Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 20.09.2024 al n. 4933/2024 di Ruolo
Generale, vertente t r a
Avv. (c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
studio in Trieste, via di Torre Bianca 22 ove è anche elettivamente domiciliata, con fax
040.9890230 e pec: difesa in proprio;
Email_1
RICORRENTE
e
, (C.F. ) in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3; - contumace -.
RESISTENTE
avente ad oggetto: difesa d'ufficio; opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il professionista ricorrente-opponente:
(come da ricorso del 18.09.2024)
1
previa fissazione dell'udienza innanzi a sé con termine per notifica al CP_1
resistente:
- IN VIA PRINCIPALE : dichiarare l'illegittimità del decreto di liquidazione, depositato in data 19.8.2024 e notificato al sottoscritto difensore in pari data, del Giudice
monocratico del Tribunale penale di Trieste nel procedimento sub RG NR 3694/2020 e
R.G. TRIB. 1083/2021
relativamente alla totale omissione circa l'indicazione delle fasi liquidate ed alla decurtazione operata e per l'effetto, liquidare correttamente i compensi spettanti al difensore, avv , nella somma complessiva di € 2.016,68, già ridotta di 1/3 Parte_1
di legge, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA come per Legge, ovvero, in via subordinata, nella diversa somma ritenuta di giustizia, tenendo conto delle tariffe ministeriali di cui al DM 55/2014;
- spese ed esborsi della presente procedura rifuse (Si ricorda che oltre all'impegno profuso per l'opposizione, il difensore deve anticipare i costi dell'iscrizione a ruolo oltre che, in caso di compensazione delle spese di lite, la tassa di registro).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. si è rivolta a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 19.08.2024, notificato in pari data, con il quale il giudice penale liquidava i suoi compensi professionali, nella misura complessiva, di 360,00
euro, oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali.
2. La ricorrente ha rappresentato di essere stata nominata difensore d'ufficio di imputato nel procedimento penale sub RGNR 3694/2020 Persona_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste per i seguenti reati: 1) artt.
81 e 651 c.p.; 2) artt. 81 e 341-bis c.p.; 3) 81 e 337 c.p., e che la nomina le era stata notificata contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini emesso a norma dell'art. 415-bis c.p.p. in data 02.10.2020 (cfr. doc.2).
2 3. Ha riferito, inoltre, che in data 20.01.2021 le veniva notificato, anche per l'imputato
ex art. 161, 4° comma c.p.p., il decreto di citazione diretta a giudizio avanti al Tribunale
di Trieste per l'udienza del 13.07.2021(cfr. doc.2).
4. Seguivano altre tre udienze dibattimentali in data 12.04.2022, 28.06.2022,
27.6.2023, tutte destinate alla ricerca dell'imputato a mezzo P.G. (cfr. doc.2).
5. All'ultima udienza, il Giudice, preso atto che l'imputato non era stato trovato,
dichiarava chiusa l'istruttoria, invitava le parti a concludere e all'esito pronunciava la sentenza n. 1311/2023 di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato ex art. 420-quater c.p.p. e art. 89, comma
2, d.lgs. 150/2022 (cfr. doc. 2);
7. Sul riflesso dell'impossibilità di esperire qualsivoglia tentativo di recupero, stante l'irreperibilità dell'imputato, l'avv. in data 24.04.2024 presentava istanza al Pt_1
giudice penale, ove, previa elencazione analitica dell'attività via via svolta, avanzava richiesta di liquidazione del compenso, in relazione alle fasi 1 (studio), 3
(istruttoria/dibattimentale) e 4 (decisionale), basandosi sui valori medi della pertinente tariffa) per un ammontare complessivo di 2.016,68 euro, già al netto della decurtazione di 1/3, stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 115/2002 (cfr. doc. 1);
8. Con provvedimento dd. 19.08.2024, il giudice penale disponeva la liquidazione dei compensi professionali maturati dall'avv. , riconoscendoli nella misura globale Pt_1
di 360,00 euro, oltre rimb, forf. 15%, c.p.a. ed i.v.a, senza, peraltro, specificare a quale fase andassero imputati e se tale somma fosse da considerarsi al netto o al lordo della riduzione prevista ex lege (cfr. doc. 3).
9. Avverso il provvedimento, notificatole in pari data, l'avv. ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando che la liquidazione del compenso risultasse inadeguata all'impegno effettivamente profuso.
3 10. La professionista ha rivendicato il diritto al riconoscimento di un compenso maggiore, segnatamente nella misura complessiva di 2.621,68 euro, importo così
determinato prendendo a riferimento i valori medi pertinenti alla fase di studio, alla fase istruttoria e/o dibattimentale e alla fase decisionale al netto della riduzione di 1/3 secco stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 115/2002; in subordine, ha chiesto la rideterminazione nella diversa misura ritenuta di giustizia.
11. Il , sebbene ritualmente e tempestivamente notiziato della Controparte_1
lite, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
12. La domanda va accolta per quanto di ragione.
13. Il riconoscimento di un compenso omnia di soli 360,00 euro (peraltro non è dato capire se tale importo sia stato indicato al lordo o al netto della riduzione ex lege) non appare congruo in relazione all'attività svolta dall'avv. , che non appena Pt_1
notiziata della nomina, si attivava per esaminare e studiare il fascicolo del P.M. La
ricorrente, poi, partecipava a quattro udienze, all'esito delle quali veniva pronunciata una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, ai sensi del novellato art. 420-quater c.p.p.
15. In considerazione all'impegno – non meno che di media intensità e diligenza –
ragionevolmente profuso dal difensore d'ufficio, in relazione alla fase di studio, si riconosce la somma di 355,00 euro, corrispondente al valore mediano tra i valori minimi e quelli medi indicati nel D.M. n. 55/2014 per la relativa fase.
16. Anche la fase istruttoria deve essere riconosciuta, avendo l'avv. partecipato Pt_1
a quattro udienze, ma il compenso va determinato ai valori minimi, corrispondenti ad
567,00 euro, in considerazione della linearità e semplicità delle questioni trattate.
17. Infine, deve essere riconosciuta anche la fase decisionale, essendo il procedimento penale stato definito mediante la pronuncia di una sentenza (cfr. doc. 2), ma, anche in questo caso, i relativi compensi andranno determinati ai valori minimi, posto che la peculiare formula terminativa del giudizio, lascia intendere che si sia trattato di una
4 discussione di ben modesto spessore. Per la fase decisionale si riconoscono, quindi,
709,00 euro.
18. A titolo di compenso per la difesa d'ufficio apprestata dall'odierna ricorrente, si perviene dunque alla soma totale di 1.631,00 euro (= 355,00 + 567,00 + 709,00),
importo che, quindi, va ridotto ex art. 106-bis del d.p.r. 115/2002 ad 1.087,33 euro
(=1.631,00 x 2/3).
19. A modifica del provvedimento di liquidazione emesso in data 19.8.2024 dal
Tribunale di Trieste, notificato via pec in pari data, nel procedimento penale sub RGNR
3694/2020, si deve quindi accertare il diritto dell'avv. al pagamento da Parte_1
parte dell'Erario del compenso finale, già decurtato ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, di
1.087,33 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge). L'Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
20. Le spese del presente procedimento, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati al d.m. n.
147/2022), assumendo come base prudente il differenziale (si tratta di 727,33 euro) fra il valore finale originariamente liquidato (360,00 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (1.087,33), con valori medi per le fasi 1 e 2
e invece con riduzione del 50% per le fasi 3 e 4, attesa l'esiguità del valore disputato, la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accogliendo l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 19.08.2024 notificato via pec in pari data, liquida in favore della ricorrente per l'attività professionale riguardante la difesa d'ufficio dell'imputato
, nel procedimento penale sub RGNR 3694/2020, la somma finale, Persona_1
5 determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, di 1.087,33
euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
procedimento, che liquida in complessivi 587,00 euro (di cui 462,00 euro per compenso e 125,00 euro per spese esenti), oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 12 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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