sia la mattina che il pomeriggio e ricordo che andava via verso le 19.00 circa in quanto doveva prendere il traghetto per rientrare a Calasetta. In particolare ricordo che la stessa insieme a “nota ” nel 2013, Pt_1 Per_1
mi pare aprile/maggio, mi ha organizzato il viaggio per le nozze in Polinesia e America e in questa circostanza andavo spesso in agenzia e ricordo di aver visto lavorare sia la mattina che il Parte_2 pomeriggio almeno fino alle 19.00 circa … Inoltre nel 2013 lavoravo nella gastronomia di mia mamma che è vicinissima all'agenzia di viaggi e pertanto mi trovato spesso in zona quindi avevo occasione di vedere chi lavorasse in agenzia. Inoltre per tutto il 2013 abitavo nelle vicinanze passavo spesso in zona e vedevo lavorare sia di mattina che il pomeriggio”. Parte_2
Il IG. ha dichiarato: “Ho conosciuto personalmente il 2 giugno 2014 Parte_4 Parte_2
a TE in occasione della manifestazione Girotonno. Infatti in quell'occasione mi sono recato a
TE in compagnia di che è amica di e siamo andati a trovarla Persona_2 Parte_2 nell'Agenzia di viaggi dove ho visto dietro il bancone. Siamo stati in compagnia di Parte_2
fino alla chiusura, mi pare fossero le 13…”. Parte_2
La IG.ra ha dichiarato: “In particolare posso precisare che il 2 giugno 2014, in Persona_2 compagnia di mi sono recata a TE in occasione del girotonno e sono andata a Parte_5 trovare in agenzia e l'ho vista intenta al lavoro”. Parte_2
La IG.ra insegnante dell'Istituto Superiore Nautico di TE, ha Testimone_3 dichiarato: “Per conto della scuola mi sono occupata dell'organizzazione logistica dei viaggi di istruzione. Per questo motivo mi sono recata spesso presso l'agenzia di per Parte_1 Parte_1
l'organizzazione del viaggio … In particolare mi riferisco al periodo dal 2013 al 2014. Andavo in agenzia verso dicembre per richiedere i preventivi e poi per la logistica del viaggio mi recavo continuamente da gennaio fino ai primi di aprile, mese in cui veniva svolto il viaggio. Andavo almeno
2/3 giorni alla settimana. La mia referente dell'agenzia era la sig.ra la quale stava in Parte_2 agenzia sia la mattina che il pomeriggio o meglio le volte che sono andata di pomeriggio lei c'era sempre almeno fino alle 17.00. Altre volte non sono entrata nel locale ma poiché risiedo nelle vicinanze, l'ho vista lavorare nell'Agenzia di pomeriggio…”.
pagina 5 di 7 Sentita come teste nel presente giudizio, la IG.ra ha precisato che si recava in Testimone_3 agenzia con una certa frequenza nei mesi di marzo e aprile per l'organizzazione delle gite scolastiche, e contattava l'agenzia a dicembre per i preventivi;
ha anche precisato che, passando davanti all'agenzia, le capitava di vedere la sull'uscio ma ha precisato di non sapere se in quella circostanza stesse Pt_2
lavorando.
Alcuni testi di parte opponente hanno riferito di non avere incontrato la nella sede Pt_2 dell' nelle ore serali. Si tratta però di clienti che usufruiscono dei servizi dell'agenzia per Pt_6 organizzare uno o due viaggi all'anno e quindi non in modo continuativo. Deve anche osservarsi che la non ha mai affermato di avere lavorato tutti i pomeriggi, ma solo tre pomeriggi alla settimana. Le Pt_2
dichiarazioni dei predetti testi non sono quindi incompatibili con la presenza della al lavoro nelle Pt_2
ore pomeridiane.
Il teste di parte opponente, , il quale, oltre a essere cliente dell'agenzia ne è anche Testimone_4 il consulente, ha sostanzialmente dichiarato che l'orario di lavoro era stabilito in funzione dell'orario dei traghetti (è pacifico che la non risiedeva a TE, ove ha sede l'agenzia, ma nella vicina Pt_2 isola di Sant'Antioco), che la arrivava spesso in ritardo al lavoro e che sporadicamente aveva Pt_2
lavorato la sera ma nelle stesse giornate non aveva lavorato al mattino.
Dal confronto tra le dichiarazioni in atti, le più attendibili risultano essere quelle rese agli ispettori verbalizzanti dai signori e i quali per ragioni di lavoro e, quanto alla Tes_1 Testimone_2
, anche di residenza, hanno frequentato con assiduità il luogo dove si trova l'agenzia e Tes_2
hanno dichiarato di avere visto la al lavoro sia la mattina che la sera. Pt_2
Non è credibile che il datore di lavoro abbia potuto consentire alla dipendente di modificare l'orario di lavoro a suo piacimento, in contrasto con quanto previsto nel contratto, e che abbia tollerato plurimi ritardi senza alcuna contestazione.
E' dimostrato che la abbia lavorato anche nel pomeriggio senza che la datrice di lavoro abbia Pt_2 provveduto a registrare correttamente l'orario di lavoro nel LUL.
Quanto alla presenza al lavoro nella giornata festiva del 2 giugno, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dalla e dal sono state molto precise. È comprensibile che la Per_2 Pt_4 Per_2
sentita come teste, non fosse più così precisa, in quanto i ricordi erano certamente appannati dal tempo.
In ogni caso, ha fatto riferimento al 2 giugno del 2014, seppure con un po' di incertezza (“mi sembra del 2014”) e ha confermato la dichiarazione resa ai verbalizzanti, che le è stata esibita.
Risulta quindi accertata anche la presenza della lavoratrice al lavoro in una giornata festiva senza la corresponsione della maggiorazione per il giorno festivo.
Tanto premesso, risultano accertate le violazioni contestato dall'ispettorato.
pagina 6 di 7 L'opposizione deve pertanto essere rigettata e l'ordinanza ingiunzione n. 799 del 27.12.2017 deve essere confermata a deve essere dichiarata definitiva ed esecutiva.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 30 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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