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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/11/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 900/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 900/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto Parte_1 di citazione, dall'Avv. Francesco DELFINO, del Foro di Napoli;
ATTRICE
E
, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura Controparte_1 in calce della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Emanuela LUGLIO, con elezione di domicilio nella sede dell'Ufficio Legale dell'ente, in alla Piazza delle Regioni;
CP_1
CONVENUTA
Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 rapp.ti e difesi, giusta procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
VI NO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
TERZI CHIAMATI in persona del l.r. p.t., in proprio e quale mandataria del CP_8 CP_9
Temporaneo costituito con la con l'Ing. CP_10 CP_11 Controparte_6
e con l'Ing. , rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di CP_7 costituzione e risposta, dall'Avv. Giuseppe MUSACCHIO, e, poi, altresì, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Gaetano DE BONIS, nel cui studio è elett.te dom.ta: infine, giusta procura allegata alla di lui comparsa di costituzione quale ulteriore difensore, dall'Avv. VI VENTRICELLI, del Foro di Vallo della Lucania;
ER AT
1 N. 900/2015 R.G.A.C.
in persona del procuratore speciale Dott. CP_12 Parte_2
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce della copia notificata dell'atto di Parte_3 chiamata in causa, dall'Avv. Francesco BERTI SUMAN, del Foro di Roma, e dall'Avv. Anna
PICCIALLO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ER ATA avente ad oggetto: Appalto pubblico: risoluzione del contratto e risarcimento del danno
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La raeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la Parte_1 CP_1
.
[...]
La veva ottenuto, mediante contratto rep. n. 30206, del 3 Gennaio Parte_1
2011 (integrato dal Capitolato Speciale), dalla , l'appalto dei lavori di Controparte_1 completamento della S.P. n. 32, della contro un corrispettivo di euro 5.214.425,03, Pt_4 al netto del ribasso d'asta del 42,07%, oltre ad euro 350.000,00, per oneri della sicurezza.
L'attrice lamentava il grave inadempimento della , essenzialmente CP_1 CP_1 inerente alle insufficienze della progettazione, e dipendente dalle medesime (le contestazioni attenevano, poi, altresì, alla successiva perizia di variante, la cui acquisizione, peraltro, era stata cagionata dall'inadeguatezza del progetto precedente), e rassegnava le seguenti conclusioni
(che è preferibile, per la loro notevole ampiezza e complessità, trascrivere in forma integrale e testuale, per miglior comprensione):
2 N. 900/2015 R.G.A.C.
3 N. 900/2015 R.G.A.C.
4 N. 900/2015 R.G.A.C.
2. Resisteva la convenuta, la quale chiedeva rigettarsi la domanda e, in via riconvenzionale, condannarsi la società attrice, in ragione dell'inadempimento contrattuale, alla stessa attrice ascrivibile, al pagamento della somma di euro 7.549.838,65, ovvero della somma maggiore da accertarsi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
La parte chiedeva, poi, dichiararsi, ove mai fossero accolte le domande della Pt_1
che gli autori del progetto esecutivo e della perizia di variante fossero obbligati a tenere
[...] 5 N. 900/2015 R.G.A.C.
indenne la stessa convenuta: si trattava degli ingegneri Controparte_2
,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e per la progettazione esecutiva, e, Controparte_6 CP_7 quanto alla perizia di variante, del raggruppamento temporaneo di imprese tra la CP_8
la e
[...] CP_11 Controparte_6 CP_7
Gli ingegneri , Controparte_2 CP_3 CP_4
, inoltre, dovevano rifondere alla la somma spesa per la
[...] Controparte_1 redazione della perizia di variante, pari ad euro 26.000,00 (oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria): in solido con la che Controparte_13 rispondeva quale loro assicuratore, in forza della polizza n. 2010/03/2067868.
Di eventuali errori nella direzione dei lavori, infine, doveva rispondere il menzionato raggruppamento temporaneo di imprese.
La chiedeva, pertanto, differirsi la prima udienza, affinché essa potesse CP_1 chiamare in causa i menzionati terzi.
3. Il Giudice differiva la prima udienza, e la convenuta chiamava i terzi a partecipare al giudizio.
4. Si costituivano, quali progettisti, gli ingegneri , CP_2 Controparte_2
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e i quali chiedevano dichiararsi improcedibile la Controparte_6 CP_7 domanda della , relativa alla refusione del costo della perizia di variante, non essendo CP_1 stata esperita la negoziazione assistita;
eccepivano la prescrizione della domanda di manleva;
eccepivano l'infondatezza, in ogni caso, di qualunque domanda;
chiedevano, in subordine, che la società assicuratrice fosse condannata a tenerli indenni, anche per le spese di lite e senza franchigia.
5. Si costituiva, altresì, la in proprio e quale mandataria del CP_8 costituito con la con l'Ing. Controparte_14 CP_11 CP_6
e con l'Ing. : essa chiedeva rigettarsi ogni domanda.
[...] CP_7
La parte deduceva, inoltre, che, quanto alla perizia di variante l'ATI, come da previsione contrattuale, aveva sottoscritto una polizza assicurativa specifica con la
[...]
(rappresentanza generale in Italia), mentre, quanto alla Direzione dei CP_15
Lavori, i componenti dell'ATI avevano contratto delle polizze contro la responsabilità civile professionale, come segue: a) la con la compagnia CP_8 [...]
, agenzia di Pescara (polizza convenzione multifunzione n. Controparte_16
64/458804); b) la on la compagnia agenzia CP_11 Parte_2 di Perugia (polizza n. 0613/03/0011821); c) l'Ing. con la Controparte_6 compagnia agenzia di (polizza n. 5252); d) Parte_2 CP_1
l'Ing. con la reale agenzia di CP_7 Parte_2 CP_1
(polizza n. 2010/03/2091294).
Chiedeva, pertanto, differirsi l'udienza, perché essa potesse chiamare in causa tali assicuratori.
6 N. 900/2015 R.G.A.C.
6. Il Giudice non provvedeva mai sull'istanza di chiamata in causa: che, del resto, in corso di causa, dopo essere stata ribadita, non veniva più reiterata, anche in ragione, come si vedrà, della conclusione di un accordo fra questa parte e la convenuta.
7. Si costituiva, infine, la la quale Controparte_13 eccepiva che la Provincia di fosse priva di titolo ad agire contro di essa. CP_1
Aggiungeva che la polizza (art. 11) prevedeva uno scoperto del 15% del danno, col minimo di euro 30.000,00: sicché essa aveva già comunicato, tanto alla Provincia di CP_1 quanto agli assicurati, che, nella specie, non poteva essere liquidato l'indennizzo.
8. In corso di causa, venivano conclusi degli accordi, che definivano le rispettive pretese, come dedotte in lite, tra la e la , dall'un lato, e tra la Parte_1 Controparte_1
e la dall'altro. Controparte_1 CP_8
9. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente Giudice, di comporre per via negoziale la lite anche nel rapporto fra la , gli ingegneri , CP_1 CP_2 Controparte_2
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e e la Controparte_6 CP_7 Controparte_13
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I documentati accordi, cui innanzi si accennava, impongono di dichiarare, correlativamente, cessata la materia del contendere, come, peraltro, richiesto.
2. Nel rapporto tra la , dall'una parte, e gli ingegneri Controparte_1 [...]
, , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e dall'altra, la domanda di
[...] Controparte_6 CP_7 manleva rimane assorbita dall'avvenuta cessazione della materia del contendere rispetto alle domande dell'attrice: e, del resto, l'ente, nelle ultime difese, insiste per la sola condanna di costoro al pagamento del costo della perizia di variante.
3.a Tale ultima domanda non può essere reputata improcedibile, come eccepito dai menzionati terzi, che adducono non essere stata esperita la negoziazione assistita: senza dire che il Giudice Istruttore avrebbe dovuto, all'epoca, ed ove fosse stato applicabile, appunto,
l'istituto della negoziazione assistita, differire la causa ed assegnare il termine per la comunicazione dell'invito (sicché l'improcedibilità non sarebbe stata l'effetto, sic et simpliciter, dell'omissione), ricorrono, infatti, nell'ipotesi della domanda riconvenzionale c.d. trasversale, le medesime esigenze che, nella consimile materia della mediazione obbligatoria, hanno indotto la giurisprudenza di legittimità ad escludere l'estensione della condizione di procedibilità alle domande riconvenzionali (Cass. civ., Sezz. UU., sent. 7.2.2024, n. 3452, ai cui argomenti si rinvia: essa menziona espressamente, altresì, le domande riconvenzionali cc.dd. trasversali, al § 3.3.2.3 della motivazione).
3.b Nel merito della questione, la perizia di variante appare essere stata necessaria: l'ampia, particolareggiata e abbondantemente documentata enunciazione della lunga vicenda dell'esecuzione dei lavori de quibus agitur, formulata dall'attrice nell'atto introduttivo (solo per estrema ed assai sintetica riepilogazione, cfr., ad es., la nota n. 5782, dell'11 Luglio 2013, emessa dalla menzionata alle pagg. 5 ss. dell'atto di citazione ed allegata Parte_1
7 N. 900/2015 R.G.A.C.
al medesimo sub 26), e le difese della , articolate nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, analogamente (benché consistenti in minor spazio di pagine) specifiche, ed alle quali (alle prime ed alle seconde) si rimanda, ad integrazione del contenuto stesso di questa motivazione, comprovano (salve le reciproche contrapposte posizioni circa le responsabilità) che le difficoltà di iniziare e svolgere quei lavori, gravi al punto da far principiare l'esecuzione con ben 591 giorni di ritardo, siano dipese dai vizi e dalle carenze della progettazione esecutiva, quali, tra i molteplici segnalati negli scritti e nei documenti menzionati, ed a titolo di mero esempio, gli errori nella quote altimetriche, sinanche di oltre quattro metri (ed è difficile pensare che una simile divergenza, rispetto alla realtà, possa essere dipesa da eventi naturali successivi, neppure esattamente individuati dai progettisti nelle proprie asserzioni difensive).
Si tratta, insomma, di responsabilità derivante da «errori o […] omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione»
(art. 132, co. 1, lett. 'e', d. lgs. 163/2006, allora vigente: norma da leggere insieme al comma
6, che definisce gli errori e le omissioni medesimi): i titolari di incarichi di progettazione rispondono dei danni patiti, di conseguenza, dalle stazioni appaltanti (art. cit., comma 2).
La somma richiesta dalla , con riferimento a quanto liquidato agli autori della CP_1 perizia di variante, mediante Determinazione Dirigenziale n. 632, del 24 Febbraio 2015, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti), è pari ad euro 26.000,00, e comprende le voci di spesa inerenti e necessarie, incluso quanto occorrente ai fini del frazionamento e dell'intestazione dei suoli: somma pur contestata dai progettisti, quasi come intempestiva, ma pur sempre strettamente conseguenziale all'attività in corso.
L'importo, trattandosi di danno, ossia di debito di valore, dev'essere rivalutato, secondo l'indice ISTAT NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, fino al soddisfo, dev'essere maggiorato degli interessi legali.
Non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della presente decisione, si possano cumulare, sic et simplicter, alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali compensativi (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351:
«Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per
8 N. 900/2015 R.G.A.C.
altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord. 13.7.2018, n. 18564).
4. La non può certo essere condannata, Controparte_13 insieme agli assicurati, a ripagare la , giacché l'ente non dispone, quale Controparte_1 danneggiato, come invece capita nei settori regolati da norme speciali (si pensi alla responsabilità da circolazione di natanti o di veicoli, od alla responsabilità sanitaria), di azione diretta.
5. L'assicuratore, in astratto, dovrebbe manlevare gli assicurati, ma è prevista una franchigia sino agli euro 30.000,00 (la quale si calcola sul valore del danno, senza considerare la rivalutazione: quest'ultima, invece, potrebbe applicarsi sulla differenza;
in giurisprudenza il contenzioso non reca, in proposito, decisioni di legittimità massimate recenti: ma, in ogni caso, cfr., nel senso indicato, Cass. civ., Sez. III, sent. 27.6.1984, n. 3777).
Gli assicurati chiedono che la franchigia non sia considerata, ma non è chiaro perché, almeno alla stregua delle clausole di polizza e, in particolare, della clausola n. 11 e della scheda tecnica 2.2, allegata alla polizza e richiamata da quella clausola: lo scoperto minimo, ossia la franchigia, è pari agli euro 30.000,00.
6. La particolare complessità della lite (oltre che, fra le parti coinvolte dagli accordi, la cessazione della materia e le relative clausole), consente di compensare le spese, fra tutte le parti della causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 900/2015 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro la , costituitasi Parte_1 Controparte_1 in persona del Presidente p.t., e nella quale venivano chiamati a partecipare
[...]
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
la
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 costituitasi in persona del l.r. p.t., in proprio e quale mandataria del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito con la con l'Ing. CP_11 Controparte_6
e con l'Ing. , e la CP_7 Controparte_13 costituitasi in persona del procuratore speciale Dott. , ogni diversa domanda, Parte_3 eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto tra la e la Parte_1
Provincia di CP_1
2. dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto tra la e la Controparte_1
CP_8
3. condanna , CP_2 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6
in solido tra loro, a pagare alla di la somma di euro CP_7 CP_1 CP_1
26.000,00, da rivalutarsi, secondo l'indice ISTAT NIC (indice nazionale dei prezzi al
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consumo per l'intera collettività), dal 24 Febbraio 2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale medesima data al soddisfo;
4. rigetta la domanda di manleva, proposto contro la Controparte_13 da
[...] Controparte_2 CP_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e CP_7
5. dichiara inammissibile la domanda della Provincia di contro la CP_1 [...]
Controparte_13
6. dichiara assorbita la domanda di manleva della contro Controparte_1 [...]
, , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e
[...] Controparte_6 CP_7
7. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Potenza, 7 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
10
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 900/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto Parte_1 di citazione, dall'Avv. Francesco DELFINO, del Foro di Napoli;
ATTRICE
E
, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura Controparte_1 in calce della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Emanuela LUGLIO, con elezione di domicilio nella sede dell'Ufficio Legale dell'ente, in alla Piazza delle Regioni;
CP_1
CONVENUTA
Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 rapp.ti e difesi, giusta procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
VI NO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
TERZI CHIAMATI in persona del l.r. p.t., in proprio e quale mandataria del CP_8 CP_9
Temporaneo costituito con la con l'Ing. CP_10 CP_11 Controparte_6
e con l'Ing. , rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di CP_7 costituzione e risposta, dall'Avv. Giuseppe MUSACCHIO, e, poi, altresì, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Gaetano DE BONIS, nel cui studio è elett.te dom.ta: infine, giusta procura allegata alla di lui comparsa di costituzione quale ulteriore difensore, dall'Avv. VI VENTRICELLI, del Foro di Vallo della Lucania;
ER AT
1 N. 900/2015 R.G.A.C.
in persona del procuratore speciale Dott. CP_12 Parte_2
, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce della copia notificata dell'atto di Parte_3 chiamata in causa, dall'Avv. Francesco BERTI SUMAN, del Foro di Roma, e dall'Avv. Anna
PICCIALLO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ER ATA avente ad oggetto: Appalto pubblico: risoluzione del contratto e risarcimento del danno
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La raeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la Parte_1 CP_1
.
[...]
La veva ottenuto, mediante contratto rep. n. 30206, del 3 Gennaio Parte_1
2011 (integrato dal Capitolato Speciale), dalla , l'appalto dei lavori di Controparte_1 completamento della S.P. n. 32, della contro un corrispettivo di euro 5.214.425,03, Pt_4 al netto del ribasso d'asta del 42,07%, oltre ad euro 350.000,00, per oneri della sicurezza.
L'attrice lamentava il grave inadempimento della , essenzialmente CP_1 CP_1 inerente alle insufficienze della progettazione, e dipendente dalle medesime (le contestazioni attenevano, poi, altresì, alla successiva perizia di variante, la cui acquisizione, peraltro, era stata cagionata dall'inadeguatezza del progetto precedente), e rassegnava le seguenti conclusioni
(che è preferibile, per la loro notevole ampiezza e complessità, trascrivere in forma integrale e testuale, per miglior comprensione):
2 N. 900/2015 R.G.A.C.
3 N. 900/2015 R.G.A.C.
4 N. 900/2015 R.G.A.C.
2. Resisteva la convenuta, la quale chiedeva rigettarsi la domanda e, in via riconvenzionale, condannarsi la società attrice, in ragione dell'inadempimento contrattuale, alla stessa attrice ascrivibile, al pagamento della somma di euro 7.549.838,65, ovvero della somma maggiore da accertarsi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
La parte chiedeva, poi, dichiararsi, ove mai fossero accolte le domande della Pt_1
che gli autori del progetto esecutivo e della perizia di variante fossero obbligati a tenere
[...] 5 N. 900/2015 R.G.A.C.
indenne la stessa convenuta: si trattava degli ingegneri Controparte_2
,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e per la progettazione esecutiva, e, Controparte_6 CP_7 quanto alla perizia di variante, del raggruppamento temporaneo di imprese tra la CP_8
la e
[...] CP_11 Controparte_6 CP_7
Gli ingegneri , Controparte_2 CP_3 CP_4
, inoltre, dovevano rifondere alla la somma spesa per la
[...] Controparte_1 redazione della perizia di variante, pari ad euro 26.000,00 (oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria): in solido con la che Controparte_13 rispondeva quale loro assicuratore, in forza della polizza n. 2010/03/2067868.
Di eventuali errori nella direzione dei lavori, infine, doveva rispondere il menzionato raggruppamento temporaneo di imprese.
La chiedeva, pertanto, differirsi la prima udienza, affinché essa potesse CP_1 chiamare in causa i menzionati terzi.
3. Il Giudice differiva la prima udienza, e la convenuta chiamava i terzi a partecipare al giudizio.
4. Si costituivano, quali progettisti, gli ingegneri , CP_2 Controparte_2
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e i quali chiedevano dichiararsi improcedibile la Controparte_6 CP_7 domanda della , relativa alla refusione del costo della perizia di variante, non essendo CP_1 stata esperita la negoziazione assistita;
eccepivano la prescrizione della domanda di manleva;
eccepivano l'infondatezza, in ogni caso, di qualunque domanda;
chiedevano, in subordine, che la società assicuratrice fosse condannata a tenerli indenni, anche per le spese di lite e senza franchigia.
5. Si costituiva, altresì, la in proprio e quale mandataria del CP_8 costituito con la con l'Ing. Controparte_14 CP_11 CP_6
e con l'Ing. : essa chiedeva rigettarsi ogni domanda.
[...] CP_7
La parte deduceva, inoltre, che, quanto alla perizia di variante l'ATI, come da previsione contrattuale, aveva sottoscritto una polizza assicurativa specifica con la
[...]
(rappresentanza generale in Italia), mentre, quanto alla Direzione dei CP_15
Lavori, i componenti dell'ATI avevano contratto delle polizze contro la responsabilità civile professionale, come segue: a) la con la compagnia CP_8 [...]
, agenzia di Pescara (polizza convenzione multifunzione n. Controparte_16
64/458804); b) la on la compagnia agenzia CP_11 Parte_2 di Perugia (polizza n. 0613/03/0011821); c) l'Ing. con la Controparte_6 compagnia agenzia di (polizza n. 5252); d) Parte_2 CP_1
l'Ing. con la reale agenzia di CP_7 Parte_2 CP_1
(polizza n. 2010/03/2091294).
Chiedeva, pertanto, differirsi l'udienza, perché essa potesse chiamare in causa tali assicuratori.
6 N. 900/2015 R.G.A.C.
6. Il Giudice non provvedeva mai sull'istanza di chiamata in causa: che, del resto, in corso di causa, dopo essere stata ribadita, non veniva più reiterata, anche in ragione, come si vedrà, della conclusione di un accordo fra questa parte e la convenuta.
7. Si costituiva, infine, la la quale Controparte_13 eccepiva che la Provincia di fosse priva di titolo ad agire contro di essa. CP_1
Aggiungeva che la polizza (art. 11) prevedeva uno scoperto del 15% del danno, col minimo di euro 30.000,00: sicché essa aveva già comunicato, tanto alla Provincia di CP_1 quanto agli assicurati, che, nella specie, non poteva essere liquidato l'indennizzo.
8. In corso di causa, venivano conclusi degli accordi, che definivano le rispettive pretese, come dedotte in lite, tra la e la , dall'un lato, e tra la Parte_1 Controparte_1
e la dall'altro. Controparte_1 CP_8
9. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente Giudice, di comporre per via negoziale la lite anche nel rapporto fra la , gli ingegneri , CP_1 CP_2 Controparte_2
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e e la Controparte_6 CP_7 Controparte_13
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I documentati accordi, cui innanzi si accennava, impongono di dichiarare, correlativamente, cessata la materia del contendere, come, peraltro, richiesto.
2. Nel rapporto tra la , dall'una parte, e gli ingegneri Controparte_1 [...]
, , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e dall'altra, la domanda di
[...] Controparte_6 CP_7 manleva rimane assorbita dall'avvenuta cessazione della materia del contendere rispetto alle domande dell'attrice: e, del resto, l'ente, nelle ultime difese, insiste per la sola condanna di costoro al pagamento del costo della perizia di variante.
3.a Tale ultima domanda non può essere reputata improcedibile, come eccepito dai menzionati terzi, che adducono non essere stata esperita la negoziazione assistita: senza dire che il Giudice Istruttore avrebbe dovuto, all'epoca, ed ove fosse stato applicabile, appunto,
l'istituto della negoziazione assistita, differire la causa ed assegnare il termine per la comunicazione dell'invito (sicché l'improcedibilità non sarebbe stata l'effetto, sic et simpliciter, dell'omissione), ricorrono, infatti, nell'ipotesi della domanda riconvenzionale c.d. trasversale, le medesime esigenze che, nella consimile materia della mediazione obbligatoria, hanno indotto la giurisprudenza di legittimità ad escludere l'estensione della condizione di procedibilità alle domande riconvenzionali (Cass. civ., Sezz. UU., sent. 7.2.2024, n. 3452, ai cui argomenti si rinvia: essa menziona espressamente, altresì, le domande riconvenzionali cc.dd. trasversali, al § 3.3.2.3 della motivazione).
3.b Nel merito della questione, la perizia di variante appare essere stata necessaria: l'ampia, particolareggiata e abbondantemente documentata enunciazione della lunga vicenda dell'esecuzione dei lavori de quibus agitur, formulata dall'attrice nell'atto introduttivo (solo per estrema ed assai sintetica riepilogazione, cfr., ad es., la nota n. 5782, dell'11 Luglio 2013, emessa dalla menzionata alle pagg. 5 ss. dell'atto di citazione ed allegata Parte_1
7 N. 900/2015 R.G.A.C.
al medesimo sub 26), e le difese della , articolate nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, analogamente (benché consistenti in minor spazio di pagine) specifiche, ed alle quali (alle prime ed alle seconde) si rimanda, ad integrazione del contenuto stesso di questa motivazione, comprovano (salve le reciproche contrapposte posizioni circa le responsabilità) che le difficoltà di iniziare e svolgere quei lavori, gravi al punto da far principiare l'esecuzione con ben 591 giorni di ritardo, siano dipese dai vizi e dalle carenze della progettazione esecutiva, quali, tra i molteplici segnalati negli scritti e nei documenti menzionati, ed a titolo di mero esempio, gli errori nella quote altimetriche, sinanche di oltre quattro metri (ed è difficile pensare che una simile divergenza, rispetto alla realtà, possa essere dipesa da eventi naturali successivi, neppure esattamente individuati dai progettisti nelle proprie asserzioni difensive).
Si tratta, insomma, di responsabilità derivante da «errori o […] omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione»
(art. 132, co. 1, lett. 'e', d. lgs. 163/2006, allora vigente: norma da leggere insieme al comma
6, che definisce gli errori e le omissioni medesimi): i titolari di incarichi di progettazione rispondono dei danni patiti, di conseguenza, dalle stazioni appaltanti (art. cit., comma 2).
La somma richiesta dalla , con riferimento a quanto liquidato agli autori della CP_1 perizia di variante, mediante Determinazione Dirigenziale n. 632, del 24 Febbraio 2015, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti), è pari ad euro 26.000,00, e comprende le voci di spesa inerenti e necessarie, incluso quanto occorrente ai fini del frazionamento e dell'intestazione dei suoli: somma pur contestata dai progettisti, quasi come intempestiva, ma pur sempre strettamente conseguenziale all'attività in corso.
L'importo, trattandosi di danno, ossia di debito di valore, dev'essere rivalutato, secondo l'indice ISTAT NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, fino al soddisfo, dev'essere maggiorato degli interessi legali.
Non appaiono dedotti, né quindi provati, gli elementi occorrenti affinché, sino alla data della presente decisione, si possano cumulare, sic et simplicter, alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali compensativi (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, sent. 10.3.2025, n. 6351:
«Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per
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altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.»; in precedenza, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord. 13.7.2018, n. 18564).
4. La non può certo essere condannata, Controparte_13 insieme agli assicurati, a ripagare la , giacché l'ente non dispone, quale Controparte_1 danneggiato, come invece capita nei settori regolati da norme speciali (si pensi alla responsabilità da circolazione di natanti o di veicoli, od alla responsabilità sanitaria), di azione diretta.
5. L'assicuratore, in astratto, dovrebbe manlevare gli assicurati, ma è prevista una franchigia sino agli euro 30.000,00 (la quale si calcola sul valore del danno, senza considerare la rivalutazione: quest'ultima, invece, potrebbe applicarsi sulla differenza;
in giurisprudenza il contenzioso non reca, in proposito, decisioni di legittimità massimate recenti: ma, in ogni caso, cfr., nel senso indicato, Cass. civ., Sez. III, sent. 27.6.1984, n. 3777).
Gli assicurati chiedono che la franchigia non sia considerata, ma non è chiaro perché, almeno alla stregua delle clausole di polizza e, in particolare, della clausola n. 11 e della scheda tecnica 2.2, allegata alla polizza e richiamata da quella clausola: lo scoperto minimo, ossia la franchigia, è pari agli euro 30.000,00.
6. La particolare complessità della lite (oltre che, fra le parti coinvolte dagli accordi, la cessazione della materia e le relative clausole), consente di compensare le spese, fra tutte le parti della causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 900/2015 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro la , costituitasi Parte_1 Controparte_1 in persona del Presidente p.t., e nella quale venivano chiamati a partecipare
[...]
, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
la
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 costituitasi in persona del l.r. p.t., in proprio e quale mandataria del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito con la con l'Ing. CP_11 Controparte_6
e con l'Ing. , e la CP_7 Controparte_13 costituitasi in persona del procuratore speciale Dott. , ogni diversa domanda, Parte_3 eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto tra la e la Parte_1
Provincia di CP_1
2. dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto tra la e la Controparte_1
CP_8
3. condanna , CP_2 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6
in solido tra loro, a pagare alla di la somma di euro CP_7 CP_1 CP_1
26.000,00, da rivalutarsi, secondo l'indice ISTAT NIC (indice nazionale dei prezzi al
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consumo per l'intera collettività), dal 24 Febbraio 2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale medesima data al soddisfo;
4. rigetta la domanda di manleva, proposto contro la Controparte_13 da
[...] Controparte_2 CP_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e CP_7
5. dichiara inammissibile la domanda della Provincia di contro la CP_1 [...]
Controparte_13
6. dichiara assorbita la domanda di manleva della contro Controparte_1 [...]
, , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e
[...] Controparte_6 CP_7
7. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Potenza, 7 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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