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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/11/2024, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R. G. 7679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7679 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Monia Marchiani in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avvocati Massimo Di Stasio e Vito Carone in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 6/11/2024):
1 il ricorrente ha concluso “chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con condanna della controparte alle spese di lite”; la convenuta ha concluso “chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Controparte_1
quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso, in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 1399/2017 pubblicata in data 22.4.2017.
2 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (1.7.2024), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sette anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Non occorre adottare ulteriori statuizioni, considerato che il figlio maggiorenne è ormai economicamente autosufficiente, come riconosciuto anche dalla convenuta, e il giudice ha già revocato, in udienza, l'assegno per il suo mantenimento posto a carico del padre.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione del fatto che non è insorta alcuna controversia nel merito, come si evince dalle conclusioni dei coniugi, dirette ad ottenere soltanto una pronuncia sul divorzio.
In particolare, la convenuta non può essere gravata delle spese di lite, come richiesto dal ricorrente, per il solo fatto di non avere dato risposta alla lettera che le sarebbe stata inviata stragiudizialmente (v. raccomandata allegata al ricorso, con la quale era stata proposta la presentazione di un ricorso congiunto di divorzio), posto che non vi è prova dell'intervenuta ricezione di detta missiva;
né è stata fornita prova della circostanza che la comunque sapesse che il marito intendeva procedere con il divorzio, avendo CP_1
il ammesso in udienza di non avere avvisato la moglie al riguardo. Pt_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Campi Bisenzio in data 12/09/1993 da , n. in STIA (AR) il 15/08/1965, e Parte_1
n. a FIRENZE (FI) il 14/06/1968, trascritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Campi Bisenzio al n. 60, parte II, serie A, anno 1993;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 6 novembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7679 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Monia Marchiani in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avvocati Massimo Di Stasio e Vito Carone in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 6/11/2024):
1 il ricorrente ha concluso “chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con condanna della controparte alle spese di lite”; la convenuta ha concluso “chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la Controparte_1
quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso, in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 1399/2017 pubblicata in data 22.4.2017.
2 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (1.7.2024), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sette anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Non occorre adottare ulteriori statuizioni, considerato che il figlio maggiorenne è ormai economicamente autosufficiente, come riconosciuto anche dalla convenuta, e il giudice ha già revocato, in udienza, l'assegno per il suo mantenimento posto a carico del padre.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione del fatto che non è insorta alcuna controversia nel merito, come si evince dalle conclusioni dei coniugi, dirette ad ottenere soltanto una pronuncia sul divorzio.
In particolare, la convenuta non può essere gravata delle spese di lite, come richiesto dal ricorrente, per il solo fatto di non avere dato risposta alla lettera che le sarebbe stata inviata stragiudizialmente (v. raccomandata allegata al ricorso, con la quale era stata proposta la presentazione di un ricorso congiunto di divorzio), posto che non vi è prova dell'intervenuta ricezione di detta missiva;
né è stata fornita prova della circostanza che la comunque sapesse che il marito intendeva procedere con il divorzio, avendo CP_1
il ammesso in udienza di non avere avvisato la moglie al riguardo. Pt_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Campi Bisenzio in data 12/09/1993 da , n. in STIA (AR) il 15/08/1965, e Parte_1
n. a FIRENZE (FI) il 14/06/1968, trascritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Campi Bisenzio al n. 60, parte II, serie A, anno 1993;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 6 novembre 2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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