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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/05/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 678 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 tra
domiciliato in Molfetta presso lo studio dell'avv. Parte_1
Corrado Petruzzella che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado ---------------------------------- appellante
e elettivamente domiciliata in Controparte_1
Bari presso l'avv. G. Vincenti e rappresentata in giudizio dall'avv. Massimo D'Arcangelo, giusta procura generale alle liti del 16/10/2007 autenticata nelle firme dal notaio di Roma (Rep. n. 151139/Racc. n. 32926) - Per_1
---------------------------------------------------------------------------------appellata
Conclusioni: all'udienza cartolare del 14/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 638/2020 emessa il 10/04/2020, il Tribunale di Trani ha Contr rigettato le domande proposte nei confronti di a mezzo delle quali aveva chiesto accertarsi la nullità/annullabilità di tre Parte_1 contratti di investimento in quote del Fondo Immobiliare “Dinamico” conclusi tra il 2006 ed il 2007 per il tramite della banca convenuta e condannarsi quest'ultima al risarcimento del danno.
pagina 1 di 9 Con citazione notificata il 17/06/2020, ha proposto tempestivo appello avverso tale sentenza il chiedendo, in riforma della stessa, Pt_1
l'accoglimento delle proprie domande, con vittoria di spese del doppio grado.
Contr Si è costituita in che ha insistito per il rigetto del gravame, con vittoria di spese del presente grado.
Con sentenza non definitiva emessa il 2/07/2024, l'appello è stato accolto per quanto di ragione e la causa rimessa sul ruolo con separata ordinanza ai fini dell'espletamento di una ctu tesa alla quantificazione del danno da violazione della disciplina sul conflitto di interessi tra emittente e collocatore.
All'esito, invitate le parti a precisare le conclusioni, all'udienza cartolare del
14/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Dopo la pronuncia non definitiva emessa da questa Corte il 2/07/2024, con cui, rigettato il primo motivo di appello (attinente al preteso difetto di Contr legittimazione passiva di ed accolto il secondo, è stata affermata, in Contr riforma della pronuncia di primo grado, la responsabilità di per violazione della disciplina in tema di conflitto di interessi tra soggetto emittente i titoli e soggetto collocatore, la causa viene oggi per la decisione sulla sola quantificazione del danno liquidabile.
Prima di entrare nel merito di tale questione, va innanzitutto rigettata, per la sua palese infondatezza, l'eccezione di nullità della ctu sollevata dall'appellante nelle note scritte depositate l'11/02/2025 (prima difesa utile successiva al deposito della consulenza).
L'appellante eccepisce che l'inizio delle operazioni peritali non sarebbe mai stato comunicato al proprio difensore, ma solo al proprio ctp, in violazione degli artt. 194, co. 2 c.p.c. e 90, co. 1 disp. att. c.p.c.
L'eccezione va respinta.
La lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata ex ante ed in via preventiva dal legislatore, alla quale consegue la nullità insanabile della ctu, è solo quella che derivi dall'espletamento dell'attività dell'ausiliario senza pagina 2 di 9 alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata totalmente ogni comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali (cfr. Cass. 2020/n. 26304;
Cass. 2021/n. 27773).
Si osserva, in particolare, che, “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti” (sic Cass. 2020/n. 3047; conf. Cass. 2016/n. 14532).
Nella fattispecie, risulta dagli atti che, dopo il rinvio del primo incontro fissato per il 4/10/2024 (ove, presenti i ctp di entrambe le parti, il ctu si è limitato solo a dare lettura dei quesiti formulati dal giudice, ad elencare i documenti rinvenuti in atti e a promuovere un tentativo di conciliazione poi fallito), sia il che il proprio difensore, avv. C. Petruzzella, hanno Pt_1 regolarmente partecipato, come risulta dal relativo verbale, alla riunione del 31/10/2024, che rappresenta l'unico momento in cui le parti, i rispettivi tecnici ed il ctu hanno effettivamente discusso delle questioni controverse.
Non può quindi l'appellante sostenere in alcun modo di esser stato privato del proprio diritto ad esercitare il contraddittorio nella fase prodromica alla redazione dell'elaborato peritale, avendo partecipato personalmente e col proprio difensore all'anzidetto incontro, all'esito del quale il ctu ha proceduto direttamente alla predisposizione della bozza peritale (avverso la quale la difesa appellante ha poi ritualmente formulato le proprie osservazioni).
Non sussiste quindi alcun pregiudizio al diritto di difesa, che non è stato né allegato, né provato da parte appellante.
Nel merito, va osservato che, con la pronuncia non definitiva, questa Corte ha già ritenuto sussistente un danno risarcibile, ravvisando in re ipsa il nesso Contr di causalità tra il dedotto danno e la condotta dell'intermediaria
(società controllante la società di gestione del fondo BNL Fondi Immobiliari
SGR, poi divenuta ). Controparte_3
pagina 3 di 9 Richiamando i principi espressi da Cass. 2021/n. 20251 (secondo cui “in tema di intermediazione finanziaria, l'art. 23, comma 3, Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, nel testo applicabile ratione temporis, non ha abdicato al principio <disclose or abstain>>, posto alla base della previgente disciplina del conflitto di interesse, risultante dall'art. 27 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, poiché le nuove disposizioni, pur essendo finalizzate a prevenire le situazioni di conflitto, prevedono che, ove queste ultime comunque si presentino, l'intermediario sia tenuto ad informare chiaramente il cliente prima di agire per suo conto, mettendolo nella condizione di assumere decisioni consapevoli, che non possono non essere espressione di un assenso, anche solo tacito, all'esecuzione dell'operazione in conflitto), questa Corte ha infatti ritenuto che l'operazione posta in essere dall'intermediario in una situazione di conflitto di interessi del quale egli non abbia previamente informato l'investitore e rispetto al compimento del quale, sia pure nella vista forma del consenso tacito, egli non sia stato perciò autorizzato, è fonte di indubbia responsabilità dell'intermediario qualora si riveli pregiudizievole per il cliente, dato che solo l'adesione ad essa dell'investitore recide il nesso di causalità altrimenti sussistente tra la violazione dello specifico obbligo informativo a cui è tenuto l'intermediario nel dar corso ad un'operazione in conflitto di interessi e il danno che ne patisce l'investitore.
In difetto di informazione e di successiva autorizzazione del cliente, il divieto legale a carico dell'intermediario di compiere l'operazione in presenza di un interesse in conflitto opera, dunque, sul semplice presupposto della presenza dell'interesse in conflitto ed indipendentemente dall'incidenza dell'interesse sulla condotta dell'intermediario o sui termini dell'operazione, cioè sul risultato di tale condotta.
In altri termini, deve attribuirsi rilievo, per individuare l'esistenza di un danno risarcibile ed il nesso causale tra detto danno e l'illegittimo comportamento dell'intermediario, alle sole conseguenze della mancata astensione dell'intermediario medesimo dal compiere un'operazione non consentita e non già alle conseguenze derivanti dalle modalità con cui l'operazione è stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario (sic Cass. SS.UU: 2007/n. 26724; Cass.
2018/n. 3658).
Non vi era quindi necessità che l'appellante provasse l'esistenza del danno: il danno occorso è da considerarsi in re ipsa, giacchè il pregiudizio discende dalla mera inosservanza dell'obbligo di astensione (cfr. sul punto Cass.
2021/n. 10393).
pagina 4 di 9 Detto danno è rappresentato dall'intero ammontare della perdita subìta dall'investitore, che non si sarebbe prodotta se l'intermediario, conformandosi al dettato normativo, si fosse astenuto dal procedere all'investimento.
Ciò precisato, l'unico punto controverso da esaminare nell'odierna sede è circoscritto perciò al quantum risarcitorio, che, nella fattispecie, deve individuarsi nella differenza tra quanto investito e quanto riscosso.
La ctu espletata ha infatti permesso di accertare che il ha investito Pt_1 nel fondo complessivi € 42.526,08; che il valore delle 155 quote acquistate nel 2006-2007 ad un prezzo unitario pari rispettivamente ad € 269,72, € 274,27 ed € 279,18 ha subìto un netto e progressivo deprezzamento dal
31/12/2011 in poi, sino a giungere a un valore unitario finale di liquidazione di soli € 4,72; che il Fondo Immobiliare Dinamico è stato posto in liquidazione per scadenza della sua durata con decorrenza dal 31/12/2020, poi prorogata di tre anni per completare lo smobilizzo degli investimenti;
che non è perciò possibile determinare la differenza tra il capitale investito e il valore attuale delle quote, posto che il predetto fondo risulta ormai liquidato.
In risposta al quesito alternativo formulato, avente ad oggetto la determinazione della differenza tra il capitale investito e il valore finale di liquidazione, al netto di quanto già percepito dall'appellante, il medesimo ctu ha poi predisposto due calcoli alternativi: uno basato sulla sola documentazione prodotta agli atti e sulle ammissioni compiute dall'appellante in sede di operazioni peritali;
l'altro fondato su quanto pubblicato sul sito ufficiale della e certificato dalla società di CP_3 revisione indipendente Deloitte & Touche S.p.A. in relazione ai rimborsi eseguiti durante l'intero arco di durata del Fondo Immobiliare Dinamico in favore dei sottoscrittori di quote.
L'appellante contesta tale secondo calcolo in quanto basato su documenti non ritualmente acquisiti al processo entro i termini di rito che riportano dei rimborsi di cui non è possibile verificare l'effettivo transito sul proprio conto corrente, non essendo stati versati in atti i relativi e/c che attestino l'effettiva percezione di tali somme.
La tesi è infondata.
Non vi è dubbio che la ctu disposta in questo grado sia un accertamento percipiente di natura contabile che, al fine di giungere alla richiesta determinazione del danno, implicava la ricostruzione, da parte del tecnico d'ufficio, dell'intero andamento del rapporto di investimento intrattenuto con pagina 5 di 9 un soggetto terzo estraneo al giudizio (la società di gestione del fondo), sulla base di documenti contabili e finanziari nella disponibilità di altri e dunque non prodotti dalle parti.
Ora, in relazione alla ctu contabile di cui all'art. 198 c.p.c., è ormai affermazione pacifica, dopo Cass. SS.UU. 2022/n. 3086, che “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite, rifiutando l'opzione interpretativa riduttiva, prima prevalente nella giurisprudenza di legittimità (vd. Cass.
2019/n. 31886), secondo cui il potere di acquisizione da parte del ctu sarebbe limitato a documenti relativi a fatti accessori (sì da non collidere con le preclusioni gravanti sulle parti in relazione ai fatti principali), hanno condivisibilmente osservato che, per ritagliare uno spazio applicativo utile all'art. 198 c.p.c. (evitando che si ponga come norma meramente ripetitiva di principi generali, valevoli per qualsivoglia tipologia di consulenza tecnica), è necessario ammettere che, in considerazione della complessità tecnica della materia, al consulente contabile sia consentito “anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente”, giungendo così alla conclusione che il consulente contabile potrà esaminare qualsivoglia documento afferente all'oggetto dell'incarico, anche se non prodotto dalle parti e anche se riguardante fatti principali ordinariamente rientranti nell'onere probatorio gravante sulle stesse.
Si sottolineano infatti i riflessi che tale complessità della materia riverbera sulla latitudine dell'onere di allegazione, dovendosi “assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente”.
Alla luce di tale nuovo indirizzo condiviso e fatto proprio dal Collegio
(vedasi nello stesso senso anche Cass. 2023/n. 12348), deve perciò concludersi che il calcolo da recepire sia senz'altro il secondo, cioè quello che, operando la differenza tra il valore del capitale investito e i rimborsi e le remunerazioni elencati nel documento ufficiale certificato dalla predetta pagina 6 di 9 società di revisione terza, quantifica il danno in € 15.444,17 [€ 42.526,08 –
(24.769 + 731,91 + 1.581)].
In ordine all'ammontare dei rimborsi parziali quantificati in linea capitale in
€ 24.769, va precisato che il rilievo formulato dalla difesa appellante (secondo cui la somma di € 542,50 non dovrebbe essere detratta perché già ricompresa nell'importo di € 2.872,08), pur recepito dal ctu nella risposta alle osservazioni delle parti, non può essere accolto, posto che il complessivo importo di € 2.872,08 risulta pacificamente incassato nel periodo dal 2008 al Contr 2013 (vd. pag. 17 della comparsa di risposta depositata da in primo grado il 7/11/2014, nonché pag. 19 della comparsa di risposta in grado d'appello), mentre l'ulteriore accredito di € 542,50 riconosciuto dall'appellante nel verbale di operazioni peritali del 31/10/2024 è quello a suo stesso dire ricevuto il 13/03/2017 e non può dunque considerarsi incluso in rimborsi parziali avvenuti molti anni prima.
Vedasi, a conferma di tanto, anche il prospetto riportato a pag. 23 della ctu che indica l'esistenza di due accrediti del medesimo importo di € 542,50, l'uno avvenuto l'8/08/2013 ed incluso nella somma di € 2.872,08 pacificamente incassata sino al 2013 e l'altro eseguito l'8/03/2017, che è quello ulteriore cui ha fatto riferimento il in sede di operazioni Pt_1 peritali.
Trattandosi di debito di valore, sull'anzidetta somma di € 15.444,17 spettano all'appellante la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data di verificazione dell'evento dannoso (13/12/2007, data dell'ultimo investimento) alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi al tasso legale calcolati per lo stesso periodo sulla somma via via rivalutata anno per anno. La somma finale va poi maggiorata degli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
Ciò in applicazione di un principio consolidato in tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale
(comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), secondo cui:
a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione pagina 7 di 9 dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr. Cass. 26202/22; 1627/22;
7948/20; 9517/02; 11937/97);
b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa, secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo a funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (cfr. Cass. 26202/22, che cita Cass. n. 9517 del 2002, n. 5584 del 1987, n. 2240 del 1985), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002).
La riforma della pronuncia impugnata impone una nuova regolamentazione d'ufficio delle spese del doppio grado che seguono l'ordinario criterio della Contr soccombenza e rimangono a carico di nella misura liquidata come da dispositivo ex DM 2014/n. 55 e ss.mm., secondo i valori medi dello scaglione tariffario da € 5.200,01 ad 26.000 individuato sulla base del valore attribuito e non di quello domandato.
Anche i costi della ctu espletata in questo grado restano definitivamente accollati per l'intero a CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
17/06/2020 da nei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 638/2020 Controparte_1 emessa il 10/04/2020 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. in riforma della pronuncia impugnata, condanna a pagare CP_4 in favore di , a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 pagina 8 di 9 somma di € 15.444,17=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi come meglio specificato in parte motiva;
2. condanna rifondere all'appellante le spese del doppio CP_4 grado, liquidandole in € 5.439,93 (di cui € 604,93 per esborsi) per il primo grado (parametri previgenti ante 23/10/2022) ed € 6.613 (di cui
€ 804 per esborsi) per questo grado d'appello; il tutto oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico di per CP_4
l'intero.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 678 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 tra
domiciliato in Molfetta presso lo studio dell'avv. Parte_1
Corrado Petruzzella che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado ---------------------------------- appellante
e elettivamente domiciliata in Controparte_1
Bari presso l'avv. G. Vincenti e rappresentata in giudizio dall'avv. Massimo D'Arcangelo, giusta procura generale alle liti del 16/10/2007 autenticata nelle firme dal notaio di Roma (Rep. n. 151139/Racc. n. 32926) - Per_1
---------------------------------------------------------------------------------appellata
Conclusioni: all'udienza cartolare del 14/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 638/2020 emessa il 10/04/2020, il Tribunale di Trani ha Contr rigettato le domande proposte nei confronti di a mezzo delle quali aveva chiesto accertarsi la nullità/annullabilità di tre Parte_1 contratti di investimento in quote del Fondo Immobiliare “Dinamico” conclusi tra il 2006 ed il 2007 per il tramite della banca convenuta e condannarsi quest'ultima al risarcimento del danno.
pagina 1 di 9 Con citazione notificata il 17/06/2020, ha proposto tempestivo appello avverso tale sentenza il chiedendo, in riforma della stessa, Pt_1
l'accoglimento delle proprie domande, con vittoria di spese del doppio grado.
Contr Si è costituita in che ha insistito per il rigetto del gravame, con vittoria di spese del presente grado.
Con sentenza non definitiva emessa il 2/07/2024, l'appello è stato accolto per quanto di ragione e la causa rimessa sul ruolo con separata ordinanza ai fini dell'espletamento di una ctu tesa alla quantificazione del danno da violazione della disciplina sul conflitto di interessi tra emittente e collocatore.
All'esito, invitate le parti a precisare le conclusioni, all'udienza cartolare del
14/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Dopo la pronuncia non definitiva emessa da questa Corte il 2/07/2024, con cui, rigettato il primo motivo di appello (attinente al preteso difetto di Contr legittimazione passiva di ed accolto il secondo, è stata affermata, in Contr riforma della pronuncia di primo grado, la responsabilità di per violazione della disciplina in tema di conflitto di interessi tra soggetto emittente i titoli e soggetto collocatore, la causa viene oggi per la decisione sulla sola quantificazione del danno liquidabile.
Prima di entrare nel merito di tale questione, va innanzitutto rigettata, per la sua palese infondatezza, l'eccezione di nullità della ctu sollevata dall'appellante nelle note scritte depositate l'11/02/2025 (prima difesa utile successiva al deposito della consulenza).
L'appellante eccepisce che l'inizio delle operazioni peritali non sarebbe mai stato comunicato al proprio difensore, ma solo al proprio ctp, in violazione degli artt. 194, co. 2 c.p.c. e 90, co. 1 disp. att. c.p.c.
L'eccezione va respinta.
La lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata ex ante ed in via preventiva dal legislatore, alla quale consegue la nullità insanabile della ctu, è solo quella che derivi dall'espletamento dell'attività dell'ausiliario senza pagina 2 di 9 alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata totalmente ogni comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali (cfr. Cass. 2020/n. 26304;
Cass. 2021/n. 27773).
Si osserva, in particolare, che, “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti” (sic Cass. 2020/n. 3047; conf. Cass. 2016/n. 14532).
Nella fattispecie, risulta dagli atti che, dopo il rinvio del primo incontro fissato per il 4/10/2024 (ove, presenti i ctp di entrambe le parti, il ctu si è limitato solo a dare lettura dei quesiti formulati dal giudice, ad elencare i documenti rinvenuti in atti e a promuovere un tentativo di conciliazione poi fallito), sia il che il proprio difensore, avv. C. Petruzzella, hanno Pt_1 regolarmente partecipato, come risulta dal relativo verbale, alla riunione del 31/10/2024, che rappresenta l'unico momento in cui le parti, i rispettivi tecnici ed il ctu hanno effettivamente discusso delle questioni controverse.
Non può quindi l'appellante sostenere in alcun modo di esser stato privato del proprio diritto ad esercitare il contraddittorio nella fase prodromica alla redazione dell'elaborato peritale, avendo partecipato personalmente e col proprio difensore all'anzidetto incontro, all'esito del quale il ctu ha proceduto direttamente alla predisposizione della bozza peritale (avverso la quale la difesa appellante ha poi ritualmente formulato le proprie osservazioni).
Non sussiste quindi alcun pregiudizio al diritto di difesa, che non è stato né allegato, né provato da parte appellante.
Nel merito, va osservato che, con la pronuncia non definitiva, questa Corte ha già ritenuto sussistente un danno risarcibile, ravvisando in re ipsa il nesso Contr di causalità tra il dedotto danno e la condotta dell'intermediaria
(società controllante la società di gestione del fondo BNL Fondi Immobiliari
SGR, poi divenuta ). Controparte_3
pagina 3 di 9 Richiamando i principi espressi da Cass. 2021/n. 20251 (secondo cui “in tema di intermediazione finanziaria, l'art. 23, comma 3, Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, nel testo applicabile ratione temporis, non ha abdicato al principio <disclose or abstain>>, posto alla base della previgente disciplina del conflitto di interesse, risultante dall'art. 27 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, poiché le nuove disposizioni, pur essendo finalizzate a prevenire le situazioni di conflitto, prevedono che, ove queste ultime comunque si presentino, l'intermediario sia tenuto ad informare chiaramente il cliente prima di agire per suo conto, mettendolo nella condizione di assumere decisioni consapevoli, che non possono non essere espressione di un assenso, anche solo tacito, all'esecuzione dell'operazione in conflitto), questa Corte ha infatti ritenuto che l'operazione posta in essere dall'intermediario in una situazione di conflitto di interessi del quale egli non abbia previamente informato l'investitore e rispetto al compimento del quale, sia pure nella vista forma del consenso tacito, egli non sia stato perciò autorizzato, è fonte di indubbia responsabilità dell'intermediario qualora si riveli pregiudizievole per il cliente, dato che solo l'adesione ad essa dell'investitore recide il nesso di causalità altrimenti sussistente tra la violazione dello specifico obbligo informativo a cui è tenuto l'intermediario nel dar corso ad un'operazione in conflitto di interessi e il danno che ne patisce l'investitore.
In difetto di informazione e di successiva autorizzazione del cliente, il divieto legale a carico dell'intermediario di compiere l'operazione in presenza di un interesse in conflitto opera, dunque, sul semplice presupposto della presenza dell'interesse in conflitto ed indipendentemente dall'incidenza dell'interesse sulla condotta dell'intermediario o sui termini dell'operazione, cioè sul risultato di tale condotta.
In altri termini, deve attribuirsi rilievo, per individuare l'esistenza di un danno risarcibile ed il nesso causale tra detto danno e l'illegittimo comportamento dell'intermediario, alle sole conseguenze della mancata astensione dell'intermediario medesimo dal compiere un'operazione non consentita e non già alle conseguenze derivanti dalle modalità con cui l'operazione è stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario (sic Cass. SS.UU: 2007/n. 26724; Cass.
2018/n. 3658).
Non vi era quindi necessità che l'appellante provasse l'esistenza del danno: il danno occorso è da considerarsi in re ipsa, giacchè il pregiudizio discende dalla mera inosservanza dell'obbligo di astensione (cfr. sul punto Cass.
2021/n. 10393).
pagina 4 di 9 Detto danno è rappresentato dall'intero ammontare della perdita subìta dall'investitore, che non si sarebbe prodotta se l'intermediario, conformandosi al dettato normativo, si fosse astenuto dal procedere all'investimento.
Ciò precisato, l'unico punto controverso da esaminare nell'odierna sede è circoscritto perciò al quantum risarcitorio, che, nella fattispecie, deve individuarsi nella differenza tra quanto investito e quanto riscosso.
La ctu espletata ha infatti permesso di accertare che il ha investito Pt_1 nel fondo complessivi € 42.526,08; che il valore delle 155 quote acquistate nel 2006-2007 ad un prezzo unitario pari rispettivamente ad € 269,72, € 274,27 ed € 279,18 ha subìto un netto e progressivo deprezzamento dal
31/12/2011 in poi, sino a giungere a un valore unitario finale di liquidazione di soli € 4,72; che il Fondo Immobiliare Dinamico è stato posto in liquidazione per scadenza della sua durata con decorrenza dal 31/12/2020, poi prorogata di tre anni per completare lo smobilizzo degli investimenti;
che non è perciò possibile determinare la differenza tra il capitale investito e il valore attuale delle quote, posto che il predetto fondo risulta ormai liquidato.
In risposta al quesito alternativo formulato, avente ad oggetto la determinazione della differenza tra il capitale investito e il valore finale di liquidazione, al netto di quanto già percepito dall'appellante, il medesimo ctu ha poi predisposto due calcoli alternativi: uno basato sulla sola documentazione prodotta agli atti e sulle ammissioni compiute dall'appellante in sede di operazioni peritali;
l'altro fondato su quanto pubblicato sul sito ufficiale della e certificato dalla società di CP_3 revisione indipendente Deloitte & Touche S.p.A. in relazione ai rimborsi eseguiti durante l'intero arco di durata del Fondo Immobiliare Dinamico in favore dei sottoscrittori di quote.
L'appellante contesta tale secondo calcolo in quanto basato su documenti non ritualmente acquisiti al processo entro i termini di rito che riportano dei rimborsi di cui non è possibile verificare l'effettivo transito sul proprio conto corrente, non essendo stati versati in atti i relativi e/c che attestino l'effettiva percezione di tali somme.
La tesi è infondata.
Non vi è dubbio che la ctu disposta in questo grado sia un accertamento percipiente di natura contabile che, al fine di giungere alla richiesta determinazione del danno, implicava la ricostruzione, da parte del tecnico d'ufficio, dell'intero andamento del rapporto di investimento intrattenuto con pagina 5 di 9 un soggetto terzo estraneo al giudizio (la società di gestione del fondo), sulla base di documenti contabili e finanziari nella disponibilità di altri e dunque non prodotti dalle parti.
Ora, in relazione alla ctu contabile di cui all'art. 198 c.p.c., è ormai affermazione pacifica, dopo Cass. SS.UU. 2022/n. 3086, che “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite, rifiutando l'opzione interpretativa riduttiva, prima prevalente nella giurisprudenza di legittimità (vd. Cass.
2019/n. 31886), secondo cui il potere di acquisizione da parte del ctu sarebbe limitato a documenti relativi a fatti accessori (sì da non collidere con le preclusioni gravanti sulle parti in relazione ai fatti principali), hanno condivisibilmente osservato che, per ritagliare uno spazio applicativo utile all'art. 198 c.p.c. (evitando che si ponga come norma meramente ripetitiva di principi generali, valevoli per qualsivoglia tipologia di consulenza tecnica), è necessario ammettere che, in considerazione della complessità tecnica della materia, al consulente contabile sia consentito “anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente”, giungendo così alla conclusione che il consulente contabile potrà esaminare qualsivoglia documento afferente all'oggetto dell'incarico, anche se non prodotto dalle parti e anche se riguardante fatti principali ordinariamente rientranti nell'onere probatorio gravante sulle stesse.
Si sottolineano infatti i riflessi che tale complessità della materia riverbera sulla latitudine dell'onere di allegazione, dovendosi “assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente”.
Alla luce di tale nuovo indirizzo condiviso e fatto proprio dal Collegio
(vedasi nello stesso senso anche Cass. 2023/n. 12348), deve perciò concludersi che il calcolo da recepire sia senz'altro il secondo, cioè quello che, operando la differenza tra il valore del capitale investito e i rimborsi e le remunerazioni elencati nel documento ufficiale certificato dalla predetta pagina 6 di 9 società di revisione terza, quantifica il danno in € 15.444,17 [€ 42.526,08 –
(24.769 + 731,91 + 1.581)].
In ordine all'ammontare dei rimborsi parziali quantificati in linea capitale in
€ 24.769, va precisato che il rilievo formulato dalla difesa appellante (secondo cui la somma di € 542,50 non dovrebbe essere detratta perché già ricompresa nell'importo di € 2.872,08), pur recepito dal ctu nella risposta alle osservazioni delle parti, non può essere accolto, posto che il complessivo importo di € 2.872,08 risulta pacificamente incassato nel periodo dal 2008 al Contr 2013 (vd. pag. 17 della comparsa di risposta depositata da in primo grado il 7/11/2014, nonché pag. 19 della comparsa di risposta in grado d'appello), mentre l'ulteriore accredito di € 542,50 riconosciuto dall'appellante nel verbale di operazioni peritali del 31/10/2024 è quello a suo stesso dire ricevuto il 13/03/2017 e non può dunque considerarsi incluso in rimborsi parziali avvenuti molti anni prima.
Vedasi, a conferma di tanto, anche il prospetto riportato a pag. 23 della ctu che indica l'esistenza di due accrediti del medesimo importo di € 542,50, l'uno avvenuto l'8/08/2013 ed incluso nella somma di € 2.872,08 pacificamente incassata sino al 2013 e l'altro eseguito l'8/03/2017, che è quello ulteriore cui ha fatto riferimento il in sede di operazioni Pt_1 peritali.
Trattandosi di debito di valore, sull'anzidetta somma di € 15.444,17 spettano all'appellante la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data di verificazione dell'evento dannoso (13/12/2007, data dell'ultimo investimento) alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi al tasso legale calcolati per lo stesso periodo sulla somma via via rivalutata anno per anno. La somma finale va poi maggiorata degli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
Ciò in applicazione di un principio consolidato in tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale
(comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), secondo cui:
a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione pagina 7 di 9 dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr. Cass. 26202/22; 1627/22;
7948/20; 9517/02; 11937/97);
b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa, secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo a funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (cfr. Cass. 26202/22, che cita Cass. n. 9517 del 2002, n. 5584 del 1987, n. 2240 del 1985), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002).
La riforma della pronuncia impugnata impone una nuova regolamentazione d'ufficio delle spese del doppio grado che seguono l'ordinario criterio della Contr soccombenza e rimangono a carico di nella misura liquidata come da dispositivo ex DM 2014/n. 55 e ss.mm., secondo i valori medi dello scaglione tariffario da € 5.200,01 ad 26.000 individuato sulla base del valore attribuito e non di quello domandato.
Anche i costi della ctu espletata in questo grado restano definitivamente accollati per l'intero a CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
17/06/2020 da nei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 638/2020 Controparte_1 emessa il 10/04/2020 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. in riforma della pronuncia impugnata, condanna a pagare CP_4 in favore di , a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 pagina 8 di 9 somma di € 15.444,17=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi come meglio specificato in parte motiva;
2. condanna rifondere all'appellante le spese del doppio CP_4 grado, liquidandole in € 5.439,93 (di cui € 604,93 per esborsi) per il primo grado (parametri previgenti ante 23/10/2022) ed € 6.613 (di cui
€ 804 per esborsi) per questo grado d'appello; il tutto oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico di per CP_4
l'intero.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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