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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/12/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 13255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. BE TA Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa LA TA Giudice Rel./Est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13255/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO ROPOLO in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
parte adottante nei confronti di:
Persona_1
parte adottanda
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza):
“Dichiarare l'adozione della signora (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 16.01.1999 e residente in [...], da parte del sig. Parte_1 (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...] Beaumont n. 26, con tutti gli effetti di legge, disponendo ogni conseguente adempimento e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione della sentenza definitiva, - con anteposizione del cognome a quello dell'adottante Per_1 Pt_1
Per il PM: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.06.2025, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Persona_1
Parte ricorrente esponeva che era sua intenzione adottare riferiva, in Persona_1 particolare, che a seguito della relazione instaurata con la sig.ra , divenuta sua Persona_2 moglie per effetto del matrimonio celebrato il 29.07.2017 (cfr. Certificato di matrimonio allegato al ricorso), aveva instaurato con figlia della moglie, un rapporto di natura filiale che Persona_1 si era consolidato nel tempo e che desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e della adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 17.10.2025, celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il proprio consenso all'adozione. Parimenti, la madre dell'adottanda, sig.ra , ed il padre naturale, sig. entrambi Persona_2 Persona_3 presenti all'udienza, prestavano il proprio assenso all'adozione.
Veniva fissata udienza ex art. 127 ter cpc per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte d'udienza le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e all'esito il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il PM nulla opponeva.
***
La domanda di adozione merita accoglimento, risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; inoltre, essendo egli nato il [...] (cfr. doc. 7 – atto di nascita) e l'adottanda il 16.01.1999, (cfr. doc. 1 – certificato di nascita) è rispettata anche la differenza di almeno 18 anni di età richiesta dalla legge tra adottante e adottanda.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il loro assenso la madre dell'adottanda, sig.ra , ed il padre naturale, sig. Persona_2
e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., Persona_3 avendo l'adottante dichiarato di non avere figli (cfr. doc. 9 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso.
L'adozione è sicuramente nell'interesse della adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per la stessa adottanda.
In punto cognome dell'adottanda, ritiene il Collegio che possa essere accolta la richiesta formulata in udienza dall'adottanda - alla quale l'adottante nulla ha opposto prestando il proprio assenso - di aggiungere, posponendolo, il cognome dell'adottante a quello proprio. L'adottanda ha, difatti, motivato la richiesta, dichiarando che è il cognome con cui ella è conosciuta nel Per_1 mondo delle relazioni sociali e lavorative e costituisce, pertanto, ormai un tratto distintivo della sua identità personale.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottando maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario della adottanda, sicché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da Persona_1 parte di;
Parte_1
DISPONE che l'adottanda, , assuma il cognome dell'adottante e lo Per_1 Persona_1 aggiunga al proprio, così da leggersi non altrimenti;
Parte_2
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 19.12.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA TA BE TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. BE TA Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa LA TA Giudice Rel./Est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13255/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO ROPOLO in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
parte adottante nei confronti di:
Persona_1
parte adottanda
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza):
“Dichiarare l'adozione della signora (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 16.01.1999 e residente in [...], da parte del sig. Parte_1 (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...] Beaumont n. 26, con tutti gli effetti di legge, disponendo ogni conseguente adempimento e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione della sentenza definitiva, - con anteposizione del cognome a quello dell'adottante Per_1 Pt_1
Per il PM: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.06.2025, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Persona_1
Parte ricorrente esponeva che era sua intenzione adottare riferiva, in Persona_1 particolare, che a seguito della relazione instaurata con la sig.ra , divenuta sua Persona_2 moglie per effetto del matrimonio celebrato il 29.07.2017 (cfr. Certificato di matrimonio allegato al ricorso), aveva instaurato con figlia della moglie, un rapporto di natura filiale che Persona_1 si era consolidato nel tempo e che desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e della adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 17.10.2025, celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il proprio consenso all'adozione. Parimenti, la madre dell'adottanda, sig.ra , ed il padre naturale, sig. entrambi Persona_2 Persona_3 presenti all'udienza, prestavano il proprio assenso all'adozione.
Veniva fissata udienza ex art. 127 ter cpc per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte d'udienza le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e all'esito il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il PM nulla opponeva.
***
La domanda di adozione merita accoglimento, risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; inoltre, essendo egli nato il [...] (cfr. doc. 7 – atto di nascita) e l'adottanda il 16.01.1999, (cfr. doc. 1 – certificato di nascita) è rispettata anche la differenza di almeno 18 anni di età richiesta dalla legge tra adottante e adottanda.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato il loro assenso la madre dell'adottanda, sig.ra , ed il padre naturale, sig. Persona_2
e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., Persona_3 avendo l'adottante dichiarato di non avere figli (cfr. doc. 9 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso.
L'adozione è sicuramente nell'interesse della adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per la stessa adottanda.
In punto cognome dell'adottanda, ritiene il Collegio che possa essere accolta la richiesta formulata in udienza dall'adottanda - alla quale l'adottante nulla ha opposto prestando il proprio assenso - di aggiungere, posponendolo, il cognome dell'adottante a quello proprio. L'adottanda ha, difatti, motivato la richiesta, dichiarando che è il cognome con cui ella è conosciuta nel Per_1 mondo delle relazioni sociali e lavorative e costituisce, pertanto, ormai un tratto distintivo della sua identità personale.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottando maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario della adottanda, sicché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da Persona_1 parte di;
Parte_1
DISPONE che l'adottanda, , assuma il cognome dell'adottante e lo Per_1 Persona_1 aggiunga al proprio, così da leggersi non altrimenti;
Parte_2
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 19.12.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA TA BE TA