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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.5.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11598/2023 R.G.
Tra
, in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
Giuseppe Petrenga
Opponente
E
, rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 dall'avv. Carmela Affinita
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6510/2023
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.09.2023 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6510/2023 emesso dallo scrivente giudice, con il quale gli veniva ingiunta la somma di € 2.984,56, oltre interessi come richiesti a far data dalla scadenza delle singole fatture, oltre alle spese del procedimento monitorio.
A sostegno della pretesa monitoria la aveva dedotto il mancato pagamento dei CP_1
contributi relativi al periodo dicembre 2021, maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022, a fronte delle denunce inviate dalla società.
La società opponente deduceva l'infondatezza della pretesa, avendo, per il periodo in questione, effettuato i pagamenti alla e chiedeva pertanto di revocare il decreto Parte_2
ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni di cui in memoria, con
[...]
conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Rinviata la causa per la decisione e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate da entrambe le parti, è quindi pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente esposto in fatto, giova premettere che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente.
Pertanto l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella mera contestazione della pretesa dell'opposto, gravando su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr., fra le ultime, Cass.
12 agosto 2005, n. 16911; 24 maggio 2004, n. 9927; 10 ottobre 2003, n. 15186; 22 aprile 2003, n.
6421; 9 maggio 2002, n. 6663).
Ebbene, nel caso in esame si osserva che la ditta opponente ha eccepito la non debenza delle somme richieste dalla per aver già provveduto ad effettuare il pagamento alla Controparte_1
. CP_1 Parte_2
La opponente ha difatti eccepito che nel periodo in questione aveva espletato la propria Pt_1
attività in un cantiere nei pressi di per oltre 100 giorni e, pertanto, ha corrisposto i pagamenti Pt_2
non alla , bensì alla . Controparte_1 Parte_2
2 Al fine di provare quanto eccepito e dedotto ha depositato prova documentale dei bonifici effettuati alla . Parte_2
Ciò posto, deve rilevarsi però che la non ha in alcun modo provato lo svolgimento Pt_1 dell'attività lavorativa asseritamente espletata presso la provincia di , che, secondo la sua Pt_2
ricostruzione, giustificherebbe il pagamento effettuato.
Invero, come noto, il pagamento effettuato a soggetto terzo non estingue l'obbligazione ma, al più, ne legittima la ripetizione di quanto in buona fede corrisposto;
sicchè i bonifici effettuati nei confronti della non escludono la debenza delle somme alla Parte_2 CP_1 Controparte_1
(né estinguono il debito che la ditta ha nei confronti di quest'ultima).
L'opposizione va pertanto rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, che va quindi dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6510/2023, che dichiara esecutivo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.736,00 per compensi, oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Aversa, 16.5.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.5.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11598/2023 R.G.
Tra
, in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
Giuseppe Petrenga
Opponente
E
, rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 dall'avv. Carmela Affinita
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6510/2023
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.09.2023 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6510/2023 emesso dallo scrivente giudice, con il quale gli veniva ingiunta la somma di € 2.984,56, oltre interessi come richiesti a far data dalla scadenza delle singole fatture, oltre alle spese del procedimento monitorio.
A sostegno della pretesa monitoria la aveva dedotto il mancato pagamento dei CP_1
contributi relativi al periodo dicembre 2021, maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022, a fronte delle denunce inviate dalla società.
La società opponente deduceva l'infondatezza della pretesa, avendo, per il periodo in questione, effettuato i pagamenti alla e chiedeva pertanto di revocare il decreto Parte_2
ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni di cui in memoria, con
[...]
conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Rinviata la causa per la decisione e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate da entrambe le parti, è quindi pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente esposto in fatto, giova premettere che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente.
Pertanto l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella mera contestazione della pretesa dell'opposto, gravando su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr., fra le ultime, Cass.
12 agosto 2005, n. 16911; 24 maggio 2004, n. 9927; 10 ottobre 2003, n. 15186; 22 aprile 2003, n.
6421; 9 maggio 2002, n. 6663).
Ebbene, nel caso in esame si osserva che la ditta opponente ha eccepito la non debenza delle somme richieste dalla per aver già provveduto ad effettuare il pagamento alla Controparte_1
. CP_1 Parte_2
La opponente ha difatti eccepito che nel periodo in questione aveva espletato la propria Pt_1
attività in un cantiere nei pressi di per oltre 100 giorni e, pertanto, ha corrisposto i pagamenti Pt_2
non alla , bensì alla . Controparte_1 Parte_2
2 Al fine di provare quanto eccepito e dedotto ha depositato prova documentale dei bonifici effettuati alla . Parte_2
Ciò posto, deve rilevarsi però che la non ha in alcun modo provato lo svolgimento Pt_1 dell'attività lavorativa asseritamente espletata presso la provincia di , che, secondo la sua Pt_2
ricostruzione, giustificherebbe il pagamento effettuato.
Invero, come noto, il pagamento effettuato a soggetto terzo non estingue l'obbligazione ma, al più, ne legittima la ripetizione di quanto in buona fede corrisposto;
sicchè i bonifici effettuati nei confronti della non escludono la debenza delle somme alla Parte_2 CP_1 Controparte_1
(né estinguono il debito che la ditta ha nei confronti di quest'ultima).
L'opposizione va pertanto rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, che va quindi dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e valore della causa e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6510/2023, che dichiara esecutivo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.736,00 per compensi, oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Aversa, 16.5.2025.
Si comunichi
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Federica Izzo
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