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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/09/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 30/09/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 4013 / 2024 promosso da AN Parte_1
Pt_1 Parte_2
nei confronti di Controparte_1
Oggi 30/09/2025 10.08innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 13.3.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il provvedimento citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva:
- parte attrice, E ASSOCIATI DEGLI AVV.TI Parte_1 CP_2
E , con l'avv. , ha concluso e
[...] Parte_2 CP_2
discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 19.9.25
e come da note scritte di udienza depositate in data 25.9.25;
- parte convenuta, , con l'avv. AIELLO GASPARE, ha Controparte_1
concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate sempre in data 19.9.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 24.9.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4013/2024 r.g. promossa da,
DEGLI AVV.TI E Parte_1 CP_2
,C.F./P.IVA , Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. , CP_2
RICORRENTE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli aavv. AIELLO GASPARE e CP_3
RESISTENTE
In punto a Prestazione d'opera intellettuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti costituite hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies ss.
3 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 c.p.c., depositato in data 21.6.24 e notificato in data 15.10.24 a mezzo pec, in uno al decreto di fissazione udienza del 18.9.24, abbia ad oggetto la domanda di parte ricorrente, i previo accertamento della nullità degli Parte_1
accordi di collaborazione professionale e di prestazione di opera intellettuale continuativa inter partes stipulati in data 19.7.2018 e 13.4.2022, per violazione degli art. 13 e 13 bis della Legge Professionale forense e la conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 2.894,39 a titolo di corrispettivo in relazione allo svolgimento di attività difensiva avanti il Tribunale di Verona in due procedure di sequestro ex art. 7 RDL 436/1927, per conto della mandante e odierna resistente, a titolo di equo compenso e in applicazione dei parametri sostitutivi di legge;
- dato atto di come la convenuta resistente si sia ritualmente costituita con comparsa depositata in data 2.12.24, chiedendo il rigetto delle domande attoree per tutti i motivi in tale atto indicato e qui richiamato per relationem;
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione e della proposta conciliativa del 12.12.24 ex art. 185 bis c.p.c., e per effetto di ordinanza interlocutoria del 13.3.25, si sia articolata nella sola produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali;
- ritenuto come sulla base degli atti e dei documenti prodotti risultino circostanze provate in fatto quelle relative a:
1. la stipula e l'effettivo perfezionamento di una soltanto tra le convenzioni invocate o meglio di quella del 19.7.18 (cfr. doc. 3 parte ricorrente e doc. 10 parte resistente), sottoscritta da entrambe le parti, non risultando per contro in atti alcun'effettiva e formale accettazione, da parte dello , della seconda Convenzione con proposta Parte_1
unilateralmente rivista e inviata da il 13.4.22, non sottoscritta CP_1
dalla mandataria, ma soltanto ed esclusivamente formulata a titolo di rinegoziazione provvisoria e non perfezionata degli accordi, e ciò, per quanto qui rilevi, quantomeno prima della conclusione delle procedure oggetto di domanda di pagamento in questo giudizio;
4 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 2. il perfezionamento del primo accordo , con sottoscrizione da parte di entrambe le parti in data 19.7.18, ed inerente lo svolgimento di attività difensiva di carattere seriale, effetto di effettivo svolgimento di trattative preliminari tra le parti anche in ordine alle condizioni e ai termini del compenso e su iniziativa e proposta della stessa ricorrente (cfr. doc. 2,3
6-9,10,11 e 12 parte resistente) e, pertanto, null'affatto effetto di imposizione di parte resistente;
3. la previsione, secondo tale primo accordo, del riconoscimento di compensi da parte di in favore dello studio , mediante CP_1 Pt_2
ripartizione in misura paritetica di quanto dai committenti - ed in particolare da parte di - a loro volta riconosciuto a tale CP_4
titolo in favore di (cfr pag. 2 doc. citato c.d. fifty-fifty) senza CP_1
alcun minimo garantito;
4. l'effettivo svolgimento da parte della ricorrente (cfr docc. 8, 9 parte ricorrente) delle attività difensive di cui in questo giudizio viene richiesta la ri-liquidazione nei procedimenti n. RE 2765/19 (iscritto a ruolo il
7.11.19 e estinto per rinuncia del 23.5.22) e RE 726/20 (ordinanza di assegnazione 20.5.21) di questo Tribunale, entrambi promossi ex art. 7
d.lgs 436/1927, in aggiunta al compenso già corrisposto dalla resistente in forza di detta convenzione del 2018, ossia € 78,78 per la prima procedura a titolo di esborsi ed € 942,99 per la seconda a titolo di esborsi e compensi (circostanze specificatamente dedotte da parte resistente a pag. 4 della comparsa e non specificatamente né tempestivamente contestate da parte resistente e da ritenersi provate ex art. 115 c.p.c. e doc. 11 parte ricorrente).
A tali premesse in fatto ne segue, in diritto:
- ritenuta preliminarmente l'inammissibilità della documentazione e delle eccezioni, ivi compresa quella inerente l'esistenza di un giudicato tra le parti sulle medesime questioni qui poste in ordine alla validità o meno della Convenzione, proposte per la
5 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 prima volta da parte ricorrente nelle note conclusive del 19.9.25, in quanto assunte in violazione delle preclusioni dettate dal rito (semplificato di cognizione) e di rilievo anche officioso;
- ritenuta, peraltro, l'ininfluenza e l'incongruenza del richiamo proprio alla
Convenzione del 2022 rispetto all'accertamento e alla domanda di condanna al pagamento del compenso per le 2 procedure esecutive indicate in atti e svolte innanzi a codesto Tribunale;
- considerato infatti, come già anticipato, che lo svolgimento di tale attività risulti interamente esaurito prima che risulti in atti alcuna formale adesione, anche dello
, a siffatta diversa convenzione (del 2022), adesione che, peraltro, deve Parte_1
risultare per iscritto (ivi compresa la relativa accettazione Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
08/06/2025, n. 15270);
- rilevato come anche le relative parcelle siano state emesse e fatturate (ed i relativi compensi corrisposti, cfr. punto 4 in fatto) prima che risulti tale nuova adesione alla diversa e successiva Convenzione del 2022, con il che nemmeno risulta pertinente e invocabile l'accertamento di cui alla recente sentenza del Tribunale di Torino fondata su tutt'altri presupposti di fatto e diritto;
- ritenuto come a tale assunto consegua l'insussistenza di alcun nesso di pregiudizialità logico-giuridica e alcuna ragione per disporre la richiesta, da parte resistente, sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione al regolamento facoltativo di competenza promosso in altro giudizio (avanti il Tribunale di Brescia) ed inerente sempre l'efficacia e la validità della seconda
Convenzione irrilevante in questo processo;
- ritenuta, sempre in via preliminare di rito, per l'effetto, la competenza di questo
Tribunale in quanto, da un lato non applicabile la convenzione del 2022 e la relativa clausola di competenza convenzionale - peraltro ivi nemmeno prevista e formulata in via esclusiva - e, dall'altro, in quanto ex comma 2 dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, la competenza del Foro Scaligero, di natura funzionale, essendo l'Ufficio giudiziario presso cui sono stati svolti e instaurati i procedimenti di cui si chiede il pagamento del
6 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 compenso da parte dell'avvocato (sul punto cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 12609 del
20/07/2012, Cass., sez. VI, 11/01/2017, n. 548);
- ritenuta la fondatezza della domanda nei limiti che seguono;
- ritenuto infatti che l'art. 13 L.P., comma 4, nel prevedere che “sono vietati i patti con
i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, vieti espressamente la pattuizione di patti quota lite;
- ritenuto che pure essendo seguita a libera contrattazione, la formulazione dell'accordo del 2018 prevedesse proprio tale tipologia di patto vietato;
- ritenuto infatti che, seppure per effetto del richiamo agli accordi da presi CP_1
a monte con i committenti, e – nel caso di specie – con (cfr. doc. 2 CP_4
parte ricorrente) e di quanto dedotto dalla stessa convenuta resistente, l'accordo del
2018 prevedesse che allo studio fosse destinato, in caso di assegnazione Pt_2
somme nelle procedure, il 50% di quanto percepito a propria volta da ed, in CP_1
caso di esito negativo della procedura, esclusivamente le spese anticipate (cfr. punto 3 in fatto e circostanza ammessa dalla stessa convenuta pag. 4 comparsa) senza alcun compenso;
- considerato come, a propria volta, abbia documentato di aver pattuito a CP_1 monte con un compenso di € 1300 oltre iva per ogni veicolo CP_4
reimpossessato (cfr. allegato 2 prodotto anche da parte ricorrente);
- considerato come costituisca principio di diritto consolidato quello secondo cui il patto di quota lite vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, risulti integrato anche nel caso, come quello di specie, in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare e che la tale nullità sia assoluta e colpisca qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo
7 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 trattamento economico non pregiudicando, però, la validità dell'intero contratto di patrocinio, quindi, il legale conservando il diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base delle tariffe professionali (cfr. ex multis Cass. n. 23738/2024, Cass.
11485/1997, Cass. 4777/1980);
- considerato come dalla previsione che, in caso di esito negativo della procedura, alcun compenso fosse dovuto, risulti a fortiori la correlazione del compenso con il risultato pratico dell'attività svolta;
- ritenuto che, la ratio di tale inderogabile divieto trovi il proprio fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli;
- ritenuto che, pertanto, la clausola contrattuale sul compenso determinato a percentuale fissa sugli importi effettivamente recuperati dai debitori, seppur per relationem, sia nulla in quanto in violazione del divieto di patto di quota lite;
- ritenuto doversi procedere pertanto alla rideterminazione dell'equo compenso dovuto in relazione alle procedure indicate e che, debba procedersi in forza del DM 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, ovvero in forza dei parametri ministeriali, di applicazione sussidiaria e tenuto conto della natura comunque effettivamente seriale e semplificata dell'attività svolta;
- osservato come:
a) in riferimento alla procedura RE 2765/19 (valore 20.000 € circa, iscritta a ruolo il 7.11.19 ed estinta per rinuncia del 23.5.22, cfr allegato
8 parte ricorrente) siano liquidabili a titolo di compenso (gli esborsi essendo stati corrisposti già) € 400 per fase di studio ed € 600 per fase di trattazione e così per complessivi € 1000 oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%;
b) in riferimento alla procedura RE 726/20 (valore 16.000 circa, iscritto a
8 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 ruolo in data 24.4.2020 e definito con ordinanza di assegnazione
20.5.21, cfr. all. 9 parte ricorrente) siano liquidabili € 400 per fase di studio ed € 800 per fase di trattazione e conclusiva così per complessivi residui (detratti i 702,47 € a tale titolo già corrisposti quale imponibile sui compensi) € 453,97, oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%
- ritenuto che, pertanto, a tali premesse ne segua la condanna al pagamento di complessivi € 1.453,97, oltre oneri di legge ed oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla messa in mora (14-18.6.2024) al saldo effettivo;
- ritenuto come le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, ex DM 147/22 seguano la prevalente soccombenza di parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
4013 /2024 R.G.,ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 dell'importo di € 1.453,97, oltre oneri di legge ed oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla messa in mora (14-18.6.2024) al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 125 per esborsi ed in € 2000 per Parte_1
compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 30/09/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
9 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 30/09/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 4013 / 2024 promosso da AN Parte_1
Pt_1 Parte_2
nei confronti di Controparte_1
Oggi 30/09/2025 10.08innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 13.3.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il provvedimento citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva:
- parte attrice, E ASSOCIATI DEGLI AVV.TI Parte_1 CP_2
E , con l'avv. , ha concluso e
[...] Parte_2 CP_2
discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 19.9.25
e come da note scritte di udienza depositate in data 25.9.25;
- parte convenuta, , con l'avv. AIELLO GASPARE, ha Controparte_1
concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate sempre in data 19.9.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 24.9.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4013/2024 r.g. promossa da,
DEGLI AVV.TI E Parte_1 CP_2
,C.F./P.IVA , Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. , CP_2
RICORRENTE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli aavv. AIELLO GASPARE e CP_3
RESISTENTE
In punto a Prestazione d'opera intellettuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti costituite hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
2 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto, di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies ss.
3 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 c.p.c., depositato in data 21.6.24 e notificato in data 15.10.24 a mezzo pec, in uno al decreto di fissazione udienza del 18.9.24, abbia ad oggetto la domanda di parte ricorrente, i previo accertamento della nullità degli Parte_1
accordi di collaborazione professionale e di prestazione di opera intellettuale continuativa inter partes stipulati in data 19.7.2018 e 13.4.2022, per violazione degli art. 13 e 13 bis della Legge Professionale forense e la conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 2.894,39 a titolo di corrispettivo in relazione allo svolgimento di attività difensiva avanti il Tribunale di Verona in due procedure di sequestro ex art. 7 RDL 436/1927, per conto della mandante e odierna resistente, a titolo di equo compenso e in applicazione dei parametri sostitutivi di legge;
- dato atto di come la convenuta resistente si sia ritualmente costituita con comparsa depositata in data 2.12.24, chiedendo il rigetto delle domande attoree per tutti i motivi in tale atto indicato e qui richiamato per relationem;
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione e della proposta conciliativa del 12.12.24 ex art. 185 bis c.p.c., e per effetto di ordinanza interlocutoria del 13.3.25, si sia articolata nella sola produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali;
- ritenuto come sulla base degli atti e dei documenti prodotti risultino circostanze provate in fatto quelle relative a:
1. la stipula e l'effettivo perfezionamento di una soltanto tra le convenzioni invocate o meglio di quella del 19.7.18 (cfr. doc. 3 parte ricorrente e doc. 10 parte resistente), sottoscritta da entrambe le parti, non risultando per contro in atti alcun'effettiva e formale accettazione, da parte dello , della seconda Convenzione con proposta Parte_1
unilateralmente rivista e inviata da il 13.4.22, non sottoscritta CP_1
dalla mandataria, ma soltanto ed esclusivamente formulata a titolo di rinegoziazione provvisoria e non perfezionata degli accordi, e ciò, per quanto qui rilevi, quantomeno prima della conclusione delle procedure oggetto di domanda di pagamento in questo giudizio;
4 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 2. il perfezionamento del primo accordo , con sottoscrizione da parte di entrambe le parti in data 19.7.18, ed inerente lo svolgimento di attività difensiva di carattere seriale, effetto di effettivo svolgimento di trattative preliminari tra le parti anche in ordine alle condizioni e ai termini del compenso e su iniziativa e proposta della stessa ricorrente (cfr. doc. 2,3
6-9,10,11 e 12 parte resistente) e, pertanto, null'affatto effetto di imposizione di parte resistente;
3. la previsione, secondo tale primo accordo, del riconoscimento di compensi da parte di in favore dello studio , mediante CP_1 Pt_2
ripartizione in misura paritetica di quanto dai committenti - ed in particolare da parte di - a loro volta riconosciuto a tale CP_4
titolo in favore di (cfr pag. 2 doc. citato c.d. fifty-fifty) senza CP_1
alcun minimo garantito;
4. l'effettivo svolgimento da parte della ricorrente (cfr docc. 8, 9 parte ricorrente) delle attività difensive di cui in questo giudizio viene richiesta la ri-liquidazione nei procedimenti n. RE 2765/19 (iscritto a ruolo il
7.11.19 e estinto per rinuncia del 23.5.22) e RE 726/20 (ordinanza di assegnazione 20.5.21) di questo Tribunale, entrambi promossi ex art. 7
d.lgs 436/1927, in aggiunta al compenso già corrisposto dalla resistente in forza di detta convenzione del 2018, ossia € 78,78 per la prima procedura a titolo di esborsi ed € 942,99 per la seconda a titolo di esborsi e compensi (circostanze specificatamente dedotte da parte resistente a pag. 4 della comparsa e non specificatamente né tempestivamente contestate da parte resistente e da ritenersi provate ex art. 115 c.p.c. e doc. 11 parte ricorrente).
A tali premesse in fatto ne segue, in diritto:
- ritenuta preliminarmente l'inammissibilità della documentazione e delle eccezioni, ivi compresa quella inerente l'esistenza di un giudicato tra le parti sulle medesime questioni qui poste in ordine alla validità o meno della Convenzione, proposte per la
5 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 prima volta da parte ricorrente nelle note conclusive del 19.9.25, in quanto assunte in violazione delle preclusioni dettate dal rito (semplificato di cognizione) e di rilievo anche officioso;
- ritenuta, peraltro, l'ininfluenza e l'incongruenza del richiamo proprio alla
Convenzione del 2022 rispetto all'accertamento e alla domanda di condanna al pagamento del compenso per le 2 procedure esecutive indicate in atti e svolte innanzi a codesto Tribunale;
- considerato infatti, come già anticipato, che lo svolgimento di tale attività risulti interamente esaurito prima che risulti in atti alcuna formale adesione, anche dello
, a siffatta diversa convenzione (del 2022), adesione che, peraltro, deve Parte_1
risultare per iscritto (ivi compresa la relativa accettazione Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
08/06/2025, n. 15270);
- rilevato come anche le relative parcelle siano state emesse e fatturate (ed i relativi compensi corrisposti, cfr. punto 4 in fatto) prima che risulti tale nuova adesione alla diversa e successiva Convenzione del 2022, con il che nemmeno risulta pertinente e invocabile l'accertamento di cui alla recente sentenza del Tribunale di Torino fondata su tutt'altri presupposti di fatto e diritto;
- ritenuto come a tale assunto consegua l'insussistenza di alcun nesso di pregiudizialità logico-giuridica e alcuna ragione per disporre la richiesta, da parte resistente, sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione al regolamento facoltativo di competenza promosso in altro giudizio (avanti il Tribunale di Brescia) ed inerente sempre l'efficacia e la validità della seconda
Convenzione irrilevante in questo processo;
- ritenuta, sempre in via preliminare di rito, per l'effetto, la competenza di questo
Tribunale in quanto, da un lato non applicabile la convenzione del 2022 e la relativa clausola di competenza convenzionale - peraltro ivi nemmeno prevista e formulata in via esclusiva - e, dall'altro, in quanto ex comma 2 dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, la competenza del Foro Scaligero, di natura funzionale, essendo l'Ufficio giudiziario presso cui sono stati svolti e instaurati i procedimenti di cui si chiede il pagamento del
6 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 compenso da parte dell'avvocato (sul punto cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 12609 del
20/07/2012, Cass., sez. VI, 11/01/2017, n. 548);
- ritenuta la fondatezza della domanda nei limiti che seguono;
- ritenuto infatti che l'art. 13 L.P., comma 4, nel prevedere che “sono vietati i patti con
i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, vieti espressamente la pattuizione di patti quota lite;
- ritenuto che pure essendo seguita a libera contrattazione, la formulazione dell'accordo del 2018 prevedesse proprio tale tipologia di patto vietato;
- ritenuto infatti che, seppure per effetto del richiamo agli accordi da presi CP_1
a monte con i committenti, e – nel caso di specie – con (cfr. doc. 2 CP_4
parte ricorrente) e di quanto dedotto dalla stessa convenuta resistente, l'accordo del
2018 prevedesse che allo studio fosse destinato, in caso di assegnazione Pt_2
somme nelle procedure, il 50% di quanto percepito a propria volta da ed, in CP_1
caso di esito negativo della procedura, esclusivamente le spese anticipate (cfr. punto 3 in fatto e circostanza ammessa dalla stessa convenuta pag. 4 comparsa) senza alcun compenso;
- considerato come, a propria volta, abbia documentato di aver pattuito a CP_1 monte con un compenso di € 1300 oltre iva per ogni veicolo CP_4
reimpossessato (cfr. allegato 2 prodotto anche da parte ricorrente);
- considerato come costituisca principio di diritto consolidato quello secondo cui il patto di quota lite vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, risulti integrato anche nel caso, come quello di specie, in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare e che la tale nullità sia assoluta e colpisca qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo
7 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 trattamento economico non pregiudicando, però, la validità dell'intero contratto di patrocinio, quindi, il legale conservando il diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base delle tariffe professionali (cfr. ex multis Cass. n. 23738/2024, Cass.
11485/1997, Cass. 4777/1980);
- considerato come dalla previsione che, in caso di esito negativo della procedura, alcun compenso fosse dovuto, risulti a fortiori la correlazione del compenso con il risultato pratico dell'attività svolta;
- ritenuto che, la ratio di tale inderogabile divieto trovi il proprio fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli;
- ritenuto che, pertanto, la clausola contrattuale sul compenso determinato a percentuale fissa sugli importi effettivamente recuperati dai debitori, seppur per relationem, sia nulla in quanto in violazione del divieto di patto di quota lite;
- ritenuto doversi procedere pertanto alla rideterminazione dell'equo compenso dovuto in relazione alle procedure indicate e che, debba procedersi in forza del DM 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, ovvero in forza dei parametri ministeriali, di applicazione sussidiaria e tenuto conto della natura comunque effettivamente seriale e semplificata dell'attività svolta;
- osservato come:
a) in riferimento alla procedura RE 2765/19 (valore 20.000 € circa, iscritta a ruolo il 7.11.19 ed estinta per rinuncia del 23.5.22, cfr allegato
8 parte ricorrente) siano liquidabili a titolo di compenso (gli esborsi essendo stati corrisposti già) € 400 per fase di studio ed € 600 per fase di trattazione e così per complessivi € 1000 oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%;
b) in riferimento alla procedura RE 726/20 (valore 16.000 circa, iscritto a
8 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24 ruolo in data 24.4.2020 e definito con ordinanza di assegnazione
20.5.21, cfr. all. 9 parte ricorrente) siano liquidabili € 400 per fase di studio ed € 800 per fase di trattazione e conclusiva così per complessivi residui (detratti i 702,47 € a tale titolo già corrisposti quale imponibile sui compensi) € 453,97, oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%
- ritenuto che, pertanto, a tali premesse ne segua la condanna al pagamento di complessivi € 1.453,97, oltre oneri di legge ed oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla messa in mora (14-18.6.2024) al saldo effettivo;
- ritenuto come le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, ex DM 147/22 seguano la prevalente soccombenza di parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
4013 /2024 R.G.,ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 dell'importo di € 1.453,97, oltre oneri di legge ed oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla messa in mora (14-18.6.2024) al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 125 per esborsi ed in € 2000 per Parte_1
compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 30/09/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
9 TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 4013/24