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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/09/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2484/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1982 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Fontana Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in San Germano
Vercellese (VC) il 13/03/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2015.
Dall'unione è nato, in data 31/12/2012, il figlio oggi ancora minore. Persona_1
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 257 del 15/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in San Germano Vercellese (VC) il 13/03/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2015 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore resti affidato congiuntamente al padre ed alla Persona_1 madre con mantenimento della residenza anagrafica e dimora presso la madre;
2. DISPONE che nel momento in cui il Sig. avrà ottenuto il trasferimento della sede Pt_1 di lavoro in Puglia, il figlio minore sarà affidato in regime di affido esclusivo Persona_1 alla mamma in ragione del fatto che il padre risiederà lontano;
la Sig.ra si impegna Pt_2
pagina 2 di 4 a comunicare al Sig. ogni decisione relativa al figlio;
inoltre conformemente alle Pt_1 esigenze di istruzione e di educazione, la Sig.ra si impegna ad assecondare le Pt_2 motivazioni, i sentimenti e le inclinazioni del figlio;
3. DISPONE, su accordo delle parti, che gli incontri padre-figlio, anche nei periodi di festività
e vacanza, avvengano in modo libero nel rispetto del principio di bigenitorialità al fine di assicurare al minore la possibilità di coltivare un rapporto sereno con entrambe le figure genitoriali. Detti incontri verranno concordati tra i genitori di volta in volta con un preavviso di almeno di tre giorni. In ogni caso, le parti concordano che finché il Sig. avrà Pt_1 domicilio a Vercelli egli potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno un pomeriggio a settimana, dall'uscita dalla scuola fino alle 21 quando lo riaccompagnerà a casa della mamma, tenuto conto delle esigenze scolastiche del minore, e a week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alla domenica alle 21 quando lo riaccompagnerà dalla mamma, previo accordo con la mamma e il ragazzo;
4. DÀ ATTO che il genitore che ha con sé il figlio minore garantirà l'accesso telefonico all'altro genitore nel seguente arco temporale: tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle ore 19.00; durante il fine settimana, nonché nei giorni festivi, dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
5. DISPONE che il sig. corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_1 bancario presso le coordinate della sig.ra la somma di Euro 350,00 a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento indiretto del figlio somma da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. DISPONE che il sig. corrisponda alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Pt_2 mese, a mezzo bonifico bancario presso le coordinate della medesima, la somma di euro
100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. DISPONE che il Sig. contribuisca, nella misura del 70%, alle spese straordinarie, Pt_1 relative al figlio. Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ci si richiama al
Protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Vercelli. Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta oppure unitamente al versamento del mantenimento del mese successivo;
8. AUTORIZZA le parti, su loro accordo, a percepire l'Assegno Unico relativo al figlio in misura del 50% ciascuno;
Persona_1
9. DÀ ATTO che i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio minore con facoltà di iscrizione del minore sul documento di entrambi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2484/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/04/1982 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Fontana Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 11/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in San Germano
Vercellese (VC) il 13/03/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2015.
Dall'unione è nato, in data 31/12/2012, il figlio oggi ancora minore. Persona_1
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 257 del 15/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in San Germano Vercellese (VC) il 13/03/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 2, Parte I, Anno 2015 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore resti affidato congiuntamente al padre ed alla Persona_1 madre con mantenimento della residenza anagrafica e dimora presso la madre;
2. DISPONE che nel momento in cui il Sig. avrà ottenuto il trasferimento della sede Pt_1 di lavoro in Puglia, il figlio minore sarà affidato in regime di affido esclusivo Persona_1 alla mamma in ragione del fatto che il padre risiederà lontano;
la Sig.ra si impegna Pt_2
pagina 2 di 4 a comunicare al Sig. ogni decisione relativa al figlio;
inoltre conformemente alle Pt_1 esigenze di istruzione e di educazione, la Sig.ra si impegna ad assecondare le Pt_2 motivazioni, i sentimenti e le inclinazioni del figlio;
3. DISPONE, su accordo delle parti, che gli incontri padre-figlio, anche nei periodi di festività
e vacanza, avvengano in modo libero nel rispetto del principio di bigenitorialità al fine di assicurare al minore la possibilità di coltivare un rapporto sereno con entrambe le figure genitoriali. Detti incontri verranno concordati tra i genitori di volta in volta con un preavviso di almeno di tre giorni. In ogni caso, le parti concordano che finché il Sig. avrà Pt_1 domicilio a Vercelli egli potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno un pomeriggio a settimana, dall'uscita dalla scuola fino alle 21 quando lo riaccompagnerà a casa della mamma, tenuto conto delle esigenze scolastiche del minore, e a week end alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola fino alla domenica alle 21 quando lo riaccompagnerà dalla mamma, previo accordo con la mamma e il ragazzo;
4. DÀ ATTO che il genitore che ha con sé il figlio minore garantirà l'accesso telefonico all'altro genitore nel seguente arco temporale: tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle ore 19.00; durante il fine settimana, nonché nei giorni festivi, dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
5. DISPONE che il sig. corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Pt_1 bancario presso le coordinate della sig.ra la somma di Euro 350,00 a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento indiretto del figlio somma da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. DISPONE che il sig. corrisponda alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Pt_2 mese, a mezzo bonifico bancario presso le coordinate della medesima, la somma di euro
100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. DISPONE che il Sig. contribuisca, nella misura del 70%, alle spese straordinarie, Pt_1 relative al figlio. Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ci si richiama al
Protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Vercelli. Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 5 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta oppure unitamente al versamento del mantenimento del mese successivo;
8. AUTORIZZA le parti, su loro accordo, a percepire l'Assegno Unico relativo al figlio in misura del 50% ciascuno;
Persona_1
9. DÀ ATTO che i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio minore con facoltà di iscrizione del minore sul documento di entrambi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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