Sentenza 1 settembre 2023
Improcedibile
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03085/2026REG.PROV.COLL.
N. 02583/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2583 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Comune di Casola di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione Settima, n. 4951 del 1° settembre 2023, resa inter partes , concernente la demolizione di opere realizzate senza titolo abilitativo e ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casola di Napoli;
Vista la nota dell’11 aprile 2026, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 aprile 2026 il consigliere NN BB e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto dell’avvocato Erik Furno;
Viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso iscritto al NRG 3478/2019, proposto dinanzi al T.a.r. Campania, i signori -OMISSIS- hanno impugnato l’ordinanza del 3 maggio 2019, n. -OMISSIS-, notificata in data 16 maggio 2019, con la quale il Comune di Casola di Napoli aveva ingiunto la demolizione delle opere e manufatti realizzati alla via -OMISSIS-, n. 33 bis , in assenza di titolo abitativo e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 380 del 2001.
2. I ricorrenti hanno impugnato il suddetto provvedimento deducendo i seguenti quattro motivi di ricorso:
i) con il primo motivo hanno dedotto la violazione delle regole del giusto processo e, in particolare, del principio del “ ne bis in idem ” alla luce della coincidenza tra le opere di cui anche la Procura Generale della Repubblica ha ordinato la demolizione, ai sensi dell’art. 665 c.p.p., con atto del 4 febbraio 2015 (RE.S.A. n. 44/2014), e quelle oggetto dell’ordinanza di demolizione;
ii) con il secondo motivo hanno dedotto l’estraneità dei ricorrenti rispetto agli abusi accertati dall’ordinanza di demolizione impugnata;
iii) con il terzo motivo hanno dedotto la carenza di motivazione del provvedimento, anche in relazione alla mancanza di un prevalente, specifico e pregnante interesse pubblico alla demolizione, a fronte di opere realizzate da lungo tempo;
iv) con il quarto motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 e la violazione del principio del giusto procedimento.
3. Il T.a.r. competente, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
4. Avverso tale pronuncia sono insorti i medesimi ricorrenti, con atto di appello notificato in data 1° marzo 2024 e depositato in data 27 marzo 2024, a mezzo del quale hanno chiesto, in via istruttoria, il deposito da parte dell’Amministrazione competente di tutti gli atti relativi al procedimento di interesse e, in mancanza, l’acquisizione degli stessi nei termini e nei modi opportuni, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 104 del 2010 e, in conseguenza, l’annullamento della sentenza n. 4919 del 2023.
5. In particolare hanno articolato un unico motivo di gravame così rubricato: “ Error in iudicando in relazione alla ritenuta inapplicabilità alla fattispecie del principio del "ne bis in idem". Violazione (o erronea applicazione) dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/01. Eccesso di potere giurisdizionale .”
5.1. Parte appellante lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nel disattendere la censura di violazione del principio del “ ne bis in idem ”. Sul punto, richiama la sentenza del 4 marzo 2014, con la quale la Corte EDU ha affermato che il sistema del cd. doppio binario, basato sulla configurabilità di una forma cumulativa del reato e dell’illecito amministrativo per i medesimi fatti, viola il principio del “ ne bis in idem ”. Per tale ragione, ritiene che dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di illeciti amministrativi e di sanzioni formalmente amministrative e sostanzialmente penali il responsabile dell’U.T.C. non abbia tenuto conto, sebbene dagli anni settanta la Corte EDU abbia ripetutamente affermato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in base al quale la reale natura delle misure sanzionatorie previste negli ordinamenti nazionali viene apprezzata alla luce delle concrete peculiarità e conseguenze e non in forza della qualificazione giuridica ad esse riconosciute. Tanto premesso, l’appellante ritiene che, in materia edilizia, la sanzione irrogata dall’Amministrazione competente presenti tutti i connotati per essere qualificata come sostanzialmente penale, risultando ancor più grave di quella applicata dal giudice ai sensi dell’art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 389/01, giacché, nel mentre quest'ultima comporta in sede esecutiva la sola “ distruzione fisica ” della “ res abusiva ”, quella comunale, laddove il contravventore non vi ottemperi nel termine assegnato per la spontanea esecuzione, comporta addirittura l’acquisizione al patrimonio dell’ente non solo dell’immobile realizzato senza titolo, ma anche della relativa area di sedime e di quella accessoria c.d. di “ pertinenza urbanistica ”. In secondo luogo, l’appellante lamenta che la sentenza è illegittima anche nella parte in cui il T.a.r. non ha attribuito il giusto rilievo alla dedotta estraneità degli appellanti rispetto agli abusi accertati con l’impugnata ordinanza di demolizione, adottata in violazione degli artt. 6 e 7 CEDU. Infatti, gli odierni appellanti non sono stati parti né del processo penale né del procedimento sanzionatorio svoltosi solo avverso il sig. -OMISSIS-, in qualità di dante causa degli appellanti, ritenuto dal giudice penale l’unico responsabile degli abusi. In terzo luogo, l’appellante lamenta che l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune sarebbe, oltretutto, sprovvista di adeguata motivazione e sproporzionata rispetto agli abusi accertati. In particolare, la denunciata sproporzione sarebbe ravvisabile nel fatto che la sanzione sia intervenuta per opere di non rilevante entità, di natura pertinenziale e conformi alla normativa urbanistica vigente e costituenti meri abusi formali. Infine, l’appellante lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. Sul punto, ribadisce che, trattandosi di fatti tutt’altro che pacifici ed incontestati, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dovevano essere assicurate alla appellante le garanzie partecipative ex art. 7, Legge n. 241 del 1990. La necessità della comunicazione trova la sua giustificazione nel diritto riconosciuto all'interessato di presentare memorie e documenti per illustrare tutte le circostanze ritenute rilevanti, ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, su quanto è pertinente all'oggetto del procedimento e nell'obbligo dell'amministrazione di valutare gli elementi offerti. La giurisprudenza ha chiarito che il legislatore non ha previsto alcuna eccezione circa la portata della disposizione riguardante l'avvio, non rilevando la natura del provvedimento finale e cioè se sia espressione di una discrezionalità amministrativa ovvero abbia natura vincolata per il carattere tecnico-discrezionale del potere esercitato.
5. Il Comune di Casola di Napoli si è costituito in giudizio in data 9 aprile 2024, ritenendo che il ricorso in appello debba essere rigettato in quanto inammissibile, improponibile e, nel merito, infondato.
6. In data 13 marzo 2026 parte appellata ha depositato memoria al fine di argomentatamente insistere per il rigetto dell’avverso gravame.
7. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. In data 14 aprile 2026 parte appellante ha formalmente dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame-
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 15 aprile 2026, è stata trattenuta in decisione.
10. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
11. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2583 del 2024), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
BI ON, Presidente
NN BB, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
NN Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN BB | BI ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.