TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. ER LA -Presidente
2. AR TE TI IC est.
3. ARno LA IC
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 788/2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 2 dicembre 2025, pendente
tra
(nata a [...] il [...] - CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura telematicamente allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Andreina Cinzia Colaci, presso il cui studio, sito in San Ferdinando alla Via Indipendenza n. 30, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente –
e
(nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, per procura allegata alla memoria di costituzione, C.F._2 dall'avv. Alessandra Squitieri, presso il cui studio, sito in Pagani (SA) alla Traversa San Rocco n. 26,
è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 19/06/2025, con il quale la ricorrente ha chiesto: a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario, il 22.03.2017,
a Monaco di Baviera (trascritto al nr. E 485/2017 dei registri degli atti di matrimonio); b) disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso Persona_1 la stessa, riservando al padre il diritto di visita;
c) stabilirsi, a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia minore, un assegno mensile pari a € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente;
d) disporsi che il resistente versi, considerato lo stato di disoccupazione della ricorrente, un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della stessa e un contributo per il canone di locazione dell'abitazione in cui vive con la figlia;
e) disporsi che il padre acconsenta al rilascio e/o al rinnovo dei documenti della figlia minore validi per l'espatrio;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30/10/2025, con la quale il resistente si è associato alla domanda di separazione personale, ma ha contestato le domande relative all'affidamento della figlia minore e al contributo di mantenimento a favore della ricorrente, concludendo per l'affidamento congiunto della figlia la collocazione della stessa presso la Per_1 madre, con un contributo paterno al mantenimento della stessa, da determinarsi nella misura pari a €
300,00 mensili;
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza del 2 dicembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- considerato che, a seguito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, alla medesima udienza le parti hanno dichiarato di voler trasformare il procedimento in consensuale alle condizioni stabilite dal G.I., che sono le seguenti: < rimane collocata, con diritto del padre di sentirla telefonicamente in videochiamata, per come ora già avviene, tre volte alla settimana e precisamente martedì, giovedì e domenica dalle 19:15 in poi. Tutto salvo diversi accordi tra i genitori e salvo che il predetto regime non si riveli incompatibile con le esigenze prevalenti della minore. Pone in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia, versando mensilmente alla , entro il giorno 19 di ogni mese un assegno di euro Pt_1
400,00, oltre le spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) nella misura del 50%, attribuendo interamente alla ricorrente il diritto di godere dell'assegno unico familiare, sia erogato in Italia che in
Germania.>>;
dato atto che, su istanza dei difensori delle parti, il GI ha preliminarmente disposto la trasformazione del rito in separazione consensuale, rimettendo la causa al Collegio per la decisione;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 22.03.2017 le parti hanno contratto matrimonio concordatario a
Monaco di Baviera, trascritto al nr. E 485/2017 dei registri degli atti di matrimonio;
b) dall'unione coniugale è nata (nata a [...], il [...]), oggi minorenne;
c) Persona_1 le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto che le condizioni di cui sopra non risultano lesive degli interessi della figlia minorenne;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 19/06/2025 da e da , trasformato in istanza Parte_1 Controparte_1 consensuale all'udienza dinanzi al GI del 2/12/2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario il
22.03.2017 a Monaco di Baviera, alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
AR TE TI ER LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. ER LA -Presidente
2. AR TE TI IC est.
3. ARno LA IC
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 788/2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 2 dicembre 2025, pendente
tra
(nata a [...] il [...] - CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per procura telematicamente allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Andreina Cinzia Colaci, presso il cui studio, sito in San Ferdinando alla Via Indipendenza n. 30, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente –
e
(nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, per procura allegata alla memoria di costituzione, C.F._2 dall'avv. Alessandra Squitieri, presso il cui studio, sito in Pagani (SA) alla Traversa San Rocco n. 26,
è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 19/06/2025, con il quale la ricorrente ha chiesto: a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario, il 22.03.2017,
a Monaco di Baviera (trascritto al nr. E 485/2017 dei registri degli atti di matrimonio); b) disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso Persona_1 la stessa, riservando al padre il diritto di visita;
c) stabilirsi, a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia minore, un assegno mensile pari a € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente;
d) disporsi che il resistente versi, considerato lo stato di disoccupazione della ricorrente, un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della stessa e un contributo per il canone di locazione dell'abitazione in cui vive con la figlia;
e) disporsi che il padre acconsenta al rilascio e/o al rinnovo dei documenti della figlia minore validi per l'espatrio;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30/10/2025, con la quale il resistente si è associato alla domanda di separazione personale, ma ha contestato le domande relative all'affidamento della figlia minore e al contributo di mantenimento a favore della ricorrente, concludendo per l'affidamento congiunto della figlia la collocazione della stessa presso la Per_1 madre, con un contributo paterno al mantenimento della stessa, da determinarsi nella misura pari a €
300,00 mensili;
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza del 2 dicembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- considerato che, a seguito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, alla medesima udienza le parti hanno dichiarato di voler trasformare il procedimento in consensuale alle condizioni stabilite dal G.I., che sono le seguenti: < rimane collocata, con diritto del padre di sentirla telefonicamente in videochiamata, per come ora già avviene, tre volte alla settimana e precisamente martedì, giovedì e domenica dalle 19:15 in poi. Tutto salvo diversi accordi tra i genitori e salvo che il predetto regime non si riveli incompatibile con le esigenze prevalenti della minore. Pone in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia, versando mensilmente alla , entro il giorno 19 di ogni mese un assegno di euro Pt_1
400,00, oltre le spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) nella misura del 50%, attribuendo interamente alla ricorrente il diritto di godere dell'assegno unico familiare, sia erogato in Italia che in
Germania.>>;
dato atto che, su istanza dei difensori delle parti, il GI ha preliminarmente disposto la trasformazione del rito in separazione consensuale, rimettendo la causa al Collegio per la decisione;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 22.03.2017 le parti hanno contratto matrimonio concordatario a
Monaco di Baviera, trascritto al nr. E 485/2017 dei registri degli atti di matrimonio;
b) dall'unione coniugale è nata (nata a [...], il [...]), oggi minorenne;
c) Persona_1 le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto che le condizioni di cui sopra non risultano lesive degli interessi della figlia minorenne;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 19/06/2025 da e da , trasformato in istanza Parte_1 Controparte_1 consensuale all'udienza dinanzi al GI del 2/12/2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario il
22.03.2017 a Monaco di Baviera, alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
AR TE TI ER LA