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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/07/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.2944/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 9.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nel procedimento iscritto al n. 2944 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (30.8.1960 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.
Augusto Romeo), l in persona del l.r.p.t. (domiciliata Controparte_1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura a margine della memoria difensiva dall'avv.
Teresa Calfa) unitamente all' in Controparte_2
persona del l.r.p.t., (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera
1 regolarità formale degli atti di cui si discute - è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo della stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio esplicate il pagamento del carico contributivo portato dall' intimazione di pagamento n. 09420219001144456000, notificatagli in data 21.6.2022, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420120001496709000 (dedotto come notificato il 19.6.2012 per l'importo di € 1.672,03 e relativo a contributi (DM 10) anni 2011- 2012); CP_2
39420120002126475000 (dedotto come notificato il 26.9.2012 per l'importo di €676,71 e relativo a contributi I.N.P.S. (DM 10) anno 2012); 39420120002413967000 (dedotto come notificato il 8.10.2012 per l'importo di €1.340,96 e relativo a contributi I.N.P.S. (DM 10) anno
2012); 39420120002918490000 (dedotto come notificato il 29.11.2012 per l'importo di €
1.331,32 e relativo a contributi I.N.P.S. (DM 10) anno 2012); 39420120003653291000
(dedotto come notificato in data 11.1.2013 per l'importo di € 868,37 e relativo a contributi
I.N.P.S. (DM 10) anno 2012); 39420130001588169000 (dedotto come notificato il 24.4.2013 per l'importo di € 1.959,08 e relativo a contributi I.N.P.S. (DM 10) anni 2012- 2013);
39420130003432506000 (dedotto come notificato il 3.2.2014 per l'importo di € 1.697,59 e relativo a contributi I.N.P.S. (DM 10) anni 2012 e 2014); 39420140004635320000 (dedotto come notificato il 12.2.2015 per l'importo di € 8.451,63 e relativo a contributi I.N.P.S. (DM
10) per gli anni 2013- 2014); 39420150000140062000 (dedotto come notificato il 22.7.2015 per l'importo di € 3.414,01 e relativo a contributi I.N.P.S. (DM 10) anni 2014 e 2015);
39420150000352346000 (dedotto come notificato il 10.8.2015 per l'importo di € 690,64 e relativo a contributi I.N.P.S. (DM 10) anno 2015); 39420150002829075000 (dedotto come notificato il 20.10.2015 per l'importo di € 683,32 e relativo a contributi I.N.P.S. (DM 10) anno
2015): il tutto, per un importo complessivo pari ad € 22.785,76.
Costituendosi in giudizio, tanto l' che l' hanno CP_2 Controparte_1 contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un
2 litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420219001144456000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale in merito al carico contributivo oggetto di causa, che lo stesso debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
Gli avvisi di addebito nn. 39420120001496709000; 39420120002126475000;
39420120002413967000; 39420120002918490000; 39420120003653291000;
39420130001588169000; 39420130003432506000; 39420140004635320000;
39420150000140062000; 39420150000352346000; 39420150002829075000 risultano documentalmente notificati rispettivamente in data 19.6.2012, 26.9.2012, 8.10.2012,
29.11.2012, 11.1.2013, 24.4.2013, 3.2.2014, 12.2.2015, 22.7.2015, 10.8.2015, 20.10.2015 (cfr. fascicolo di parte . CP_2
L' non ha fornito prova alcuna della valida notifica di atti Controparte_1
interruttivi idonei a impedire il maturarsi della prescrizione (quinquennale e non decennale:
Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute.
Alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219001144456000 (21.6.2022), oggetto di causa, la prescrizione quinquennale era dunque già venuta a maturarsi.
Il ricorso va quindi accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito nn. Parte_1
39420120001496709000; 39420120002126475000; 39420120002413967000;
39420120002918490000; 39420120003653291000; 39420130001588169000;
39420130003432506000; 39420140004635320000; 39420150000140062000;
39420150000352346000; 39420150002829075000 con conseguente annullamento in parte qua dell'intimazione di pagamento n. 09420219001144456000 oggetto di causa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 sul minimo per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000,00).
3 Le stesse vanno quindi poste a carico dell' e dell in CP_2 Controparte_1
solido tra loro, nella rispettiva qualità di titolare del carico contributivo oggetto di causa e di soggetto cui è materialmente imputabile la prescrizione dello stesso appena sopra rilevata: il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Augusto Romeo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei Parte_1 confronti dell' in persona del l.r.p.t. e dell' Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t, ogni altra istanza ed eccezione Controparte_2
disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il ricorrente non tenuto al Parte_1
pagamento del carico contributivo portato dagli avvisi di addebito nn.
39420120001496709000; 39420120002126475000; 39420120002413967000;
39420120002918490000; 39420120003653291000; 39420130001588169000;
39420130003432506000; 39420140004635320000; 39420150000140062000;
39420150000352346000; 39420150002829075000 annullando in parte qua l'intimazione di pagamento n. 09420219001144456000;
- pone a carico dell' e dell' , in solido tra loro e CP_2 Controparte_1
ciascuno secondo il proprio titolo, l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Augusto Romeo quale procuratore anticipatario di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 9.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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