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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/09/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 387/2024
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 387/2024 promossa da:
nato a [...] in data [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonella
Stefanizzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla via Napoli,
n.39;
Ricorrente;
Contro
, C.F. , in persona del pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Resistente contumace;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 19.03.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Crotone, nella persona del dott. Antonio Albenzio, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione
1 del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 15.02.2024, nel procedimento n. 285/2021 R.G..
Il ricorrente esponeva che: - lo stesso veniva convenuto in giudizio dai sigg. CP_3
e al fine di procedere allo scioglimento della comunione
[...] Controparte_4 dell'immobile sito in Crotone alla via siti in Crotone, alla via Nazioni Unite n. 1 e di cui risultavano comproprietari, a seguito di successione mortis causa della sig.ra
[...]
genitrice dei predetti, ed il procedimento veniva iscritto al n. 285/2021 R.G.; - Per_1 con delibera, emessa in data 29.07.2021, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone disponeva l'ammissione dell'istante, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato;
- in data 12.10.2023 il Giudice, a seguito di istanza di liquidazione depositata dall'avv. Antonella Stefanizzi, richiedeva l'integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 79, ultimo comma, D.P.R. n. 115/2002; - parte richiedente, previa concessione di una proroga dei termini assegnati, provvedeva al deposito di quanto richiesto in data
14.12.2023; - ciò nonostante, in data 15.12.2024 il Giudice, in ordine all'istanza di liquidazione delle spese legali statuiva testualmente, “..esaminata la documentazione prodotta in atti;
visto l'art. 79 ultimo comma del D.P.R. 115 del 30.05.2002 (T.U. Spese
Giustizia) ai sensi del quale: “Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”; visto l'art. 97 del medesimo D.P.R. 115 del 30.05.2022 (T.U. Spese Giustizia) come da ultimo aggiornato dalla L. 30.12.2023 n.
213;
considerato che
risultano venuti meno i presupposti ex lege ai fini della conferma del gratuito patrocinio a spese dello Stato, come già ammesso provvisoriamente dal COA con delibera n. 333 del 29.07.2021;
PQM
dichiara l'inammissibilità dell'istanza”.
A fondamento della proposta opposizione, il ricorrente rilevava che aveva provveduto al deposito di tutta la documentazione richiesta in uno alla comunicazione di liquidazione dell'assegno sociale categoria AS numero 04016783 e della comunicazione di liquidazione indennità di accompagnamento n. 044-220307054235, al fine di rendere edotto il Giudicante che ai fini della formazione dei redditi, giusta certificazione dell'Agenzia dell'Entrate, concorrevano tanto la pensione sociale quanto l'indennità di accompagnamento;
rilevava che tutta la documentazione richiesta era stata regolarmente depositata e che, pertanto, il provvedimento di rigetto doveva ritenersi del tutto illegittimo;
chiedeva, accertato il diritto al beneficio, l'annullamento del provvedimento con cui il Tribunale di Crotone aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione delle spese legali.
2 2.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il , in Controparte_1 persona del pro-tempore, e, pertanto, con provvedimento, reso in data 11.07.2024, CP_2 ne veniva dichiarata la contumacia.
3.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, previa discussione, viene decisa con contestuale deposito della presente sentenza.
4.
Il ricorso non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'art. 76 DPR 115/2002, individua le condizioni di accesso al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la soglia di reddito, le ipotesi di deroga, le modalità di calcolo per la sua quantificazione ed i casi in cui l'accesso al beneficio è escluso.
Il presupposto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno precedente l'istanza, dovendosi al riguardo tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultati di fatto soggetti da alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione (Cass. n. 4429/2017).
Il legislatore al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello
Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del DPR n. 115 del 2002, il richiedente ha l'onere di dimostrare con allegazione adeguate, il suo stato di “non abbienza”, essendo invece compito del giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine al fine di giungere a presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consente di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge “(Cass. 12405/2014).
Ai sensi dell'art. 76, comma 2, DPR n. 115/2002, se il richiedente convive con il coniuge o con altro familiare, il reddito computabile ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3 La norma dell'art. 79, comma 3, DPR n. 115/2002 stabilisce che tutti gli interessati, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, “sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”.
Il giudice con provvedimento del 12.10.2023, a mente della citata disposizione, disponeva il deposito della seguente documentazione: - istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
- prova di invio all'Ufficio finanziario competente della delibera del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 127 D.P.R. 115/2002, nonché dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2021,
2022 e 2023 (ovvero certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) in ordine ai redditi prodotti dall'istante e da eventuali altri componenti del nucleo familiare;
- certificato dello stato di famiglia aggiornato;
- l'ultima dichiarazione dei redditi o, in caso di mancata presentazione, la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi prodotti dal richiedente e da eventuali altri componenti del nucleo familiare negli anni 2021,
2022 e 2023.
Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente risulta che il sig. Parte_1 per l'anno 2022 ha percepito rediti esenti pari ad euro 12.297,98 (cfr. certificazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Crotone- prot. n. 46041 del 07.11.2023), superando il limite reddituale di euro 11.746,68, applicabile ratione temporis (D.M. 23.07.2020 in G.U.
30.01.2021 n. 24).
E' appena il caso di rilevare che la documentazione relativa alla liquidazione di prestazioni
INPS in favore del ricorrente non appare rilevante ai fini di causa in assenza di certificazione attestante i redditi INPS percepiti dal sig. nell'anno indicato. Parte_1
Giova, inoltre, evidenziare che la mancata produzione del certificato di famiglia storico aggiornato non consente di accertare la consistenza del nucleo familiare nel periodo di riferimento e di determinare il reddito complessivo del nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del beneficio.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi insussistente il requisito reddituale, previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 DPR 115/2002.
Il ricorso va pertanto rigettato.
5.
Nulla va disposto per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del resistente, rimasto contumace. CP_1
P.Q.M
4 Il Tribunale di Crotone, in persona del GOP dott. Maurizio Rago, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Crotone, 12.09.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
5
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 387/2024 promossa da:
nato a [...] in data [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonella
Stefanizzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone alla via Napoli,
n.39;
Ricorrente;
Contro
, C.F. , in persona del pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Resistente contumace;
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 19.03.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Crotone, nella persona del dott. Antonio Albenzio, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione
1 del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 15.02.2024, nel procedimento n. 285/2021 R.G..
Il ricorrente esponeva che: - lo stesso veniva convenuto in giudizio dai sigg. CP_3
e al fine di procedere allo scioglimento della comunione
[...] Controparte_4 dell'immobile sito in Crotone alla via siti in Crotone, alla via Nazioni Unite n. 1 e di cui risultavano comproprietari, a seguito di successione mortis causa della sig.ra
[...]
genitrice dei predetti, ed il procedimento veniva iscritto al n. 285/2021 R.G.; - Per_1 con delibera, emessa in data 29.07.2021, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone disponeva l'ammissione dell'istante, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato;
- in data 12.10.2023 il Giudice, a seguito di istanza di liquidazione depositata dall'avv. Antonella Stefanizzi, richiedeva l'integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 79, ultimo comma, D.P.R. n. 115/2002; - parte richiedente, previa concessione di una proroga dei termini assegnati, provvedeva al deposito di quanto richiesto in data
14.12.2023; - ciò nonostante, in data 15.12.2024 il Giudice, in ordine all'istanza di liquidazione delle spese legali statuiva testualmente, “..esaminata la documentazione prodotta in atti;
visto l'art. 79 ultimo comma del D.P.R. 115 del 30.05.2002 (T.U. Spese
Giustizia) ai sensi del quale: “Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”; visto l'art. 97 del medesimo D.P.R. 115 del 30.05.2022 (T.U. Spese Giustizia) come da ultimo aggiornato dalla L. 30.12.2023 n.
213;
considerato che
risultano venuti meno i presupposti ex lege ai fini della conferma del gratuito patrocinio a spese dello Stato, come già ammesso provvisoriamente dal COA con delibera n. 333 del 29.07.2021;
PQM
dichiara l'inammissibilità dell'istanza”.
A fondamento della proposta opposizione, il ricorrente rilevava che aveva provveduto al deposito di tutta la documentazione richiesta in uno alla comunicazione di liquidazione dell'assegno sociale categoria AS numero 04016783 e della comunicazione di liquidazione indennità di accompagnamento n. 044-220307054235, al fine di rendere edotto il Giudicante che ai fini della formazione dei redditi, giusta certificazione dell'Agenzia dell'Entrate, concorrevano tanto la pensione sociale quanto l'indennità di accompagnamento;
rilevava che tutta la documentazione richiesta era stata regolarmente depositata e che, pertanto, il provvedimento di rigetto doveva ritenersi del tutto illegittimo;
chiedeva, accertato il diritto al beneficio, l'annullamento del provvedimento con cui il Tribunale di Crotone aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione delle spese legali.
2 2.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il , in Controparte_1 persona del pro-tempore, e, pertanto, con provvedimento, reso in data 11.07.2024, CP_2 ne veniva dichiarata la contumacia.
3.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, previa discussione, viene decisa con contestuale deposito della presente sentenza.
4.
Il ricorso non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'art. 76 DPR 115/2002, individua le condizioni di accesso al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la soglia di reddito, le ipotesi di deroga, le modalità di calcolo per la sua quantificazione ed i casi in cui l'accesso al beneficio è escluso.
Il presupposto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno precedente l'istanza, dovendosi al riguardo tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultati di fatto soggetti da alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione (Cass. n. 4429/2017).
Il legislatore al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello
Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del DPR n. 115 del 2002, il richiedente ha l'onere di dimostrare con allegazione adeguate, il suo stato di “non abbienza”, essendo invece compito del giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine al fine di giungere a presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consente di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge “(Cass. 12405/2014).
Ai sensi dell'art. 76, comma 2, DPR n. 115/2002, se il richiedente convive con il coniuge o con altro familiare, il reddito computabile ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3 La norma dell'art. 79, comma 3, DPR n. 115/2002 stabilisce che tutti gli interessati, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, “sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato”.
Il giudice con provvedimento del 12.10.2023, a mente della citata disposizione, disponeva il deposito della seguente documentazione: - istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
- prova di invio all'Ufficio finanziario competente della delibera del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 127 D.P.R. 115/2002, nonché dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2021,
2022 e 2023 (ovvero certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) in ordine ai redditi prodotti dall'istante e da eventuali altri componenti del nucleo familiare;
- certificato dello stato di famiglia aggiornato;
- l'ultima dichiarazione dei redditi o, in caso di mancata presentazione, la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi prodotti dal richiedente e da eventuali altri componenti del nucleo familiare negli anni 2021,
2022 e 2023.
Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente risulta che il sig. Parte_1 per l'anno 2022 ha percepito rediti esenti pari ad euro 12.297,98 (cfr. certificazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Crotone- prot. n. 46041 del 07.11.2023), superando il limite reddituale di euro 11.746,68, applicabile ratione temporis (D.M. 23.07.2020 in G.U.
30.01.2021 n. 24).
E' appena il caso di rilevare che la documentazione relativa alla liquidazione di prestazioni
INPS in favore del ricorrente non appare rilevante ai fini di causa in assenza di certificazione attestante i redditi INPS percepiti dal sig. nell'anno indicato. Parte_1
Giova, inoltre, evidenziare che la mancata produzione del certificato di famiglia storico aggiornato non consente di accertare la consistenza del nucleo familiare nel periodo di riferimento e di determinare il reddito complessivo del nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del beneficio.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi insussistente il requisito reddituale, previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 DPR 115/2002.
Il ricorso va pertanto rigettato.
5.
Nulla va disposto per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del resistente, rimasto contumace. CP_1
P.Q.M
4 Il Tribunale di Crotone, in persona del GOP dott. Maurizio Rago, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Crotone, 12.09.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
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