Ordinanza collegiale 23 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Conserva, Enrico Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Liquidazione Giudiziale della -OMISSIS-, in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo De Lauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di MA CA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-dell'ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS- del 17.3.22 Settore III Lavori Pubblici Patrimonio Immobiliare avente ad oggetto: " ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi dell'area allibrata al foglio di mappa -OMISSIS- - Art 31 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii - Sentenza n.-OMISSIS- di RG Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Penale " con la quale, il Dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio Immobiliare, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art 107 del T.U. D.P.R. n. 267/2000 ed in virtù dei compiti e delle funzioni attribuite dal Decreti Sindacali n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS- nonché delle specifiche funzioni assegnate con Decreto Sindacale n.-OMISSIS- ORDINA: "ai signori -OMISSIS-, nato a [...] 8BA) IL 11.12.1980 e residente in MA CA (TA) via -OMISSIS-nella qualità di Amministratore Unico della -OMISSIS-.; -OMISSIS- nato a [...] il [...] ed ivi residente in -OMISSIS-; entrambi dichiarati colpevoli dei reati riportati nella sentenza della corte D'Appello n.-OMISSIS-"... nelle loro qualità rispettivamente di amministratore unico ed amministratore di fatto della ... -OMISSIS-"; nonché: alla -OMISSIS- s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore nella sede di MA CA (TA) via -OMISSIS-; di demolire a propria cura e spese entro e non oltre 90 gg dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali e delle pretese risarcitorie per i danni subiti e per l'applicazione delle sanzioni economiche rinvenienti dall'abuso da liquidarsi con separati giudizi, il fabbricato in premessa indicato, già dichiarato abusivo dalla sentenza Corte d'Appello di Taranto n.-OMISSIS-, in quanto la realizzazione di consistente parte dell'edificio è avvenuta in assenza di titolo edilizio, né a sovvertire tale conclusione, potrebbe invocarsi il permesso di costruire n.-OMISSIS- rilasciato il 24.11.2010 in quanto non potrebbe in alcun modo aver legittimato ex post una realizzazione totalmente abusiva non essendo stato emesso come permesso di costruire in sanatoria (del quale, oltretutto, non avrebbe avuto le caratteristiche essenziali) con l'avvertimento che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.31 e 41 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.(omissis) notificata al sig. -OMISSIS- in data 21.3.22, ma non ritualmente notificata alla società -OMISSIS-; difatti, come da documentazione che si allega, il sig. -OMISSIS-, riceve in data 21.3.22 la notifica del provvedimento non in qualità di amministratore unico della società -OMISSIS-. ma quale persona fisica; erroneamente, infatti, la qualità di amministratore della società ricorrente è stata attribuita al sig. -OMISSIS-, soggetto completamente estraneo alla compagine societaria e avulso dalle vicende da cui il provvedimento dirigenziale tendenzialmente promana che riceve il provvedimento dal messo notificatore in pari data;
e per la declaratoria
-del diritto del sig. -OMISSIS- di disapplicarla in quanto macroscopicamente illegittima in quanto direttamente connessa e derivante da una medesima ordinanza emessa dallo stesso Ufficio II Lavori Pubblici Patrimonio Immobiliare del Comune di MA CA (ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS-) già oggetto del ricorso in avversione protocollato con numero di NRG -OMISSIS- presso codesto Tribunale adito, notificato al Comune di MA CA ufficio protocollo in data 17.1.22 a cui si rimanda integralmente per quanto narrato in fatto e motivato in diritto, ancora pendente presso questo Ill.mo Tribunale adito e, ad oggi, in attesa di decisione.
-della illegittimità del provvedimento dirigenziale nei confronti della -OMISSIS-, per la erronea notificazione del provvedimento in mano di soggetto estraneo alla compagine societaria e/o comunque, l'inefficacia del provvedimento nei confronti della ricorrente-OMISSIS- stante la nullità della notifica effettuata al sig. -OMISSIS- in qualità di persona fisica e non di amministratore unico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di MA CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IE SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 17 marzo 2022, a firma del Dirigente del Settore III Lavori Pubblici - Patrimonio Immobiliare del Comune di MA CA, avente ad oggetto “ Ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi dell’area allibrata al Foglio di Mappa -OMISSIS-”.
A sostegno del ricorso sono stati proposti i seguenti motivi:
1)Illegittimità per pendenza del ricorso R.G. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del o5.11.2021. Illegittimità e/o inefficacia del provvedimento dirigenziale nei confronti della società -OMISSIS- s.r.l. per erroneità della notifica.
2)Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto sotto altro (autonomo) profilo. Difetto di istruttoria e di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 31 del D.P.R. n. 380/2001e degli artt. 19 e 21- nonies della L. n. 241 del 1990.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa, sviamento.
Il Comune di MA CA, in data 28.06.2022, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con atto depositato in data 20.01.2025, i difensori di parte ricorrente hanno chiesto l’interruzione del giudizio in considerazione dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società -OMISSIS- s.r.l., allegando la relativa documentazione.
All’esito della pubblica udienza del 22.01.2025, questo T.A.R., con ordinanza n. -OMISSIS- del 23.01.2025, ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a.
La Liquidazione giudiziale, in persona del Curatore Dott.ssa Antonella Mellone, con memoria notificata e depositata in data il 22.04.2025, ha riassunto il giudizio in esame.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 14.01.2026, la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa comunale in considerazione dell’evidente infondatezza nel merito del gravame per le ragioni che seguono.
La controversia in esame ha ad oggetto l’ordine di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi adottato dal Comune di MA CA a seguito della sentenza definitiva di condanna penale disposta dal Tribunale di Taranto con sentenza n. -OMISSIS-, per come confermata dalla Corte d’Appello con sentenza n. -OMISSIS-.
In punto di fatto, è utile chiarire che l’abuso edilizio per cui è causa è consistito nell’avvenuta realizzazione di lavori di demolizione di un fabbricato, avente destinazione abitativa, composto di due vani e accessori al piano terra di proprietà attorea, e ricostruzione, mediante l’edificazione di un nuovo fabbricato composto da sette piani fuori terra, da destinarsi a struttura ricettiva.
Con sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Taranto, confermata dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto con sentenza n. -OMISSIS-, e quindi passata in giudicato, gli odierni ricorrenti sono stati condannati, per quanto d’interesse, per il reato di cui all’art. 44, del D.P.R. n. 380 del 2001 e in conseguenza di ciò il Pubblico Ministero, in data 03.06.2021, ha intimato loro la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Il Comune di MA CA, con il provvedimento oggetto di esame, in ragione della tipologia degli interventi posti in essere e della loro entità complessiva - per come accertate in via definitiva dal giudice penale e per come ulteriormente rilevate in sede di approfondimenti istruttori dallo stesso compiuti - ne ha ordinato la demolizione.
Preme rilevare, altresì, che la richiamata ingiunzione demolitoria è successiva ad una precedente ed analoga ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-/2021 cui ha fatto seguito in data 13.08.2022 l’accertamento dell’inottemperanza alla stessa.
Rispetto a quest’ultimo provvedimento, come segnalato dalle parti, risulta pendente il ricorso n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’annullamento dell’ordine di demolizione.
Parte ricorrente, in considerazione dei fatti sopra richiamati, si è determinata a promuovere l’odierno giudizio censurando la legittimità della condotta comunale per: 1) illegittimità del provvedimento gravato per erroneità della notifica dello stesso nei confronti della -OMISSIS-; 2) per eccesso di potere sotto plurimi profili, per violazione di legge e, in particolare, degli artt. 23 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 19 e 21- nonies della Legge n. 241 del 1990, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione.
Ebbene, il Collegio, in disparte gli evidenti profili di inammissibilità del gravame - come correttamente rilevati dalla difesa comunale - in considerazione della definitività degli accertamenti penali e, per quanto in atti, dell’altrettanto definitiva susseguente confisca dei beni oggetto di giudizio, ritiene infondate tutte le censure proposte con il presente giudizio.
Infondate sono, innanzitutto, le censure formulate sotto il profilo dell’asserita erroneità della notifica dell’ordinanza in esame; e ciò in considerazione del fatto che:
- la stessa è stata eseguita, per quanto in atti, correttamente, ovvero sia presso la sede legale della società ricorrente che a mani del sig. -OMISSIS- quale organo - e ciò a prescindere dal richiamo in calce alla relata di notifica della qualifica dallo stesso rivestita - della compagine societaria;
-la notifica, in ogni caso, ha raggiunto il proprio scopo, consentendo alla società ricorrente di venire a conoscenza dell’atto amministrativo e, quindi, di insorgere tempestivamente avverso la stessa.
Prive di pregio sono anche le doglianze prospettate attraverso il richiamo alla pendenza, tra le parti, del ricorso R.G. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’ordine di demolizione n. -OMISSIS-/2021, considerato che il provvedimento oggi impugnato rappresenta l’esito di ulteriori ed autonomi accertamenti alla luce della definitività dei fatti per come acclarati dal giudice penale.
Infondate, del pari, sono le censure con cui parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Nella specie, i ricorrenti hanno posto in essere interventi costruttivi in assenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici.
Il Comune di MA CA, per quanto documentato in atti, ha compiuto una valutazione delle risultanze processuali e dei fatti accertati in sede penale attraverso l’instaurazione di una autonoma istruttoria all’esito della quale ha adottato il provvedimento di che trattasi.
Il riferimento è agli approfondimenti documentali degli atti richiamati e citati in sede penale.
In particolare, dagli esami fotografici dei luoghi (eseguiti su supporto dell’archivio storico di Google MAPS) è emerso che già nell’agosto del 2009 ovvero prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, confluita nel permesso di costruire n. -OMISSIS-, i piani abusivi erano stati realizzati per la loro quasi totalità.
Del che ne viene dato conto nel gravato provvedimento.
Tanto basta a respingere le censure prospettate attraverso il richiamo al permesso di costruire n. -OMISSIS- posto che, gli esiti fidefacienti degli accertamenti comunali (in ciò confermando gli accertamenti della polizia giudiziaria) hanno dimostrato la risalenza degli abusi a data anteriore al rilascio del richiamato titolo edilizio del 2010.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal riferimento alle denunce di inizio attività presentate al Comune di MA CA, tra il 2007 e il 2008, dal momento che le stesse, insistendo i manufatti realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo PAI, non sono idonee a produrre effetti a norma degli artt. 22, comma 6, e 23, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001; dal che ne deriva che le opere realizzate in difetto dei necessari titoli autorizzatori e paesaggistici, non possono che ritenersi abusive.
Del pari, infondate sono le doglianze sull’assenza di idonea motivazione ed istruttoria del provvedimento in esame.
Per pacifica giurisprudenza “ l’ordinanza di demolizione costituisce un atto dovuto e vincolato e non necessita di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e l’individuazione e qualificazione degli abusi ” (tra le tante, Cons di Stato. Sez. VI, 30.06.2023, n. 6404).
Nel caso di specie l’ordinanza di cui trattasi è sufficientemente motivata; la stessa contiene una descrizione specifica dei manufatti contestati e l’individuazione delle norme violate.
Le contestazioni sul difetto di istruttoria, poi, oltre ad essere generiche, risultano smentite dalle risultanze degli accertamenti compiuti per come richiamati nella gravata ordinanza.
Né parte ricorrente, al di là delle proprie argomentazioni difensive, ha offerto elementi di prova idonei a confutare gli esiti degli accertamenti comunali.
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione esaminata possono essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IE SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE SS | NT AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.