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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, OR
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024RA0036191 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 2024RA0036191 - nuova determinazione di classamento e rendita catastale - emesso dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna- Ufficio Territorio, notificato il 10/04/2024.
Il ricorso contiene le motivazioni di merito e diritto per le quali si chiede il suo annullamento.
Si costituisce nel processo l'Ufficio che provvede a depositare le proprie controdeduzioni chiedendo conferma dell'accertamento e il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza di merito, viene depositata dalle parti documentazione attestante una proposta di accordo di conciliazione, sottoscritta in segno di accettazione sia dalla ricorrente che dal Ufficio e che tra l'altro prevede la cessazione del giudizio in essere con spese compensate tra le parti.
La Corte preso atto di quanto sopra, accertata la regolarità della procedura, prende atto che il giudizio deve essere estinto per intervenuta cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.L.gs. n. 546/1992 con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, OR
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024RA0036191 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 2024RA0036191 - nuova determinazione di classamento e rendita catastale - emesso dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna- Ufficio Territorio, notificato il 10/04/2024.
Il ricorso contiene le motivazioni di merito e diritto per le quali si chiede il suo annullamento.
Si costituisce nel processo l'Ufficio che provvede a depositare le proprie controdeduzioni chiedendo conferma dell'accertamento e il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza di merito, viene depositata dalle parti documentazione attestante una proposta di accordo di conciliazione, sottoscritta in segno di accettazione sia dalla ricorrente che dal Ufficio e che tra l'altro prevede la cessazione del giudizio in essere con spese compensate tra le parti.
La Corte preso atto di quanto sopra, accertata la regolarità della procedura, prende atto che il giudizio deve essere estinto per intervenuta cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.L.gs. n. 546/1992 con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.