Articolo 106 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 105Articolo 107
Versione
14 aprile 1979
Art. 106.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1.600.000.000, di cui:
1) lire 100.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall' articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , a favore dei Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
2) lire 1.500.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .
Entrata in vigore il 14 aprile 1979