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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/07/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1313 /2024 tra C.F. Parte_1 C.F._1
ATTORE/I e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 23.7.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente 'avv. NATALE Parte_1 AL;
nessuno per il Ministero. Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso e contestando le deduzioni controparte. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1313/2024 di R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NATALE AL e domicilio eletto in Vibo Valentia via Popilia 5
-ricorrente-
contro
Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO
IN e dalla dott.ssa DI CAPRIO DANIELA e domicilio eletto in via Grigna CP_2
13
-resistente-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20/05/2024, esponeva quanto Parte_1 segue:
“La sig.ra è docente precaria inserita nelle graduatorie della provincia di Parte_1 CP_2 per la scuola secondaria di I grado e per la scuola primaria. La ricorrente ha sottoscritto negli ultimi anni con il , vari contratti di lavoro a tempo Controparte_1 determinato per lo svolgimento di attività di docente nella scuola secondaria di I grado e nella scuola primaria per i periodi così specificati”:
- a. s. 2021/2022 - n. 3 contratti di supplenza breve consecutivi, dal 04.10.2021 al 09.06.2022, cattedra orario intero 24 ore settimanali, scuola primaria, posto comune, presso l'Istituto Comprensivo “CONFALONIERI” di per un totale di 249 giorni di servizio;
CP_2
2 - a. s. 2022/2023 - contratto incarico annuale, dal 27.09.2022 al 31.08.2023, cattedra orario intero 18 ore settimanali, scuola secondaria di I grado, posto sostegno, Presso l'Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di Limbiate;
- a. s. 2023/2024 - supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 04.09.2023 al 30.06.2024, spezzone orario di 9 ore settimanali, posto sostegno, e successiva ulteriore supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 11.09.2023 al 30.06.2024, per ulteriore spezzone orario di 9 ore settimanali, posto sostegno, entrambe presso l'Istituto Comprensivo “Bagatti Valsecchi” di Varedo. La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 1.500,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..
La ricorrente formulava altresì domanda finalizzata al riconoscimento della Retribuzione professionale docenti, argomentando come segue:
“La retribuzione professionale docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, il quale prevede che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. L'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 ha disciplinato i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio stabilendo al comma 5 che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Con riferimento alla posizione della ricorrente: “la retribuzione professionale docenti, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio, ai sensi dell'art. 87 del CCNL Scuola 29.11.2007 ammontava, sino al
3 28.02.2018, a € 164,00 mensili. L'art. 38 del CCNL Scuola del 2016/2018 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.03.2018 ammontava a € 174,50. L'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021, infine, ha statuito un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.01.2022 ammonta a € 184,50. La modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999: a. comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
b. comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, pertanto, è pari a: - € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018; - € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018 al 31.12.2021. A parte ricorrente non è stata corrisposta la retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022: A.S. 2020/2021, vari contratti di supplenza breve, dal 01.02.2021 al 28.06.2021, per un totale di 163 giorni di servizio così distribuiti:
- ottobre 2020, giorni lavorati 7, euro 5,82 (RPD giornaliera) x 7 gg. = euro 40,74;
- gennaio 2021, giorni lavorati 24, euro 5,82 (RPD giornaliera) x 24 gg. = euro 139,68;
- febbraio 2021, mese intero, euro 174,50;
- marzo 2021, mese intero, euro 174,50;
- aprile 2021: a) giorni lavorati 11, euro 5,82 (RPD giornaliera) x 11 gg. = euro 64,02; b) giorni lavorati 19, euro 5,82 (RPD giornaliera) : 24 (orario intero) = Euro 0,242 x 12 (ore spezzone) = euro 2,91 x 19 gg. = euro 55,29;
- maggio 2021, mese intero (spezzone 12 ore) = euro 87,25;
- giugno 2021, giorni lavorati 8, euro 5,82 (RPD giornaliera): 24 (orario intero) = Euro 0,242 x 12 (ore spezzone) = euro 2,91 x 8 gg. = euro 23,28. TOTALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021: EURO 759,26 A.S. 2021/2022, tre contratti di supplenza breve consecutivi, dal 04.10.2021 al 09.06.2022, per un totale di 249 giorni di servizio, così distribuiti:
- ottobre 2021, giorni lavorati 28, euro 5,82 (RPD giornaliera) x 28 gg. = euro 162,96;
- novembre 2021, mese intero, euro 174,50;
- dicembre 2021, mese intero, euro 174,50;
- gennaio 2022, mese intero, euro 184,50;
- febbraio 2022, mese intero, euro 184,50;
- marzo 2022, mese intero, euro 184,50;
- aprile 2022, mese intero, euro 184,50;
- maggio 2022, mese intero, euro 184,50;
- giugno 2022, giorni lavorati 9, euro 6,10 (RPD giornaliera) x 9 gg. = euro 54,90. TOTALE A.S. 2021/2022: EURO 1.489,36 Pertanto, il totale complessivo dovuto a titolo di Retribuzione professionale docenti per gli anni rivendicati è di euro 2.248,62.
Il si costituiva in giudizio mediante deposito di Controparte_1 memoria difensiva in data 31/01/2025, con la quale contestava il riconoscimento del beneficio economico richiesto per l'annualità scolastica 2021/2022, trattandosi di incarico di supplenza breve. Chiedeva inoltre il rigetto della domanda relativa al riconoscimento della Retribuzione professionale docenti.
4 Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Sull'attribuzione della Carta del docente: la pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
5 “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Risulta, pertanto, chiarito che il beneficio della Carta del Docente deve essere riconosciuto anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, riguardante incarichi di supplenza
6 conferiti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ovvero sino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). Considerato, altresì, che la ricorrente risulta attualmente inserita nel sistema scolastico in forza di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2025, come da produzione in atti, compete alla stessa l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_1 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_1 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio. Va disattesa la contestazione sollevata dal con Controparte_1 riferimento all'anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui qualifica il servizio prestato dalla ricorrente come supplenza breve, in ragione della scadenza del contratto al 09/06/2022. La ricorrente, infatti, ha svolto attività lavorativa per un periodo superiore a 180 giorni, da ritenersi congruo ai fini della necessaria formazione e dell'aggiornamento professionale, cui è tenuta la docente;
pertanto, le deve essere riconosciuto il beneficio costituito dalla carta del docente. Il va, dunque, condannato a mettere a disposizione Controparte_1 della ricorrente, per la formazione relativa agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la somma complessiva di euro 1.500,00, tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione.
Sulla Retribuzione professionale del docente: può integralmente richiamarsi ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c. la decisione adottata da questo Tribunale in analoga vertenza (sentenza Tribunale di Monza nr.482 del 18.11.2022) , ove la medesima questione è stata affrontata e risolta come segue: “ 'la retribuzione professionale docenti' è un trattamento retributivo accessorio introdotto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo cui 'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNL 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995'. Il predetto emolumento è stato riconfermato e incrementato dai successivi contratti collettivi (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007, art. 38 CCNL 19.4.2018).
7 La questione controversa riguarda l'interpretazione da dare al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, con riferimento alla menzionata voce retributiva, fa alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999". La richiamata disposizione prevede, infatti, che l'emolumento in oggetto spetta 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'; 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio', esclusivamente al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto) e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno). La ricorrente, per i servizi resi in esecuzione dei contratti di supplenza breve e saltuaria, non ha, pertanto, ricevuto detto emolumento e lamenta di essere stata illegittimamente discriminata non solo rispetto ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai docenti con altre tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato, in spregio al divieto posto dalla normativa europea e nazionale, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione. Si tratta, in effetti, di un emolumento retributivo fisso e continuativo, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione da parte del personale docente ed educativo. Come tale, detta voce retributiva rientra nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. Nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” per riservare alle docenze brevi e saltuarie un diverso trattamento, in quanto le attività d'insegnamento svolte comportano identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30 giugno. Il richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro. Sulla questione è da ultimo intervenuta la Cassazione, che, con sentenza n. 20015/2018, ha così statuito, affermando il seguente principio di diritto: 'l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio'. Quanto precede, alla luce dei principi ivi richiamati e applicati per fattispecie analoga, comporta la condanna del al pagamento in favore della ricorrente delle differenze CP_1 retributive maturate e non percepite in occasione ai servizi di lavoro prestati per i contratti a tempo determinato, anche per supplenze brevi e saltuarie, come documentati in atti, da quantificarsi sulla base del conteggio analitico contenuto nel ricorso nell'importo di complessivi euro 2.248,62, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione
8 monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, atteso il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, l. 724/1994. Le spese processuali si regolano secondo soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di 500,00 euro annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione della docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e per l'effetto condanna il
[...]
a mettere a disposizione della ricorrente, tramite il suo accredito Controparte_1 sulla “Carta elettronica”, la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 2. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del del 15.3.2001 per tutti i contratti di supplenza CP_3 breve e saltuaria di cui è causa, e per l'effetto condanna il Controparte_1
a pagare, per tale causale, in favore della ricorrente, la somma di euro 2,248,62, oltre
[...] alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3. Condanna il alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1 delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA, IVA e C.U. se dovuto e versato, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Sentenza esecutiva di diritto.
Monza, 23/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona Improta
9 10
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1313 /2024 tra C.F. Parte_1 C.F._1
ATTORE/I e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 23.7.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente 'avv. NATALE Parte_1 AL;
nessuno per il Ministero. Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso e contestando le deduzioni controparte. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1313/2024 di R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NATALE AL e domicilio eletto in Vibo Valentia via Popilia 5
-ricorrente-
contro
Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO
IN e dalla dott.ssa DI CAPRIO DANIELA e domicilio eletto in via Grigna CP_2
13
-resistente-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20/05/2024, esponeva quanto Parte_1 segue:
“La sig.ra è docente precaria inserita nelle graduatorie della provincia di Parte_1 CP_2 per la scuola secondaria di I grado e per la scuola primaria. La ricorrente ha sottoscritto negli ultimi anni con il , vari contratti di lavoro a tempo Controparte_1 determinato per lo svolgimento di attività di docente nella scuola secondaria di I grado e nella scuola primaria per i periodi così specificati”:
- a. s. 2021/2022 - n. 3 contratti di supplenza breve consecutivi, dal 04.10.2021 al 09.06.2022, cattedra orario intero 24 ore settimanali, scuola primaria, posto comune, presso l'Istituto Comprensivo “CONFALONIERI” di per un totale di 249 giorni di servizio;
CP_2
2 - a. s. 2022/2023 - contratto incarico annuale, dal 27.09.2022 al 31.08.2023, cattedra orario intero 18 ore settimanali, scuola secondaria di I grado, posto sostegno, Presso l'Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di Limbiate;
- a. s. 2023/2024 - supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 04.09.2023 al 30.06.2024, spezzone orario di 9 ore settimanali, posto sostegno, e successiva ulteriore supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 11.09.2023 al 30.06.2024, per ulteriore spezzone orario di 9 ore settimanali, posto sostegno, entrambe presso l'Istituto Comprensivo “Bagatti Valsecchi” di Varedo. La ricorrente ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
, lamentando che, ciò nonostante, l'Amministrazione Controparte_1 convenuta, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva accordato per detti anni scolastici la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per i soli docenti di ruolo delle scuole statali. Richiamati gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo, la ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 anche per dette annualità scolastiche di docenza a tempo determinato e di condannare l'amministrazione all'accredito sulla stessa dell'importo di euro 1.500,00, quale contributo da destinare alla formazione professionale, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c..
La ricorrente formulava altresì domanda finalizzata al riconoscimento della Retribuzione professionale docenti, argomentando come segue:
“La retribuzione professionale docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, il quale prevede che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. L'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 ha disciplinato i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio stabilendo al comma 5 che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Con riferimento alla posizione della ricorrente: “la retribuzione professionale docenti, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio, ai sensi dell'art. 87 del CCNL Scuola 29.11.2007 ammontava, sino al
3 28.02.2018, a € 164,00 mensili. L'art. 38 del CCNL Scuola del 2016/2018 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.03.2018 ammontava a € 174,50. L'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021, infine, ha statuito un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.01.2022 ammonta a € 184,50. La modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999: a. comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
b. comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, pertanto, è pari a: - € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018; - € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018 al 31.12.2021. A parte ricorrente non è stata corrisposta la retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022: A.S. 2020/2021, vari contratti di supplenza breve, dal 01.02.2021 al 28.06.2021, per un totale di 163 giorni di servizio così distribuiti:
- ottobre 2020, giorni lavorati 7, euro 5,82 (RPD giornaliera) x 7 gg. = euro 40,74;
- gennaio 2021, giorni lavorati 24, euro 5,82 (RPD giornaliera) x 24 gg. = euro 139,68;
- febbraio 2021, mese intero, euro 174,50;
- marzo 2021, mese intero, euro 174,50;
- aprile 2021: a) giorni lavorati 11, euro 5,82 (RPD giornaliera) x 11 gg. = euro 64,02; b) giorni lavorati 19, euro 5,82 (RPD giornaliera) : 24 (orario intero) = Euro 0,242 x 12 (ore spezzone) = euro 2,91 x 19 gg. = euro 55,29;
- maggio 2021, mese intero (spezzone 12 ore) = euro 87,25;
- giugno 2021, giorni lavorati 8, euro 5,82 (RPD giornaliera): 24 (orario intero) = Euro 0,242 x 12 (ore spezzone) = euro 2,91 x 8 gg. = euro 23,28. TOTALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021: EURO 759,26 A.S. 2021/2022, tre contratti di supplenza breve consecutivi, dal 04.10.2021 al 09.06.2022, per un totale di 249 giorni di servizio, così distribuiti:
- ottobre 2021, giorni lavorati 28, euro 5,82 (RPD giornaliera) x 28 gg. = euro 162,96;
- novembre 2021, mese intero, euro 174,50;
- dicembre 2021, mese intero, euro 174,50;
- gennaio 2022, mese intero, euro 184,50;
- febbraio 2022, mese intero, euro 184,50;
- marzo 2022, mese intero, euro 184,50;
- aprile 2022, mese intero, euro 184,50;
- maggio 2022, mese intero, euro 184,50;
- giugno 2022, giorni lavorati 9, euro 6,10 (RPD giornaliera) x 9 gg. = euro 54,90. TOTALE A.S. 2021/2022: EURO 1.489,36 Pertanto, il totale complessivo dovuto a titolo di Retribuzione professionale docenti per gli anni rivendicati è di euro 2.248,62.
Il si costituiva in giudizio mediante deposito di Controparte_1 memoria difensiva in data 31/01/2025, con la quale contestava il riconoscimento del beneficio economico richiesto per l'annualità scolastica 2021/2022, trattandosi di incarico di supplenza breve. Chiedeva inoltre il rigetto della domanda relativa al riconoscimento della Retribuzione professionale docenti.
4 Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Sull'attribuzione della Carta del docente: la pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
5 “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Risulta, pertanto, chiarito che il beneficio della Carta del Docente deve essere riconosciuto anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, riguardante incarichi di supplenza
6 conferiti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ovvero sino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). Considerato, altresì, che la ricorrente risulta attualmente inserita nel sistema scolastico in forza di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 2025, come da produzione in atti, compete alla stessa l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_1 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_1 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio. Va disattesa la contestazione sollevata dal con Controparte_1 riferimento all'anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui qualifica il servizio prestato dalla ricorrente come supplenza breve, in ragione della scadenza del contratto al 09/06/2022. La ricorrente, infatti, ha svolto attività lavorativa per un periodo superiore a 180 giorni, da ritenersi congruo ai fini della necessaria formazione e dell'aggiornamento professionale, cui è tenuta la docente;
pertanto, le deve essere riconosciuto il beneficio costituito dalla carta del docente. Il va, dunque, condannato a mettere a disposizione Controparte_1 della ricorrente, per la formazione relativa agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la somma complessiva di euro 1.500,00, tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione.
Sulla Retribuzione professionale del docente: può integralmente richiamarsi ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c. la decisione adottata da questo Tribunale in analoga vertenza (sentenza Tribunale di Monza nr.482 del 18.11.2022) , ove la medesima questione è stata affrontata e risolta come segue: “ 'la retribuzione professionale docenti' è un trattamento retributivo accessorio introdotto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo cui 'con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNL 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995'. Il predetto emolumento è stato riconfermato e incrementato dai successivi contratti collettivi (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007, art. 38 CCNL 19.4.2018).
7 La questione controversa riguarda l'interpretazione da dare al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, con riferimento alla menzionata voce retributiva, fa alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999". La richiamata disposizione prevede, infatti, che l'emolumento in oggetto spetta 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'; 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio', esclusivamente al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto) e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno). La ricorrente, per i servizi resi in esecuzione dei contratti di supplenza breve e saltuaria, non ha, pertanto, ricevuto detto emolumento e lamenta di essere stata illegittimamente discriminata non solo rispetto ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai docenti con altre tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato, in spregio al divieto posto dalla normativa europea e nazionale, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione. Si tratta, in effetti, di un emolumento retributivo fisso e continuativo, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione da parte del personale docente ed educativo. Come tale, detta voce retributiva rientra nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. Nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” per riservare alle docenze brevi e saltuarie un diverso trattamento, in quanto le attività d'insegnamento svolte comportano identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30 giugno. Il richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro. Sulla questione è da ultimo intervenuta la Cassazione, che, con sentenza n. 20015/2018, ha così statuito, affermando il seguente principio di diritto: 'l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio'. Quanto precede, alla luce dei principi ivi richiamati e applicati per fattispecie analoga, comporta la condanna del al pagamento in favore della ricorrente delle differenze CP_1 retributive maturate e non percepite in occasione ai servizi di lavoro prestati per i contratti a tempo determinato, anche per supplenze brevi e saltuarie, come documentati in atti, da quantificarsi sulla base del conteggio analitico contenuto nel ricorso nell'importo di complessivi euro 2.248,62, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione
8 monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, atteso il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, l. 724/1994. Le spese processuali si regolano secondo soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di 500,00 euro annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione della docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e per l'effetto condanna il
[...]
a mettere a disposizione della ricorrente, tramite il suo accredito Controparte_1 sulla “Carta elettronica”, la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 2. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del del 15.3.2001 per tutti i contratti di supplenza CP_3 breve e saltuaria di cui è causa, e per l'effetto condanna il Controparte_1
a pagare, per tale causale, in favore della ricorrente, la somma di euro 2,248,62, oltre
[...] alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3. Condanna il alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1 delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA, IVA e C.U. se dovuto e versato, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Sentenza esecutiva di diritto.
Monza, 23/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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