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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/11/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2410/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est.
dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. MACCARONE PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. RIBAUDO MICHELE e dall'avv. VETTURI ANDREA RENATO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto
1 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1
telematicamente;
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate CP_1
telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio civile in Bergamo il Parte_1 CP_1
22.03.2008 (BERGAMO, n. 38, P. I, anno 2008).
Dall'unione delle parti sono nati i figli il 17.05.2008 e Persona_1 Per_2 nato il [...].
[...]
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di
2 disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs.
154/2013. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in Bergamo il 22.03.2008 (BERGAMO, n. 38, P. I, anno 2008); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
residenza anagrafica e collocamento prevalente dei medesimi figli presso l'abitazione della madre.
Pertanto è rimesso sin da ora ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare istruire e mantenere i figli minori.
A tal fine, gli stessi dovranno collaborare fra loro per il miglior svolgimento delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo agli stessi un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse concernenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunti di comune accordo nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Le decisioni di ordinaria amministrazione e attinenti alla vita quotidiana dei minori verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di convivenza con i figli.
3 In ogni caso sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni attinenti ai figli.
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e CP_1 Persona_1 Per_2
secondo un calendario che verrà condiviso con cadenza settimanale con la madre, avendo
[...]
riguardo alle esigenze dei figli e a quelle lavorative della madre (che svolge attività senza orario di lavoro fisso ma soggetta a turni settimanali).
In ogni caso, al sig. verrà riconosciuto il diritto di trascorrere con i figli un giorno CP_1
infrasettimanale e un weekend alternato con la madre dal sabato mattina alla domenica sera.
I periodi festivi e le vacanze verranno parimenti concordati tra i genitori nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative e degli impegni dei figli.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese CP_1 Parte_1
o, comunque, entro il giorno successivo qualora il giorno dieci non fosse lavorativo l'importo mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Persona_1 Per_2
(euro 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione in base agli indici ISTAT come previsto
[...]
dalla legge a partire dal mese di gennaio 2026.
5) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese di natura straordinaria per la formazione, la crescita, l'istruzione e la cura dei figli e verranno suddivise tra Persona_1 Persona_2
i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri definiti dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Bergamo di seguito trascritti: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale o apparecchio ortopedico per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa / contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
4 materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc / tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo / gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive necessarie per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo / gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non citati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
6) L'assegno unico universale per entrambi i figli verrà interamente percepito dalla sig.ra Parte_1
[...]
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente ogni loro altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui alla presente memoria.
5 8) La casa familiare sita in Bergamo, via Monte Misma n. 8, condotta in locazione, viene assegnata, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, alla sig.ra che vi abiterà con i figli e Parte_1
che si farà interamente carico dei canoni di locazione, degli oneri condominiali e di tutte le spese per le utenze.
Il sig. si trasferirà dalla casa familiare entro e non oltre il termine del 30.10.2025. CP_1
Il sig. asporterà dalla casa familiare i propri effetti personali.
9) I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei passaporti dei figli minori e della carta di identità valida per l'espatrio.
10) Le parti provvederanno al pagamento dei compensi dei rispettivi difensori”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
BERGAMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est.
dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. MACCARONE PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. RIBAUDO MICHELE e dall'avv. VETTURI ANDREA RENATO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto
1 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Parte_1
telematicamente;
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate CP_1
telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio civile in Bergamo il Parte_1 CP_1
22.03.2008 (BERGAMO, n. 38, P. I, anno 2008).
Dall'unione delle parti sono nati i figli il 17.05.2008 e Persona_1 Per_2 nato il [...].
[...]
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di
2 disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs.
154/2013. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in Bergamo il 22.03.2008 (BERGAMO, n. 38, P. I, anno 2008); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
residenza anagrafica e collocamento prevalente dei medesimi figli presso l'abitazione della madre.
Pertanto è rimesso sin da ora ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare istruire e mantenere i figli minori.
A tal fine, gli stessi dovranno collaborare fra loro per il miglior svolgimento delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo agli stessi un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse concernenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunti di comune accordo nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Le decisioni di ordinaria amministrazione e attinenti alla vita quotidiana dei minori verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di convivenza con i figli.
3 In ogni caso sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni attinenti ai figli.
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e CP_1 Persona_1 Per_2
secondo un calendario che verrà condiviso con cadenza settimanale con la madre, avendo
[...]
riguardo alle esigenze dei figli e a quelle lavorative della madre (che svolge attività senza orario di lavoro fisso ma soggetta a turni settimanali).
In ogni caso, al sig. verrà riconosciuto il diritto di trascorrere con i figli un giorno CP_1
infrasettimanale e un weekend alternato con la madre dal sabato mattina alla domenica sera.
I periodi festivi e le vacanze verranno parimenti concordati tra i genitori nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative e degli impegni dei figli.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese CP_1 Parte_1
o, comunque, entro il giorno successivo qualora il giorno dieci non fosse lavorativo l'importo mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Persona_1 Per_2
(euro 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione in base agli indici ISTAT come previsto
[...]
dalla legge a partire dal mese di gennaio 2026.
5) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese di natura straordinaria per la formazione, la crescita, l'istruzione e la cura dei figli e verranno suddivise tra Persona_1 Persona_2
i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri definiti dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Bergamo di seguito trascritti: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale o apparecchio ortopedico per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa / contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
4 materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc / tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo / gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive necessarie per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo / gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non citati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
6) L'assegno unico universale per entrambi i figli verrà interamente percepito dalla sig.ra Parte_1
[...]
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente ogni loro altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento, fatti salvi gli accordi di cui alla presente memoria.
5 8) La casa familiare sita in Bergamo, via Monte Misma n. 8, condotta in locazione, viene assegnata, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, alla sig.ra che vi abiterà con i figli e Parte_1
che si farà interamente carico dei canoni di locazione, degli oneri condominiali e di tutte le spese per le utenze.
Il sig. si trasferirà dalla casa familiare entro e non oltre il termine del 30.10.2025. CP_1
Il sig. asporterà dalla casa familiare i propri effetti personali.
9) I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei passaporti dei figli minori e della carta di identità valida per l'espatrio.
10) Le parti provvederanno al pagamento dei compensi dei rispettivi difensori”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
BERGAMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
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