CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/11/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 207/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 207/2023 R. G., vertente tra
(già ), in persona del Sindaco della Parte_1 Parte_2 città pro-tempore (C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Felice Calabrò (con pec indicata), presso il cui studio, in via Tommaso Cannizzaro Pt_1
n.190, è elettivamente domiciliata, Appellante contro
, nata a [...] P.G. (ME) il 13 aprile 1965 (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] P.G. (ME) il 30 settembre 1989 (C.F. Controparte_2 C.F._2
), , nata a [...] [...] (C.F. ),
[...] Parte_3 Pt_1 CodiceFiscale_3 tutti nella qualità di eredi del Sig. rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Persona_1
Avv.ti Antonino Presti e Roberta Biondo (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I° n. 51, sono elettivamente domiciliati,
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Elisabetta Sindoni, presso il cui studio, in Via B. Da Neocastro n. 26 è elettivamente domiciliato, Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. - partita IVA CP_4 P.IVA_3
), con sede legale in Roma, Via Monzambano 10, rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_4 in atti, dagli Avv.ti Laura Misiti, Loredana Conicella e Francesco Cassavia (con indirizzi pec indicati), elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano 10, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1313/2022 emessa, in data 8 novembre 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G.. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 19 febbraio 2014, conveniva in giudizio, Persona_1 davanti al Tribunale di Barcellona P.G. - Sezione Distaccata di Milazzo, il Controparte_5
[...
[...] , in persona del Sindaco pro tempore, e l in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante pro tempore, esponendo: che, in data 14 luglio 2011, intorno alle ore 7,40 circa, mentre, alla guida della propria bicicletta ed in compagnia di amici, percorreva la Strada Provinciale 64, con direzione di marcia monte-mare, sita nel Comune di , dopo avere Controparte_3 oltrepassato il cimitero di alcune centinaia di metri, in prossimità di un piccolo slargo, in cui la strada incrociava una stradella privata, si era imbattuto in un cedimento verso valle del manto stradale, concretizzante uno scalino di circa 10 cm.; che, a causa del detto dislivello, era caduto rovinosamente dalla propria bicicletta, andando ad impattare sull'asfalto e finendo contro un muretto alto circa 40 cm.; che, in conseguenza della caduta, aveva riportato lesioni, localizzate principalmente al capo ed alla schiena, per cui era stato richiesto l'intervento del servizio 118 ed era stato trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso di Milazzo e poi trasferito presso l'Azienda ospedaliera Universitaria di Messina;
che le sue condizioni di salute si erano aggravate, rendendo necessario un intervento d'urgenza e, dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva, il ricovero dello stesso presso l'istituto San Raffaele di Cefalù, nonché presso l'Unità spinale dell'ospedale di Montecatone (Imola) - da cui era stato dimesso con diagnosi di “tetraplegia da frattura C6 e C7” - e, successivamente, presso l'ospedale Niguarda di Milano;
che l'evento lesivo occorsogli era da ascriversi alla assoluta ed esclusiva responsabilità degli Enti convenuti che, nell'ambito del dovere di custodia - ex art. 2051 c.c. - da esercitare sui beni loro affidati non avevano osservato diligentemente i doveri loro imposti di vigilanza, controllo e manutenzione della strada teatro dell'evento; che gli Enti convenuti erano, comunque, responsabili ex art. 2043 c.c., avendo con la loro condotta omissiva creato un pericolo occulto, non visibile ed imprevedibile per l'attore che non poteva presagire che durante la marcia si sarebbe imbattuto in un dislivello del manto stradale;
di avere diritto al risarcimento per le lesioni riportate a causa del sinistro. Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna degli enti convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'incidente, da accertarsi in corso di causa, con rivalutazione ed interessi, dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva per essersi l'incidente verificato sulla strada provinciale 64, la cui manutenzione spettava alla quale proprietaria ai sensi dell'art. 2, comma 5, C.d.S. Inoltre, Parte_2 deduceva l'infondatezza della domanda attorea per difetto di prova del nesso causale tra la res in custodia e l'incidente e per la non configurabilità nel caso di specie della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per il sinistro, invero causato dalla distrazione del danneggiato. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva Controparte_4 deducendo il potere di gestione e manutenzione della strada provinciale in capo al Comune di e/o alla . Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di Controparte_3 Parte_2 citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. e contestava l'atto introduttivo e i fatti ivi esposti, ravvisando la causa esclusiva del sinistro nella condotta colposa dell'attore, che non aveva impiegato la comune diligenza e prudenza. Autorizzata la chiamata in causa su istanza formulata da parte attrice, si costituiva in giudizio la
, in persona del Presidente pro tempore, la quale eccepiva il proprio Parte_2 Parte_2 difetto di legittimazione passiva e contestava gli assunti attorei, ascrivendo la responsabilità del sinistro a che aveva determinato, o comunque concorso a determinare, con la Persona_1 propria condotta imprudente e negligente, la causazione delle conseguenze derivate dall'incidente occorsogli.
2 Interrotto per morte dell'attore, il giudizio veniva riassunto da , e CP_1 Controparte_2
, quali eredi di i quali insistevano in domanda. Parte_3 Persona_1
Istruita la causa con interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e c.t.u., con sentenza n. 1313/2022, emessa in data 8 novembre 2022, il Tribunale di Barcellona P.G., così provvedeva: “
1. dichiara la responsabilità esclusiva della , oggi Parte_2 Parte_1
, per il sinistro occorso a in data 14.07.2011; 2. condanna la
[...] Persona_1 [...]
, oggi , al pagamento in favore di , Parte_2 Parte_1 CP_1
, , nella qualità di eredi di della somma Parte_4 Parte_3 Persona_1 di € 589.360,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e, poi, anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza a far data dalla quale sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna la , oggi , alla rifusione Parte_2 Parte_2 Parte_1 delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da , , CP_1 Controparte_2 [...]
, nella qualità di eredi di che liquida in € 475,48 per spese vive Parte_3 Persona_1 ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre le spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4. condanna , CP_1 [...]
, , nella qualità di eredi di alla rifusione delle Parte_4 Parte_3 Persona_1 spese processuali sostenute nel presente giudizio dal , che liquida in € Controparte_3
4.711,00 per compensi professionali, oltre le spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
5. condanna , , , nella qualità di CP_1 Parte_4 Parte_3 eredi di alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da Persona_1
che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre le spese generali al 15%, Controparte_4
i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
6. pone le spese di c.t.u. a carico della Parte_2
, oggi ”.
[...] Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, chiedendo “… 2) in via preliminare, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla , in persona Parte_1 del Sindaco della città metropolitana, pro-tempore; 3) in via istruttoria, ritenutane l'ammissibilità e rilevanza ai fini di causa, ammettere CTU a carattere tecnico-topografico, così come disposta con ordinanza del GI, dott. del 09.05.2016, tesa all'individuazione e localizzazione Persona_2 dei confini di appartenenza del tratto stradale teatro dell'incidente per cui è causa;
4) in ogni caso, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti, l'intervenuta violazione/falsa applicazione delle norme di diritto, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, la carenza istruttoria, l'omessa valutazione di documentazione probatoria, e la violazione dei principi di equità e giustizia;
5) conseguentemente, ritenere e dichiarare, stante quanto espresso in narrativa ed emerso nel corso del giudizio di primo grado, l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del Persona_1 sinistro;
5) in via gradata, ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente, ex art. 1227, c.1, c.c., del sig. nella verificazione del sinistro, e, conseguentemente, rideterminare/ridurre Persona_1 le somme dovute a titolo di risarcimento danni ai sigg.ri , , CP_1 Controparte_2 [...]
, nella qualità di eredi di 6) condannare i sigg.ri , Parte_3 Persona_1 CP_1
, , nella qualità di eredi di il Controparte_2 Parte_3 Persona_1 [...]
, in persona del sindaco pro-tempore, l' in persona del legale Controparte_3 CP_4
3 rappresentante pro- tempore, in solido e/o chi di ragione tra loro, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio”. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , e CP_1 Controparte_2 [...]
, nella qualità di eredi di eccepisce l'inammissibilità dell'atto di Parte_3 Persona_1 appello per manifesta infondatezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito contestavano la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese del presente grado del giudizio. Si è costituito in giudizio il , rappresentando, preliminarmente Controparte_3
l'intervenuta dichiarazione di dissesto del e chiedendo di essere estromesso dal giudizio. CP_3
Eccepiva la inammissibilità ed infondatezza del motivo di appello concernente la carenza di legittimazione passiva in capo alla . In via subordinata, chiedeva che Parte_2 Per fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro per Persona_1 cui è causa e, in via ulteriormente gradata, la sua responsabilità concorrente con conseguente riduzione del disposto risarcimento. Con vittorie di spese e compensi. Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, CP_4 in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Contestava, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata. In via subordinata, nella ipotesi di accertamento della responsabilità, anche parziale o concorrente, dell' nella causazione del sinistro, ha chiesto l'esclusione e/o la CP_4 riduzione, ex art. 1227 c.c. dell'eventuale risarcimento del danno lamentato, avendo l'attore concorso a cagionare il danno che avrebbe potuto evitare usando criteri di ordinaria diligenza, con esclusione di tutte le voci di danno non dovute, non pertinenti, non documentate e provate nelle forme di legge. Vinti i compensi e le spese anche del presente grado. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 5 settembre 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'esame del motivo di appello concernente l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla esclusiva responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro appare assorbente delle ulteriori doglianze e risolve il giudizio. Ha evidenziato l'appellante che dal compendio probatorio emergeva che, se avesse prestato l'ordinaria diligenza, e/o la dovuta Persona_1 accortezza richiesta dalle circostanze di luogo e di tempo, nonché le norme del codice stradale, stante l'evidenza del dislivello del manto stradale, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. La doglianza è fondata. Occorre premettere, in diritto, che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché è sufficiente per il danneggiato allegare e provare l'esistenza di un rapporto di custodia e, quanto meno in via presuntiva, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito - tale che la prima si sia inserita, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che ha portato all'evento e non abbia rappresentato una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si sia esaurito all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori - mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato o da un fatto naturale, o di un terzo, o dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. un., 30/06/2022, n. 20943; ex multis, Cass. n. 11152/23).
4 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità ex articolo 2051 del c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 08/08/2025, n. 22864). E' stato chiarito che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia tale da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. In proposito, costituisce un orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione, avallato dalle Sezioni Unite, quello secondo il quale “Quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (anomalo appunto nel senso di discosto dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res” (ex plurimis, Cass. Civ. sez. III, 09/01/2024, n. 822; cfr. Sez. U, 30/06/2022, n. 20943). Ciò premesso, nel caso in esame, a prescindere da qualunque profilo di colpa ascrivibile all'ente custode della strada, dal compendio probatorio emergeva la dimostrazione di una condotta colposa del danneggiato che avesse avuto incidenza causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso.
5 Il teste , sentito all'udienza del 27 ottobre 2017, confermava che la mattina del 14 Testimone_1 luglio 2011, percorreva a velocità moderata la SP 64, con direzione di marcia Persona_1 monte-mare, a bordo della propria bicicletta, precisando di essere a conoscenza di tale fatto in quanto faceva parte del gruppetto di ciclisti che, in quella occasione, stavano effettuando una escursione mattutina in compagnia del . Riferiva che, trovandosi dietro la bici condotta dall'attore, Persona_1 aveva avuto modo di “riscontrare che la ruota anteriore del suo mezzo andava ad innestarsi in un dislivello presente nella sede stradale, disarcionandolo e catapultandolo in avanti…”, aggiungendo che “il dislivello sopra descritto era alto circa 8-12 cm.” ed era “visibile oggettivamente” - anche se non da tutti i ciclisti “in quanto procedevamo in gruppo ravvicinati” - e precisando che “il Persona_1 procedeva in testa al gruppo con accanto il biker ”. Ribadiva che si trovava “a seguire il Per_3 [...]
e al momento del sinistro mi trovavo ad una distanza di circa 8 metri”, aggiungendo che “Il Per_1 sinistro si è verificato alle 7.30-8.00 del mattino e la luminosità era buona, anche se ci trovavamo in una zona d'ombra essendo presenti sul margine della strada svariati alberi”. Riferiva, inoltre, che nella zona del sinistro “il manto stradale presentava segni di cedimento e sconnessioni per dissesto idrogeologico del territorio”, ribadendo che “la situazione sopra rappresentata in riferimento alla sede stradale era ben visibile”. Il teste confermava di avere fatto parte del gruppo di ciclisti che, la mattina del 14 Testimone_2 luglio 2011, avevano effettuato una escursione con Confermava che l'attore aveva Persona_1 perso il controllo della bici da lui condotta, precisando “Nella immediatezza ho avuto modo di riscontrare che il era caduto per la presenza di un dislivello del manto stradale di circa Persona_1
6-7 cm” e che “nell'occorso mi trovavo accanto a lui sul lato destro… io e il eravamo Persona_1 in testa al gruppo che era composto da cinque persone…”. Confermava che il sinistro si era verificato alle 7.30-8.00 del mattino, precisando che “la visibilità era buona in quanto era una giornata soleggiata”. Ribadiva di avere riscontrato la presenza dell'anomalia “quasi uno scalino” nella parte sinistra della carreggiata, nel tratto percorso dal , mentre lui procedeva sulla parte destra Persona_1 della strada, precisando di essersi accorto del dislivello solo dopo il sinistro, ma non mentre procedeva a bordo della propria bici. Entrambi i testi riconoscevano il luogo del sinistro nelle foto scattate dal perito di parte attrice,
. Dette foto, estremamente sfocate oltre che scattate da distanza e in orario e in Persona_4 condizioni meteorologiche imprecisati, tuttavia, nulla aggiungono al quadro probatorio, non consentendo di vedere alcuna anomalia sul manto stradale. Ciononostante, può ritenersi accertato che il sinistro abbia avuto luogo a causa di un dislivello, uno
“scalino” alto mediamente dieci centimetri, presente nel manto stradale, segnatamente nella parte sinistra della corsia di marcia (monte-mare) percorsa dal gruppetto di ciclisti. Il sinistro, inoltre, si è verificato nelle prime ore del mattino, in una giornata estiva e soleggiata e in buone condizioni di visibilità, come affermato dai due testi e ammesso dallo stesso attore, in sede di interrogatorio formale (“Si è vero che le condizioni di visibilità erano normali”). Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, inoltre, l'anomalia presente sul manto stradale era preventivamente e “oggettivamente visibile”, atteso che , trovandosi a percorrere, Testimone_1
a bordo della propria bici, lo stesso tratto stradale, seguendo a distanza di otto metri circa la bici condotta dal , nelle stesse condizioni spaziali e temporali e verosimilmente a velocità Persona_1 analoga, ha avuto modo di notare che “la ruota anteriore del suo mezzo andava ad innestarsi in un dislivello presente nella sede stradale”. Il teste ha, inoltre, chiarito e ribadito come, ancorché sul margine della strada fosse presente una vegetazione che creava una zona d'ombra nel punto in cui era
6 presente l'avvallamento responsabile del sinistro, la situazione della strada fosse ben visibile (“la situazione sopra rappresentata in riferimento alla sede stradale era ben visibile”). Né tale oggettiva visibilità è stata espressamente esclusa dal teste , che, dopo avere Per_3 confermato che “la visibilità era buona in quanto era una giornata soleggiata”, precisava di essersi personalmente accorto solo dopo l'incidente della presenza dello “scalino”, precisando che il dislivello era sito nella parte sinistra della carreggiata, percorsa dal , mentre il teste Persona_1 percorreva la parte destra (e tale parte della strada era, verosimilmente, impegnato a visualizzare al momento del sinistro). D'altra parte, lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha riferito che le anomalie della sede stradale erano poco visibili, non a causa di zone d'ombra create dalla vegetazione, ma “per l'effetto specchio”, dovuto al fatto che la strada fosse bagnata. Tale circostanza, tuttavia, non ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali. Né può ritenersi che lo scalino non fosse visibile a causa della conformazione “curvilinea” del tratto di strada precedente la zona del sinistro. Tale assunto, affermato dal primo giudice sulla base delle dichiarazioni rese dal teste (“nel tratto antecedente l'inizio dello scalino in Persona_4 questione, circa 10 metri prima, vi era folta vegetazione e l'andamento della strada era curvilineo”), oltre a non essere stato riferito dai due testimoni che hanno assistito al sinistro, appare contraddetto dalla planimetria allegata alla relazione peritale redatta dallo stesso , da cui emerge che la Per_4 strada non presentava curve che potessero impedire la visibilità di anomalie stradale. Peraltro, la deposizione del teste appare, intrinsecamente ed estrinsecamente, Per_4 contraddittoria anche nella parte in cui il perito ha escluso di avere notato, in occasione del sopralluogo effettuato pochi giorni dopo l'incidente (peraltro, in orario e condizioni metereologiche imprecisati), la presenza di ulteriori irregolarità del manto stradale (“a seguito della visita sui luoghi, non vi erano nel tratto di strada interessato altri segni evidenti di anomalie del manto stradale, eccetto tale avvallamento”). Ed infatti, nel corso della stessa deposizione, il teste riferiva “posso dire che la presenza di cedimenti e di anomalie era evidente una volta giunto ad effettuare il sopralluogo, come anche era evidente lo scalino”. E la presenza di molteplici cedimenti e anomalie nella zona in cui si è verificato l'evento dannoso emerge, altresì, dalla relazione redatta dallo stesso perito di parte attrice, in cui si legge “Il manto stradale, al momento dell'evento, presentava cedimenti, ondulazioni, anomalie e sconnessioni evidenti. In particolare, era possibile notare le irregolarità del tappetino che determinava degli scalini più o meno accentuati. Sulla corsia di marcia percorsa dal Sig. (monte-mare)… Persona_1 si notava un cedimento della strada verso valle… che nella parte più alta misurava cm. 10 circa e si estendeva in senso trasversale all'asse longitudinale della carreggiata… si estendeva per circa m. 10”. Tale situazione dei luoghi, inoltre, come già evidenziato, veniva confermata dal teste , che Tes_1 riferiva che nella zona del sinistro “il manto stradale presentava segni di cedimento e sconnessioni per dissesto idrogeologico del territorio”, ribadendone la oggettiva visibilità. Sicché le evidenti condizioni, accidentate e rischiose, del manto stradale - a prescindere dalla presenza, o meno, di segnalazioni di pericolo - non potevano certo sfuggire all'attenzione del
[...]
, che, attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle Per_1 circostanze concrete, avrebbe potuto prevedere ed evitare la situazione di potenziale danno. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, inoltre, la presenza di evidenti, ed oggettivamente visibili, segni di cedimento e sconnessioni richiedevano, nel caso in esame, non solo un maggior
7 grado di diligenza e prudenza, ma anche l'osservanza di alcune norme del Codice della Strada, che regolano, in particolare, la circolazione dei ciclisti. In particolare, l'art. 377 del regolamento di attuazione del CdS, al comma 2, sancisce che “nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedono i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano” e l'art. 182 del CdS testualmente dispone: “I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro”; … devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie”. La condotta colposa del , contraria non solo alle prescrizioni stradali ma anche alle regole Persona_1 di comune diligenza e prudenza, tanto incidente nel dinamismo del danno da escludere il nesso eziologico astrattamente individuabile tra l'evento dannoso e la res in custodia, può, pertanto, essere ritenuta da sola sufficiente a causare l'evento dannoso, che, di conseguenza, non può essere ascritto alla responsabilità dell'ente custode della strada. Tali considerazioni in ordine al nesso di causalità, inducono a ritenere l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
****** Ne segue che, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da va rigettata, con conseguente condanna di parte attrice alla Persona_1 rifusione delle spese processuali del primo grado del giudizio anche in favore della terza chiamata,
, oggi , in misura liquidata - in base ai Parte_2 Parte_1 parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00, per la fase di studio, € 1.204,00, per la fase introduttiva, € 1.806,00, per la fase di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Devono essere poste a carico di parte attrice anche le spese di c.t.u., già liquidate dal primo giudice. In ossequio alla regola della soccombenza, e CP_1 Controparte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di devono essere condannati alla rifusione, in favore
[...] Persona_1 dell'appellante, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive rese in appello - si liquidano in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 2.529,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Possono essere compensate le spese processuali nei rapporti con le altre parti appellate, non essendo state formulate domande nei loro confronti, in grado di appello, da parte degli appellati soccombenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già ), in persona del Parte_1 Parte_2 Parte_5
[...
[...] pro tempore, avverso la sentenza n. 1313/2022 emessa, in data 8 novembre 2022, dal
[...]
Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata: rigetta la domanda proposta da parte attrice;
condanna , e , in CP_1 Controparte_2 Parte_3 qualità di eredi di alla rifusione, in solido, in favore della Persona_1 Parte_1
(già ), in persona del Sindaco della città
[...] Parte_2 Parte_1 pro tempore, delle spese processuali del primo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
pone a carico di parte attrice le spese di c.t.u., già liquidate dal primo giudice.
- ON , e , in qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
alla rifusione, in solido, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado Persona_1 del giudizio, liquidate in € 4.996,00, per compensi, ed € 2.529,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
dichiara compensate le spese processuali nei rapporti con le altre parti appellate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
9
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 207/2023 R. G., vertente tra
(già ), in persona del Sindaco della Parte_1 Parte_2 città pro-tempore (C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Felice Calabrò (con pec indicata), presso il cui studio, in via Tommaso Cannizzaro Pt_1
n.190, è elettivamente domiciliata, Appellante contro
, nata a [...] P.G. (ME) il 13 aprile 1965 (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] P.G. (ME) il 30 settembre 1989 (C.F. Controparte_2 C.F._2
), , nata a [...] [...] (C.F. ),
[...] Parte_3 Pt_1 CodiceFiscale_3 tutti nella qualità di eredi del Sig. rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Persona_1
Avv.ti Antonino Presti e Roberta Biondo (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I° n. 51, sono elettivamente domiciliati,
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Elisabetta Sindoni, presso il cui studio, in Via B. Da Neocastro n. 26 è elettivamente domiciliato, Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. - partita IVA CP_4 P.IVA_3
), con sede legale in Roma, Via Monzambano 10, rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_4 in atti, dagli Avv.ti Laura Misiti, Loredana Conicella e Francesco Cassavia (con indirizzi pec indicati), elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano 10, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1313/2022 emessa, in data 8 novembre 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G.. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 19 febbraio 2014, conveniva in giudizio, Persona_1 davanti al Tribunale di Barcellona P.G. - Sezione Distaccata di Milazzo, il Controparte_5
[...
[...] , in persona del Sindaco pro tempore, e l in persona del legale
[...] Controparte_4 rappresentante pro tempore, esponendo: che, in data 14 luglio 2011, intorno alle ore 7,40 circa, mentre, alla guida della propria bicicletta ed in compagnia di amici, percorreva la Strada Provinciale 64, con direzione di marcia monte-mare, sita nel Comune di , dopo avere Controparte_3 oltrepassato il cimitero di alcune centinaia di metri, in prossimità di un piccolo slargo, in cui la strada incrociava una stradella privata, si era imbattuto in un cedimento verso valle del manto stradale, concretizzante uno scalino di circa 10 cm.; che, a causa del detto dislivello, era caduto rovinosamente dalla propria bicicletta, andando ad impattare sull'asfalto e finendo contro un muretto alto circa 40 cm.; che, in conseguenza della caduta, aveva riportato lesioni, localizzate principalmente al capo ed alla schiena, per cui era stato richiesto l'intervento del servizio 118 ed era stato trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso di Milazzo e poi trasferito presso l'Azienda ospedaliera Universitaria di Messina;
che le sue condizioni di salute si erano aggravate, rendendo necessario un intervento d'urgenza e, dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva, il ricovero dello stesso presso l'istituto San Raffaele di Cefalù, nonché presso l'Unità spinale dell'ospedale di Montecatone (Imola) - da cui era stato dimesso con diagnosi di “tetraplegia da frattura C6 e C7” - e, successivamente, presso l'ospedale Niguarda di Milano;
che l'evento lesivo occorsogli era da ascriversi alla assoluta ed esclusiva responsabilità degli Enti convenuti che, nell'ambito del dovere di custodia - ex art. 2051 c.c. - da esercitare sui beni loro affidati non avevano osservato diligentemente i doveri loro imposti di vigilanza, controllo e manutenzione della strada teatro dell'evento; che gli Enti convenuti erano, comunque, responsabili ex art. 2043 c.c., avendo con la loro condotta omissiva creato un pericolo occulto, non visibile ed imprevedibile per l'attore che non poteva presagire che durante la marcia si sarebbe imbattuto in un dislivello del manto stradale;
di avere diritto al risarcimento per le lesioni riportate a causa del sinistro. Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna degli enti convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'incidente, da accertarsi in corso di causa, con rivalutazione ed interessi, dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva per essersi l'incidente verificato sulla strada provinciale 64, la cui manutenzione spettava alla quale proprietaria ai sensi dell'art. 2, comma 5, C.d.S. Inoltre, Parte_2 deduceva l'infondatezza della domanda attorea per difetto di prova del nesso causale tra la res in custodia e l'incidente e per la non configurabilità nel caso di specie della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per il sinistro, invero causato dalla distrazione del danneggiato. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva Controparte_4 deducendo il potere di gestione e manutenzione della strada provinciale in capo al Comune di e/o alla . Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di Controparte_3 Parte_2 citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. e contestava l'atto introduttivo e i fatti ivi esposti, ravvisando la causa esclusiva del sinistro nella condotta colposa dell'attore, che non aveva impiegato la comune diligenza e prudenza. Autorizzata la chiamata in causa su istanza formulata da parte attrice, si costituiva in giudizio la
, in persona del Presidente pro tempore, la quale eccepiva il proprio Parte_2 Parte_2 difetto di legittimazione passiva e contestava gli assunti attorei, ascrivendo la responsabilità del sinistro a che aveva determinato, o comunque concorso a determinare, con la Persona_1 propria condotta imprudente e negligente, la causazione delle conseguenze derivate dall'incidente occorsogli.
2 Interrotto per morte dell'attore, il giudizio veniva riassunto da , e CP_1 Controparte_2
, quali eredi di i quali insistevano in domanda. Parte_3 Persona_1
Istruita la causa con interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e c.t.u., con sentenza n. 1313/2022, emessa in data 8 novembre 2022, il Tribunale di Barcellona P.G., così provvedeva: “
1. dichiara la responsabilità esclusiva della , oggi Parte_2 Parte_1
, per il sinistro occorso a in data 14.07.2011; 2. condanna la
[...] Persona_1 [...]
, oggi , al pagamento in favore di , Parte_2 Parte_1 CP_1
, , nella qualità di eredi di della somma Parte_4 Parte_3 Persona_1 di € 589.360,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e, poi, anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza a far data dalla quale sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna la , oggi , alla rifusione Parte_2 Parte_2 Parte_1 delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da , , CP_1 Controparte_2 [...]
, nella qualità di eredi di che liquida in € 475,48 per spese vive Parte_3 Persona_1 ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre le spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4. condanna , CP_1 [...]
, , nella qualità di eredi di alla rifusione delle Parte_4 Parte_3 Persona_1 spese processuali sostenute nel presente giudizio dal , che liquida in € Controparte_3
4.711,00 per compensi professionali, oltre le spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
5. condanna , , , nella qualità di CP_1 Parte_4 Parte_3 eredi di alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da Persona_1
che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre le spese generali al 15%, Controparte_4
i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
6. pone le spese di c.t.u. a carico della Parte_2
, oggi ”.
[...] Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello la , in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, chiedendo “… 2) in via preliminare, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla , in persona Parte_1 del Sindaco della città metropolitana, pro-tempore; 3) in via istruttoria, ritenutane l'ammissibilità e rilevanza ai fini di causa, ammettere CTU a carattere tecnico-topografico, così come disposta con ordinanza del GI, dott. del 09.05.2016, tesa all'individuazione e localizzazione Persona_2 dei confini di appartenenza del tratto stradale teatro dell'incidente per cui è causa;
4) in ogni caso, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti, l'intervenuta violazione/falsa applicazione delle norme di diritto, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, la carenza istruttoria, l'omessa valutazione di documentazione probatoria, e la violazione dei principi di equità e giustizia;
5) conseguentemente, ritenere e dichiarare, stante quanto espresso in narrativa ed emerso nel corso del giudizio di primo grado, l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del Persona_1 sinistro;
5) in via gradata, ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente, ex art. 1227, c.1, c.c., del sig. nella verificazione del sinistro, e, conseguentemente, rideterminare/ridurre Persona_1 le somme dovute a titolo di risarcimento danni ai sigg.ri , , CP_1 Controparte_2 [...]
, nella qualità di eredi di 6) condannare i sigg.ri , Parte_3 Persona_1 CP_1
, , nella qualità di eredi di il Controparte_2 Parte_3 Persona_1 [...]
, in persona del sindaco pro-tempore, l' in persona del legale Controparte_3 CP_4
3 rappresentante pro- tempore, in solido e/o chi di ragione tra loro, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio”. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , e CP_1 Controparte_2 [...]
, nella qualità di eredi di eccepisce l'inammissibilità dell'atto di Parte_3 Persona_1 appello per manifesta infondatezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito contestavano la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese del presente grado del giudizio. Si è costituito in giudizio il , rappresentando, preliminarmente Controparte_3
l'intervenuta dichiarazione di dissesto del e chiedendo di essere estromesso dal giudizio. CP_3
Eccepiva la inammissibilità ed infondatezza del motivo di appello concernente la carenza di legittimazione passiva in capo alla . In via subordinata, chiedeva che Parte_2 Per fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro per Persona_1 cui è causa e, in via ulteriormente gradata, la sua responsabilità concorrente con conseguente riduzione del disposto risarcimento. Con vittorie di spese e compensi. Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, CP_4 in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Contestava, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata. In via subordinata, nella ipotesi di accertamento della responsabilità, anche parziale o concorrente, dell' nella causazione del sinistro, ha chiesto l'esclusione e/o la CP_4 riduzione, ex art. 1227 c.c. dell'eventuale risarcimento del danno lamentato, avendo l'attore concorso a cagionare il danno che avrebbe potuto evitare usando criteri di ordinaria diligenza, con esclusione di tutte le voci di danno non dovute, non pertinenti, non documentate e provate nelle forme di legge. Vinti i compensi e le spese anche del presente grado. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 5 settembre 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'esame del motivo di appello concernente l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla esclusiva responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro appare assorbente delle ulteriori doglianze e risolve il giudizio. Ha evidenziato l'appellante che dal compendio probatorio emergeva che, se avesse prestato l'ordinaria diligenza, e/o la dovuta Persona_1 accortezza richiesta dalle circostanze di luogo e di tempo, nonché le norme del codice stradale, stante l'evidenza del dislivello del manto stradale, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. La doglianza è fondata. Occorre premettere, in diritto, che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché è sufficiente per il danneggiato allegare e provare l'esistenza di un rapporto di custodia e, quanto meno in via presuntiva, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito - tale che la prima si sia inserita, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che ha portato all'evento e non abbia rappresentato una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si sia esaurito all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori - mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato o da un fatto naturale, o di un terzo, o dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. un., 30/06/2022, n. 20943; ex multis, Cass. n. 11152/23).
4 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità ex articolo 2051 del c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 08/08/2025, n. 22864). E' stato chiarito che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia tale da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. In proposito, costituisce un orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione, avallato dalle Sezioni Unite, quello secondo il quale “Quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (anomalo appunto nel senso di discosto dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res” (ex plurimis, Cass. Civ. sez. III, 09/01/2024, n. 822; cfr. Sez. U, 30/06/2022, n. 20943). Ciò premesso, nel caso in esame, a prescindere da qualunque profilo di colpa ascrivibile all'ente custode della strada, dal compendio probatorio emergeva la dimostrazione di una condotta colposa del danneggiato che avesse avuto incidenza causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso.
5 Il teste , sentito all'udienza del 27 ottobre 2017, confermava che la mattina del 14 Testimone_1 luglio 2011, percorreva a velocità moderata la SP 64, con direzione di marcia Persona_1 monte-mare, a bordo della propria bicicletta, precisando di essere a conoscenza di tale fatto in quanto faceva parte del gruppetto di ciclisti che, in quella occasione, stavano effettuando una escursione mattutina in compagnia del . Riferiva che, trovandosi dietro la bici condotta dall'attore, Persona_1 aveva avuto modo di “riscontrare che la ruota anteriore del suo mezzo andava ad innestarsi in un dislivello presente nella sede stradale, disarcionandolo e catapultandolo in avanti…”, aggiungendo che “il dislivello sopra descritto era alto circa 8-12 cm.” ed era “visibile oggettivamente” - anche se non da tutti i ciclisti “in quanto procedevamo in gruppo ravvicinati” - e precisando che “il Persona_1 procedeva in testa al gruppo con accanto il biker ”. Ribadiva che si trovava “a seguire il Per_3 [...]
e al momento del sinistro mi trovavo ad una distanza di circa 8 metri”, aggiungendo che “Il Per_1 sinistro si è verificato alle 7.30-8.00 del mattino e la luminosità era buona, anche se ci trovavamo in una zona d'ombra essendo presenti sul margine della strada svariati alberi”. Riferiva, inoltre, che nella zona del sinistro “il manto stradale presentava segni di cedimento e sconnessioni per dissesto idrogeologico del territorio”, ribadendo che “la situazione sopra rappresentata in riferimento alla sede stradale era ben visibile”. Il teste confermava di avere fatto parte del gruppo di ciclisti che, la mattina del 14 Testimone_2 luglio 2011, avevano effettuato una escursione con Confermava che l'attore aveva Persona_1 perso il controllo della bici da lui condotta, precisando “Nella immediatezza ho avuto modo di riscontrare che il era caduto per la presenza di un dislivello del manto stradale di circa Persona_1
6-7 cm” e che “nell'occorso mi trovavo accanto a lui sul lato destro… io e il eravamo Persona_1 in testa al gruppo che era composto da cinque persone…”. Confermava che il sinistro si era verificato alle 7.30-8.00 del mattino, precisando che “la visibilità era buona in quanto era una giornata soleggiata”. Ribadiva di avere riscontrato la presenza dell'anomalia “quasi uno scalino” nella parte sinistra della carreggiata, nel tratto percorso dal , mentre lui procedeva sulla parte destra Persona_1 della strada, precisando di essersi accorto del dislivello solo dopo il sinistro, ma non mentre procedeva a bordo della propria bici. Entrambi i testi riconoscevano il luogo del sinistro nelle foto scattate dal perito di parte attrice,
. Dette foto, estremamente sfocate oltre che scattate da distanza e in orario e in Persona_4 condizioni meteorologiche imprecisati, tuttavia, nulla aggiungono al quadro probatorio, non consentendo di vedere alcuna anomalia sul manto stradale. Ciononostante, può ritenersi accertato che il sinistro abbia avuto luogo a causa di un dislivello, uno
“scalino” alto mediamente dieci centimetri, presente nel manto stradale, segnatamente nella parte sinistra della corsia di marcia (monte-mare) percorsa dal gruppetto di ciclisti. Il sinistro, inoltre, si è verificato nelle prime ore del mattino, in una giornata estiva e soleggiata e in buone condizioni di visibilità, come affermato dai due testi e ammesso dallo stesso attore, in sede di interrogatorio formale (“Si è vero che le condizioni di visibilità erano normali”). Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, inoltre, l'anomalia presente sul manto stradale era preventivamente e “oggettivamente visibile”, atteso che , trovandosi a percorrere, Testimone_1
a bordo della propria bici, lo stesso tratto stradale, seguendo a distanza di otto metri circa la bici condotta dal , nelle stesse condizioni spaziali e temporali e verosimilmente a velocità Persona_1 analoga, ha avuto modo di notare che “la ruota anteriore del suo mezzo andava ad innestarsi in un dislivello presente nella sede stradale”. Il teste ha, inoltre, chiarito e ribadito come, ancorché sul margine della strada fosse presente una vegetazione che creava una zona d'ombra nel punto in cui era
6 presente l'avvallamento responsabile del sinistro, la situazione della strada fosse ben visibile (“la situazione sopra rappresentata in riferimento alla sede stradale era ben visibile”). Né tale oggettiva visibilità è stata espressamente esclusa dal teste , che, dopo avere Per_3 confermato che “la visibilità era buona in quanto era una giornata soleggiata”, precisava di essersi personalmente accorto solo dopo l'incidente della presenza dello “scalino”, precisando che il dislivello era sito nella parte sinistra della carreggiata, percorsa dal , mentre il teste Persona_1 percorreva la parte destra (e tale parte della strada era, verosimilmente, impegnato a visualizzare al momento del sinistro). D'altra parte, lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha riferito che le anomalie della sede stradale erano poco visibili, non a causa di zone d'ombra create dalla vegetazione, ma “per l'effetto specchio”, dovuto al fatto che la strada fosse bagnata. Tale circostanza, tuttavia, non ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali. Né può ritenersi che lo scalino non fosse visibile a causa della conformazione “curvilinea” del tratto di strada precedente la zona del sinistro. Tale assunto, affermato dal primo giudice sulla base delle dichiarazioni rese dal teste (“nel tratto antecedente l'inizio dello scalino in Persona_4 questione, circa 10 metri prima, vi era folta vegetazione e l'andamento della strada era curvilineo”), oltre a non essere stato riferito dai due testimoni che hanno assistito al sinistro, appare contraddetto dalla planimetria allegata alla relazione peritale redatta dallo stesso , da cui emerge che la Per_4 strada non presentava curve che potessero impedire la visibilità di anomalie stradale. Peraltro, la deposizione del teste appare, intrinsecamente ed estrinsecamente, Per_4 contraddittoria anche nella parte in cui il perito ha escluso di avere notato, in occasione del sopralluogo effettuato pochi giorni dopo l'incidente (peraltro, in orario e condizioni metereologiche imprecisati), la presenza di ulteriori irregolarità del manto stradale (“a seguito della visita sui luoghi, non vi erano nel tratto di strada interessato altri segni evidenti di anomalie del manto stradale, eccetto tale avvallamento”). Ed infatti, nel corso della stessa deposizione, il teste riferiva “posso dire che la presenza di cedimenti e di anomalie era evidente una volta giunto ad effettuare il sopralluogo, come anche era evidente lo scalino”. E la presenza di molteplici cedimenti e anomalie nella zona in cui si è verificato l'evento dannoso emerge, altresì, dalla relazione redatta dallo stesso perito di parte attrice, in cui si legge “Il manto stradale, al momento dell'evento, presentava cedimenti, ondulazioni, anomalie e sconnessioni evidenti. In particolare, era possibile notare le irregolarità del tappetino che determinava degli scalini più o meno accentuati. Sulla corsia di marcia percorsa dal Sig. (monte-mare)… Persona_1 si notava un cedimento della strada verso valle… che nella parte più alta misurava cm. 10 circa e si estendeva in senso trasversale all'asse longitudinale della carreggiata… si estendeva per circa m. 10”. Tale situazione dei luoghi, inoltre, come già evidenziato, veniva confermata dal teste , che Tes_1 riferiva che nella zona del sinistro “il manto stradale presentava segni di cedimento e sconnessioni per dissesto idrogeologico del territorio”, ribadendone la oggettiva visibilità. Sicché le evidenti condizioni, accidentate e rischiose, del manto stradale - a prescindere dalla presenza, o meno, di segnalazioni di pericolo - non potevano certo sfuggire all'attenzione del
[...]
, che, attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle Per_1 circostanze concrete, avrebbe potuto prevedere ed evitare la situazione di potenziale danno. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, inoltre, la presenza di evidenti, ed oggettivamente visibili, segni di cedimento e sconnessioni richiedevano, nel caso in esame, non solo un maggior
7 grado di diligenza e prudenza, ma anche l'osservanza di alcune norme del Codice della Strada, che regolano, in particolare, la circolazione dei ciclisti. In particolare, l'art. 377 del regolamento di attuazione del CdS, al comma 2, sancisce che “nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedono i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano” e l'art. 182 del CdS testualmente dispone: “I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro”; … devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie”. La condotta colposa del , contraria non solo alle prescrizioni stradali ma anche alle regole Persona_1 di comune diligenza e prudenza, tanto incidente nel dinamismo del danno da escludere il nesso eziologico astrattamente individuabile tra l'evento dannoso e la res in custodia, può, pertanto, essere ritenuta da sola sufficiente a causare l'evento dannoso, che, di conseguenza, non può essere ascritto alla responsabilità dell'ente custode della strada. Tali considerazioni in ordine al nesso di causalità, inducono a ritenere l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
****** Ne segue che, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da va rigettata, con conseguente condanna di parte attrice alla Persona_1 rifusione delle spese processuali del primo grado del giudizio anche in favore della terza chiamata,
, oggi , in misura liquidata - in base ai Parte_2 Parte_1 parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00, per la fase di studio, € 1.204,00, per la fase introduttiva, € 1.806,00, per la fase di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Devono essere poste a carico di parte attrice anche le spese di c.t.u., già liquidate dal primo giudice. In ossequio alla regola della soccombenza, e CP_1 Controparte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di devono essere condannati alla rifusione, in favore
[...] Persona_1 dell'appellante, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive rese in appello - si liquidano in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 2.529,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Possono essere compensate le spese processuali nei rapporti con le altre parti appellate, non essendo state formulate domande nei loro confronti, in grado di appello, da parte degli appellati soccombenti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già ), in persona del Parte_1 Parte_2 Parte_5
[...
[...] pro tempore, avverso la sentenza n. 1313/2022 emessa, in data 8 novembre 2022, dal
[...]
Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata: rigetta la domanda proposta da parte attrice;
condanna , e , in CP_1 Controparte_2 Parte_3 qualità di eredi di alla rifusione, in solido, in favore della Persona_1 Parte_1
(già ), in persona del Sindaco della città
[...] Parte_2 Parte_1 pro tempore, delle spese processuali del primo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
pone a carico di parte attrice le spese di c.t.u., già liquidate dal primo giudice.
- ON , e , in qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
alla rifusione, in solido, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado Persona_1 del giudizio, liquidate in € 4.996,00, per compensi, ed € 2.529,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
dichiara compensate le spese processuali nei rapporti con le altre parti appellate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
9