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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. R.G. 9193/2024 degli Affari Civili Contenziosi, trattenuta in decisione dopo discussione orale all'udienza del 19.12.2024, ai sensi degli artt. 350 bis e
281sexies, co. 3 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. JACOPO MASINI del Foro di Firenze, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
- APPELLANTE –
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. VINCENZO D'ERCOLE del Foro di Firenze, C.F._2
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
- APPELLATI –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 64/2024, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 642/2021 in materia di oneri condominiali.
Conclusioni: per l'appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 64/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Empoli nell'ambito del giudizio R.G.N. 138/2022 depositata in cancelleria in data 08/03/24, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Empoli, ogni contraria istanza disattesa e reietta in quanto infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n.642/2021 emesso in data 13 ottobre 2021 dal
pagina 1 di 5 Giudice di Pace di Empoli” e per l'effetto Voglia il Tribunale adito condannare i Sig.ri
[...]
e al pagamento della somma di €.1.198,69, somma ingiunta in decreto CP_1 CP_2
ingiuntivo, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre le spese pari ad €.76,00, oltre compensi professionali del procedimento liquidati in €.470,00, oltre Cap e rimborso forfettario come per legge, oltre €.100,00 per compensi professionali per la redazione dell'atto di precetto comprensivi di Cap e così complessivamente della somma di €.1.936,81 ( Euro millenovecentotrentasei/81), o di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Giudice di Pace di Empoli per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre Cap come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
per gli appellati: respingere l'appello proposto dal Parte_2
confermando integralmente la sentenza 64/2024 del Giudice di Pace di Empoli, pubblicata in data
8.03.2024. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato alla controparte, il
26.07.2024, il in , impugnava la sentenza del Giudice di Parte_3 Pt_2
Pace di Empoli n. 64/2024 pubblicata l'8.3.2024 che, accogliendo l'opposizione di e Controparte_1
aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 642/2021 emesso dal Giudice di Pace di Empoli CP_2 il 13.10.2021, per il pagamento della somma di € 1.198,69, oltre interessi e spese, per l'omesso saldo degli oneri condominiali dovuti a titolo di conguaglio in base al consuntivo ordinario di spesa per il periodo 2019-2020 e al bilancio preventivo 2020-21, entrambi approvati dall'assemblea in data
18.2.2021.
In particolare, il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione dei signori affermando la loro CP_1 carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligo di pagamento degli oneri condominiali per la quota facente capo alla de cuius, madre dei fratelli e comproprietaria pro- Persona_1 CP_1
quota dell'unità immobiliare.
2. A sostegno dell'impugnazione, il Condominio deduceva che la richiesta di pagamento degli oneri condominiali, avanzata nei confronti di e in solido tra di loro, trovava CP_1 CP_2 titolo nella comproprietà dell'appartamento, sito in Via Aldo Moro n.17, e non nella successione mortis causa nell'esposizione debitoria della madre.
pagina 2 di 5 Il specificava che gli odierni appellati, in quanto comproprietari -insieme alla madre- Parte_1 dell'unità immobiliare in oggetto (a far data dal 2005), sono responsabili in solido per i debiti condominiali e ciò a prescindere dal fatto che siano o meno divenuti eredi di Persona_1
3. Si costituivano gli appellati, deducendo come l'ingiunzione avesse ad oggetto gli oneri condominiali dovuti in relazione alla quota di spettanza della madre defunta e che, a fronte della rinuncia all'eredità, nulla fosse da loro dovuto a tale titolo, stante la parziarietà del debito maturato.
In una situazione come quella esaminata, per gli odierni appellati sarebbe onere dell'amministratore rivolgersi al tribunale, del luogo di apertura della successione, proponendo ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente, verso il quale indirizzare la richiesta di pagamento delle spese condominiali relative alla quota di comproprietà vacante.
4. All'udienza del 19.12.2024, a seguito della discussione orale della causa, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi degli artt. 350bis e 281sexies, co. 3 c.p.c.
**********
5. L'appello è fondato e merita di essere accolto.
6. Anzitutto, occorre rilevare che, nell'ipotesi di comproprietà di un'unità immobiliare facente parte di un condominio, la ripartizione delle spese viene disciplinata su due diversi livelli: il primo è quello dei rapporti interni tra comproprietari e il secondo è quello del rapporto tra questi ultimi e il condominio.
Nei confronti del , i comproprietari sono responsabili in solido, con la conseguenza che, a Parte_1
fronte del mancato versamento integrale delle somme richieste a titolo di oneri condominiali,
l'amministratore ben potrà agire per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei contitolari, a prescindere dal fatto questo abbia già corrisposto la sua quota.
In altre parole, il debito verso il condominio ricade su tutti i comunisti, e fintanto che la morosità non viene completamente saldata, essi stessi sono esposti al rischio di un decreto ingiuntivo e del conseguente pignoramento e ciò, nonostante l'avvenuto versamento della propria quota.
La natura solidale dell'obbligazione dei comproprietari è giustificata sia dal fatto che l'onere contributivo grava sui proprietari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e, nei confronti del condominio, essi sono quindi considerati come un insieme (si pensi, all'unicità del voto, ex art. 67 disp. att. c.c.), sia dalla presunzione di solidarietà che opera nel caso in cui più debitori siano tenuti ad adempiere un idem debitum, con eadem causa obbligandi.
Detto principio è ormai consolidato nelle pronunce della Corte di legittimità. Così, Cass. civ. 2011/
21907 ha affermato che: “I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del , al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo Parte_1
di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica ed i
pagina 3 di 5 comunisti stessi rappresentano, nei confronti del , un insieme, sia in virtù del principio Parte_1
generale dettato dall'art. 1294 c.c., alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto del medesimo è, altresì, tenuto il Giudice di Pace anche qualora decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c.” (nello stesso senso vedi
Cass. 2018/33039).
La Corte di legittimità, in detta sentenza, chiarisce che il principio enunciato non contrasta con quello espresso dalle SS.UU. nella sentenza n. 9148/2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi (queste sì, aventi natura parziaria) e non la questione relativa alla natura solidale delle obbligazioni condominiali dei comproprietari.
Invece, sul piano dei rapporti interni, tra i comunisti vale la regola della parziarietà, quindi colui, che abbia adempiuto per l'intero a favore del condominio, potrà poi agire in regresso pro-quota verso gli altri partecipanti alla comunione avente ad oggetto la proprietà della singola unità immobiliare.
7. Nel caso in esame, il Condominio agiva in giudizio, al fine di recuperare per intero la somma dovuta a titolo di conguaglio da bilancio consuntivo del 2019-2020 e da bilancio preventivo 2020-21
(approvati con verbale del 18.2.2021), nei confronti degli appellati, in qualità di comproprietari dell'immobile in oggetto, anche quando la loro mamma era in vita, e non quali eredi di quest'ultima.
A tal fine, non ha alcun rilievo la mancata accettazione da parte di e CP_1 CP_2 dell'eredità della madre comproprietaria. Infatti, alla luce dei principi sopra enunciati, il rapporto esistente tra il e i comproprietari-debitori è contraddistinto dalla solidarietà e, Controparte_3
sotto tale profilo, a nulla rileva che una quota di proprietà risulti vacante a causa della rinuncia a succedere nella titolarità della stessa, trattandosi quest'ultima di una questione che attiene al profilo
“interno” del rapporto.
Soltanto a seguito dell'integrale pagamento del debito condominiale così come ingiunto, sarà possibile per il comproprietario adempiente rivalersi internamente, ripartendo pro-quota il peso economico da lui sostenuto verso il Condominio e, solo in tale sede, egli potrà far valere la rinuncia alla quota di comproprietà della madre defunta, agendo in regresso nei confronti del curatore eventualmente nominato o di chi acquisterà la quota della defunta madre.
In conclusione, si rileva la fondatezza del motivo di impugnazione, alla luce della legittimazione passiva degli appellati rispetto all'obbligo solidale di pagamento degli oneri condominiali oggetto del
D.I. 642/2021.
8.L'accoglimento di detto motivo comporta l'integrale riforma della sentenza impugnata, con pagina 4 di 5 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli appellati e vengono liquidate come in dispositivo, per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, in applicazione dei parametri di cui al paragrafo 1 delle tabelle allegate al DM 147/2022 e, per questo giudizio, in base al paragrafo 2 delle medesime tabelle, per lo scaglione indicato, tenuto conto della semplicità della causa, che non ha comportato alcuna istruttoria orale né il deposito di memorie successivamente agli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 64/2024, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso il decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo del Giudice di Pace di Empoli n. 642/2021, che per l'effetto CONFERMA;
CONDANNA e a rifondere al Controparte_1 CP_2 Parte_3
a , le spese dei due gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in €
[...] Pt_2
800,00 per onorari e, per questo grado di giudizio, in € 174,00 per esborsi e in € 1.700,00 per onorari, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Firenze il 3.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, Dott.ssa Elisa Biancucci.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. R.G. 9193/2024 degli Affari Civili Contenziosi, trattenuta in decisione dopo discussione orale all'udienza del 19.12.2024, ai sensi degli artt. 350 bis e
281sexies, co. 3 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. JACOPO MASINI del Foro di Firenze, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
- APPELLANTE –
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. VINCENZO D'ERCOLE del Foro di Firenze, C.F._2
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
- APPELLATI –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 64/2024, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 642/2021 in materia di oneri condominiali.
Conclusioni: per l'appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 64/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Empoli nell'ambito del giudizio R.G.N. 138/2022 depositata in cancelleria in data 08/03/24, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Empoli, ogni contraria istanza disattesa e reietta in quanto infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n.642/2021 emesso in data 13 ottobre 2021 dal
pagina 1 di 5 Giudice di Pace di Empoli” e per l'effetto Voglia il Tribunale adito condannare i Sig.ri
[...]
e al pagamento della somma di €.1.198,69, somma ingiunta in decreto CP_1 CP_2
ingiuntivo, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre le spese pari ad €.76,00, oltre compensi professionali del procedimento liquidati in €.470,00, oltre Cap e rimborso forfettario come per legge, oltre €.100,00 per compensi professionali per la redazione dell'atto di precetto comprensivi di Cap e così complessivamente della somma di €.1.936,81 ( Euro millenovecentotrentasei/81), o di quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Giudice di Pace di Empoli per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre Cap come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
per gli appellati: respingere l'appello proposto dal Parte_2
confermando integralmente la sentenza 64/2024 del Giudice di Pace di Empoli, pubblicata in data
8.03.2024. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato alla controparte, il
26.07.2024, il in , impugnava la sentenza del Giudice di Parte_3 Pt_2
Pace di Empoli n. 64/2024 pubblicata l'8.3.2024 che, accogliendo l'opposizione di e Controparte_1
aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 642/2021 emesso dal Giudice di Pace di Empoli CP_2 il 13.10.2021, per il pagamento della somma di € 1.198,69, oltre interessi e spese, per l'omesso saldo degli oneri condominiali dovuti a titolo di conguaglio in base al consuntivo ordinario di spesa per il periodo 2019-2020 e al bilancio preventivo 2020-21, entrambi approvati dall'assemblea in data
18.2.2021.
In particolare, il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione dei signori affermando la loro CP_1 carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligo di pagamento degli oneri condominiali per la quota facente capo alla de cuius, madre dei fratelli e comproprietaria pro- Persona_1 CP_1
quota dell'unità immobiliare.
2. A sostegno dell'impugnazione, il Condominio deduceva che la richiesta di pagamento degli oneri condominiali, avanzata nei confronti di e in solido tra di loro, trovava CP_1 CP_2 titolo nella comproprietà dell'appartamento, sito in Via Aldo Moro n.17, e non nella successione mortis causa nell'esposizione debitoria della madre.
pagina 2 di 5 Il specificava che gli odierni appellati, in quanto comproprietari -insieme alla madre- Parte_1 dell'unità immobiliare in oggetto (a far data dal 2005), sono responsabili in solido per i debiti condominiali e ciò a prescindere dal fatto che siano o meno divenuti eredi di Persona_1
3. Si costituivano gli appellati, deducendo come l'ingiunzione avesse ad oggetto gli oneri condominiali dovuti in relazione alla quota di spettanza della madre defunta e che, a fronte della rinuncia all'eredità, nulla fosse da loro dovuto a tale titolo, stante la parziarietà del debito maturato.
In una situazione come quella esaminata, per gli odierni appellati sarebbe onere dell'amministratore rivolgersi al tribunale, del luogo di apertura della successione, proponendo ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente, verso il quale indirizzare la richiesta di pagamento delle spese condominiali relative alla quota di comproprietà vacante.
4. All'udienza del 19.12.2024, a seguito della discussione orale della causa, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi degli artt. 350bis e 281sexies, co. 3 c.p.c.
**********
5. L'appello è fondato e merita di essere accolto.
6. Anzitutto, occorre rilevare che, nell'ipotesi di comproprietà di un'unità immobiliare facente parte di un condominio, la ripartizione delle spese viene disciplinata su due diversi livelli: il primo è quello dei rapporti interni tra comproprietari e il secondo è quello del rapporto tra questi ultimi e il condominio.
Nei confronti del , i comproprietari sono responsabili in solido, con la conseguenza che, a Parte_1
fronte del mancato versamento integrale delle somme richieste a titolo di oneri condominiali,
l'amministratore ben potrà agire per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei contitolari, a prescindere dal fatto questo abbia già corrisposto la sua quota.
In altre parole, il debito verso il condominio ricade su tutti i comunisti, e fintanto che la morosità non viene completamente saldata, essi stessi sono esposti al rischio di un decreto ingiuntivo e del conseguente pignoramento e ciò, nonostante l'avvenuto versamento della propria quota.
La natura solidale dell'obbligazione dei comproprietari è giustificata sia dal fatto che l'onere contributivo grava sui proprietari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e, nei confronti del condominio, essi sono quindi considerati come un insieme (si pensi, all'unicità del voto, ex art. 67 disp. att. c.c.), sia dalla presunzione di solidarietà che opera nel caso in cui più debitori siano tenuti ad adempiere un idem debitum, con eadem causa obbligandi.
Detto principio è ormai consolidato nelle pronunce della Corte di legittimità. Così, Cass. civ. 2011/
21907 ha affermato che: “I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del , al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo Parte_1
di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica ed i
pagina 3 di 5 comunisti stessi rappresentano, nei confronti del , un insieme, sia in virtù del principio Parte_1
generale dettato dall'art. 1294 c.c., alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto del medesimo è, altresì, tenuto il Giudice di Pace anche qualora decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c.” (nello stesso senso vedi
Cass. 2018/33039).
La Corte di legittimità, in detta sentenza, chiarisce che il principio enunciato non contrasta con quello espresso dalle SS.UU. nella sentenza n. 9148/2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi (queste sì, aventi natura parziaria) e non la questione relativa alla natura solidale delle obbligazioni condominiali dei comproprietari.
Invece, sul piano dei rapporti interni, tra i comunisti vale la regola della parziarietà, quindi colui, che abbia adempiuto per l'intero a favore del condominio, potrà poi agire in regresso pro-quota verso gli altri partecipanti alla comunione avente ad oggetto la proprietà della singola unità immobiliare.
7. Nel caso in esame, il Condominio agiva in giudizio, al fine di recuperare per intero la somma dovuta a titolo di conguaglio da bilancio consuntivo del 2019-2020 e da bilancio preventivo 2020-21
(approvati con verbale del 18.2.2021), nei confronti degli appellati, in qualità di comproprietari dell'immobile in oggetto, anche quando la loro mamma era in vita, e non quali eredi di quest'ultima.
A tal fine, non ha alcun rilievo la mancata accettazione da parte di e CP_1 CP_2 dell'eredità della madre comproprietaria. Infatti, alla luce dei principi sopra enunciati, il rapporto esistente tra il e i comproprietari-debitori è contraddistinto dalla solidarietà e, Controparte_3
sotto tale profilo, a nulla rileva che una quota di proprietà risulti vacante a causa della rinuncia a succedere nella titolarità della stessa, trattandosi quest'ultima di una questione che attiene al profilo
“interno” del rapporto.
Soltanto a seguito dell'integrale pagamento del debito condominiale così come ingiunto, sarà possibile per il comproprietario adempiente rivalersi internamente, ripartendo pro-quota il peso economico da lui sostenuto verso il Condominio e, solo in tale sede, egli potrà far valere la rinuncia alla quota di comproprietà della madre defunta, agendo in regresso nei confronti del curatore eventualmente nominato o di chi acquisterà la quota della defunta madre.
In conclusione, si rileva la fondatezza del motivo di impugnazione, alla luce della legittimazione passiva degli appellati rispetto all'obbligo solidale di pagamento degli oneri condominiali oggetto del
D.I. 642/2021.
8.L'accoglimento di detto motivo comporta l'integrale riforma della sentenza impugnata, con pagina 4 di 5 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli appellati e vengono liquidate come in dispositivo, per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, in applicazione dei parametri di cui al paragrafo 1 delle tabelle allegate al DM 147/2022 e, per questo giudizio, in base al paragrafo 2 delle medesime tabelle, per lo scaglione indicato, tenuto conto della semplicità della causa, che non ha comportato alcuna istruttoria orale né il deposito di memorie successivamente agli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Empoli n. 64/2024, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso il decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo del Giudice di Pace di Empoli n. 642/2021, che per l'effetto CONFERMA;
CONDANNA e a rifondere al Controparte_1 CP_2 Parte_3
a , le spese dei due gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in €
[...] Pt_2
800,00 per onorari e, per questo grado di giudizio, in € 174,00 per esborsi e in € 1.700,00 per onorari, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Firenze il 3.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, Dott.ssa Elisa Biancucci.
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