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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11030 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2095/2025 R.G.; causa pendente tra:
(C.F.: elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Napoli, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Esposito, alla Via Nuova
Poggioreale n. 45/A (C.F.: ), dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso notificato in primo grado, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. e p. iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t.
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 3 R.D. n. 639/1910 ed ex art. 32 D.lgs. n.
150/2011, depositato in data 05/04/2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Napoli
l'ente (quale soggetto incaricato della Controparte_1 riscossione) ed il (quale ente impositore) spiegando Controparte_2 opposizione all'ingiunzione di pagamento nr.
20240002017820030048373, notificata in data 29/03/2024, per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa derivante da contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2020, oltre interessi e sanzioni, per l'importo complessivo di euro 292,45; al riguardo, deduceva l'inesistenza del diritto della società di riscossione di agire in via esecutiva, stante l'annullamento della sanzione amministrativa a seguito di accoglimento del ricorso presentato al
Prefetto di Napoli avverso la suddetta sanzione amministrativa.
Concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione di pagamento opposta e, nel merito, chiedeva dichiararsi l'illegittimità, e/o l'inefficacia e/o la nullità dell'atto impugnato, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c. per averne fatto anticipo.
Si costituiva la parte resistente Controparte_1 mentre il rimaneva contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 24694 del 18/12/2024 il Giudice di Pace di
Napoli dichiarava la cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento dell'atto impugnato da parte della società di riscossione in via di autotutela a seguito della notifica del ricorso, compensando le spese di lite tra le parti, in quanto: ”… ricorrono giusti motivi di equità, considerato il contegno processuale delle parti,
- 2 -
che l'esattore ha tempestivamente annullato in autotutela l'atto impugnato all'esito della notifica del ricorso di cui al presente giudizio…”.
Con atto di citazione notificato in data 28/01/2025 Parte_1
spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata nella parte
[...] contenente la statuizione di compensazione delle spese di lite;
al riguardo, deduceva la violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. e del principio di c.d. soccombenza virtuale, avendo il giudice di prime cure compensato le spese di lite nonostante l'annullamento dell'atto impugnato da parte della resistente fosse Controparte_1 avvenuto successivamente all'iscrizione della causa a ruolo;
ad avviso della parte appellante il Giudice di Pace avrebbe dovuto, in applicazione del principio di c.d. soccombenza virtuale, condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, poiché l'opposizione avrebbe dovuto essere virtualmente accolta in quanto fondata su un atto già annullato. Chiedeva, pertanto, la riforma del capo di sentenza in questione e l'accoglimento dell'appello proposto, con condanna delle parti convenute, in solido e/o alternativamente tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Non si costituivano la ed il Controparte_1 CP_2
[...]
All'udienza del 18/11/2025, il Giudice invitava la parte appellante a concludere ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e Controparte_1
Controparte_2
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
§ 3. Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
- 3 -
Al riguardo, risulta che il giudice di prime cure abbia compensato le spese di lite con la seguente motivazione “…Ricorrono giusti motivi di equità, considerato il contegno processuale delle parti, che l'esattore ha tempestivamente annullato in autotutela l'atto impugnato all'esito della notifica del ricorso di cui al presente giudizio, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio…”.
Dalla motivazione suddetta risulta evidente che l'annullamento dell'atto impugnato da parte della società di riscossione sia avvenuto in pendenza di giudizio, il che, pertanto, comporta che il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese di lite sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, salva l'eventuale ricorrenza dei presupposti per la compensazione ex art. 92 secondo comma c.p.c.
Infatti, sebbene non vi sia dubbio che il provvedimento di annullamento in autotutela abbia determinato la cessazione della materia del contendere, è pur vero che costituisce orientamento pacifico quello secondo cui “…la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite…” (cfr. Cass. civ. sent. n. 20178/2022).
Ebbene, nel caso di specie, in applicazione del suindicato principio, va considerato che l'opposizione proposta da Parte_1
risultava fondata, stante l'accoglimento del ricorso presentato
[...] dalla stessa al Prefetto di Napoli, in data 04/11/2020, avverso il verbale di contravvenzione n. AP20191425726, oggetto dell'impugnata ingiunzione. Infatti, ai sensi dell'art. 204 comma 1 -
- 4 -
bis C.d.S.: “…Decorsi detti termini (120 giorni) senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto…”.
Nel caso di specie, avendo la ricorrente presentato ricorso a mezzo pec il 04/11/2020, il Prefetto avrebbe dovuto adottare un provvedimento di rigetto entro il 02/06/2021 e notificarlo nel termine di 150 giorni, ossia entro il 03/10/2021.
Nel caso de quo nessun provvedimento è stato adottato dal Prefetto di
Napoli e, pertanto, il ricorso illo tempore presentato deve intendersi accolto per silenzio-assenso. Dunque, l'esattore non avrebbe dovuto procedere a notificare l'ingiunzione ed alcuna somma poteva essere iscritta a ruolo.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva che l'opposizione proposta innanzi al Giudice di Pace di Napoli da Parte_1 andava virtualmente accolta ed altresì che, al contempo, non ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero la compensazione, sia pure parziale, delle spese relative al primo grado di giudizio.
Infatti, la motivazione prospettata dal giudice di prime cure appare fondata su elementi meramente apparenti i quali, conseguentemente, risultano inidonei ad integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. per derogare al principio di causalità.
§ 4. Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del gravame e la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell'odierna parte appellante.
Liquidazione che deve operarsi in solido a carico di entrambe le
contro
-parti.
Invero, proprio con riguardo all'ipotesi di accoglimento di un'opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero del credito per mancato pagamento di verbali di contravvenzione al codice della strada, la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di
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sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che
l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”
(Cass. n. 2570 del 2017).
§ 5. Orbene, ritiene questo giudice che la corretta determinazione delle spese di lite, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 ed alla luce dello scaglione di riferimento per il valore della causa (fino ad euro
1.100,00) corrisponda ad euro 139,00 (oltre accessori) e segnatamente:
• euro 34,00 per la fase di studio;
• euro 34,00 per la fase introduttiva;
• euro 71,00 per la fase decisoria.
In particolare, la liquidazione per le varie fasi del processo nella misura corrispondente ai parametri minimi si giustifica:
• sia per la ridotta attività necessaria per l'articolazione delle difese, tenuto conto del fatto che la tipologia di azione spiegata con l'originario ricorso non richiedevano una particolare attività argomentativa;
• sia per il fatto che la causa risulta veramente di modico valore, ragion per cui l'individuazione della forbice minima corrisponde, a ben vedere, ad un congruo rapporto di proporzionalità rispetto al valore della causa.
- 6 -
L'esclusione della voce per la fase istruttoria, invece, deriva dal fatto che non vi è stata alcuna attività in tal senso, trattandosi di causa interamente documentale.
Con la conseguenza che la sentenza impugnata risulta errata ed illegittima in punto di spese ed andrà quindi riformata.
§ 6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e riduzione della voce per le altre fasi (in ragione della minore attività difensiva posta in essere).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia delle parti appellate Controparte_1
e
[...] Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA parzialmente la sentenza n. 24694 del 18/12/2024 del Giudice di Pace di Napoli relativamente alla statuizione concernente le spese di lite;
• CONDANNA le parti appellate e Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 di lite, che liquida come segue: per il giudizio di primo grado: euro 43,00 per rimborso contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo ed euro
139,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
- 7 -
per il giudizio di secondo grado: euro 64,50 per rimborso contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo ed euro
232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge:
• DISPONE l'attribuzione delle spese di lite sopra liquidate in favore dell'avvocato Vincenzo Esposito dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 25/11/2025
Dott.ssa Miriam Valenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2095/2025 R.G.; causa pendente tra:
(C.F.: elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Napoli, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Esposito, alla Via Nuova
Poggioreale n. 45/A (C.F.: ), dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso notificato in primo grado, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. e p. iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t.
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione ad ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 3 R.D. n. 639/1910 ed ex art. 32 D.lgs. n.
150/2011, depositato in data 05/04/2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Napoli
l'ente (quale soggetto incaricato della Controparte_1 riscossione) ed il (quale ente impositore) spiegando Controparte_2 opposizione all'ingiunzione di pagamento nr.
20240002017820030048373, notificata in data 29/03/2024, per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa derivante da contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2020, oltre interessi e sanzioni, per l'importo complessivo di euro 292,45; al riguardo, deduceva l'inesistenza del diritto della società di riscossione di agire in via esecutiva, stante l'annullamento della sanzione amministrativa a seguito di accoglimento del ricorso presentato al
Prefetto di Napoli avverso la suddetta sanzione amministrativa.
Concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione di pagamento opposta e, nel merito, chiedeva dichiararsi l'illegittimità, e/o l'inefficacia e/o la nullità dell'atto impugnato, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c. per averne fatto anticipo.
Si costituiva la parte resistente Controparte_1 mentre il rimaneva contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 24694 del 18/12/2024 il Giudice di Pace di
Napoli dichiarava la cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento dell'atto impugnato da parte della società di riscossione in via di autotutela a seguito della notifica del ricorso, compensando le spese di lite tra le parti, in quanto: ”… ricorrono giusti motivi di equità, considerato il contegno processuale delle parti,
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che l'esattore ha tempestivamente annullato in autotutela l'atto impugnato all'esito della notifica del ricorso di cui al presente giudizio…”.
Con atto di citazione notificato in data 28/01/2025 Parte_1
spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata nella parte
[...] contenente la statuizione di compensazione delle spese di lite;
al riguardo, deduceva la violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. e del principio di c.d. soccombenza virtuale, avendo il giudice di prime cure compensato le spese di lite nonostante l'annullamento dell'atto impugnato da parte della resistente fosse Controparte_1 avvenuto successivamente all'iscrizione della causa a ruolo;
ad avviso della parte appellante il Giudice di Pace avrebbe dovuto, in applicazione del principio di c.d. soccombenza virtuale, condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, poiché l'opposizione avrebbe dovuto essere virtualmente accolta in quanto fondata su un atto già annullato. Chiedeva, pertanto, la riforma del capo di sentenza in questione e l'accoglimento dell'appello proposto, con condanna delle parti convenute, in solido e/o alternativamente tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Non si costituivano la ed il Controparte_1 CP_2
[...]
All'udienza del 18/11/2025, il Giudice invitava la parte appellante a concludere ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e Controparte_1
Controparte_2
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
§ 3. Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
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Al riguardo, risulta che il giudice di prime cure abbia compensato le spese di lite con la seguente motivazione “…Ricorrono giusti motivi di equità, considerato il contegno processuale delle parti, che l'esattore ha tempestivamente annullato in autotutela l'atto impugnato all'esito della notifica del ricorso di cui al presente giudizio, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio…”.
Dalla motivazione suddetta risulta evidente che l'annullamento dell'atto impugnato da parte della società di riscossione sia avvenuto in pendenza di giudizio, il che, pertanto, comporta che il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese di lite sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, salva l'eventuale ricorrenza dei presupposti per la compensazione ex art. 92 secondo comma c.p.c.
Infatti, sebbene non vi sia dubbio che il provvedimento di annullamento in autotutela abbia determinato la cessazione della materia del contendere, è pur vero che costituisce orientamento pacifico quello secondo cui “…la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite…” (cfr. Cass. civ. sent. n. 20178/2022).
Ebbene, nel caso di specie, in applicazione del suindicato principio, va considerato che l'opposizione proposta da Parte_1
risultava fondata, stante l'accoglimento del ricorso presentato
[...] dalla stessa al Prefetto di Napoli, in data 04/11/2020, avverso il verbale di contravvenzione n. AP20191425726, oggetto dell'impugnata ingiunzione. Infatti, ai sensi dell'art. 204 comma 1 -
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bis C.d.S.: “…Decorsi detti termini (120 giorni) senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto…”.
Nel caso di specie, avendo la ricorrente presentato ricorso a mezzo pec il 04/11/2020, il Prefetto avrebbe dovuto adottare un provvedimento di rigetto entro il 02/06/2021 e notificarlo nel termine di 150 giorni, ossia entro il 03/10/2021.
Nel caso de quo nessun provvedimento è stato adottato dal Prefetto di
Napoli e, pertanto, il ricorso illo tempore presentato deve intendersi accolto per silenzio-assenso. Dunque, l'esattore non avrebbe dovuto procedere a notificare l'ingiunzione ed alcuna somma poteva essere iscritta a ruolo.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva che l'opposizione proposta innanzi al Giudice di Pace di Napoli da Parte_1 andava virtualmente accolta ed altresì che, al contempo, non ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero la compensazione, sia pure parziale, delle spese relative al primo grado di giudizio.
Infatti, la motivazione prospettata dal giudice di prime cure appare fondata su elementi meramente apparenti i quali, conseguentemente, risultano inidonei ad integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. per derogare al principio di causalità.
§ 4. Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del gravame e la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell'odierna parte appellante.
Liquidazione che deve operarsi in solido a carico di entrambe le
contro
-parti.
Invero, proprio con riguardo all'ipotesi di accoglimento di un'opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero del credito per mancato pagamento di verbali di contravvenzione al codice della strada, la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di
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sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che
l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”
(Cass. n. 2570 del 2017).
§ 5. Orbene, ritiene questo giudice che la corretta determinazione delle spese di lite, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 ed alla luce dello scaglione di riferimento per il valore della causa (fino ad euro
1.100,00) corrisponda ad euro 139,00 (oltre accessori) e segnatamente:
• euro 34,00 per la fase di studio;
• euro 34,00 per la fase introduttiva;
• euro 71,00 per la fase decisoria.
In particolare, la liquidazione per le varie fasi del processo nella misura corrispondente ai parametri minimi si giustifica:
• sia per la ridotta attività necessaria per l'articolazione delle difese, tenuto conto del fatto che la tipologia di azione spiegata con l'originario ricorso non richiedevano una particolare attività argomentativa;
• sia per il fatto che la causa risulta veramente di modico valore, ragion per cui l'individuazione della forbice minima corrisponde, a ben vedere, ad un congruo rapporto di proporzionalità rispetto al valore della causa.
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L'esclusione della voce per la fase istruttoria, invece, deriva dal fatto che non vi è stata alcuna attività in tal senso, trattandosi di causa interamente documentale.
Con la conseguenza che la sentenza impugnata risulta errata ed illegittima in punto di spese ed andrà quindi riformata.
§ 6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e riduzione della voce per le altre fasi (in ragione della minore attività difensiva posta in essere).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia delle parti appellate Controparte_1
e
[...] Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA parzialmente la sentenza n. 24694 del 18/12/2024 del Giudice di Pace di Napoli relativamente alla statuizione concernente le spese di lite;
• CONDANNA le parti appellate e Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 di lite, che liquida come segue: per il giudizio di primo grado: euro 43,00 per rimborso contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo ed euro
139,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
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per il giudizio di secondo grado: euro 64,50 per rimborso contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo ed euro
232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge:
• DISPONE l'attribuzione delle spese di lite sopra liquidate in favore dell'avvocato Vincenzo Esposito dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 25/11/2025
Dott.ssa Miriam Valenti
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