Art. 15.
Il Ministro per la grazia e giustizia, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.
La nomina e' conferita secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data del decreto, e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.
I vicebrigadieri nominati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel ruolo dopo l'ultimo pari grado nominato ai sensi dell'articolo 12.
Il Ministro per la grazia e giustizia, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.
La nomina e' conferita secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data del decreto, e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.
I vicebrigadieri nominati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel ruolo dopo l'ultimo pari grado nominato ai sensi dell'articolo 12.