Articolo 1298 del Codice della navigazione
Articolo 1297Articolo 1299
Versione
21 aprile 1942
Art. 1298.
(Pubblicita').

Le disposizioni degli articoli 257, 571, 871, 1034 si applicano anche per le trascrizioni e annotazioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del codice, salvi i diritti acquisiti dai terzi in base alle leggi anteriori.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente