Art. 106.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1.600.000.000, di cui:
1) lire 100.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall' articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , a favore dei Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
2) lire 1.500.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .
E' stabilito, per l'anno finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1.600.000.000, di cui:
1) lire 100.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall' articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , a favore dei Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
2) lire 1.500.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .