TRIB
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19184 /2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 19184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma
1, c.p.c. a cartella esattoriale, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Parte_1 C.F._1
Piccolo (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti; C.F._2
- opponente -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Francesca Chiariello (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._3 procura in atti;
- opposta -
NONCHÉ
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ope legis in Napoli alla via Armando Diaz n. 11;
- altro opposto -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 19.11.2024 la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC del 28.07.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120210060248900000 notificata dall
[...]
, ruolo n. 2021/005588, emesso da in nome e Controparte_1 Controparte_3
1 per conto del – Tribunale di Torre Annunziata-Ufficio Recupero Controparte_2 CP_4 afferente a “Spese processuali” risalenti all'anno 2014, ricondotte a “Decreto emesso in data:
04/06/2014. Ufficio Recupero Crediti – Riferimento Partita di Credito num: 000453/2021”, per l'importo complessivo di € 898,72.
In via preliminare, l'opponente ha dichiarato di aver provveduto al preventivo invio di un'istanza di sgravio e di una richiesta di informazioni agli Uffici competenti, senza riscontro.
Ciò posto, l'istante ha chiesto accertarsi l'infondatezza del credito eccependo: 1) la nullità del ruolo esattoriale per carenza di motivazione e del requisito della specificità, in violazione degli artt. 7 dello Statuto del contribuente e 3 della L. 241/1990, stante l'impossibilità di individuare il presunto debito e comprendere il calcolo degli interessi;
2) l'inesistenza giuridica della cartella esattoriale per carenza di potere del responsabile del procedimento;
3) l'intervenuta decadenza per violazione dei termini di notifica ex art. 25 del D.P.R. 602/1973; 4) l'infondatezza del credito per avvenuto pagamento delle spese processuali al difensore d'ufficio, Avv. Gaetano Buondonno, nel procedimento R.G.N. 7455/2006, a mezzo pignoramento dello stipendio. Dunque, ha concluso – previa sospensione dell'esecutività – per l'annullamento della cartella e del ruolo esattoriale opposti, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione.
Si è costituita l , la quale ha impugnato e contestato Controparte_1
l'avversa domanda, evidenziando che le doglianze afferenti alla natura del credito e alla formazione del ruolo esattoriale sono di pertinenza esclusiva dell'ente impositore;
inoltre, ha rilevato l'infondatezza delle eccezioni relative ai vizi della cartella di pagamento, in quanto redatta in conformità alla normativa vigente, e quelle di prescrizione e decadenza, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di accertare e dichiarare la propria mancanza di responsabilità con ogni conseguenza in ordine alle spese.
Si è costituito il chiedendo dichiararsi, in via pregiudiziale di rito, Controparte_2
l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, trattandosi di un credito pari ad € 898,72, con vittoria di spese.
Con il deposito di note scritte in sostituzione della prima udienza del 28.11.2023, l'
[...]
si è riportato alle proprie difese ed istanze ed ha eccepito – tra l'altro – Controparte_5
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Torre Annunziata;
di contro, l'opponente ha dedotto la tardività e l'infondatezza di tale ultima eccezione, stante l'applicazione della regola del foro erariale ex art. 25 c.p.c., ed ha eccepito – in via preliminare ed assorbente – la sopravvenuta estinzione del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 540,
2 della L. 228/2012, essendo decorso inutilmente il termine di 220 giorni dall'istanza di sospensione
(inviata in data 11.07.2022).
Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 19.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede di deposito delle memorie conclusionali l'opponente ha reiterato le proprie istanze ed eccezioni, chiedendo il totale accoglimento dell'opposizione ovvero, in subordine, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere in ragione della sopravvenuta estinzione ex lege del credito vantato;
il tutto con vittoria di spese.
*******
1. In primo luogo, occorre qualificare l'opposizione spiegata in prima grado.
La stessa ha ad oggetto l'an del credito azionato (art. 615 c. 1 c.p.c.) in relazione alla deduzione di avvenuto pagamento (totale e parziale) delle somme portate nella cartella azionata, nonchè la decadenza dal diritto a portare ad esecuzione le somme indicate nella cartella stessa.
Di contro, rientrano nella previsione di cui all'art. 617 c. 1 c.p.c., le doglianze attinenti al contenuto ed alla regolarità della suddetta cartella.
2. Quanto detto, comporta che debba essere tenuta ferma la competenza del giudice adito sia in relazione al territorio (data la difesa in giudizio ad opera dell'Avvocatura di Stato) che per materia, in quanto l'opposizione spiegata contiene anche deduzioni rientranti nella competenza per materia inderogabile del Tribunale.
Infatti, la norma dell'art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell'art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa allorché siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate.» (così Cass. 1722/2017; Cass. n. 16355 del 2010; nello stesso senso: Cass. (ord.) n. 9988 del
2011; (ord.) n. 17843 de 2014; (ord.) n. 22782 del 2015)
§ 2. Posto ciò, per quanto concerne i vizi di notifica e quelli afferenti alla regolarità formale della cartella esattoriale, pur rientrando nell'ambito di applicazione della previsione di cui all'art. 3 617, comma 1, c.p.c. – con radicamento della competenza per materia in capo al Tribunale
Ordinario, quale giudice competente per l'esecuzione, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 617, comma 1 e 480, comma 3, c.p.c. – tali doglianze non possono formare oggetto di esame in quanto tardivamente proposte.
La cartella di pagamento n. 07120210060248900000 risulta pacificamente notificata a Parte_1
in data 28.06.2022 a fronte di un atto di citazione in opposizione notificato alle
[...] controparti a mezzo PEC del 28.07.2022, ossia ben oltre il termine decadenziale di 20 gg. previsto per legge.
Di talchè non possono essere esaminate neanche le altre deduzioni aventi ad oggetto l'irregolarità della cartella esattoriale (erronea indicazione e legittimazione del responsabile del procedimento, nonché eventuali carenze contenutistiche della cartella esattoriale).
§ 3. Per quanto concerne le ulteriori doglianze, si rileva quanto segue.
Nessuna valutazione va effettuata in relazione alla decadenza prevista dall'art. 25 del DPR.
1973 n. 602 c.p.c., poiché i termini ivi previsti si applicano, per espressa previsione legislativa, esclusivamente ai crediti derivanti da imposte dirette ed indirette, ipotesi ovviamente esclusa nel caso in esame.
Per quanto attiene infine al merito della pretesa, parte opponente afferma di aver pagato
(almeno in parte) le somme portate dalla cartella, direttamente a favore del difensore d'ufficio,
Avv. Gaetano Buondonno, nel procedimento R.G.N. 7455/2006
Invero dagli atti depositati, risulta che, con il procedimento esecutivo suddetto, sia stata assegnata la somma derivante dalla condanna (di € 2000,00, oltre interessi) emessa dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata del 7.02.2014 contro l'opponente ed a favore del difensore d'ufficio nel giudizio Penale N. 7455/2006 (sez. distaccata di Torre del Greco).
Al contrario, la cartella opposta fa riferimento alle spese di giustizia, dovute al Ministero di
Giustizia per € 884,00 (oltre maggiorazioni) .
Di conseguenza, al di là dell'origine unica o meno del credito, sicuramente l'assegnazione della somma nella procedura esecutiva non può costituire la prova del pagamento della somma indicata nella cartella opposta.
§ 4 L'opposizione va pertanto rigetta in toto.
Le spese seguono la soccombenza, ma vanno liquidate in considerazione della semplicità dell'oggetto del giudizio , delle scarne difese svolte e dell'inesistenza di una fase istruttoria.
PQM
4 Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Rigetta in toto l'opposizione;
2. Condanna parte opponente alla refusione delle spese di giudizio nei Parte_1 confronti di e del che liquida Controparte_1 Controparte_2 complessivamente, per ciascuna di dette parti, in € 350,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
Così deciso in Napoli, lì 8.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 19184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, comma
1, c.p.c. a cartella esattoriale, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Parte_1 C.F._1
Piccolo (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti; C.F._2
- opponente -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Francesca Chiariello (cf. , presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._3 procura in atti;
- opposta -
NONCHÉ
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ope legis in Napoli alla via Armando Diaz n. 11;
- altro opposto -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 19.11.2024 la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC del 28.07.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120210060248900000 notificata dall
[...]
, ruolo n. 2021/005588, emesso da in nome e Controparte_1 Controparte_3
1 per conto del – Tribunale di Torre Annunziata-Ufficio Recupero Controparte_2 CP_4 afferente a “Spese processuali” risalenti all'anno 2014, ricondotte a “Decreto emesso in data:
04/06/2014. Ufficio Recupero Crediti – Riferimento Partita di Credito num: 000453/2021”, per l'importo complessivo di € 898,72.
In via preliminare, l'opponente ha dichiarato di aver provveduto al preventivo invio di un'istanza di sgravio e di una richiesta di informazioni agli Uffici competenti, senza riscontro.
Ciò posto, l'istante ha chiesto accertarsi l'infondatezza del credito eccependo: 1) la nullità del ruolo esattoriale per carenza di motivazione e del requisito della specificità, in violazione degli artt. 7 dello Statuto del contribuente e 3 della L. 241/1990, stante l'impossibilità di individuare il presunto debito e comprendere il calcolo degli interessi;
2) l'inesistenza giuridica della cartella esattoriale per carenza di potere del responsabile del procedimento;
3) l'intervenuta decadenza per violazione dei termini di notifica ex art. 25 del D.P.R. 602/1973; 4) l'infondatezza del credito per avvenuto pagamento delle spese processuali al difensore d'ufficio, Avv. Gaetano Buondonno, nel procedimento R.G.N. 7455/2006, a mezzo pignoramento dello stipendio. Dunque, ha concluso – previa sospensione dell'esecutività – per l'annullamento della cartella e del ruolo esattoriale opposti, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione.
Si è costituita l , la quale ha impugnato e contestato Controparte_1
l'avversa domanda, evidenziando che le doglianze afferenti alla natura del credito e alla formazione del ruolo esattoriale sono di pertinenza esclusiva dell'ente impositore;
inoltre, ha rilevato l'infondatezza delle eccezioni relative ai vizi della cartella di pagamento, in quanto redatta in conformità alla normativa vigente, e quelle di prescrizione e decadenza, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di accertare e dichiarare la propria mancanza di responsabilità con ogni conseguenza in ordine alle spese.
Si è costituito il chiedendo dichiararsi, in via pregiudiziale di rito, Controparte_2
l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, trattandosi di un credito pari ad € 898,72, con vittoria di spese.
Con il deposito di note scritte in sostituzione della prima udienza del 28.11.2023, l'
[...]
si è riportato alle proprie difese ed istanze ed ha eccepito – tra l'altro – Controparte_5
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Torre Annunziata;
di contro, l'opponente ha dedotto la tardività e l'infondatezza di tale ultima eccezione, stante l'applicazione della regola del foro erariale ex art. 25 c.p.c., ed ha eccepito – in via preliminare ed assorbente – la sopravvenuta estinzione del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 540,
2 della L. 228/2012, essendo decorso inutilmente il termine di 220 giorni dall'istanza di sospensione
(inviata in data 11.07.2022).
Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 19.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede di deposito delle memorie conclusionali l'opponente ha reiterato le proprie istanze ed eccezioni, chiedendo il totale accoglimento dell'opposizione ovvero, in subordine, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere in ragione della sopravvenuta estinzione ex lege del credito vantato;
il tutto con vittoria di spese.
*******
1. In primo luogo, occorre qualificare l'opposizione spiegata in prima grado.
La stessa ha ad oggetto l'an del credito azionato (art. 615 c. 1 c.p.c.) in relazione alla deduzione di avvenuto pagamento (totale e parziale) delle somme portate nella cartella azionata, nonchè la decadenza dal diritto a portare ad esecuzione le somme indicate nella cartella stessa.
Di contro, rientrano nella previsione di cui all'art. 617 c. 1 c.p.c., le doglianze attinenti al contenuto ed alla regolarità della suddetta cartella.
2. Quanto detto, comporta che debba essere tenuta ferma la competenza del giudice adito sia in relazione al territorio (data la difesa in giudizio ad opera dell'Avvocatura di Stato) che per materia, in quanto l'opposizione spiegata contiene anche deduzioni rientranti nella competenza per materia inderogabile del Tribunale.
Infatti, la norma dell'art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell'art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa allorché siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate.» (così Cass. 1722/2017; Cass. n. 16355 del 2010; nello stesso senso: Cass. (ord.) n. 9988 del
2011; (ord.) n. 17843 de 2014; (ord.) n. 22782 del 2015)
§ 2. Posto ciò, per quanto concerne i vizi di notifica e quelli afferenti alla regolarità formale della cartella esattoriale, pur rientrando nell'ambito di applicazione della previsione di cui all'art. 3 617, comma 1, c.p.c. – con radicamento della competenza per materia in capo al Tribunale
Ordinario, quale giudice competente per l'esecuzione, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 617, comma 1 e 480, comma 3, c.p.c. – tali doglianze non possono formare oggetto di esame in quanto tardivamente proposte.
La cartella di pagamento n. 07120210060248900000 risulta pacificamente notificata a Parte_1
in data 28.06.2022 a fronte di un atto di citazione in opposizione notificato alle
[...] controparti a mezzo PEC del 28.07.2022, ossia ben oltre il termine decadenziale di 20 gg. previsto per legge.
Di talchè non possono essere esaminate neanche le altre deduzioni aventi ad oggetto l'irregolarità della cartella esattoriale (erronea indicazione e legittimazione del responsabile del procedimento, nonché eventuali carenze contenutistiche della cartella esattoriale).
§ 3. Per quanto concerne le ulteriori doglianze, si rileva quanto segue.
Nessuna valutazione va effettuata in relazione alla decadenza prevista dall'art. 25 del DPR.
1973 n. 602 c.p.c., poiché i termini ivi previsti si applicano, per espressa previsione legislativa, esclusivamente ai crediti derivanti da imposte dirette ed indirette, ipotesi ovviamente esclusa nel caso in esame.
Per quanto attiene infine al merito della pretesa, parte opponente afferma di aver pagato
(almeno in parte) le somme portate dalla cartella, direttamente a favore del difensore d'ufficio,
Avv. Gaetano Buondonno, nel procedimento R.G.N. 7455/2006
Invero dagli atti depositati, risulta che, con il procedimento esecutivo suddetto, sia stata assegnata la somma derivante dalla condanna (di € 2000,00, oltre interessi) emessa dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata del 7.02.2014 contro l'opponente ed a favore del difensore d'ufficio nel giudizio Penale N. 7455/2006 (sez. distaccata di Torre del Greco).
Al contrario, la cartella opposta fa riferimento alle spese di giustizia, dovute al Ministero di
Giustizia per € 884,00 (oltre maggiorazioni) .
Di conseguenza, al di là dell'origine unica o meno del credito, sicuramente l'assegnazione della somma nella procedura esecutiva non può costituire la prova del pagamento della somma indicata nella cartella opposta.
§ 4 L'opposizione va pertanto rigetta in toto.
Le spese seguono la soccombenza, ma vanno liquidate in considerazione della semplicità dell'oggetto del giudizio , delle scarne difese svolte e dell'inesistenza di una fase istruttoria.
PQM
4 Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Rigetta in toto l'opposizione;
2. Condanna parte opponente alla refusione delle spese di giudizio nei Parte_1 confronti di e del che liquida Controparte_1 Controparte_2 complessivamente, per ciascuna di dette parti, in € 350,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
Così deciso in Napoli, lì 8.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
5