Articolo 19 della Legge 13 giugno 2025, n. 89
Articolo 18Articolo 20
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25 giugno 2025
Art. 19.

Danni di cui lo Stato e' chiamato a rispondere
in forza di convenzioni internazionali

1. Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero, sulla base della responsabilita' internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426 , o di altre norme internazionali, esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.
2. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonche' agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, l'azione di rivalsa di cui al comma 1 e' esercitata fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.
Note all'art. 19:
- Per i riferimenti alla legge 5 maggio 1976, n. 426 , si veda nelle note all'articolo 2.
Entrata in vigore il 25 giugno 2025