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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14413/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. SALVINELLI CLAUDIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con la facoltà di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno, tenuto conto dell'interesse dei figli minori, e con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente ogni modifica e di consentire reciprocamente il rilascio o il rinnovo del passaporto.
1 2) AFFIDAMENTO DEI FIGLI. I figli e engono affidati ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della prole, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti i figli. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione
(con ciò intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana) nei rispettivi periodi di convivenza.
3) FREQUENTAZIONE DEI FIGLI: Fatto salvo ogni e diverso accordo fra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue:
3.1) finché il sig. non avrà reperito una propria abitazione frequenterà i figli liberamente, previ Pt_2
accordi con la sig.ra e nei fine settimana i genitori terranno con sé i figli, sempre finché il padre Pt_1
non avrà trovato casa, mezza giornata ciascuno, magari alternandole, previo accordo.
3.2) frequentazione ordinaria: il padre ogni mattina accompagnerà il figlio a scuola;
terrà con sé Per_1
i figli 2 pomeriggi la settimana (indicativamente il martedì ed il giovedì) passando a prenderli dopo il lavoro
(dalla madre o a scuola a seconda degli orari e dei giorni) e riportandoli a scuola la mattina seguente (se i bimbi non desiderassero fermarsi a dormire dal papà verranno riaccompagnati dalla mamma dopo cena); a fine settimana alterni terrà con sé i figli dal sabato mattina (indicativamente ore 9) al lunedì mattina quando verranno accompagnati a scuola. Il tutto salvo diversi accordi da prendersi di volta in volta;
3.3) vacanze natalizie, pasquali, estive, ponti. I figli trascorreranno con il padre le festività, secondo giorni da concordare in base alle esigenze lavorative ed alle disponibilità degli stessi, cercando di alternare Natale
e Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive il 2 padre trascorrerà con la prole 15 giorni, anche non consecutivi. I periodi feriali verranno concordati tra i coniugi anno per anno, le vacanze estive andranno concordate, qualora possibile, entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora un genitore intendesse trascorrere periodi di vacanza in altre località, non presso quindi il proprio domicilio, ne darà compiuto avviso all'altro genitore fornendo tutte le informazioni relative al suddetto soggiorno.
4) MANTENIMENTO DELLA PROLE: in considerazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore e dei redditi dei ricorrenti, le parti concordano che il sig. versi alla sig.ra Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e sino a quando questi ultimi
[...] Per_1 Per_2 non saranno economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 600 (euro 300/00 a figlio), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) ASSEGNO UNICO: i ricorrenti concordano che l'assegno unico per i figli erogato dall'Inps verrà interamente richiesto e percepito dal sig. Parte_2
2 6) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI MINORI: i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli minori con le modalità e la specifica prevista dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.16, da intendersi qui integralmente richiamato, noto alle parti, che le stesse dichiarano di conoscere, comprendere, condividere e far proprio in ogni sua parte.
7) CASA FAMILIARE. La casa familiare sita in Brescia (Bs) – Via Triumplina n. 140 è stata venduta. Con il ricavato della vendita è stato estinto il mutuo e l'importo residuo verrà diviso tra i ricorrenti non appena saldate tutte le spese familiari ancora insolute (a titolo esemplificativo: rette nido Noemi;
grest ; Per_1
tari, utenze, spese condominiali, spese legali). I coniugi hanno già provveduto concordemente alla divisione degli arredi e corredi presenti nell'abitazione coniugale. La sig.ra si è trasferita con i figli in altra Pt_1
abitazione, sempre ubicata a Brescia, in Via Ambaraga 37, condotta in locazione;
il sig. è in cerca Pt_2
di abitazione. I rimborsi per le detrazioni fiscali residue spettanti ai coniugi continueranno ad essere ripartite tra gli stessi al 50%.
8) MANTENIMENTO DEI CONIUGI. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore.
9) DEFINIZIONE COMPLESSIVA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI. Le parti dichiarano che quanto sopra pattuito è frutto di una complessiva valutazione dei rapporti che durante la vita familiare sono occorsi e che, se anche qui non specificamente 3 richiamati, sono stati tutti valutati dai coniugi che, con quanto qui pattuito, li considerano definitivamente risolti.
10)DOCUMENTI. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e carte di identità valide per l'espatrio, anche per i figli, e si impegnano in tal senso a formalizzare le relative dichiarazioni presso le Autorità competenti ove reciprocamente richiesti.
11) I ricorrenti concordano che le presenti condizioni decorrano dal mese di settembre 2024.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Nola (NA) in data 26.9.2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 139, parte II, serie B, anno 2014, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 31.1.2017 e l 30.8.2021. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14413/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. SALVINELLI CLAUDIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con la facoltà di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno, tenuto conto dell'interesse dei figli minori, e con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente ogni modifica e di consentire reciprocamente il rilascio o il rinnovo del passaporto.
1 2) AFFIDAMENTO DEI FIGLI. I figli e engono affidati ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della prole, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti i figli. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione
(con ciò intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana) nei rispettivi periodi di convivenza.
3) FREQUENTAZIONE DEI FIGLI: Fatto salvo ogni e diverso accordo fra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue:
3.1) finché il sig. non avrà reperito una propria abitazione frequenterà i figli liberamente, previ Pt_2
accordi con la sig.ra e nei fine settimana i genitori terranno con sé i figli, sempre finché il padre Pt_1
non avrà trovato casa, mezza giornata ciascuno, magari alternandole, previo accordo.
3.2) frequentazione ordinaria: il padre ogni mattina accompagnerà il figlio a scuola;
terrà con sé Per_1
i figli 2 pomeriggi la settimana (indicativamente il martedì ed il giovedì) passando a prenderli dopo il lavoro
(dalla madre o a scuola a seconda degli orari e dei giorni) e riportandoli a scuola la mattina seguente (se i bimbi non desiderassero fermarsi a dormire dal papà verranno riaccompagnati dalla mamma dopo cena); a fine settimana alterni terrà con sé i figli dal sabato mattina (indicativamente ore 9) al lunedì mattina quando verranno accompagnati a scuola. Il tutto salvo diversi accordi da prendersi di volta in volta;
3.3) vacanze natalizie, pasquali, estive, ponti. I figli trascorreranno con il padre le festività, secondo giorni da concordare in base alle esigenze lavorative ed alle disponibilità degli stessi, cercando di alternare Natale
e Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive il 2 padre trascorrerà con la prole 15 giorni, anche non consecutivi. I periodi feriali verranno concordati tra i coniugi anno per anno, le vacanze estive andranno concordate, qualora possibile, entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora un genitore intendesse trascorrere periodi di vacanza in altre località, non presso quindi il proprio domicilio, ne darà compiuto avviso all'altro genitore fornendo tutte le informazioni relative al suddetto soggiorno.
4) MANTENIMENTO DELLA PROLE: in considerazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore e dei redditi dei ricorrenti, le parti concordano che il sig. versi alla sig.ra Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e sino a quando questi ultimi
[...] Per_1 Per_2 non saranno economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 600 (euro 300/00 a figlio), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) ASSEGNO UNICO: i ricorrenti concordano che l'assegno unico per i figli erogato dall'Inps verrà interamente richiesto e percepito dal sig. Parte_2
2 6) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI MINORI: i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli minori con le modalità e la specifica prevista dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.16, da intendersi qui integralmente richiamato, noto alle parti, che le stesse dichiarano di conoscere, comprendere, condividere e far proprio in ogni sua parte.
7) CASA FAMILIARE. La casa familiare sita in Brescia (Bs) – Via Triumplina n. 140 è stata venduta. Con il ricavato della vendita è stato estinto il mutuo e l'importo residuo verrà diviso tra i ricorrenti non appena saldate tutte le spese familiari ancora insolute (a titolo esemplificativo: rette nido Noemi;
grest ; Per_1
tari, utenze, spese condominiali, spese legali). I coniugi hanno già provveduto concordemente alla divisione degli arredi e corredi presenti nell'abitazione coniugale. La sig.ra si è trasferita con i figli in altra Pt_1
abitazione, sempre ubicata a Brescia, in Via Ambaraga 37, condotta in locazione;
il sig. è in cerca Pt_2
di abitazione. I rimborsi per le detrazioni fiscali residue spettanti ai coniugi continueranno ad essere ripartite tra gli stessi al 50%.
8) MANTENIMENTO DEI CONIUGI. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore.
9) DEFINIZIONE COMPLESSIVA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI. Le parti dichiarano che quanto sopra pattuito è frutto di una complessiva valutazione dei rapporti che durante la vita familiare sono occorsi e che, se anche qui non specificamente 3 richiamati, sono stati tutti valutati dai coniugi che, con quanto qui pattuito, li considerano definitivamente risolti.
10)DOCUMENTI. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e carte di identità valide per l'espatrio, anche per i figli, e si impegnano in tal senso a formalizzare le relative dichiarazioni presso le Autorità competenti ove reciprocamente richiesti.
11) I ricorrenti concordano che le presenti condizioni decorrano dal mese di settembre 2024.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Nola (NA) in data 26.9.2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 139, parte II, serie B, anno 2014, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 31.1.2017 e l 30.8.2021. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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