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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15283 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEDICESIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1689, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunita la causa n. 1707/2022, trattenute in decisione all'udienza del 24.01.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Asiago n. 9 presso lo Parte_1
studio degli Avv.ti Giacomo Summa e Claudio Sabbatani Schiuma che la rappresenta e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
elettivamente domiciliata in Roma, Via Asiago n. 9 presso lo Parte_2
studio degli Avv.ti Giacomo Summa e Claudio Sabbatani Schiuma che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE NEL PROCEDIMENTO RIUNITO R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che la rappresenta e difende
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo che: Controparte_1
- con D.P.C.M. del 14.10.2005 i campionati mondiali di nuoto del 2009 tenutisi a Roma erano stati dichiarati “Grande Evento” ai sensi dell'art.
5-bis del D.L: n. 343/2001;
- la progettazione e realizzazione di strutture viarie e fognarie di quartiere della parte a nord di via dei Monti Tiburtini nel comprensorio Pietralata in Roma, rientrante nelle opere da compire in vista dell'evento, era stata affidata alla stazione appaltante, la cui funzione era stata conferita alla struttura del Commissario Delegato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- Con nota del 22.09.2008 prot.2261/Segr/2011 la Controparte_1
di Missione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia aveva CP_2 Controparte_3
conferito l'incarico di LA Tecnico-Amministrativo in corso d'opera alla Commissione composta da: Presidente), Maria (Membro), Parte_1 Parte_3 Persona_1
(Membro);
- l'esecuzione dell'opera era iniziata l'11.05.2009, data in cui il Direttore dei Lavori
(funzionario della Struttura di Missione) ha emesso il verbale di Consegna Lavori;
- con nota del 19.1.2015 il R.U.P. aveva chiedeva a di ultimare le Parte_1
operazioni di LA Tecnico-Amministrativo e di consegnare almeno un certificato parziale da trasmettere al Comune di Roma;
- successivamente con pec del 25-26.5.2015 l'ingegnere aveva Parte_1
informato il R.U.P. ed il D.L. di essere in attesa di ricevere la documentazione necessaria per poter emettere il LA Statico;
- aveva ribadito tale richiesta di documentazione con lettera del 01.07.2015, alla quale forniva riscontro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, invitando il D.L. a consegnare all'ingegnere tutte la documentazione necessaria per l'emissione del certificato di LA R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Statico e Tecnico Amministrativo, che avrebbero dovuto essere consegnati entro il
20.07.2015;
- In data 14.11.2015 era stato emesso ed inviato il LA Statico da Pt_1
lla Presidenza, al R.U.P. e al D.L., con allegata la relativa documentazione;
[...]
- Il LA Tecnico Amministrativo era stato emesso in data 20.7.2016 e successivamente trasmesso dal R.U.P. alla Presidenza il 30.8.2016;
- L'ingegnere veva provveduto più volte a sollecitare il pagamento Parte_1
del compenso dovuto sia per LA Statico che per quello Tecnico-Amministrativo;
- In data 16.12.2015 la D.L. aveva inviato la parcella del compenso dovuto a Pt_1
prevedendo un importo pari a € 5.988.523,17 e delle opere totali pari a €
[...]
16.685.521,26;
- A fronte della richiesta di pagamento però la Struttura competente della
[...]
aveva riferito che non poteva procedere al pagamento dell'onorario Controparte_1
richiesto in quanto non risulta nessun atto scritto dal quale si possa desumere l'incarico per la redazione del certificato di collaudo statico;
- Per quel che atteneva alla liquidazione del compenso per la redazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, la Struttura affermava come in assenza di un formale incarico per il collaudo Statico non si era potuto procedere all'approvazione dello stesso, la quale costituisce atto prodromico all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo;
- Per tali ragioni chiedeva all'Intestato Tribunale di condannare la Parte_1
convenuta al pagamento dei compensi maturati per l'attività di Collaudatore Statico e di
Presidente della Commissione per il LA Tecnico Amministrativo pari ad € 93.210,10 ed in subordine, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. nella misura di € 55.590,00 o di quella inferiore che sarà ritenuta di giustizia.
^^^^^
Nel presente giudizio si costituiva la chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
^^^^^
All'udienza del 15.11.2022 di prima comparizione parte convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di , essendo legittimata passivamente per CP_4 R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
effetto dell'intervenuta successione dell'ente nel rapporto controverso ai sensi dell'art. 1, comma 422, L. 147/2013.
Parte attrice affermava come il comma 422 di cui trattasi fosse stato abrogato nel
2018, in aggiunta a ciò la stessa rilevava come la convenuta avesse implicitamente accettato la propria legittimazione non avendo nella comparsa di costituzione eccepito alcun difetto in tal senso.
Con successive note autorizzate del 18.11.2022 la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri precisava come all'udienza del 15.11.2022 era stato erroneamente verbalizzata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, essendo peraltro inammissibile in quanto tardiva.
Con note autorizzate del 07.12.2022 parte attrice chiedeva la riunione o la trattazione parallela del procedimento R.G. 1707/22 promosso in ragione della Parte_2
sussistenza dei presupposti ex art. 274 c.p.c..
Nel procedimento di cui sopra parte convenuta aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed in subordine aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di , per essere manlevata dall'eventuale riconoscimento delle somme richieste CP_4
da controparte.
Con ordinanza del 10.11.2023 veniva disposta la riunione del procedimento n.
1707/2022 al presente giudizio, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.01.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Osserva in diritto:
- Difetto di legittimazione passiva e difetto di titolarità
Preliminarmente è necessario riqualificare l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente.
Invero, occorre distinguere fra legittimazione passiva al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, la quale attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda e non alla sua ammissibilità o meno (Cass. n. 26029/2014; Cass. n.
26029/2014; Cass. n. 14177/2011; Cass. n. 23670/2008; Cass. n. 4776/2007; Cass. n.
13403/2005,). R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Si parla, dunque, impropriamente di difetto di legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, qualora sia necessario stabilire se colui il quale vanta un diritto in giudizio o nei confronti del quale venga esercitato un diritto, sia titolare della posizione giuridica attiva o passiva dedotta, in quanto la questione attiene invero al merito della causa, ovvero alla sua fondatezza.
All'esito del giudizio potrà, infatti, accadere che si accerti - o resti indimostrato - che la parte non era titolare del diritto prospettato o, per converso, che la controparte non era titolare del correlativo obbligo ma sono questioni che attengono al merito della controversia influenzando l'esito conclusivo del giudizio laddove, al contrario, la legittimazione ad agire mancherà se dalla stessa prospettazione astratta della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non sia riconducibile all'attore (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Ciò posto, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione di cui all'articolo
2967 c.c., la titolarità del diritto è un fatto che della domanda costituisce il fondamento, pertanto, la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve poi provare la titolarità della posizione giuridica soggettiva della quale chiede tutela, mentre colui che resiste in giudizio può limitarsi a negarla potendosi avvalere anche di presunzioni e altre semplificazioni probatorie (Cass n.
15759/2014).
^^^^^ Orbene, nel caso di specie, si deve rilevare come per effetto della disposizione prevista all'art. 1, comma 422, L. 147/2013 parte convenuta risulta del tutto estranea al rapporto di cui trattasi, avendo il legislatore previsto che in tutti i rapporti attivi e passivi, anche in atto, facenti capo al Commissario delegato alla scadenza dello stato di emergenza sarebbe succeduto il Comune di Roma.
In tal senso, la questione non concerne il rito ma il presupposto stesso dell'azione essendo qualificabile anziché come difetto di legittimazione passiva, come carenza di titolarità.
Invero, quanto eccepito dalla attiene strettamente al merito Controparte_1
della causa e non alla mera proponibilità o meno della domanda, in quanto l'assenza di alcun legame della convenuta con il rapporto dedotto in giudizio determina la carenza di quell'elemento di fatto dal quale ne scaturirebbe l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del compenso dovuto. R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Nella presente fattispecie, infatti, è evidente come ormai la convenuta, per effetto della L. 147/2013 sia un soggetto terzo nei confronti del quale non possono essere opposte né le condizioni né le relative obbligazioni dedotte dalle odierne attrici.
Peraltro, a nulla vale l'argomentazione secondo cui il disposto del comma 422 della normativa di cui trattasi non potrebbe più produrre i suoi effetti per l'intervenuta abrogazione nel 2018, in quanto nelle disposizioni transitorie della norma abrogativa viene esplicitato come per i rapporti antecedenti all'entrata in vigore della stessa dovrà essere applicata la disciplina previgente.
Dunque, nel caso di specie dovrà essere applicato l'art. 1, comma 422, L. 147/2013 in ragione del fatto che il rapporto oggetto di controversia sorge con la nota del 22.09.2008 prot.2261/Segr/2011, l'inizio dell'esecuzione dell'opera è del 11.05.2009 e la conclusione della stessa è nel 30.8.2016 con la consegna alla Presidenza ed al R.U.P. del LA Tecnico
Amministrativo.
Da ultimo è bene affermare come le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa e non sono soggette alle decadenze processuali (Cass. n. 26612/2025).
Pertanto, a nulla rileva l'argomentazione secondo cui la convenuta abbia eccepito il difetto di legittimazione solo nel giudizio R.G. 1707/22, in quanto la titolarità del rapporto è un presupposto dell'azione e come tale può essere sollevato in ogni stato e grado di giudizio, anche d'ufficio.
Deve pertanto concludersi per il rigetto della domande proposte da Parte_1
e nei confronti della , in ragione del difetto di Parte_4 Controparte_1
titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. RIGETTA le domande proposte dalle attrici e nei Parte_1 Parte_2
confronti della Controparte_1 R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2. condanna le attrici in solido al pagamento nei confronti della Controparte_1
delle spese del giudizio liquidate nella complessiva somma di € 6.500,00, oltre spese generali e oneri di legge.
Roma, 30.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Flora Mazzaro dott. Giuseppe Di Salvo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEDICESIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1689, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunita la causa n. 1707/2022, trattenute in decisione all'udienza del 24.01.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Asiago n. 9 presso lo Parte_1
studio degli Avv.ti Giacomo Summa e Claudio Sabbatani Schiuma che la rappresenta e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
elettivamente domiciliata in Roma, Via Asiago n. 9 presso lo Parte_2
studio degli Avv.ti Giacomo Summa e Claudio Sabbatani Schiuma che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE NEL PROCEDIMENTO RIUNITO R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che la rappresenta e difende
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo che: Controparte_1
- con D.P.C.M. del 14.10.2005 i campionati mondiali di nuoto del 2009 tenutisi a Roma erano stati dichiarati “Grande Evento” ai sensi dell'art.
5-bis del D.L: n. 343/2001;
- la progettazione e realizzazione di strutture viarie e fognarie di quartiere della parte a nord di via dei Monti Tiburtini nel comprensorio Pietralata in Roma, rientrante nelle opere da compire in vista dell'evento, era stata affidata alla stazione appaltante, la cui funzione era stata conferita alla struttura del Commissario Delegato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- Con nota del 22.09.2008 prot.2261/Segr/2011 la Controparte_1
di Missione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia aveva CP_2 Controparte_3
conferito l'incarico di LA Tecnico-Amministrativo in corso d'opera alla Commissione composta da: Presidente), Maria (Membro), Parte_1 Parte_3 Persona_1
(Membro);
- l'esecuzione dell'opera era iniziata l'11.05.2009, data in cui il Direttore dei Lavori
(funzionario della Struttura di Missione) ha emesso il verbale di Consegna Lavori;
- con nota del 19.1.2015 il R.U.P. aveva chiedeva a di ultimare le Parte_1
operazioni di LA Tecnico-Amministrativo e di consegnare almeno un certificato parziale da trasmettere al Comune di Roma;
- successivamente con pec del 25-26.5.2015 l'ingegnere aveva Parte_1
informato il R.U.P. ed il D.L. di essere in attesa di ricevere la documentazione necessaria per poter emettere il LA Statico;
- aveva ribadito tale richiesta di documentazione con lettera del 01.07.2015, alla quale forniva riscontro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, invitando il D.L. a consegnare all'ingegnere tutte la documentazione necessaria per l'emissione del certificato di LA R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Statico e Tecnico Amministrativo, che avrebbero dovuto essere consegnati entro il
20.07.2015;
- In data 14.11.2015 era stato emesso ed inviato il LA Statico da Pt_1
lla Presidenza, al R.U.P. e al D.L., con allegata la relativa documentazione;
[...]
- Il LA Tecnico Amministrativo era stato emesso in data 20.7.2016 e successivamente trasmesso dal R.U.P. alla Presidenza il 30.8.2016;
- L'ingegnere veva provveduto più volte a sollecitare il pagamento Parte_1
del compenso dovuto sia per LA Statico che per quello Tecnico-Amministrativo;
- In data 16.12.2015 la D.L. aveva inviato la parcella del compenso dovuto a Pt_1
prevedendo un importo pari a € 5.988.523,17 e delle opere totali pari a €
[...]
16.685.521,26;
- A fronte della richiesta di pagamento però la Struttura competente della
[...]
aveva riferito che non poteva procedere al pagamento dell'onorario Controparte_1
richiesto in quanto non risulta nessun atto scritto dal quale si possa desumere l'incarico per la redazione del certificato di collaudo statico;
- Per quel che atteneva alla liquidazione del compenso per la redazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, la Struttura affermava come in assenza di un formale incarico per il collaudo Statico non si era potuto procedere all'approvazione dello stesso, la quale costituisce atto prodromico all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo;
- Per tali ragioni chiedeva all'Intestato Tribunale di condannare la Parte_1
convenuta al pagamento dei compensi maturati per l'attività di Collaudatore Statico e di
Presidente della Commissione per il LA Tecnico Amministrativo pari ad € 93.210,10 ed in subordine, la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. nella misura di € 55.590,00 o di quella inferiore che sarà ritenuta di giustizia.
^^^^^
Nel presente giudizio si costituiva la chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
^^^^^
All'udienza del 15.11.2022 di prima comparizione parte convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di , essendo legittimata passivamente per CP_4 R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
effetto dell'intervenuta successione dell'ente nel rapporto controverso ai sensi dell'art. 1, comma 422, L. 147/2013.
Parte attrice affermava come il comma 422 di cui trattasi fosse stato abrogato nel
2018, in aggiunta a ciò la stessa rilevava come la convenuta avesse implicitamente accettato la propria legittimazione non avendo nella comparsa di costituzione eccepito alcun difetto in tal senso.
Con successive note autorizzate del 18.11.2022 la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri precisava come all'udienza del 15.11.2022 era stato erroneamente verbalizzata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, essendo peraltro inammissibile in quanto tardiva.
Con note autorizzate del 07.12.2022 parte attrice chiedeva la riunione o la trattazione parallela del procedimento R.G. 1707/22 promosso in ragione della Parte_2
sussistenza dei presupposti ex art. 274 c.p.c..
Nel procedimento di cui sopra parte convenuta aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed in subordine aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di , per essere manlevata dall'eventuale riconoscimento delle somme richieste CP_4
da controparte.
Con ordinanza del 10.11.2023 veniva disposta la riunione del procedimento n.
1707/2022 al presente giudizio, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.01.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Osserva in diritto:
- Difetto di legittimazione passiva e difetto di titolarità
Preliminarmente è necessario riqualificare l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente.
Invero, occorre distinguere fra legittimazione passiva al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione, la quale attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda e non alla sua ammissibilità o meno (Cass. n. 26029/2014; Cass. n.
26029/2014; Cass. n. 14177/2011; Cass. n. 23670/2008; Cass. n. 4776/2007; Cass. n.
13403/2005,). R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Si parla, dunque, impropriamente di difetto di legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, qualora sia necessario stabilire se colui il quale vanta un diritto in giudizio o nei confronti del quale venga esercitato un diritto, sia titolare della posizione giuridica attiva o passiva dedotta, in quanto la questione attiene invero al merito della causa, ovvero alla sua fondatezza.
All'esito del giudizio potrà, infatti, accadere che si accerti - o resti indimostrato - che la parte non era titolare del diritto prospettato o, per converso, che la controparte non era titolare del correlativo obbligo ma sono questioni che attengono al merito della controversia influenzando l'esito conclusivo del giudizio laddove, al contrario, la legittimazione ad agire mancherà se dalla stessa prospettazione astratta della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non sia riconducibile all'attore (Cass. SS. UU. n. 2951/2016).
Ciò posto, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione di cui all'articolo
2967 c.c., la titolarità del diritto è un fatto che della domanda costituisce il fondamento, pertanto, la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve poi provare la titolarità della posizione giuridica soggettiva della quale chiede tutela, mentre colui che resiste in giudizio può limitarsi a negarla potendosi avvalere anche di presunzioni e altre semplificazioni probatorie (Cass n.
15759/2014).
^^^^^ Orbene, nel caso di specie, si deve rilevare come per effetto della disposizione prevista all'art. 1, comma 422, L. 147/2013 parte convenuta risulta del tutto estranea al rapporto di cui trattasi, avendo il legislatore previsto che in tutti i rapporti attivi e passivi, anche in atto, facenti capo al Commissario delegato alla scadenza dello stato di emergenza sarebbe succeduto il Comune di Roma.
In tal senso, la questione non concerne il rito ma il presupposto stesso dell'azione essendo qualificabile anziché come difetto di legittimazione passiva, come carenza di titolarità.
Invero, quanto eccepito dalla attiene strettamente al merito Controparte_1
della causa e non alla mera proponibilità o meno della domanda, in quanto l'assenza di alcun legame della convenuta con il rapporto dedotto in giudizio determina la carenza di quell'elemento di fatto dal quale ne scaturirebbe l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del compenso dovuto. R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Nella presente fattispecie, infatti, è evidente come ormai la convenuta, per effetto della L. 147/2013 sia un soggetto terzo nei confronti del quale non possono essere opposte né le condizioni né le relative obbligazioni dedotte dalle odierne attrici.
Peraltro, a nulla vale l'argomentazione secondo cui il disposto del comma 422 della normativa di cui trattasi non potrebbe più produrre i suoi effetti per l'intervenuta abrogazione nel 2018, in quanto nelle disposizioni transitorie della norma abrogativa viene esplicitato come per i rapporti antecedenti all'entrata in vigore della stessa dovrà essere applicata la disciplina previgente.
Dunque, nel caso di specie dovrà essere applicato l'art. 1, comma 422, L. 147/2013 in ragione del fatto che il rapporto oggetto di controversia sorge con la nota del 22.09.2008 prot.2261/Segr/2011, l'inizio dell'esecuzione dell'opera è del 11.05.2009 e la conclusione della stessa è nel 30.8.2016 con la consegna alla Presidenza ed al R.U.P. del LA Tecnico
Amministrativo.
Da ultimo è bene affermare come le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa e non sono soggette alle decadenze processuali (Cass. n. 26612/2025).
Pertanto, a nulla rileva l'argomentazione secondo cui la convenuta abbia eccepito il difetto di legittimazione solo nel giudizio R.G. 1707/22, in quanto la titolarità del rapporto è un presupposto dell'azione e come tale può essere sollevato in ogni stato e grado di giudizio, anche d'ufficio.
Deve pertanto concludersi per il rigetto della domande proposte da Parte_1
e nei confronti della , in ragione del difetto di Parte_4 Controparte_1
titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. RIGETTA le domande proposte dalle attrici e nei Parte_1 Parte_2
confronti della Controparte_1 R.G. n. 1698/2022 e n. 1707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2. condanna le attrici in solido al pagamento nei confronti della Controparte_1
delle spese del giudizio liquidate nella complessiva somma di € 6.500,00, oltre spese generali e oneri di legge.
Roma, 30.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Flora Mazzaro dott. Giuseppe Di Salvo