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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1794/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LI SERGIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13068/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250053116734000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1964/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale n. 07120250053116734000 concernente tasse automobilistiche annualità 2019, non corrisposte, dovute alla Regione Campania.
Deduce avverso l'atto i seguenti motivi di illegittimità: omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, a seguito dei disposti accertamenti, la Regione Campania, in data 27 febbraio del
2024, in sede di autotutela, ha annullato l'atto impositivo della pretesa.
Tale circostanza Banca_1 la cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesto dalla parte ricorrente, e validato dalla parte intimata.
Quanto al riparto delle spese di giudizio, si osserva che, se è vero che la verifica è stata disposta solo in seguito alla proposizione dell'odierno ricorso, è anche vero che la Regione ha svolto con sollecitudine le necessarie verifiche. Dunque, in ragione di quest'ultima considerazione si ritiene di poter compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, dichiara cessata materia del contendere, compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LI SERGIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13068/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250053116734000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1964/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale n. 07120250053116734000 concernente tasse automobilistiche annualità 2019, non corrisposte, dovute alla Regione Campania.
Deduce avverso l'atto i seguenti motivi di illegittimità: omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, a seguito dei disposti accertamenti, la Regione Campania, in data 27 febbraio del
2024, in sede di autotutela, ha annullato l'atto impositivo della pretesa.
Tale circostanza Banca_1 la cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesto dalla parte ricorrente, e validato dalla parte intimata.
Quanto al riparto delle spese di giudizio, si osserva che, se è vero che la verifica è stata disposta solo in seguito alla proposizione dell'odierno ricorso, è anche vero che la Regione ha svolto con sollecitudine le necessarie verifiche. Dunque, in ragione di quest'ultima considerazione si ritiene di poter compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, dichiara cessata materia del contendere, compensa le spese.