Decreto cautelare 24 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/04/2026, n. 6608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6608 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06608/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12621/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12621 del 2025, proposto da
FR AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. Rep. CI/2954/2025 - n. prot. CI/230449/2025 emessa in data 9/10/2025 dal Direttore del Municipio Roma VII, notificata in data 14/10/2025, avente ad oggetto “Decadenza e revoca dell'autorizzazione amministrativa od. COM 9 n. 10/107 del 17.05.2004 rilasciata dal Municipio Roma X (attuale VII), per la cancellazione d'ufficio da parte della Camera di Commercio di Latina dell'impresa individuale di AN FR per l'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata nel Mercato Coperto “Tuscolano III” - Posteggio n. of 07 - Settore merceologico alimentare”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista l’ordinanza cautelare n. 6429 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa CI RI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare di autorizzazione amministrativa rilasciata da Roma Capitale per l’esercizio del commercio all’interno del mercato rionale denominato “Tuscolano III”, per la vendita di generi del settore alimentare, chiede l’annullamento della determina del 9 ottobre 2025, con la quale è stata disposta la decadenza della sua autorizzazione.
Il ricorrente sostiene di avere appreso solo al momento della comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza della cancellazione d’ufficio della propria posizione presso la Camera di Commercio di Latina, avvenuta il 3 luglio 2019, e precisa che sua partita IVA è risultata attiva fino al 9 settembre 2025, data della chiusura d’ufficio della stessa; aggiunge di essersi riattivato per la riapertura della partita IVA a far data dal 19 settembre 2025 e, quindi, prima dell’adozione del provvedimento di decadenza impugnato. Sostiene che la chiusura d’ufficio della posizione alla CCIAA non potrebbe essere ritenuta preclusiva alla continuazione dell’attività, non essendo una situazione prevista dalla normativa vigente come causa di decadenza dell’autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche.
Il provvedimento gravato sarebbe illegittimo perché l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione la documentazione e le osservazioni inviate dal ricorrente. La motivazione adottata sarebbe inadeguata e contraddittoria, perché non terrebbe in considerazione l’avvenuta regolarizzazione della posizione del ricorrente presso la competente camera di commercio, come richiesto nella comunicazione di avvio del procedimento. Deduce, inoltre, che pure se si volesse ritenere rilevante la cancellazione dell’impresa individuale dal Registro delle Imprese nel 2019, Roma Capitale doveva tener conto del fatto che la relativa partita IVA era rimasta attiva e che l’attività commerciale non era mai stata effettivamente cessata.
La cancellazione dal Registro delle Imprese, oltre a essere avvenuta all’insaputa del ricorrente, sarebbe anche illegittima perché emessa in assenza dei suoi presupposti, con conseguente illegittimità della decadenza dichiarata da Roma Capitale. L’amministrazione comunale sarebbe incorsa nella violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede.
Con un secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento, per avere esercitato la propria attività all’interno del mercato Tuscolano III per oltre sei anni, senza che gli venisse contestata la situazione derivante dalla cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, depositando memorie e documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Al fine della trattazione collegiale della domanda cautelare presentata nel ricorso, con decreto monocratico n. 5893 del 2025 è stata disposta l’acquisizione dalla camera di commercio di Latina del provvedimento di cancellazione, unitamente a prova dell’intervenuta notifica e sono stati richiesti al ricorrente elementi di prova circa l’effettivo esercizio dell’impresa negli ultimi anni.
La Camera di Commercio di Latina ha depositato la documentazione richiesta, così come il ricorrente.
Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 la domanda cautelare è stata accolta, in ragione della sussistenza del periculum in mora e della necessità di approfondire nella fase di merito le questioni prospettate, «con particolare riguardo agli effetti sull’autorizzazione all’esercizio del commercio rilasciata in favore del ricorrente del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, che non pare essergli stato comunicato».
In vista dell’udienza, Roma Capitale ha depositato una memoria difensiva il 27.2.2026; ha altresì depositato in data 27.3.2026 documentazione, chiedendo il passaggio in decisione della causa senza discussione orale. Analoga richiesta è stata formulata dalla parte ricorrente.
All’udienza del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio fa presente che non terrà conto della documentazione tardivamente prodotta da Roma Capitale il 27.3.2026.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento, alla stregua delle seguenti considerazioni.
La funzione del registro delle imprese è quella di rendere opponibili ai terzi le circostanze in esso dichiarate. Nel caso di una impresa esercitata in forma individuale, l’iscrizione serve, tra l’altro, ad attestare la data di inizio dell’attività commerciale, mentre la sua cessazione a comunicare il venir meno dell’impresa, circostanza quest’ultima incompatibile con il possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio in area pubblica.
La cancellazione dal registro delle imprese individuali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, è effettuata nel caso di: a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata. Qualora la cancellazione sia disposta d’ufficio, ai sensi dell’art. 40, comma 6, del D.L. n. 46 del 2020, conv. nella legge n. 120 del 2020, la determinazione del conservatore del registro delle imprese deve essere comunicata al soggetto interessato «entro otto giorni dalla sua adozione». Il successivo comma 7 prevede che «contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese».
Dunque, nel caso di cancellazione d’ufficio per mancato compimento di atti di gestione, il soggetto interessato deve essere messo nelle condizioni di contestare il fatto iscritto (cfr., in argomento, anche Corte cost., ord. n. 361 del 2001, secondo la quale è «del tutto coerente con i principi della pubblicità dichiarativa la possibilità per i terzi di provare la non veridicità del fatto iscritto e, dunque, in ipotesi, di dimostrare il compimento di atti di esercizio dell’impresa successivamente alla iscrizione della sua cessazione»).
Tanto premesso, il Collegio osserva che la presente controversia è caratterizzata da una serie di circostanze che non sono state oggetto di sufficiente approfondimento da parte dell’amministrazione, al fine di valutare se sussistevano le condizioni per adottare il provvedimento di decadenza impugnato.
Infatti, dalla documentazione ottenuta a in via istruttoria, si evince che la cancellazione dal registro delle imprese, disposta d’ufficio dalla Camera di commercio di Latina nel 2019 per asserito mancato compimento per tre anni dell’attività di impresa, non è mai stata oggetto di comunicazione individuale all’interessato. Egli, inoltre, ha fornito numerosi elementi di prova volti a dimostrare il continuo esercizio, anche in anni recenti, dell’attività di commercio presso il mercato rionale Tuscolano III (cfr. quanto depositato il 14.11.2025). Del tutto singolare, poi, a dimostrazione dell’anomalia della situazione verificatasi, è la circostanza che la partita IVA associata all’impresa del ricorrente sia rimasta continuamente attiva e sia stata chiusa d’ufficio dall’Agenzia delle entrate solo il 9 settembre 2025.
Roma Capitale, dunque, avrebbe dovuto tenere conto della presenza di numerosi elementi fattuali che si ponevano in contraddizione con il dato formale della cancellazione dal registro delle imprese per prolungata inattività.
Il provvedimento impugnato, pertanto, risulta viziato per difetto istruttorio, in quanto ivi si afferma che la ditta individuale del ricorrente aveva “cessato di esistere” per avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese, là dove da una pluralità di circostanze, rappresentate dall’interessato nel corso dell’istruttoria, si evinceva che egli aveva proseguito a esercitare l’attività commerciale.
La novità delle questioni prospettate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
CI RI AT, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI RI AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO