Articolo 103 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 102Articolo 104
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4 aprile 1972
Art. 103.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , sono, per l'anno finanziario 1972, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972