Art. 24.
All' articolo 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , sono aggiunti i seguenti comma:
"Ferme restando le norme di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361 , copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale e' avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso.
In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa".
All' articolo 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , sono aggiunti i seguenti comma:
"Ferme restando le norme di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361 , copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale e' avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso.
In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa".