Articolo 19 della Legge 1 gennaio 1886, n. 3620
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 gennaio 1886
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Versione
19 gennaio 1957
Art. 19.

Nell'applicazione delle pene stabilite dalla presente legge, si seguiranno altresi' le norme indicate dai detti Codici sul passaggio da una ad altra pena, sulle cause che escludono o diminuiscono l'imputazione, sul tentativo, sul concorso di piu' persone ad uno stesso reato e sulla prescrizione.

((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
Entrata in vigore il 19 gennaio 1957