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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17337 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18305/2024, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Jacopo Tei e Francesco Biagiotti RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Mara Mandrè
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato del 9.12.2025. le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lette le quali, in data odierna viene depositata la presente sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c., da considerarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127-ter, ult. comma, c.p.c.;
Considerato in fatto e in diritto
che adiva con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi Parte_1 sentir condannare a pagare la somma di € 10.032,78, a titolo di importo residuo CP_1 dell'indennizzo assicurativo ancora dovuto in forza della Polizza assicurativa n. 115426242;
che la ricorrente esponeva, in particolare, di aver subito, nella notte tra il 28 ed il 29 agosto
2023, in Bisceglie (BT), il furto del veicolo BMW X5, tg. GG129WX, n. telaio
WBAJU810X09J55962, utilizzato in forza di contratto di leasing, nonostante esso fosse regolarmente parcheggiato, messo in sicurezza mediante dispositivo immobilizer e chiuso a chiave;
che, per tale furto, veniva presentata denuncia/querela presso la Legione Carabinieri Puglia, Tenenza di Bisceglie, in data 29.8.2023; che la aveva stipulato con la predetta polizza Parte_1 CP_1 assicurativa, la quale prevedeva anche l'indennizzo per l'evento “furto totale”; che il valore complessivo del veicolo immatricolato il 18.10.2022 risultante dal contratto di locazione finanziaria era di € 84.800,00 (al netto dello sconto di € 11.006,19 praticato sul prezzo base di € 95.806,19 per veicolo di pari allestimento); che la compagnia assicurativa della società di Controparte_2 leasing, il 19.1.2024, aveva già corrisposto l'indennizzo pari ad € 42.746,37 alla BMW Bank;
che, a seguito della richiesta di ulteriore indennizzo da parte della nei confronti di Parte_1 quest'ultima liquidava unicamente la somma di € 6.845,46, che veniva trattenuta CP_1 dall'odierna ricorrente a titolo di acconto sul maggior importo ritenuto spettante;
che, infatti, secondo la ricorrente, aveva preso a riferimento un valore commerciale di € 64.500,00, errato ed CP_1 inferiore a quello effettivo, in assunto pari ad € 78.100,00, come risultante dalla stessa Polizza;
che si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto;
che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti;
che il ricorso proposto da infondato e non può essere accolto;
CP_3
che unico punto controverso fra le parti attiene al valore commerciale rispettivamente attribuito al veicolo oggetto di furto: sostiene, in particolare, la società ricorrente che esso ammonterebbe ad € 78.100,00, come si evince dalla Polizza n. 115426242 stipulata il 22.10.2022; per contro, la compagnia assicurativa convenuta osserva come tale importo, pur indicato in Polizza, non corrisponda all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del furto (avvenuto il
29.8.2023), unico valore quest'ultimo da assumere a riferimento per il calcolo dell'indennizzo e che la compagnia assicurativa convenuta individua in € 64.500,00;
che le difese della convenuta colgono nel segno e meritano piena condivisione;
che all'art. 6, lett. a) di pag. 24 delle Condizioni di Assicurazione è espressamente previsto che “si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro.
Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo: autovetture: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista “Quattroruote
Professional”, riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se “Quattroruote Professional” non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax”; che tale clausola, nel parametrare il calcolo dell'indennizzo al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (o del furto) ribadisce, d'altra parte, il principio desumibile dall'art. 1908, comma 1, c.c., a mente del quale: “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”;
che, premesso che l'onere di provare l'entità del valore del veicolo oggetto furto incombe sull'assicurato, va osservato come tale valore non possa essere identificato con quello indicato nella polizza assicurativa, la cui stipula risale peraltro a circa 8 mesi prima del furto;
che, infatti, se è pacifico che l'indennizzo deve corrispondere al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, secondo quanto previsto dall'art. 1908 c.c., va ulteriormente precisato che non equivale a stima la dichiarazione di valore della cosa assicurata contenuta nella polizza (in tal senso anche Trib. Milano, Sez. XII, 6.5.2010, n. 5702);
che, più nello specifico, fermo il principio sancito dal primo comma dell'art. 1908 c.c., neppure potrebbe sostenersi che il valore indicato nella polizza valga a configurare una deroga al predetto principio ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 1908 c.c.;
che, infatti, nella c.d. polizza stimata ai sensi dell'art. 1908, comma 2, c.c. le parti stipulano un negozio accessorio al contratto di assicurazione in virtù del quale stabiliscono un determinato
“valore assicurabile”; quest'ultimo, tuttavia, non va confuso con il “valore assicurato”, ovvero la somma massima che l'assicuratore si è obbligato a pagare a titolo di indennizzo e che dipende dai patti contrattuali;
la misura massima della prestazione indennitaria cui si obbliga l'assicuratore al momento della stipula del contratto (valore assicurato) può essere pattuita in misura inferiore al valore assicurabile (art. 1907 c.c.), ma mai in misura superiore (art. 1909 c.c.); in altri termini il rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile può essere pari a 1 o inferiore, ma mai superiore (Cass., Sez.
III, 12.11.2013, n. 25405); che, nel caso di specie, non potendosi, per le ragioni poc'anzi esposte, fare riferimento, ai fini della liquidazione dell'indennizzo oggetto di causa, il valore indicato nella polizza del 22.10.2022, non può ritenersi assolto l'onere, gravante sull'attrice, di dimostrare l'effettivo valore del bene al momento del sinistro;
nè è a tal fine invocabile il fatto notorio, mentre è tardiva la documentazione depositata dalla ricorrente unitamente alle note conclusive (quindi oltre le preclusioni processuali), la quale, peraltro, è costituita unicamente da estratti di siti internet ove sono pubblicati annunci di vendita di veicoli simili a quello oggetto di furto, del tutto inidonei a fornire un'attendibile stima dei relativi valori commerciali, nonchè a rappresentare fedelmente ed esaurientemente caratteristiche e allestimenti dei mezzi pubblicizzati;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
3.057,30, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di CP_1
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18305/2024, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Jacopo Tei e Francesco Biagiotti RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Mara Mandrè
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato del 9.12.2025. le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lette le quali, in data odierna viene depositata la presente sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c., da considerarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127-ter, ult. comma, c.p.c.;
Considerato in fatto e in diritto
che adiva con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi Parte_1 sentir condannare a pagare la somma di € 10.032,78, a titolo di importo residuo CP_1 dell'indennizzo assicurativo ancora dovuto in forza della Polizza assicurativa n. 115426242;
che la ricorrente esponeva, in particolare, di aver subito, nella notte tra il 28 ed il 29 agosto
2023, in Bisceglie (BT), il furto del veicolo BMW X5, tg. GG129WX, n. telaio
WBAJU810X09J55962, utilizzato in forza di contratto di leasing, nonostante esso fosse regolarmente parcheggiato, messo in sicurezza mediante dispositivo immobilizer e chiuso a chiave;
che, per tale furto, veniva presentata denuncia/querela presso la Legione Carabinieri Puglia, Tenenza di Bisceglie, in data 29.8.2023; che la aveva stipulato con la predetta polizza Parte_1 CP_1 assicurativa, la quale prevedeva anche l'indennizzo per l'evento “furto totale”; che il valore complessivo del veicolo immatricolato il 18.10.2022 risultante dal contratto di locazione finanziaria era di € 84.800,00 (al netto dello sconto di € 11.006,19 praticato sul prezzo base di € 95.806,19 per veicolo di pari allestimento); che la compagnia assicurativa della società di Controparte_2 leasing, il 19.1.2024, aveva già corrisposto l'indennizzo pari ad € 42.746,37 alla BMW Bank;
che, a seguito della richiesta di ulteriore indennizzo da parte della nei confronti di Parte_1 quest'ultima liquidava unicamente la somma di € 6.845,46, che veniva trattenuta CP_1 dall'odierna ricorrente a titolo di acconto sul maggior importo ritenuto spettante;
che, infatti, secondo la ricorrente, aveva preso a riferimento un valore commerciale di € 64.500,00, errato ed CP_1 inferiore a quello effettivo, in assunto pari ad € 78.100,00, come risultante dalla stessa Polizza;
che si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto;
che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti;
che il ricorso proposto da infondato e non può essere accolto;
CP_3
che unico punto controverso fra le parti attiene al valore commerciale rispettivamente attribuito al veicolo oggetto di furto: sostiene, in particolare, la società ricorrente che esso ammonterebbe ad € 78.100,00, come si evince dalla Polizza n. 115426242 stipulata il 22.10.2022; per contro, la compagnia assicurativa convenuta osserva come tale importo, pur indicato in Polizza, non corrisponda all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del furto (avvenuto il
29.8.2023), unico valore quest'ultimo da assumere a riferimento per il calcolo dell'indennizzo e che la compagnia assicurativa convenuta individua in € 64.500,00;
che le difese della convenuta colgono nel segno e meritano piena condivisione;
che all'art. 6, lett. a) di pag. 24 delle Condizioni di Assicurazione è espressamente previsto che “si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro.
Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo: autovetture: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista “Quattroruote
Professional”, riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se “Quattroruote Professional” non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax”; che tale clausola, nel parametrare il calcolo dell'indennizzo al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (o del furto) ribadisce, d'altra parte, il principio desumibile dall'art. 1908, comma 1, c.c., a mente del quale: “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”;
che, premesso che l'onere di provare l'entità del valore del veicolo oggetto furto incombe sull'assicurato, va osservato come tale valore non possa essere identificato con quello indicato nella polizza assicurativa, la cui stipula risale peraltro a circa 8 mesi prima del furto;
che, infatti, se è pacifico che l'indennizzo deve corrispondere al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, secondo quanto previsto dall'art. 1908 c.c., va ulteriormente precisato che non equivale a stima la dichiarazione di valore della cosa assicurata contenuta nella polizza (in tal senso anche Trib. Milano, Sez. XII, 6.5.2010, n. 5702);
che, più nello specifico, fermo il principio sancito dal primo comma dell'art. 1908 c.c., neppure potrebbe sostenersi che il valore indicato nella polizza valga a configurare una deroga al predetto principio ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 1908 c.c.;
che, infatti, nella c.d. polizza stimata ai sensi dell'art. 1908, comma 2, c.c. le parti stipulano un negozio accessorio al contratto di assicurazione in virtù del quale stabiliscono un determinato
“valore assicurabile”; quest'ultimo, tuttavia, non va confuso con il “valore assicurato”, ovvero la somma massima che l'assicuratore si è obbligato a pagare a titolo di indennizzo e che dipende dai patti contrattuali;
la misura massima della prestazione indennitaria cui si obbliga l'assicuratore al momento della stipula del contratto (valore assicurato) può essere pattuita in misura inferiore al valore assicurabile (art. 1907 c.c.), ma mai in misura superiore (art. 1909 c.c.); in altri termini il rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile può essere pari a 1 o inferiore, ma mai superiore (Cass., Sez.
III, 12.11.2013, n. 25405); che, nel caso di specie, non potendosi, per le ragioni poc'anzi esposte, fare riferimento, ai fini della liquidazione dell'indennizzo oggetto di causa, il valore indicato nella polizza del 22.10.2022, non può ritenersi assolto l'onere, gravante sull'attrice, di dimostrare l'effettivo valore del bene al momento del sinistro;
nè è a tal fine invocabile il fatto notorio, mentre è tardiva la documentazione depositata dalla ricorrente unitamente alle note conclusive (quindi oltre le preclusioni processuali), la quale, peraltro, è costituita unicamente da estratti di siti internet ove sono pubblicati annunci di vendita di veicoli simili a quello oggetto di furto, del tutto inidonei a fornire un'attendibile stima dei relativi valori commerciali, nonchè a rappresentare fedelmente ed esaurientemente caratteristiche e allestimenti dei mezzi pubblicizzati;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
3.057,30, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di CP_1
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia