CASS
Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2024, n. 37359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37359 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA IG, nato in [...] il [...] (alias LA IO) avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria albanese di LA IG, destinatario di misura cautelare emessa in data 16/01/2023 dal Tribunale speciale di primo grado contro la corruzione ed il crimine organizzato di Tirana, per i delitti sia di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato dedito al narcotraffico internazionale, sia di acquisto di un quantitativo di eroina pari al valore di euro 35.000, commesso a Milano tra il 29 marzo e il 5 aprile 2019 di cui Penale Sent. Sez. 6 Num. 37359 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 16/09/2024 al capo 5.4.1., rigettando per il resto la richiesta difensiva di sospensione della consegna in ragione della pendenza del procedimento penale in Italia. 2. Avverso la sentenza propone ricorso LA IG, tramite il proprio difensore, con un unico motivo, ulteriormente articolato, in cui denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato in quanto: a) omette di considerare che la sede dell'associazione a delinquere dell'asserito sodalizio criminale si trovasse in Olanda o in Spagna;
b) configura la condotta partecipativa di LA nonostante la contestazione di due soli reati-fine in un breve periodo temporale e per sostanza diversa da quella trattata dall'associazione; c) accoglie la domanda d estradizione per il capo 5.4.1 commesso a Milano e in assenza di gravità indiziari. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020,in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti. 2. Le questioni sollevate dalla difesa in ordine al difetto di motivazione hanno trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata sebbene la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando non rientri tra i poteri spettanti alla Corte di appello circa la domanda estradizionale presentata in base alla Convenzione europea del 1957, ratificata dall'Italia con la I. n. 300 del 1963 (la disciplina include anche l'Accordo Italia-Albania aggiuntivo, ratificato dall'Italia con I. n. 204 del 2003, e la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 ratificata dall'Italia con I. n. 334 del 25 luglio 1988). 2.1. È principio pacifico in tema di estradizione processuale per l'estero, secondo il regime di consegna della menzionata Convenzione, che l'Autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810). Non sono pertanto consentite questioni nel merito sulle indagini svolte dallo Stato richiedente (la Convenzione non prevede la produzione delle fonti di prova) e, 2 ancor più, sulla valenza dimostrativa del materiale raccolto che lo Stato decidente valuta secondo le sue regole processuali. 2.2. Alla luce di tali principi e degli elementi di fatto offerti dall'Autorità albanese si deve ritenere che nella procedura di estradizione in disamina, diversamente da quanto genericamente asserito nel ricorso, il provvedimento impugnato ha svolto una corretta valutazione dei gravi indizi, ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen., esaminando, in modo puntuale, le condotte contestate a LA. In particolare, è stata valutata la sua partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, con sede operativa a Milano, dando atto, a pag. 5, di tutte le connotazioni tipiche di questa ovverosia la struttura organizzativa, le seriali relazioni tra gli associati, l'importazione di rilevantissimi quantitativi di stupefacenti anche di natura diversa, la continuità delle condotte, le ingenti risorse economiche a disposizione, oltre che i continuativi collegamenti di LA con altri partecipi, tutti elencati dalla sentenza impugnata, soggetti con i quali operava in modo sinergico per conseguire gli scopi del gruppo criminale, risultando irrilevante, oltre che non posta la questione alla Corte di merito, che parte dello stupefacente provenisse dall'Olanda o dalla Spagna, non bastando questo generico elemento a spostare la competenza ad altra Autorità giudiziaria. Anche la responsabilità del ricorrente per il reato-fine è avvenuta valorizzando i servizi di osservazione, pedinamento e controllo oltreché le ihtercettazioni telefoniche ed ambientali di cui è puntualmente descritto lo sviluppo alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata. Si tratta, quindi, di indicazioni della gravità indiziaria sufficientemente dettagliate, espressive della valutazione operata dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente e rispetto alle quali il ricorso si limita ad una generica censura priva di qualsiasi confronto con la sentenza impugnata. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivò, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 La Consigliera estensora Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 dlisp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 settembre 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria albanese di LA IG, destinatario di misura cautelare emessa in data 16/01/2023 dal Tribunale speciale di primo grado contro la corruzione ed il crimine organizzato di Tirana, per i delitti sia di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato dedito al narcotraffico internazionale, sia di acquisto di un quantitativo di eroina pari al valore di euro 35.000, commesso a Milano tra il 29 marzo e il 5 aprile 2019 di cui Penale Sent. Sez. 6 Num. 37359 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 16/09/2024 al capo 5.4.1., rigettando per il resto la richiesta difensiva di sospensione della consegna in ragione della pendenza del procedimento penale in Italia. 2. Avverso la sentenza propone ricorso LA IG, tramite il proprio difensore, con un unico motivo, ulteriormente articolato, in cui denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato in quanto: a) omette di considerare che la sede dell'associazione a delinquere dell'asserito sodalizio criminale si trovasse in Olanda o in Spagna;
b) configura la condotta partecipativa di LA nonostante la contestazione di due soli reati-fine in un breve periodo temporale e per sostanza diversa da quella trattata dall'associazione; c) accoglie la domanda d estradizione per il capo 5.4.1 commesso a Milano e in assenza di gravità indiziari. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020,in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti. 2. Le questioni sollevate dalla difesa in ordine al difetto di motivazione hanno trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata sebbene la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando non rientri tra i poteri spettanti alla Corte di appello circa la domanda estradizionale presentata in base alla Convenzione europea del 1957, ratificata dall'Italia con la I. n. 300 del 1963 (la disciplina include anche l'Accordo Italia-Albania aggiuntivo, ratificato dall'Italia con I. n. 204 del 2003, e la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 ratificata dall'Italia con I. n. 334 del 25 luglio 1988). 2.1. È principio pacifico in tema di estradizione processuale per l'estero, secondo il regime di consegna della menzionata Convenzione, che l'Autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810). Non sono pertanto consentite questioni nel merito sulle indagini svolte dallo Stato richiedente (la Convenzione non prevede la produzione delle fonti di prova) e, 2 ancor più, sulla valenza dimostrativa del materiale raccolto che lo Stato decidente valuta secondo le sue regole processuali. 2.2. Alla luce di tali principi e degli elementi di fatto offerti dall'Autorità albanese si deve ritenere che nella procedura di estradizione in disamina, diversamente da quanto genericamente asserito nel ricorso, il provvedimento impugnato ha svolto una corretta valutazione dei gravi indizi, ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen., esaminando, in modo puntuale, le condotte contestate a LA. In particolare, è stata valutata la sua partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, con sede operativa a Milano, dando atto, a pag. 5, di tutte le connotazioni tipiche di questa ovverosia la struttura organizzativa, le seriali relazioni tra gli associati, l'importazione di rilevantissimi quantitativi di stupefacenti anche di natura diversa, la continuità delle condotte, le ingenti risorse economiche a disposizione, oltre che i continuativi collegamenti di LA con altri partecipi, tutti elencati dalla sentenza impugnata, soggetti con i quali operava in modo sinergico per conseguire gli scopi del gruppo criminale, risultando irrilevante, oltre che non posta la questione alla Corte di merito, che parte dello stupefacente provenisse dall'Olanda o dalla Spagna, non bastando questo generico elemento a spostare la competenza ad altra Autorità giudiziaria. Anche la responsabilità del ricorrente per il reato-fine è avvenuta valorizzando i servizi di osservazione, pedinamento e controllo oltreché le ihtercettazioni telefoniche ed ambientali di cui è puntualmente descritto lo sviluppo alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata. Si tratta, quindi, di indicazioni della gravità indiziaria sufficientemente dettagliate, espressive della valutazione operata dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente e rispetto alle quali il ricorso si limita ad una generica censura priva di qualsiasi confronto con la sentenza impugnata. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivò, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 La Consigliera estensora Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 dlisp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 settembre 2024